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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2024, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 4/04/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5474/2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RUOCCO Parte 1
GIUSEPPE E DE ROSA CRISTIANO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E Controparte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti
SICILIANO ROSA MARIA con il quale elettivamente domicilia in VIA MARCONI 66 TORRE DEL GRECO
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.11.2021 Parte 1 ha convenuto dinanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
Controparte_2 in persona del 1. r. esponendo di aver 1'
lavorato alle dipendenze della convenuta, con contratto a tempo indeterminato, per il periodo dedotto nel ricorso e di aver espletato, fino alla data del 1.10.2017, mansioni di operatore socio sanitario, sebbene inquadrato nella categoria inferiore di Ausiliario Specializzato (cat. A). In particolare il esposto di aver svolto mansioni quali ricorrente ha collaborazione con il personale sanitario a supporto dell'assistenza diretta del paziente, effettuando piccole medicazioni, distribuendo farmaci ed eseguendo bendaggi, sotto l'indicazione e supervisione del personale infermieristico, ha provveduto all'igiene personale dei pazienti, al controllo dei parametri vitali, ha distribuito medicamenti: tutte mansioni sussumibili nella declaratoria della figura dell'operatore socio sanitario. Rivendica pertanto le retribuzioni a cui avrebbe avuto diritto per il periodo intercorrente dal 2011 fino al 30 settembre 2017, per un importo totale pari alla somma di euro 51.919,89 a titolo di differenze retributive oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Si è costituita la Controparte_3 che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
La causa, dopo l'istruttoria, giunge con trattazione mediante scambio di note, per la decisione.
Preliminarmente va La domanda è fondata e va accolta.
Contr rilevato che l' nel costituirsi ha eccepito la prescrizione del credito. L'eccezione non è fondata. come dimostrato dallaIl primo atto interruttivo,
documentazione prodotta risale al 2015 e tenuto conto anche degli atti successivi il credito non è prescritto.
Passando all'esame del merito della domanda, considerato che non vi è stato mai un atto formale preventivo dell'azienda che abbia investito delle mansioni superiori il ricorrente, va presa in esame l'attività in concreto svolta. Ebbene, i testi escussi hanno confermato le mansioni in concreto svolte dal Pt 1 e tra queste, in particolare, vi sono compiti che hanno riguardato la cura personale e terapeutica dei pazienti, piccole medicazioni, bendaggi, somministrazioni terapie farmacologiche, collaborazione con il personale infermieristico.
Tali attività non rientrano nella declaratoria delle mansioni dell'inquadramento [...] proprio del ricorrente ma vanno inquadrate nei compiti Parte_2
dell'operatore socio sanitario. Infatti, il profilo professionale nel quale il ricorrente è inquadrato prevede la pulizie, riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, l'ausiliario specializzato provvede all'accompagnamento e allo spostamento di degenti, ma non è prevista la somministrazione di farmaci, l'effettuazione di bendaggi, di piccole medicazioni, tutte quelle attività di assistenza sui pazienti che il ricorrente ha effettuato e che i testi hanno confermato.
La domanda pertanto va accolta non essendo richiesto, come da recente Cassazione che nello svolgimento di mansioni superiori vi sia un preventivo incarico della Azienda. Va pertanto riconosciuta, in base al principio dettato dall'articolo
36 della costituzione, la giusta retribuzione, come calcolata nei conteggi depositati da parte ricorrente dal gennaio 2011 al
30 settembre 2017, data in cui il ricorrente è stato inquadrato definitivamente come operatore socio sanitario.
Considerato che la differenza tra quanto erogato e quanto invece sarebbe spettato, in base ai conteggi del ricorrente che possono essere presi in considerazione e fatti propri da questo giudicante in quanto privi di vizi, anche alla luce della Cont generica contestazione fatta dalla convenuta, va liquidata a favore del ricorrente la somma di euro 16123,75 lordi per il periodo dal 1.1.2011 al 31.9.2027, oltre interessi e rivalutazione.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di [...] Parte_1
così provvede: CP 1
Contr accoglie il ricorso e condanna la alla corresponsione al ricorrente della somma di euro 16123,75 a titolo di differenze retributive lorde per il periodo dal 1.1.2011 al 31.9.2027, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda eccezione o deduzione.
