Ordinanza cautelare 24 luglio 2020
Ordinanza collegiale 24 giugno 2021
Ordinanza collegiale 19 aprile 2022
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 19/04/2022, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2022
N. 00689/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2020, proposto da
ND IO, ES IO e RE IO, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Greco De Pascalis e Chiara Fanigliulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Giuseppe Mazzini 56;
contro
Comune di Surbo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive n. 1 del 7 febbraio 2020 del Comune di Surbo;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. ES Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
I sigg.ri IO ES e IO ND sono proprietari degli immobili interessati dall’ordinanza di demolizione impugnata, per averli ereditati nel 2008 dalla zia, IO LA.
Parte di tali immobili è rimasta in stato di rustico sin dalla sua realizzazione, mentre altra parte, ed in particolare l’immobile destinato a civile abitazione, è sempre stata nella disponibilità della sig.ra LI OR, moglie del sig. IO RE e madre dei sigg.ri IO ES e IO ND.
A seguito di un sopralluogo sui terreni di proprietà dei ricorrenti, gli agenti della polizia locale del Comune di Surbo, hanno accertato, con verbale del 19/03/2019 n. 5642 la presenza dei manufatti edilizi sulle particelle distinte al fg. 12 p.lla 167, e, quindi, all’esito della consultazione dei titoli abilitativi esistenti presso l’Ufficio tecnico comunale, hanno contestato i seguenti abusi:
-civile abitazione realizzata in murature e solaio a falde inclinate in legno, sviluppante una superficie coperta totale di circa 105 mq, con annesse tettoie in legno di circa mq 82,00 e pergolato in legno con pilastri in muratura di circa mq 34; risulta in buono stato di conservazione, dotata dei relativi impianti e completamente finita e abitabile. Nei pressi dell’abitazione a una distanza di circa mt 8,00 dalla stessa è presente un pergolato in legno con pilastri in muratura di circa mq 68;
-deposito realizzato a confine con via Dossetti in muratura e copertura con travi in acciaio e pannelli coibentanti, sviluppa una superficie coperta totale di circa mq 420 con annessa tettoia in legno di circa mq 29,40. Risulta in buono stato di conservazione, finito ed utilizzabile;
- vano residenziale con annessi servizi igienici di circa mq 36,90, realizzato a confine con strada vic. Di NE (via La Pira), in muratura e copertura in solaio latero-cementizio e annessa tettoia in legno di mq 32, risulta in buono stato di conservazione, dotato dei relativi impianti e completamente finito ed abitabile.
In data 07/02/2020 il responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Surbo ha adottato l’ordinanza n. 1, avente ad oggetto l’ordine di demolizione dei citati manufatti.
I sigg.ri IO, quindi, venuti a conoscenza che gli immobili ereditati erano privi dei presupposti titoli edilizi, si sono attivati per sanare la contestata irregolarità, comunicando anche la disponibilità a demolire la parte abusiva non sanabile.
Per l’immobile destinato ad abitazione è stato depositato in data 12 giugno 2020 un progetto per l’accertamento di conformità ex art. 36 DPR n. 380/2001.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Surbo.
Con ordinanza n. 964 del 24 giugno 2021, questo Tribunale ha ritenuto che la causa non risultasse matura per la decisione, necessitando di accertamenti istruttori.
In particolare, il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune di Surbo e segnatamente una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso che precisi se, entro il termine di cui all’art. 36, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 (per la formazione del silenzio diniego), siano stati o meno adottati provvedimenti espressi o eventuali richieste integrative/istruttorie o eventuali atti procedimentali in ordine alla menzionata istanza di sanatoria dell’11 giugno 2020.
In data 20/08/2021 il Comune di Surbo, nell’adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria, ha precisato che “ la sig.ra OR LI, in data 12/06/2020 prot. 10472, ha presentato Progetto con istanza per l’accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 e ss.mm.ii.; Nell’ambito di tale pratica questo Settore Tecnico, all’esito di una prima istruttoria, con nota prot. n. 12110 del 30/06/2020, ha comunicato l’improcedibilità della Pratica Edilizia dando comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contestando sia l’esistenza della doppia conformità rispetto al requisito soggettivo, sia la difformità relativa al Regolamento Edilizio Comunale, diffidando formalmente i proprietari ad ottemperare a quanto intimato con Ordinanza n. 1/2020 (…) ”.
Il Comune ha, inoltre, precisato che “ Successivamente la sig.ra OR LI, in data 23/03/2021 prot. 7147, ha ritenuto, mediante il portale S.U.E. di questo Ente, di presentare una nuova Pratica Edilizia avente ad oggetto “Progetto per l’accertamento di conformità, ex art. 36 DPR 380/01 e ss.mm.ii.”, con la quale intende rappresentare che l’immobile risulta destinato ad abitazione della richiedente “imprenditrice agricola”, la cui qualifica soggettiva risulta dall’attestato INPS, e la quale ha regolare titolo di possesso dell’immobile, per averlo da sempre condotto (quale madre dei minori beneficiari dell’eredità) e formalmente acquisito in comodato dai figli ND ed ES IO. La Sig.ra LI OR ha inoltrato, in allegato alla pratica edilizia, dichiarazione in merito al volume di affari, Durc e fascicolo aziendale, a comprova della destinazione agricola del fondo, nonché affermando la conformità dell’opera rispetto alle prescrizioni di zona omogenea E2, di cui all’art. 71 Zone per attività primarie “Verde Agricolo” del vigente P.d.F. (…) ”.
Il Comune ha, infine, dichiarato che “ Il Settore Servizi Tecnici – SUE del Comune di Surbo, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia, ha provveduto ad effettuare una pre-istruttoria della nuova Pratica Edilizia “Permesso di Costruire – Progetto ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01 smi per l’accertamento di conformità di un’abitazione – Richiedente OR LI” e con nota, prot. n. 0007953 del 31/03/2021, ha richiesto documentazione integrativa al fine dell’istruttoria della pratica ”.
All’udienza del 6 aprile 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
Il Collegio ritiene che la causa non risulti matura per la decisione.
In particolare, il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre ulteriori incombenti istruttori a carico del Comune di Surbo, e segnatamente: una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, a firma del Responsabile pro tempore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Surbo, che, in particolare, precisi se siano stati o meno adottati provvedimenti espressi o eventuali richieste integrative/istruttorie o eventuali atti procedimentali in ordine alla menzionata istanza di sanatoria presentata dalla sig.ra OR LI in data 23 marzo 2021.
A tale adempimento istruttorio il Comune di Surbo dovrà provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere, conseguentemente, rinviata alla successiva udienza pubblica, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Surbo di depositare in via telematica la suindicata documentazione presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Rinvia la causa per il prosieguo alla seconda udienza pubblica del mese di gennaio del 2023.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
ES Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO