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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/12/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.18/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Raffaele Russillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.18 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da: C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Buccino (Sa) alla Contrada Manzelle 6 - rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Renivaldo LAGRECA (Codice Fiscale: – Posta Certificata C.F._2 comunicata al proprio Ordine Professionale: presso il cui studio elettivamente Email_1 domicilia in Montesano Sulla Marcellana (Sa) alla via Dante Alighieri – “domus argillae” – ed autorizza le comunicazioni di cancelleria presso la propria utenza fax n°0975-863017 ed all'indirizzo P.E.C.:
. ricorrente Email_2 contro
(CF. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Corso XVIII Agosto, P.IVA_1
46, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (CF: ), che li rappresenta e difende ex lege. P.IVA_2 convenuta-opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE
Conclusioni: come da note depositate dall'opponente per l'udienza del 20.11.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 20.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato note scritte. Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Ciò posto, con ricorso proposto dinanzi al Tribunale, propone opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 68 del 05.12.2024 emessa dal Controparte_1 con la quale è stata irrogata all'odierno ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di €
[...]
1032,00 per la violazione degli artt. 13 e 30 comma 2 della l. 394/1991. L'opponente eccepiva che l'accertamento effettuato dal Nucleo Carabinieri " " di Petina sarebbe CP_1 erroneo poiché non terrebbe conto del fatto che sull'area sulla quale è avvenuta la trasformazione era già esistente una pista percorribile con i mezzi agricoli, per la raccolta di frutti, relativa a coltivazioni che insistono sulla sua proprietà. La preesistenza di detta pista sarebbe certificata anche nella relazione di accertamento edilizio allegata al verbale n. 0003320 del 29/07/2024, a firma del Geom. CP_2
, tecnico istruttore dell'U.T.C. del comune di Petina. Eccepiva, inoltre, la mancanza del criterio
[...] utilizzato dagli accertatori per determinare la differenza di grandezza della pista “preesistente” rispetto a quella (ipotetica) di nuova realizzazione. Contestava, inoltre, l'accertamento dei pubblici ufficiali perché non avrebbero effettuato alcun riscontro sulla riconducibilità delle opere al ricorrente. L'opponente, quindi, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n°68 del 05 dicembre 2024 emessa dall Controparte_1 oltre che del presupposto verbale di contestazione n°13 del 05 agosto 2024; con vittoria di
[...] spese e competenze professionali da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della opposizione, evidenziando l'infondatezza della CP_1 avversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto direttamente accertato dagli agenti accertatori di PG del Nucleo Carabinieri del Parco di Petina, i quali, in data 07 agosto 2024, effettuavano la trasmissione della sanzione amministrativa numero 13 del 05.06.2024, mediante notifica a mani all'obbligato in solido per la realizzazione di “apertura e/o modifica di piste forestali, tracciati, strade, sentieri e opere simili”.
Il giudice, all'esito dell'udienza del 01.07.2025, rinviava la causa per la decisione all'udienza del 20.11.2024, dinanzi allo scrivente. L'udienza veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n.689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del processo ordinario di cognizione e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11). Ciò posto, nel caso che ci occupa, il resistente, assolvendo il suddetto onere probatorio, ha allegato, quale atto sul quale si fonda la pretesa creditoria e dal quale poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, il verbale di sopralluogo congiunto n. 13 del 05.06.2024 (con relazione tecnica dell'istruttore tecnico dell'U.T.C. del geom. parte integrante del processo Parte_2 Controparte_2 verbale di accertamento), redatto e sottoscritto dai pubblici ufficiali, alla presenza dei quali si sono svolti gli accertamenti. Orbene, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
e) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14). Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale(ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass. civile, sez. VI, n. 15890/17; Tribunale Milano sez. I, n. 12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Trib. Bari sez. III, n. 1141/17; Trib. Bari sez. III, n. 581/17).
Nel caso in esame, dal processo verbale di sanzione amministrativa è stato accertato che all'interno del terreno di proprietà del sig. ra stata realizzata una pista in terra battuta, in assenza del Parte_1 previsto nulla osta del ed in area sottoposta a vincolo idrogeologico, in violazione della legge CP_1
394/91 art. l, comma 3 lettera a), art. 13 e art. 30 comma 2.