Contr Condanna convenuta alla refusione delle spese di lite in misura di euro 2700,00 oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata, 6.4.2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 4/04/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5474/2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RUOCCO Parte 1
GIUSEPPE E DE ROSA CRISTIANO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E Controparte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti
SICILIANO ROSA MARIA con il quale elettivamente domicilia in VIA MARCONI 66 TORRE DEL GRECO
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.11.2021 Parte 1 ha convenuto dinanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
Controparte_2 in persona del 1. r. esponendo di aver 1'
lavorato alle dipendenze della convenuta, con contratto a tempo indeterminato, per il periodo dedotto nel ricorso e di aver espletato, fino alla data del 1.10.2017, mansioni di operatore socio sanitario, sebbene inquadrato nella categoria inferiore di Ausiliario Specializzato (cat. A). In particolare il esposto di aver svolto mansioni quali ricorrente ha collaborazione con il personale sanitario a supporto dell'assistenza diretta del paziente, effettuando piccole medicazioni, distribuendo farmaci ed eseguendo bendaggi, sotto l'indicazione e supervisione del personale infermieristico, ha provveduto all'igiene personale dei pazienti, al controllo dei parametri vitali, ha distribuito medicamenti: tutte mansioni sussumibili nella declaratoria della figura dell'operatore socio sanitario. Rivendica pertanto le retribuzioni a cui avrebbe avuto diritto per il periodo intercorrente dal 2011 fino al 30 settembre 2017, per un importo totale pari alla somma di euro 51.919,89 a titolo di differenze retributive oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Si è costituita la Controparte_3 che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
La causa, dopo l'istruttoria, giunge con trattazione mediante scambio di note, per la decisione.
Preliminarmente va La domanda è fondata e va accolta.
Contr rilevato che l' nel costituirsi ha eccepito la prescrizione del credito. L'eccezione non è fondata. come dimostrato dallaIl primo atto interruttivo,
documentazione prodotta risale al 2015 e tenuto conto anche degli atti successivi il credito non è prescritto.
Passando all'esame del merito della domanda, considerato che non vi è stato mai un atto formale preventivo dell'azienda che abbia investito delle mansioni superiori il ricorrente, va presa in esame l'attività in concreto svolta. Ebbene, i testi escussi hanno confermato le mansioni in concreto svolte dal Pt 1 e tra queste, in particolare, vi sono compiti che hanno riguardato la cura personale e terapeutica dei pazienti, piccole medicazioni, bendaggi, somministrazioni terapie farmacologiche, collaborazione con il personale infermieristico.
Tali attività non rientrano nella declaratoria delle mansioni dell'inquadramento [...] proprio del ricorrente ma vanno inquadrate nei compiti Parte_2
dell'operatore socio sanitario. Infatti, il profilo professionale nel quale il ricorrente è inquadrato prevede la pulizie, riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, l'ausiliario specializzato provvede all'accompagnamento e allo spostamento di degenti, ma non è prevista la somministrazione di farmaci, l'effettuazione di bendaggi, di piccole medicazioni, tutte quelle attività di assistenza sui pazienti che il ricorrente ha effettuato e che i testi hanno confermato.
La domanda pertanto va accolta non essendo richiesto, come da recente Cassazione che nello svolgimento di mansioni superiori vi sia un preventivo incarico della Azienda. Va pertanto riconosciuta, in base al principio dettato dall'articolo
36 della costituzione, la giusta retribuzione, come calcolata nei conteggi depositati da parte ricorrente dal gennaio 2011 al
30 settembre 2017, data in cui il ricorrente è stato inquadrato definitivamente come operatore socio sanitario.
Considerato che la differenza tra quanto erogato e quanto invece sarebbe spettato, in base ai conteggi del ricorrente che possono essere presi in considerazione e fatti propri da questo giudicante in quanto privi di vizi, anche alla luce della Cont generica contestazione fatta dalla convenuta, va liquidata a favore del ricorrente la somma di euro 16123,75 lordi per il periodo dal 1.1.2011 al 31.9.2027, oltre interessi e rivalutazione.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di [...] Parte_1
così provvede: CP 1
Contr accoglie il ricorso e condanna la alla corresponsione al ricorrente della somma di euro 16123,75 a titolo di differenze retributive lorde per il periodo dal 1.1.2011 al 31.9.2027, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda eccezione o deduzione.
Contr Condanna convenuta alla refusione delle spese di lite in misura di euro 2700,00 oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata, 6.4.2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto