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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/03/2024, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
n. 3821/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3821 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Vico Natoli n.15/A, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Terranova, giusta procura in atti,
E
(C.F. , nato il [...] a [...], residente a Parte_2 C.F._2
Modica, in C. da Quartarella San Giovanni Lo Pirato rappresentato e difeso Organizzazione_1 dall'avv. Vincenzo Iozzia, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 31/1/2024;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 28/12/2023, e hanno Parte_1 Parte_2
concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 4 aprile 2005 a Modica, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2005, n. 10, parte II, serie A.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nato, a Modica il 24/03/2007, il figlio . CP_1
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 20/11/2012 e che il Tribunale di Modica ha omologato la loro separazione con decreto del 4/12/2012, nel proc. 1074/2012 R.G..
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le domande di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 20/11/2012, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Modica in data 4/12/2012, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1) Gli ex coniugi restano liberi di determinare il loro domicilio e residenza, sia in Italia che all'Estero, senza limitazione alcuna e con obbligo di reciproco rispetto.
2) I coniugi si danno reciproco nulla osta al rilascio di passaporto e di carta d'identità valida anche per l'espatrio. 3) La cessazione degli effetti civili del matrimonio ha luogo senza addebito nei confronti di alcuno degli ex coniugi.
4) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione presso la madre.
5) Il IG. potrà avere con sé il figlio ogni settimana, nelle giornate di Parte_2 CP_1
martedì e giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 21:00. A settimane alterne, il padre potrà avere con sé il figlio dalle ore 10:00 alle ore 21:00 della domenica. CP_1
6) Nel periodo estivo, il IG. potrà avere con sé il figlio , Parte_2 CP_1
continuativamente, nella prima settimana del mese di luglio e nella prima settimana del mese di agosto.
7) Ad anni alterni, durante il periodo pasquale e quello natalizio, il figlio trascorrerà la CP_1
festività di Pasqua e la festività di Natale (compresa la vigilia) con un genitore e la festività di
Pasquetta e la festività di Capodanno (compresa la vigilia) con l'altro genitore. Per l'anno in corso alla data di deposito del presente ricorso il figlio trascorrerà la festività di Capodanno CP_1
(compresa la vigilia) con il padre, salvo diversa e successiva determinazione dei coniugi, tenuto conto anche della volontà e nell'interesse precipuo del minore.
8) Previo accordo tra le parti, il IG. potrà avere con sé il figlio anche in Parte_2 CP_1
orari e giorni diversi da quelli sopra concordati, nel rispetto delle primarie eIGenze e della volontà del figlio.
9) A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il IG. si obbliga a CP_1 Parte_2 corrispondere alla IG.ra l'importo mensile di € 250,00 (euro Parte_1
duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese al domicilio della beneficiaria. Salvo successivo e diverso accordo tra gli ex coniugi, gli ANF (assegni nucleo familiare) continueranno ad essere percepiti in busta paga dalla IG.ra e, nell'attuale importo mensile di € 170,00 (euro centotrenta/00) circa, Parte_1
dalla stessa integralmente trattenuti e destinati al soddisfacimento dei bisogni del figlio . CP_1
10) Il IG. si obbliga a contribuire alle spese straordinarie del figlio nella Parte_2 CP_1
misura del 50%, rimanendo la restante quota del 50% a carico della IG.ra . Salvo Parte_1
i casi di particolare urgenza, comunque da comunicare senza ritardo, dette spese dovranno essere concordate dagli ex coniugi.
In ordine ai rapporti patrimoniali tra ex coniugi e all'assegno divorzile
Tenuto conto della disponibilità di sufficienti redditi in capo ad entrambi, della rispettiva capacità lavorativa, delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, ai sensi dell'art.5, comma 8 l. n.898/1970, nessuno degli ex coniugi sarà obbligato nei confronti dell'altro ad alcun versamento (periodico o una tantum) per assegno divorzile di mantenimento o alimentare.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
L'accordo sopra riportato (fatta eccezione per il riferimento all'addebito, la cui pronuncia non può avere luogo in sede di divorzio) può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse del figlio, né con norme di legge e, per il resto, verte su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, che ha apposto il visto in data 1/2/2024, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 4 aprile 2005
a Modica, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2005, n. 10, parte
II, serie A, nonché nel registro degli atti di matrimonio del comune di Pozzuoli al n. 18, parte II, serie
B, dell'anno 2005;
- omologa le condizioni di divorzio nell'interesse del figlio e quelle relative ai rapporti economici tra le parti, riportate in motivazione e da intendersi qui trascritte;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile dei comuni di Modica e di Pozzuoli, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000;
- ordina agli Ufficiali di stato civile di Modica e di Pozzuoli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 21.3.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3821 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Vico Natoli n.15/A, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Terranova, giusta procura in atti,
E
(C.F. , nato il [...] a [...], residente a Parte_2 C.F._2
Modica, in C. da Quartarella San Giovanni Lo Pirato rappresentato e difeso Organizzazione_1 dall'avv. Vincenzo Iozzia, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 31/1/2024;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 28/12/2023, e hanno Parte_1 Parte_2
concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 4 aprile 2005 a Modica, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2005, n. 10, parte II, serie A.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nato, a Modica il 24/03/2007, il figlio . CP_1
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 20/11/2012 e che il Tribunale di Modica ha omologato la loro separazione con decreto del 4/12/2012, nel proc. 1074/2012 R.G..
