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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N.417/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Barbara MARIA TRENTI Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23 maggio 2022 da
1. , C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
14 giugno 1969;
2. , C.F. nata a [...] Controparte_2 C.F._2
(TV) l'11 novembre 1976;
3. , C.F. , nato a [...] CP_3 C.F._3
il 20 settembre 1973;
4. C.F. , nata a Controparte_4 C.F._4
Treviso (TV) il 15 giugno 1974; 5. , C.F. , nato a [...] Controparte_5 C.F._5
13 maggio 1974;
6. , C.F. , nata a [...] Controparte_6 C.F._6
il 25 maggio 1961;
7. , C.F. , nato a [...] CP_7 C.F._7
Veneto (TV) il 20 settembre 1959;
8. , C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._8
10 maggio 1969; rappresentati e difesi, dall'avv. Giovanni Carta, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._9
Email_1
e domiciliato presso lo studio dell'avvocato Matteo Tasca, C.F.
, pec C.F._10
Email_2
- appellanti - contro
Controparte_8
(C.F. ) in persona del Direttore Generale dott.
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Luisa Miazzi C.F. CP_9
, dall'avv. Carlo Cester C.F. C.F._11 C.F._12
e dall'avv. Irene Gianesini C.F. , tutti con domicilio C.F._13
digitale PEC
Email_3
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.186/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
pag. 2/12 In punto: trattamenti accessori dipendenti comparto sanità – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 23 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “accogliere l'appello per le ragioni innanzi dedotte;
per l'effetto, accertare e dichiarare che il Giudice
Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, ha sulla causa la giurisdizione negata con la gravata decisione;
per l'effetto, rimandare per il prosieguo nel merito le parti davanti al primo giudice individuato come competente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 353 c.p.c., con adozione dei conseguenti provvedimenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata : “con riferimento all'ordinanza del CP_8
19.12.2024, ribadisce le conclusioni di merito e le istanze CP_8
istruttorie di cui alla memoria di costituzione in appello come segue, con la sola eccezione riferita al difetto di giurisdizione in relazione al quale non insiste. Si rappresenta che il richiamo alle istanze e conclusioni di merito è formulato in ragione della circostanza che controparte non ha limitato
l'appello alla sola questione di giurisdizione;
- quanto alle conclusioni, rigettarsi l'appello perché inammissibile e/o infondato e per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Treviso n.
186/2022, e comunque rigettarsi tutte le pretese e le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili, nulle, infondate in fatto e in diritto, prescritte con riferimento al periodo antecedente all'agosto 2013, o al diverso termine di decorrenza che venisse ritenuto applicabile;
pag. 3/12 - quanto alle istanze istruttorie, si richiama alle istanze formulate a pag. 32 della memoria di costituzione del 11.09.2023, rappresentando, come detto, che le istanze siano state riproposte rispetto alla memoria di costituzione del primo grado di giudizio per mero scrupolo difensivo;
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 23 maggio 2022 gli appellanti hanno impugnato la sentenza n.186/22 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con la quale con la quale ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella amministrativa.
Con memoria depositata il 11 settembre 2023 si è costituita l CP_8
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa a seguito di quattro rinvii, giustificati sia da ragioni di carattere organizzativo sia dalla opportunità di verificare il consolidarsi dell'orientamento dei giudici di legittimità in relazione alla medesima questione già esaminata con la sentenza n.33365 del 2022, è stata trattata nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2024 (in attesa dei nuovi pronunciamenti della Corte di Cassazione sulla stessa questione, venendo trattata e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23 gennaio 2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 28 febbraio 2022 gli appellanti hanno impugnato la sentenza n.186/22 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con la quale ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella amministrativa.
Con memoria depositata l'11 settembre 2023 si è costituita l CP_8
chiedendo di respingere l'impugnazione.
pag. 4/12 La causa a seguito di cinque rinvii, giustificati sia da ragioni di carattere organizzativo sia dalla opportunità di verificare il consolidarsi dell'orientamento dei giudici di legittimità in relazione alla medesima questione già esaminata con la sentenza n.33365 del 2022, è stata trattata nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2024 (in attesa dei nuovi pronunciamenti della Corte di Cassazione sulla stessa questione, venendo trattata e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23 gennaio 2025.
Motivi della decisione
1. Col ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti, tutti dipendenti o ex dipendenti dell Controparte_8
con rapporto di lavoro disciplinato dal
[...]
CCNL Comparto Sanità Pubblica, hanno convenuto in giudizio CP_8
lamentando la mancata corresponsione di somme relative a retribuzione accessoria spettanti dal 1999 al 2017 in relazione a tre fondi contrattuali previsti per l'area del Comparto sanità: a) compensi di lavoro straordinario;
b) produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
c) finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.
1.2. In particolare, i ricorrenti evidenziavano come in violazione di CP_8
norme di legge e di contrattazione collettiva, avesse omesso di alimentare i sopra menzionati fondi in virtù di disposizioni di legge e di contratto e ne domandavano la condanna, alla corresponsione delle somme dovute a ciascun ricorrente previa disapplicazione di atti amministrativi e, quindi,
pag. 5/12 rideterminazione delle risorse monetarie assegnate a ciascun fondo tenuto conto dell'effettivo personale in servizio anno per anno.
1.3. Radicatosi il contradditorio, eccepiva, in via preliminare, il CP_8
difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione amministrativa, concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.
1.4. Con la sentenza appellata il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
ciò ha fatto richiamando precedente di questa Corte (sentenza n.103 del
2021) richiamando i passaggi argomentativi aventi rilievo per la statuizione sopra ricordata: a) l'incipit da cui muove la ricostruzione attorea è una consulenza del dott. perito incaricato dallo stesso Direttore Generale Per_1
dell'Agenzia per verificare la definizione dei fondi contrattuali aziendali del personale non dirigente”, in cui vengono esaminate le dinamiche di costituzione e sviluppo dei tre Fondi indicati in ricorso e da cui risulta un debito;
dalla perizia citata risulta chiaramente che i predetti crediti CP_8
sarebbero la conseguenza di una errata quantificazione dei Fondi in virtù della normativa contrattuale;
avrebbe errato perché non avrebbe CP_8
provveduto all'incremento dei Fondi per effetto dell'ampliamento numerico del personale;
i Fondi sarebbero stati formati e le risorse erogate considerando 689 unità di personale senza incremento in funzione delle nuove assunzioni;
b) il petitum sostanziale della domanda risiede nella mancata rideterminazione dei Fondi e non già nell'assegnazione delle quote dovute, giacché in difetto di aumento dei Fondi non vi possono essere residui da assegnare;
c )la formazione dei Fondi è frutto di un atto unilaterale dell'Amministrazione, che indubbiamente non è libera di decidere tipologia ed entità delle risorse da destinare al finanziamento dei pag. 6/12 trattamenti accessori, ma deve disporre in conformità al CCNL e alle previsioni legislative di finanza pubblica;
tanto peraltro non significa affatto che l'atto amministrativo non presenti aspetti di discrezionalità ed è proprio questa discrezionalità che può essere valutata solo dal giudice amministrativo;
l'atto amministrativo di incremento dei Fondi non è un atto a contenuto vincolato in presenza di un aumento della dotazione organica e coinvolge aspetti di discrezionalità amministrativa, perché è l'Ente che stima la sufficienza o meno delle risorse dei Fondi per sostenere i maggiori oneri conseguenti all'aumento del personale;
in tal senso si esprimono art. 10, co. 1, del CCNL 22.05.1997, relativo al Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio
(“… nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle indennità relative ai posti di nuova istituzione per incrementare in misura congrua, con atto deliberativo, il fondo …”), e l'art. 39, co 8, del CCNL 07.04.1999, relativo al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive (“… nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri …”); certamente non legato automaticamente all'incremento del personale è il Fondo per la produttività, la cui formazione è di esclusiva competenza della Direzione aziendale, con gli incrementi che la contrattazione di volta in volta decide di destinare (v. art. 3 CCNL
27.6.1996); d) non essendo l'incremento dei Fondi rigorosamente ancorato all'aumento di organico, trattandosi allora di valutare la discrezionalità dell'Amministrazione, la giurisdizione spetta al G.A.; e) il necessario intervento in materia del Giudice Amministrativo è ancora più evidente per l'incremento dei Fondi successivo al Protocollo regionale del 21.12.2004,
pag. 7/12 recepito con DGR n. 4308 del 29.12.2004, secondo cui “la rideterminazione dei Fondi ex art. 39 co 4 lett. b) e comma 8 del CCNL
7.4.1999 … dovrà essere preceduta da specifica autorizzazione della
Segreteria Regionale sanità e sociale”; contrariamente agli assunti attorei, il
Protocollo regionale si iscrive nell'ambito delle fonti alle quali il d.lgs. 165 del 2001 assegna il potere di definire il trattamento del personale (art. 7 lettere c) e d) del CCNL 19.04.2004) e d'altro canto, nel sistema delle fonti, non vi è potere unilaterale della Pubblica Amministrazione, né è possibile per la contrattazione decentrata disporre in deroga alla contrattazione nazionale.
2. Con l'appello i lavoratori contestano l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
In particolare, rimarcano gli appellanti l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe individuato il petitum sostanziale della pretesa nell'incremento dei Fondi e non invece nella corresponsione delle somme dovute che, non attenendo ad atti di macro-organizzazione, riguardano diritti soggettivi dei lavoratori e non interessi legittimi.
3. Si è costituita in appello resistendo al gravame di cui ha CP_8
richiesto il rigetto per poi, infine, precisare le conclusioni nei termini in epigrafe riportati.
4. L'appello è fondato.
5. La Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice ordinario;
ciò sulla base delle seguenti considerazioni: “
5.3. Ciò posto, va qui ribadito che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ciò che rileva non è già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in
pag. 8/12 funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della " causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Questa deve essere individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass.31/07/2018 n. 20350).
5.4. Nel caso in esame i ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere la condanna della convenuta a corrispondere le differenze arretrate afferenti al Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario e di particolari condizioni di disagio, al Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali nonché al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, dell'indennità professionale specifica. In particolare, hanno chiesto che venisse corrisposta la quota residua dei Fondi, relativa agli anni 1999/2015 e
2016/2017, mai corrisposta ancorché, a loro avviso, dovuta.
5.5. È ben vero che i ricorrenti si dolgono del criterio di costituzione e sviluppo dei Fondi in questione, ma lo fanno per chiedere il pagamento di differenze retributive, nella forma dei residui dei Fondi stessi. Essi lamentano la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali il comportamento datoriale (di mancato incremento del fondo tenendo conto del numero dei lavoratori) costituisce atto prodromico del quale è censurata la legittimità in via del tutto incidentale. Si tratta di situazione del tutto diversa da quella decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 27285 del 17/11/2017 poiché nel caso in esame la pretesa non è correlata esclusivamente all'illegittimo esercizio di un potere autoritativo organizzativo. Non si impugna un atto regolamentare dell'amministrazione che nell'esercizio del potere
pag. 9/12 amministrativo abbia, come in quel caso, deciso la riduzione dei Fondi. Il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza della rimozione di un mai intervenuto provvedimento di macro-organizzazione
(in quel caso già deciso da questa Corte e sopra richiamato consistito nella determinazione di disporre le riduzioni).
5.6. Erra perciò la Corte di merito nell'individuare il bene della vita richiesto nell'aumento dei Fondi atteso che la domanda, per come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio e . sviluppata nelle argomentazioni a sostegno della stessa, se ha come presupposto la verifica incidentale dell'obbligo di ridefinizione dei fondi contrattuali aziendali del personale non dirigente, accertamento incidentale consentito al giudice ordinario, si sostanzia tuttavia nella richiesta di pagamento di differenze retributive nella forma della distribuzione dei residui dei fondi richiamati in causa.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e la sentenza, cassata, deve essere rinviata alla Corte di appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.” (Cass. civ. ss.uu. 33365/2022).
6. Col ricorso di primo grado i lavoratori odierni appellanti hanno agito per ottenere la condanna di a corrispondere differenze retributive CP_8
derivanti dal mancato adeguamento dei Fondi per la retribuzione accessoria asseritamente non incrementati in relazione alle nuove assunzioni dei lavoratori.
Pertanto, in applicazione dei medesimi principi espressi dalla sopra richiamata pronuncia di Cassazione, e delle recenti ordinanze nn. 31249/24
pag. 10/12 e 31252/24 delle Sezioni Unite deve ritenersi che l'accertamento della legittimità o meno del mancato incremento dei Fondi in questione in relazione al numero dei lavoratori è oggetto di un accertamento incidentale richiesto al giudice in funzione di tutela del diritto soggettivo alle allegate differenze retributive, diritto la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario.
In definitiva, in applicazione dei predetti principi della Suprema Corte, rispetto ai quali le parti non hanno in questa sede addotto argomenti tali per indurre il collegio a discostarsene, deve, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, visto l'art. 353 c.p.c. ratione temporis applicabile, le parti devono essere rimesse avanti al Tribunale di Venezia, con onere di riassunzione nei termini di legge.
7. In considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione, della sua natura meramente processuale, del corretto comportamento processuale di che, preso atto dell'orientamento della Suprema Corte, nelle CP_8
note di trattazione cartolare ha dichiarato di rimettersi a questa Corte sulla questione di giurisdizione, nonché, infine, del mutato orientamento di questa Corte sulla questione medesima, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
8. Nelle more del deposito della motivazione è stata disposta la correzione di errore materiale essendo stato indicato nel dispositivo letto in udienza quale giudice della remissione il Tribunale di Verona anziché quello corretto di Treviso.
p.q.m.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia la causa al giudice del lavoro del Tribunale di Verona con termine di riassunzione ex lege;
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Barbara MARIA TRENTI Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23 maggio 2022 da
1. , C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
14 giugno 1969;
2. , C.F. nata a [...] Controparte_2 C.F._2
(TV) l'11 novembre 1976;
3. , C.F. , nato a [...] CP_3 C.F._3
il 20 settembre 1973;
4. C.F. , nata a Controparte_4 C.F._4
Treviso (TV) il 15 giugno 1974; 5. , C.F. , nato a [...] Controparte_5 C.F._5
13 maggio 1974;
6. , C.F. , nata a [...] Controparte_6 C.F._6
il 25 maggio 1961;
7. , C.F. , nato a [...] CP_7 C.F._7
Veneto (TV) il 20 settembre 1959;
8. , C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._8
10 maggio 1969; rappresentati e difesi, dall'avv. Giovanni Carta, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._9
Email_1
e domiciliato presso lo studio dell'avvocato Matteo Tasca, C.F.
, pec C.F._10
Email_2
- appellanti - contro
Controparte_8
(C.F. ) in persona del Direttore Generale dott.
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Luisa Miazzi C.F. CP_9
, dall'avv. Carlo Cester C.F. C.F._11 C.F._12
e dall'avv. Irene Gianesini C.F. , tutti con domicilio C.F._13
digitale PEC
Email_3
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.186/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
pag. 2/12 In punto: trattamenti accessori dipendenti comparto sanità – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 23 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “accogliere l'appello per le ragioni innanzi dedotte;
per l'effetto, accertare e dichiarare che il Giudice
Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, ha sulla causa la giurisdizione negata con la gravata decisione;
per l'effetto, rimandare per il prosieguo nel merito le parti davanti al primo giudice individuato come competente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 353 c.p.c., con adozione dei conseguenti provvedimenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata : “con riferimento all'ordinanza del CP_8
19.12.2024, ribadisce le conclusioni di merito e le istanze CP_8
istruttorie di cui alla memoria di costituzione in appello come segue, con la sola eccezione riferita al difetto di giurisdizione in relazione al quale non insiste. Si rappresenta che il richiamo alle istanze e conclusioni di merito è formulato in ragione della circostanza che controparte non ha limitato
l'appello alla sola questione di giurisdizione;
- quanto alle conclusioni, rigettarsi l'appello perché inammissibile e/o infondato e per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Treviso n.
186/2022, e comunque rigettarsi tutte le pretese e le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili, nulle, infondate in fatto e in diritto, prescritte con riferimento al periodo antecedente all'agosto 2013, o al diverso termine di decorrenza che venisse ritenuto applicabile;
pag. 3/12 - quanto alle istanze istruttorie, si richiama alle istanze formulate a pag. 32 della memoria di costituzione del 11.09.2023, rappresentando, come detto, che le istanze siano state riproposte rispetto alla memoria di costituzione del primo grado di giudizio per mero scrupolo difensivo;
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 23 maggio 2022 gli appellanti hanno impugnato la sentenza n.186/22 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con la quale con la quale ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella amministrativa.
Con memoria depositata il 11 settembre 2023 si è costituita l CP_8
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa a seguito di quattro rinvii, giustificati sia da ragioni di carattere organizzativo sia dalla opportunità di verificare il consolidarsi dell'orientamento dei giudici di legittimità in relazione alla medesima questione già esaminata con la sentenza n.33365 del 2022, è stata trattata nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2024 (in attesa dei nuovi pronunciamenti della Corte di Cassazione sulla stessa questione, venendo trattata e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23 gennaio 2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 28 febbraio 2022 gli appellanti hanno impugnato la sentenza n.186/22 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con la quale ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella amministrativa.
Con memoria depositata l'11 settembre 2023 si è costituita l CP_8
chiedendo di respingere l'impugnazione.
pag. 4/12 La causa a seguito di cinque rinvii, giustificati sia da ragioni di carattere organizzativo sia dalla opportunità di verificare il consolidarsi dell'orientamento dei giudici di legittimità in relazione alla medesima questione già esaminata con la sentenza n.33365 del 2022, è stata trattata nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2024 (in attesa dei nuovi pronunciamenti della Corte di Cassazione sulla stessa questione, venendo trattata e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23 gennaio 2025.
Motivi della decisione
1. Col ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti, tutti dipendenti o ex dipendenti dell Controparte_8
con rapporto di lavoro disciplinato dal
[...]
CCNL Comparto Sanità Pubblica, hanno convenuto in giudizio CP_8
lamentando la mancata corresponsione di somme relative a retribuzione accessoria spettanti dal 1999 al 2017 in relazione a tre fondi contrattuali previsti per l'area del Comparto sanità: a) compensi di lavoro straordinario;
b) produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
c) finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.
1.2. In particolare, i ricorrenti evidenziavano come in violazione di CP_8
norme di legge e di contrattazione collettiva, avesse omesso di alimentare i sopra menzionati fondi in virtù di disposizioni di legge e di contratto e ne domandavano la condanna, alla corresponsione delle somme dovute a ciascun ricorrente previa disapplicazione di atti amministrativi e, quindi,
pag. 5/12 rideterminazione delle risorse monetarie assegnate a ciascun fondo tenuto conto dell'effettivo personale in servizio anno per anno.
1.3. Radicatosi il contradditorio, eccepiva, in via preliminare, il CP_8
difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione amministrativa, concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.
1.4. Con la sentenza appellata il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
ciò ha fatto richiamando precedente di questa Corte (sentenza n.103 del
2021) richiamando i passaggi argomentativi aventi rilievo per la statuizione sopra ricordata: a) l'incipit da cui muove la ricostruzione attorea è una consulenza del dott. perito incaricato dallo stesso Direttore Generale Per_1
dell'Agenzia per verificare la definizione dei fondi contrattuali aziendali del personale non dirigente”, in cui vengono esaminate le dinamiche di costituzione e sviluppo dei tre Fondi indicati in ricorso e da cui risulta un debito;
dalla perizia citata risulta chiaramente che i predetti crediti CP_8
sarebbero la conseguenza di una errata quantificazione dei Fondi in virtù della normativa contrattuale;
avrebbe errato perché non avrebbe CP_8
provveduto all'incremento dei Fondi per effetto dell'ampliamento numerico del personale;
i Fondi sarebbero stati formati e le risorse erogate considerando 689 unità di personale senza incremento in funzione delle nuove assunzioni;
b) il petitum sostanziale della domanda risiede nella mancata rideterminazione dei Fondi e non già nell'assegnazione delle quote dovute, giacché in difetto di aumento dei Fondi non vi possono essere residui da assegnare;
c )la formazione dei Fondi è frutto di un atto unilaterale dell'Amministrazione, che indubbiamente non è libera di decidere tipologia ed entità delle risorse da destinare al finanziamento dei pag. 6/12 trattamenti accessori, ma deve disporre in conformità al CCNL e alle previsioni legislative di finanza pubblica;
tanto peraltro non significa affatto che l'atto amministrativo non presenti aspetti di discrezionalità ed è proprio questa discrezionalità che può essere valutata solo dal giudice amministrativo;
l'atto amministrativo di incremento dei Fondi non è un atto a contenuto vincolato in presenza di un aumento della dotazione organica e coinvolge aspetti di discrezionalità amministrativa, perché è l'Ente che stima la sufficienza o meno delle risorse dei Fondi per sostenere i maggiori oneri conseguenti all'aumento del personale;
in tal senso si esprimono art. 10, co. 1, del CCNL 22.05.1997, relativo al Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio
(“… nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle indennità relative ai posti di nuova istituzione per incrementare in misura congrua, con atto deliberativo, il fondo …”), e l'art. 39, co 8, del CCNL 07.04.1999, relativo al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive (“… nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri …”); certamente non legato automaticamente all'incremento del personale è il Fondo per la produttività, la cui formazione è di esclusiva competenza della Direzione aziendale, con gli incrementi che la contrattazione di volta in volta decide di destinare (v. art. 3 CCNL
27.6.1996); d) non essendo l'incremento dei Fondi rigorosamente ancorato all'aumento di organico, trattandosi allora di valutare la discrezionalità dell'Amministrazione, la giurisdizione spetta al G.A.; e) il necessario intervento in materia del Giudice Amministrativo è ancora più evidente per l'incremento dei Fondi successivo al Protocollo regionale del 21.12.2004,
pag. 7/12 recepito con DGR n. 4308 del 29.12.2004, secondo cui “la rideterminazione dei Fondi ex art. 39 co 4 lett. b) e comma 8 del CCNL
7.4.1999 … dovrà essere preceduta da specifica autorizzazione della
Segreteria Regionale sanità e sociale”; contrariamente agli assunti attorei, il
Protocollo regionale si iscrive nell'ambito delle fonti alle quali il d.lgs. 165 del 2001 assegna il potere di definire il trattamento del personale (art. 7 lettere c) e d) del CCNL 19.04.2004) e d'altro canto, nel sistema delle fonti, non vi è potere unilaterale della Pubblica Amministrazione, né è possibile per la contrattazione decentrata disporre in deroga alla contrattazione nazionale.
2. Con l'appello i lavoratori contestano l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
In particolare, rimarcano gli appellanti l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe individuato il petitum sostanziale della pretesa nell'incremento dei Fondi e non invece nella corresponsione delle somme dovute che, non attenendo ad atti di macro-organizzazione, riguardano diritti soggettivi dei lavoratori e non interessi legittimi.
3. Si è costituita in appello resistendo al gravame di cui ha CP_8
richiesto il rigetto per poi, infine, precisare le conclusioni nei termini in epigrafe riportati.
4. L'appello è fondato.
5. La Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice ordinario;
ciò sulla base delle seguenti considerazioni: “
5.3. Ciò posto, va qui ribadito che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ciò che rileva non è già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in
pag. 8/12 funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della " causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Questa deve essere individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass.31/07/2018 n. 20350).