Per la realizzazione della pista in terra battuta (cfr. in particolare la relazione tecnica dell'istruttore tecnico dell'U.T.C. del Comune di Petina, geom. parte integrante del processo Controparte_2 verbale di accertamento), erano stati eseguiti lavori di movimentazione di terra da poco tempo, in quanto in loco erano ancora presenti le tracce dei cingoli dei mezzi meccanici utilizzati, risultava rimossa parte della vegetazione esistente e risultavano divelte le ceppaie presenti in loco. I detti lavori di movimentazione terra erano stati realizzati per la lunghezza di 180 metri e con l'ampliamento, di circa un metro, di un precedente percorso. Viene, inoltre, precisato dagli accertatori che: 1) - la pista si estende per circa 180 mt. di lunghezza con una larghezza media di m. 3,00; 2) - che per la sua realizzazione è stato rimosso il terreno esistente, è stata realizzata una sezione di scavo avente mediamente un'altezza pari a circa 0,80 m. e una larghezza di 3,00 m. per un totale di materiale scavato pari a circa 216 mc;
3) - la superficie totale oggetto di movimentazione di terra finalizzata alla realizzazione della pista risulta di 540 m. (ovvero ml 180 x mt
3,00); 4) - per la realizzazione della strada è stata rimossa parte della vegetazione esistente come risulta dalle ceppaie divelte presenti in loco;
5) - il terreno scavato e movimentato è stato posato sulla pista per la realizzazione del sottofondo stradale e per la profilazione delle scarpate. Dai dati rilevati dagli accertatori è evidente, allora, che l'ampliamento realizzato, per l'enorme volume di materiale scavato (pari a circa 216 mc), per la lunghezza del tracciato (ml 180), non può non rientrare nel novero delle opere di nuova costruzione ex art. 3 comma 1 lettera e.2) del D.P.R. 380/2001 e pertanto soggetto al rilascio di permesso di costruire, come indicato nella relazione di accertamento del tecnico istruttore del Comune di Petina.
D'altra parte, occorre osservare che la pista accertata non può ritenersi esattamente sovrapponibile a quella preesistente, ed i lavori effettuati non possono ritenersi come un'attività di manutenzione della precedente pista, atteso che risulta rimossa una grande quantità di terreno esistente, e soprattutto risulta accertata una sezione di scavo avente mediamente un'altezza pari a circa 0,80 m., per l'intera lunghezza del percorso, e una larghezza di m.3, con rimozione di numerose ceppaie e di parte della vegetazione esistente. In merito, poi, alla dedotta impossibilità di appurare il soggetto che ha effettivamente commesso la violazione si rappresenta che l'art. 6 della l. 689/1981 prevede che “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.”
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22082/2017 ha precisato che “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall' art. 6 della legge n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell' obbligato in via principale. L'identificazione e l'indicazione dell' autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell' ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale in quanto la ratio della responsabilità di quest' ultimo non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza del trasgressore, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile l'obbligato solidale a norma dell'art. 6, primo comma, legge n. 689/81". Ne consegue che la realizzazione del tracciato sul terreno di proprietà dell'opponente, sottoposto a vincolo, che ha determinato un illegittimo allargamento della pista ivi esistente, integra la violazione contestata.
Deve pertanto rigettarsi l'opposizione e affermarsi che l'ordinanza ingiunzione sia stata legittimamente emessa. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura minima, sul valore della causa confermato dal giudice (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, Valore della causa: fino ad euro 1.100,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 232,00 (viene escluso il compenso per la fase relativa alla istruttoria perché non effettuata), oltre spese generali, cassa ed iva, se dovuta).