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le domande di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 20/11/2012, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Modica in data 4/12/2012, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1) Gli ex coniugi restano liberi di determinare il loro domicilio e residenza, sia in Italia che all'Estero, senza limitazione alcuna e con obbligo di reciproco rispetto.
2) I coniugi si danno reciproco nulla osta al rilascio di passaporto e di carta d'identità valida anche per l'espatrio. 3) La cessazione degli effetti civili del matrimonio ha luogo senza addebito nei confronti di alcuno degli ex coniugi.
4) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione presso la madre.
5) Il IG. potrà avere con sé il figlio ogni settimana, nelle giornate di Parte_2 CP_1
martedì e giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 21:00. A settimane alterne, il padre potrà avere con sé il figlio dalle ore 10:00 alle ore 21:00 della domenica. CP_1
6) Nel periodo estivo, il IG. potrà avere con sé il figlio , Parte_2 CP_1
continuativamente, nella prima settimana del mese di luglio e nella prima settimana del mese di agosto.
7) Ad anni alterni, durante il periodo pasquale e quello natalizio, il figlio trascorrerà la CP_1
festività di Pasqua e la festività di Natale (compresa la vigilia) con un genitore e la festività di
Pasquetta e la festività di Capodanno (compresa la vigilia) con l'altro genitore. Per l'anno in corso alla data di deposito del presente ricorso il figlio trascorrerà la festività di Capodanno CP_1
(compresa la vigilia) con il padre, salvo diversa e successiva determinazione dei coniugi, tenuto conto anche della volontà e nell'interesse precipuo del minore.
8) Previo accordo tra le parti, il IG. potrà avere con sé il figlio anche in Parte_2 CP_1
orari e giorni diversi da quelli sopra concordati, nel rispetto delle primarie eIGenze e della volontà del figlio.
9) A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il IG. si obbliga a CP_1 Parte_2 corrispondere alla IG.ra l'importo mensile di € 250,00 (euro Parte_1
duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese al domicilio della beneficiaria. Salvo successivo e diverso accordo tra gli ex coniugi, gli ANF (assegni nucleo familiare) continueranno ad essere percepiti in busta paga dalla IG.ra e, nell'attuale importo mensile di € 170,00 (euro centotrenta/00) circa, Parte_1
dalla stessa integralmente trattenuti e destinati al soddisfacimento dei bisogni del figlio . CP_1
10) Il IG. si obbliga a contribuire alle spese straordinarie del figlio nella Parte_2 CP_1
misura del 50%, rimanendo la restante quota del 50% a carico della IG.ra . Salvo Parte_1
i casi di particolare urgenza, comunque da comunicare senza ritardo, dette spese dovranno essere concordate dagli ex coniugi.
In ordine ai rapporti patrimoniali tra ex coniugi e all'assegno divorzile
Tenuto conto della disponibilità di sufficienti redditi in capo ad entrambi, della rispettiva capacità lavorativa, delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, ai sensi dell'art.5, comma 8 l. n.898/1970, nessuno degli ex coniugi sarà obbligato nei confronti dell'altro ad alcun versamento (periodico o una tantum) per assegno divorzile di mantenimento o alimentare.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
L'accordo sopra riportato (fatta eccezione per il riferimento all'addebito, la cui pronuncia non può avere luogo in sede di divorzio) può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse del figlio, né con norme di legge e, per il resto, verte su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, che ha apposto il visto in data 1/2/2024, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 4 aprile 2005
a Modica, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2005, n. 10, parte
II, serie A, nonché nel registro degli atti di matrimonio del comune di Pozzuoli al n. 18, parte II, serie
B, dell'anno 2005;
- omologa le condizioni di divorzio nell'interesse del figlio e quelle relative ai rapporti economici tra le parti, riportate in motivazione e da intendersi qui trascritte;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile dei comuni di Modica e di Pozzuoli, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000;
- ordina agli Ufficiali di stato civile di Modica e di Pozzuoli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 21.3.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti