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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9454 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2818/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2818/2025 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Restuccia;
Parte_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Controparte_1 procuratrice rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_2
Pesenti e dall'avv. Francesco Concio;
- OPPOSTA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 48/2025, questo Tribunale ordinava a nella qualità di Parte_1 fideiussore di di pagare a la somma di euro 81.245,92, Parte_3 Controparte_1 quale saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 6001285, concesso da
Commercio e Finanza S.p.A.
Avverso tale decreto, spiegava tempestiva opposizione, chiedendo la revoca del Parte_4 decreto ingiuntivo opposto, poiché il credito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa è stato, in parte, estinto dal Fondo Pubblico di garanzia ed, in parte, estinto dalla mutuataria con i bonifici allegati in atti, all'esito di intervenuta transazione tra le parti. Chiedeva la condanna della al risarcimento del danno ex art. 96, III comma, Controparte_1
c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la parte opposta, la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, volta che “tra Commercio e Finanza S.p.a. Leasing e Factoring e la parte odierna opponente è intervenuta una transazione che prevedeva un pagamento a saldo e stralcio per complessivi €
11.000,00, ciò posto, la somma ingiunta risulta essere non dovuta”.
Nel caso di specie, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, alla declaratoria di cessata materia del contendere in ordine alla domanda monitoria segue la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. n. 13085 del 22/5/2008).
In diritto, giova premettere che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizi;
.. la valutazione della soccombenza virtuale costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (cfr. Cass. Civ. sez.
III, 24/03/2016, n. 5888).
Nel caso in esame, le parti hanno manifestato la reciproca volontà di porre le spese di lite a carico di parte opposta, ed hanno, altresì, specificato l'importo dovuto a titolo di compenso, ovvero euro
9.496,25.
Il Tribunale, in adesione alla concorde volontà delle parti, ne dispone la liquidazione nella misura indicata.
Deve, infine, rigettarsi la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c., per difetto dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 48/2025 emesso dal Tribunale di Napoli;
2) condanna parte opposta al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_4 si liquidano in euro 379,50 per spese ed euro 9.496,25 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Napoli, 20/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2818/2025 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Restuccia;
Parte_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Controparte_1 procuratrice rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_2
Pesenti e dall'avv. Francesco Concio;
- OPPOSTA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 48/2025, questo Tribunale ordinava a nella qualità di Parte_1 fideiussore di di pagare a la somma di euro 81.245,92, Parte_3 Controparte_1 quale saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 6001285, concesso da
Commercio e Finanza S.p.A.
Avverso tale decreto, spiegava tempestiva opposizione, chiedendo la revoca del Parte_4 decreto ingiuntivo opposto, poiché il credito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa è stato, in parte, estinto dal Fondo Pubblico di garanzia ed, in parte, estinto dalla mutuataria con i bonifici allegati in atti, all'esito di intervenuta transazione tra le parti. Chiedeva la condanna della al risarcimento del danno ex art. 96, III comma, Controparte_1
c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la parte opposta, la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, volta che “tra Commercio e Finanza S.p.a. Leasing e Factoring e la parte odierna opponente è intervenuta una transazione che prevedeva un pagamento a saldo e stralcio per complessivi €
11.000,00, ciò posto, la somma ingiunta risulta essere non dovuta”.
Nel caso di specie, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, alla declaratoria di cessata materia del contendere in ordine alla domanda monitoria segue la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. n. 13085 del 22/5/2008).
In diritto, giova premettere che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizi;
.. la valutazione della soccombenza virtuale costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (cfr. Cass. Civ. sez.
III, 24/03/2016, n. 5888).
Nel caso in esame, le parti hanno manifestato la reciproca volontà di porre le spese di lite a carico di parte opposta, ed hanno, altresì, specificato l'importo dovuto a titolo di compenso, ovvero euro
9.496,25.
Il Tribunale, in adesione alla concorde volontà delle parti, ne dispone la liquidazione nella misura indicata.
Deve, infine, rigettarsi la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c., per difetto dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 48/2025 emesso dal Tribunale di Napoli;
2) condanna parte opposta al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_4 si liquidano in euro 379,50 per spese ed euro 9.496,25 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Napoli, 20/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello