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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 12/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Chiara Nicoletti e domiciliata presso il suo studio in Rovereto (TN) via Pasqui 28, giusta delega allegata al ricorso
E
nato in [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Danilo Fia e domiciliato presso il suo studio in Arco (TN) via Marconi 27, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 17.02.2016 in Xiber (Albania) trascritto allo Stato Civile del
Comune di Mori (TN) preso atto che all'udienza del 19.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 09.02.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 16.01.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che, quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 33 Parte II Serie C / del Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mori (TN) per l'anno 2022 alle seguenti condizioni:
- il figlio minorenne ex art. 337 quater c.c., resta affidato alla Per_1
madre, in regime di affidamento esclusivo, con collocamento prevalente e residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316
c.c. presso la residenza della madre sita in via Lungo Leno sinistro 24/F,
Rovereto.
Ai sensi del comma 3, art. 337 quater c.c., pertanto, la madre ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio minore pur Per_1
gravando su entrambi i genitori l'adozione delle decisioni di maggior interesse per lo stesso.
- La casa famigliare sita in via Garibaldi 14, Mori (TN), rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig. il quale è già subentrato nel contratto Pt_2
di locazione.
pag. 2 di 5 - I genitori si impegnano a comunicare tra loro nell'interesse del figlio, comunicando in italiano tutti gli eventi di particolare importanza che riguardano il minore e agevolando l'accompagnamento dello stesso presso l'altro genitore;
- I genitori concordano che durante il periodo di permanenza del figlio presso di loro dovranno occuparsi dello stesso seguendolo nei suoi diversi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia, avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
- Ciò considerando, i genitori disciplinano la gestione del figlio minore secondo le seguenti modalità:
- Il padre terrà con sé il minore presso di sé il giovedì dalle ore 16.00 sino alle ore 19.00;
- A settimane alterne, il padre terrà con sé il figlio il sabato pomeriggio dalle 17.30 sino alla domenica alle 10.00 durante il periodo scolastico, mentre sino alle 14.00 durante le vacanze scolastiche (natalizie, pasquali ed estive);
- Oltre a quanto sopra, il padre potrà altresì collegarsi in videochiamata con il figlio due volte a settimana, secondo le modalità e gli orari maggiormente compatibili con le esigenze di quest'ultimo;
- Durante i periodi festivi e/o di vacanza scolastica si osserverà il medesimo regime sopra descritto, salvo diverso accordo scritto tra i genitori, ad eccezione del periodo estivo durante il quale il padre potrà tenere il minore per 10 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio. Il padre avrà cura di comunicare alla madre il luogo dove alloggerà con il minore e consentirà alla madre di contattare il minore ogni due giorni.
pag. 3 di 5 6. Fatta eccezione per il solo esercizio del diritto di visita di cui sopra, il sig. si impegna a non avvicinarsi mai ai luoghi frequentati dalla sig.ra Pt_2
Pt_1
7. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa del figlio e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative allo stato di salute dello stesso.
8. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_2
minore, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando sul conto corrente della signora l'importo mensile di € Pt_1
270,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario anticipato ed entro il giorno 15 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto.
9. Tutti gli assegni provinciali/statali (assegno universale e assegno provinciale) e qualsiasi altro assegno, sussidio, contributo, borsa di studio e/o beneficio comunque denominato, in favore del figlio o del nucleo famigliare, saranno percepiti integralmente dalla signora Parte_1
10. Le spese straordinarie per il figlio minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. I coniugi dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal Consiglio Nazionale Forense d.d.
29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 12 che individua quali sono le spese comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non pag. 4 di 5 urgenti andranno preventivamente concordate solo se superiori ad € 50,00.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF verrà operata dalla signora se ed in quanto possibile. Parte_1
11. I coniugi si impegnano fin da ora a far frequentare al figlio almeno una attività sportiva all'anno, che dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni di ciascun figlio.
12. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato ai punti precedenti.
