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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2126/2024 R.G. promosso da:
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Nemesio Orsatti n. 12 int. 9, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Montagnani (C.F. – PEC C.F._2
) e dall'Avv. Paolo Loberti (C.F. Email_1 C.F._3
– PEC ) del Foro di Ferrara - i quali, ai sensi e per gli effetti Email_2
delle comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 136 e 176 c.p.c. novellati, hanno indicato che le stesse potranno essere effettuate indistintamente ai seguenti: n. fax 0532/767555 e/o indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: – ed elettivamente domiciliata presso e Email_2
nello studio dei predetti Avvocati in Ferrara (FE), Via J.F. Kennedy n. 37
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] l'[...] ), residente in [...] C.F._4
Nemesio Orsatti n. 10 interno 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Ziosi, del Foro di Ferrara, con Studio in Ferrara, Via Cairoli n. 30 ( , P.E.C.: , C.F._5 Email_3
elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso difensore, come da mandato in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 10 marzo 2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “La figlia minore rimarrà affidata ad Per_1 entrambi i genitori, con dimora privilegiata ed abituale assieme alla madre, presso l'abitazione famigliare sita in Ferrara, Via Nemesio Orsatti n. 12, int.
9. Il padre, sig. terrà CP_2 presso di sé la figlia per due giorni alla settimana dall'orario di uscita dalla scuola sino all'ora di cena, cena compresa;
il padre potrà tenere presso di sé la figlia a weekend alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina. Per quanto concerne i periodi delle festività scolastiche, il padre avrà diritto di tenere la figlia per un periodo di sette giorni, consecutivi o non consecutivi, durante le festività natalizie (periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Natale e di Capodanno); avrà inoltre diritto di tenere la figlia per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali (periodo che comprenderà ad anni alterni, sia il giorno di Pasqua sia il Lunedì dell'Angelo), nonché per un periodo di quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, durante le ferie estive di sospensione delle attività scolastiche, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Il padre sarà tenuto a versare, entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, direttamente alla sig.ra
l'importo complessivo di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici CP_1
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2024, ritualmente notificato, , premettendo Controparte_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio con CP_2
odierno resistente, iniziata nel 2010, allietata dalla nascita, il 29 giugno dello stesso anno, della figlia e conclusa nel mese di gennaio 2023, domandava l'affidamento condiviso della figlia, con Per_1
prevalente residenza della medesima presso di sé, regolamentazione delle visite col padre come da piano genitoriale allegato ed un contributo paterno di 500,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, vinte le spese.
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 17 gennaio 2025, associandosi CP_2
alla richiesta di affidamento condiviso della figlia, ma domandandone il collocamento alternato ed il mantenimento diretto nei tempo di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara.
Intervenuto il P.M., all'udienza in data 19 febbraio 2025 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione formulando una proposta ai sensi dell'art. 437 bis 21, ultimo comma,
c.p.c.
Il tentativo di conciliazione aveva esito positivo e le parti in data 10 marzo 2025 depositavano note scritte in sostituzione di udienza rassegnando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con la figlia;
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore on sono in contrasto con gli interessi della medesima, anzi Per_1
appaiono conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da Controparte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 5 novembre 2025, ogni diversa CP_2
eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici come sopra riportate, e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 26 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
pagina 3 di 4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2126/2024 R.G. promosso da:
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Nemesio Orsatti n. 12 int. 9, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Montagnani (C.F. – PEC C.F._2
) e dall'Avv. Paolo Loberti (C.F. Email_1 C.F._3
– PEC ) del Foro di Ferrara - i quali, ai sensi e per gli effetti Email_2
delle comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 136 e 176 c.p.c. novellati, hanno indicato che le stesse potranno essere effettuate indistintamente ai seguenti: n. fax 0532/767555 e/o indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: – ed elettivamente domiciliata presso e Email_2
nello studio dei predetti Avvocati in Ferrara (FE), Via J.F. Kennedy n. 37
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] l'[...] ), residente in [...] C.F._4
Nemesio Orsatti n. 10 interno 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Ziosi, del Foro di Ferrara, con Studio in Ferrara, Via Cairoli n. 30 ( , P.E.C.: , C.F._5 Email_3
elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso difensore, come da mandato in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 10 marzo 2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “La figlia minore rimarrà affidata ad Per_1 entrambi i genitori, con dimora privilegiata ed abituale assieme alla madre, presso l'abitazione famigliare sita in Ferrara, Via Nemesio Orsatti n. 12, int.
9. Il padre, sig. terrà CP_2 presso di sé la figlia per due giorni alla settimana dall'orario di uscita dalla scuola sino all'ora di cena, cena compresa;
il padre potrà tenere presso di sé la figlia a weekend alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina. Per quanto concerne i periodi delle festività scolastiche, il padre avrà diritto di tenere la figlia per un periodo di sette giorni, consecutivi o non consecutivi, durante le festività natalizie (periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Natale e di Capodanno); avrà inoltre diritto di tenere la figlia per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali (periodo che comprenderà ad anni alterni, sia il giorno di Pasqua sia il Lunedì dell'Angelo), nonché per un periodo di quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, durante le ferie estive di sospensione delle attività scolastiche, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Il padre sarà tenuto a versare, entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, direttamente alla sig.ra
l'importo complessivo di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici CP_1
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2024, ritualmente notificato, , premettendo Controparte_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio con CP_2
odierno resistente, iniziata nel 2010, allietata dalla nascita, il 29 giugno dello stesso anno, della figlia e conclusa nel mese di gennaio 2023, domandava l'affidamento condiviso della figlia, con Per_1
prevalente residenza della medesima presso di sé, regolamentazione delle visite col padre come da piano genitoriale allegato ed un contributo paterno di 500,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, vinte le spese.
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 17 gennaio 2025, associandosi CP_2
alla richiesta di affidamento condiviso della figlia, ma domandandone il collocamento alternato ed il mantenimento diretto nei tempo di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara.
Intervenuto il P.M., all'udienza in data 19 febbraio 2025 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione formulando una proposta ai sensi dell'art. 437 bis 21, ultimo comma,
c.p.c.
Il tentativo di conciliazione aveva esito positivo e le parti in data 10 marzo 2025 depositavano note scritte in sostituzione di udienza rassegnando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con la figlia;
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore on sono in contrasto con gli interessi della medesima, anzi Per_1
appaiono conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da Controparte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 5 novembre 2025, ogni diversa CP_2
eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici come sopra riportate, e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 26 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
pagina 3 di 4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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