P.Q.M.
il Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla opposizione proposta dal sig. osì provvede: Parte_1 rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui all'oggetto;
- per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
- condanna l'opponente sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ente Parte_1 opposto per la complessiva somma di euro 232,00, oltre iva, cpa e spese generali se dovute. Così deciso in Lagonegro il 19 dicembre 2025 Il giudice onorario Raffaele Russillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Raffaele Russillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.18 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da: C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Buccino (Sa) alla Contrada Manzelle 6 - rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Renivaldo LAGRECA (Codice Fiscale: – Posta Certificata C.F._2 comunicata al proprio Ordine Professionale: presso il cui studio elettivamente Email_1 domicilia in Montesano Sulla Marcellana (Sa) alla via Dante Alighieri – “domus argillae” – ed autorizza le comunicazioni di cancelleria presso la propria utenza fax n°0975-863017 ed all'indirizzo P.E.C.:
. ricorrente Email_2 contro
(CF. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Corso XVIII Agosto, P.IVA_1
46, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (CF: ), che li rappresenta e difende ex lege. P.IVA_2 convenuta-opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE
Conclusioni: come da note depositate dall'opponente per l'udienza del 20.11.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 20.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato note scritte. Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Ciò posto, con ricorso proposto dinanzi al Tribunale, propone opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 68 del 05.12.2024 emessa dal Controparte_1 con la quale è stata irrogata all'odierno ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di €
[...]
1032,00 per la violazione degli artt. 13 e 30 comma 2 della l. 394/1991. L'opponente eccepiva che l'accertamento effettuato dal Nucleo Carabinieri " " di Petina sarebbe CP_1 erroneo poiché non terrebbe conto del fatto che sull'area sulla quale è avvenuta la trasformazione era già esistente una pista percorribile con i mezzi agricoli, per la raccolta di frutti, relativa a coltivazioni che insistono sulla sua proprietà. La preesistenza di detta pista sarebbe certificata anche nella relazione di accertamento edilizio allegata al verbale n. 0003320 del 29/07/2024, a firma del Geom. CP_2
, tecnico istruttore dell'U.T.C. del comune di Petina. Eccepiva, inoltre, la mancanza del criterio
[...] utilizzato dagli accertatori per determinare la differenza di grandezza della pista “preesistente” rispetto a quella (ipotetica) di nuova realizzazione. Contestava, inoltre, l'accertamento dei pubblici ufficiali perché non avrebbero effettuato alcun riscontro sulla riconducibilità delle opere al ricorrente. L'opponente, quindi, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n°68 del 05 dicembre 2024 emessa dall Controparte_1 oltre che del presupposto verbale di contestazione n°13 del 05 agosto 2024; con vittoria di
[...] spese e competenze professionali da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della opposizione, evidenziando l'infondatezza della CP_1 avversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto direttamente accertato dagli agenti accertatori di PG del Nucleo Carabinieri del Parco di Petina, i quali, in data 07 agosto 2024, effettuavano la trasmissione della sanzione amministrativa numero 13 del 05.06.2024, mediante notifica a mani all'obbligato in solido per la realizzazione di “apertura e/o modifica di piste forestali, tracciati, strade, sentieri e opere simili”.
Il giudice, all'esito dell'udienza del 01.07.2025, rinviava la causa per la decisione all'udienza del 20.11.2024, dinanzi allo scrivente. L'udienza veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n.689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del processo ordinario di cognizione e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11). Ciò posto, nel caso che ci occupa, il resistente, assolvendo il suddetto onere probatorio, ha allegato, quale atto sul quale si fonda la pretesa creditoria e dal quale poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, il verbale di sopralluogo congiunto n. 13 del 05.06.2024 (con relazione tecnica dell'istruttore tecnico dell'U.T.C. del geom. parte integrante del processo Parte_2 Controparte_2 verbale di accertamento), redatto e sottoscritto dai pubblici ufficiali, alla presenza dei quali si sono svolti gli accertamenti. Orbene, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
e) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14). Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale(ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass. civile, sez. VI, n. 15890/17; Tribunale Milano sez. I, n. 12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Trib. Bari sez. III, n. 1141/17; Trib. Bari sez. III, n. 581/17).
Nel caso in esame, dal processo verbale di sanzione amministrativa è stato accertato che all'interno del terreno di proprietà del sig. ra stata realizzata una pista in terra battuta, in assenza del Parte_1 previsto nulla osta del ed in area sottoposta a vincolo idrogeologico, in violazione della legge CP_1
394/91 art. l, comma 3 lettera a), art. 13 e art. 30 comma 2.