5.4. Nel caso in esame i ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere la condanna della convenuta a corrispondere le differenze arretrate afferenti al Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario e di particolari condizioni di disagio, al Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali nonché al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, dell'indennità professionale specifica. In particolare, hanno chiesto che venisse corrisposta la quota residua dei Fondi, relativa agli anni 1999/2015 e
2016/2017, mai corrisposta ancorché, a loro avviso, dovuta.
5.5. È ben vero che i ricorrenti si dolgono del criterio di costituzione e sviluppo dei Fondi in questione, ma lo fanno per chiedere il pagamento di differenze retributive, nella forma dei residui dei Fondi stessi. Essi lamentano la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali il comportamento datoriale (di mancato incremento del fondo tenendo conto del numero dei lavoratori) costituisce atto prodromico del quale è censurata la legittimità in via del tutto incidentale. Si tratta di situazione del tutto diversa da quella decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 27285 del 17/11/2017 poiché nel caso in esame la pretesa non è correlata esclusivamente all'illegittimo esercizio di un potere autoritativo organizzativo. Non si impugna un atto regolamentare dell'amministrazione che nell'esercizio del potere
pag. 9/12 amministrativo abbia, come in quel caso, deciso la riduzione dei Fondi. Il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza della rimozione di un mai intervenuto provvedimento di macro-organizzazione
(in quel caso già deciso da questa Corte e sopra richiamato consistito nella determinazione di disporre le riduzioni).
5.6. Erra perciò la Corte di merito nell'individuare il bene della vita richiesto nell'aumento dei Fondi atteso che la domanda, per come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio e . sviluppata nelle argomentazioni a sostegno della stessa, se ha come presupposto la verifica incidentale dell'obbligo di ridefinizione dei fondi contrattuali aziendali del personale non dirigente, accertamento incidentale consentito al giudice ordinario, si sostanzia tuttavia nella richiesta di pagamento di differenze retributive nella forma della distribuzione dei residui dei fondi richiamati in causa.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e la sentenza, cassata, deve essere rinviata alla Corte di appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.” (Cass. civ. ss.uu. 33365/2022).
6. Col ricorso di primo grado i lavoratori odierni appellanti hanno agito per ottenere la condanna di a corrispondere differenze retributive CP_8
derivanti dal mancato adeguamento dei Fondi per la retribuzione accessoria asseritamente non incrementati in relazione alle nuove assunzioni dei lavoratori.
Pertanto, in applicazione dei medesimi principi espressi dalla sopra richiamata pronuncia di Cassazione, e delle recenti ordinanze nn. 31249/24
pag. 10/12 e 31252/24 delle Sezioni Unite deve ritenersi che l'accertamento della legittimità o meno del mancato incremento dei Fondi in questione in relazione al numero dei lavoratori è oggetto di un accertamento incidentale richiesto al giudice in funzione di tutela del diritto soggettivo alle allegate differenze retributive, diritto la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario.
In definitiva, in applicazione dei predetti principi della Suprema Corte, rispetto ai quali le parti non hanno in questa sede addotto argomenti tali per indurre il collegio a discostarsene, deve, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, visto l'art. 353 c.p.c. ratione temporis applicabile, le parti devono essere rimesse avanti al Tribunale di Venezia, con onere di riassunzione nei termini di legge.
7. In considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione, della sua natura meramente processuale, del corretto comportamento processuale di che, preso atto dell'orientamento della Suprema Corte, nelle CP_8
note di trattazione cartolare ha dichiarato di rimettersi a questa Corte sulla questione di giurisdizione, nonché, infine, del mutato orientamento di questa Corte sulla questione medesima, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
8. Nelle more del deposito della motivazione è stata disposta la correzione di errore materiale essendo stato indicato nel dispositivo letto in udienza quale giudice della remissione il Tribunale di Verona anziché quello corretto di Treviso.
p.q.m.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia la causa al giudice del lavoro del Tribunale di Verona con termine di riassunzione ex lege;
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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