13. Le spese legali della presente procedura di separazione verranno integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 12.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Chiara Nicoletti e domiciliata presso il suo studio in Rovereto (TN) via Pasqui 28, giusta delega allegata al ricorso
E
nato in [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Danilo Fia e domiciliato presso il suo studio in Arco (TN) via Marconi 27, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 17.02.2016 in Xiber (Albania) trascritto allo Stato Civile del
Comune di Mori (TN) preso atto che all'udienza del 19.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 09.02.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 16.01.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che, quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 33 Parte II Serie C / del Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mori (TN) per l'anno 2022 alle seguenti condizioni:
- il figlio minorenne ex art. 337 quater c.c., resta affidato alla Per_1
madre, in regime di affidamento esclusivo, con collocamento prevalente e residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316
c.c. presso la residenza della madre sita in via Lungo Leno sinistro 24/F,
Rovereto.
Ai sensi del comma 3, art. 337 quater c.c., pertanto, la madre ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio minore pur Per_1
gravando su entrambi i genitori l'adozione delle decisioni di maggior interesse per lo stesso.
- La casa famigliare sita in via Garibaldi 14, Mori (TN), rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig. il quale è già subentrato nel contratto Pt_2
di locazione.
pag. 2 di 5 - I genitori si impegnano a comunicare tra loro nell'interesse del figlio, comunicando in italiano tutti gli eventi di particolare importanza che riguardano il minore e agevolando l'accompagnamento dello stesso presso l'altro genitore;
- I genitori concordano che durante il periodo di permanenza del figlio presso di loro dovranno occuparsi dello stesso seguendolo nei suoi diversi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia, avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
- Ciò considerando, i genitori disciplinano la gestione del figlio minore secondo le seguenti modalità:
- Il padre terrà con sé il minore presso di sé il giovedì dalle ore 16.00 sino alle ore 19.00;
- A settimane alterne, il padre terrà con sé il figlio il sabato pomeriggio dalle 17.30 sino alla domenica alle 10.00 durante il periodo scolastico, mentre sino alle 14.00 durante le vacanze scolastiche (natalizie, pasquali ed estive);
- Oltre a quanto sopra, il padre potrà altresì collegarsi in videochiamata con il figlio due volte a settimana, secondo le modalità e gli orari maggiormente compatibili con le esigenze di quest'ultimo;
- Durante i periodi festivi e/o di vacanza scolastica si osserverà il medesimo regime sopra descritto, salvo diverso accordo scritto tra i genitori, ad eccezione del periodo estivo durante il quale il padre potrà tenere il minore per 10 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio. Il padre avrà cura di comunicare alla madre il luogo dove alloggerà con il minore e consentirà alla madre di contattare il minore ogni due giorni.
pag. 3 di 5 6. Fatta eccezione per il solo esercizio del diritto di visita di cui sopra, il sig. si impegna a non avvicinarsi mai ai luoghi frequentati dalla sig.ra Pt_2
Pt_1
7. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa del figlio e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative allo stato di salute dello stesso.
8. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_2
minore, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando sul conto corrente della signora l'importo mensile di € Pt_1
270,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario anticipato ed entro il giorno 15 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto.
9. Tutti gli assegni provinciali/statali (assegno universale e assegno provinciale) e qualsiasi altro assegno, sussidio, contributo, borsa di studio e/o beneficio comunque denominato, in favore del figlio o del nucleo famigliare, saranno percepiti integralmente dalla signora Parte_1
10. Le spese straordinarie per il figlio minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. I coniugi dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal Consiglio Nazionale Forense d.d.
29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 12 che individua quali sono le spese comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non pag. 4 di 5 urgenti andranno preventivamente concordate solo se superiori ad € 50,00.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF verrà operata dalla signora se ed in quanto possibile. Parte_1
11. I coniugi si impegnano fin da ora a far frequentare al figlio almeno una attività sportiva all'anno, che dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni di ciascun figlio.
12. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato ai punti precedenti.
13. Le spese legali della presente procedura di separazione verranno integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 12.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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