Per la realizzazione della pista in terra battuta (cfr. in particolare la relazione tecnica dell'istruttore tecnico dell'U.T.C. del Comune di Petina, geom. parte integrante del processo Controparte_2 verbale di accertamento), erano stati eseguiti lavori di movimentazione di terra da poco tempo, in quanto in loco erano ancora presenti le tracce dei cingoli dei mezzi meccanici utilizzati, risultava rimossa parte della vegetazione esistente e risultavano divelte le ceppaie presenti in loco. I detti lavori di movimentazione terra erano stati realizzati per la lunghezza di 180 metri e con l'ampliamento, di circa un metro, di un precedente percorso. Viene, inoltre, precisato dagli accertatori che: 1) - la pista si estende per circa 180 mt. di lunghezza con una larghezza media di m. 3,00; 2) - che per la sua realizzazione è stato rimosso il terreno esistente, è stata realizzata una sezione di scavo avente mediamente un'altezza pari a circa 0,80 m. e una larghezza di 3,00 m. per un totale di materiale scavato pari a circa 216 mc;
3) - la superficie totale oggetto di movimentazione di terra finalizzata alla realizzazione della pista risulta di 540 m. (ovvero ml 180 x mt
3,00); 4) - per la realizzazione della strada è stata rimossa parte della vegetazione esistente come risulta dalle ceppaie divelte presenti in loco;
5) - il terreno scavato e movimentato è stato posato sulla pista per la realizzazione del sottofondo stradale e per la profilazione delle scarpate. Dai dati rilevati dagli accertatori è evidente, allora, che l'ampliamento realizzato, per l'enorme volume di materiale scavato (pari a circa 216 mc), per la lunghezza del tracciato (ml 180), non può non rientrare nel novero delle opere di nuova costruzione ex art. 3 comma 1 lettera e.2) del D.P.R. 380/2001 e pertanto soggetto al rilascio di permesso di costruire, come indicato nella relazione di accertamento del tecnico istruttore del Comune di Petina.
D'altra parte, occorre osservare che la pista accertata non può ritenersi esattamente sovrapponibile a quella preesistente, ed i lavori effettuati non possono ritenersi come un'attività di manutenzione della precedente pista, atteso che risulta rimossa una grande quantità di terreno esistente, e soprattutto risulta accertata una sezione di scavo avente mediamente un'altezza pari a circa 0,80 m., per l'intera lunghezza del percorso, e una larghezza di m.3, con rimozione di numerose ceppaie e di parte della vegetazione esistente. In merito, poi, alla dedotta impossibilità di appurare il soggetto che ha effettivamente commesso la violazione si rappresenta che l'art. 6 della l. 689/1981 prevede che “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.”
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22082/2017 ha precisato che “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall' art. 6 della legge n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell' obbligato in via principale. L'identificazione e l'indicazione dell' autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell' ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale in quanto la ratio della responsabilità di quest' ultimo non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza del trasgressore, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile l'obbligato solidale a norma dell'art. 6, primo comma, legge n. 689/81". Ne consegue che la realizzazione del tracciato sul terreno di proprietà dell'opponente, sottoposto a vincolo, che ha determinato un illegittimo allargamento della pista ivi esistente, integra la violazione contestata.
Deve pertanto rigettarsi l'opposizione e affermarsi che l'ordinanza ingiunzione sia stata legittimamente emessa. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura minima, sul valore della causa confermato dal giudice (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, Valore della causa: fino ad euro 1.100,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 232,00 (viene escluso il compenso per la fase relativa alla istruttoria perché non effettuata), oltre spese generali, cassa ed iva, se dovuta).
P.Q.M.
il Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla opposizione proposta dal sig. osì provvede: Parte_1 rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui all'oggetto;
- per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
- condanna l'opponente sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ente Parte_1 opposto per la complessiva somma di euro 232,00, oltre iva, cpa e spese generali se dovute. Così deciso in Lagonegro il 19 dicembre 2025 Il giudice onorario Raffaele Russillo