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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/08/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1458/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 1458 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quest'ultima anche quale erede di rappresentati e difesi C.F._2 Per_1
dall'avv. Franco Gliatta
opponenti in riassunzione
(C.F. titolare dell'omonima ditta individuale in CP_1 C.F._3
liquidazione giudiziale opponente non costituita a seguito della riassunzione
nei confronti di
(C.F. e P. IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Agata Nasini
opposta in riassunzione
e con l'intervento di
(C.F. e P.IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 P.IVA_2
per essa la procuratrice speciale C.F. , in persona del Controparte_4 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, la quale con il consenso della ha delegato Controparte_3 [...]
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_5 P.IVA_4
e difesa dagli avv.ti Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia
1 R.G. n. 1458/2023
parte intervenuta
conclusioni:
per e “chiedono che l'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectis, voglia Parte_1 Parte_2
accogliere l'opposizione e, conseguentemente, con provvedimento di ristoro dei diritti compromessi, revocare
il decreto ingiuntivo n. 478/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo il 21.04.2023 a favore di Controparte_2
nei confronti degli opponenti, in quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa
[...]
creditoria, con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
per come da “comparsa di costituzione e risposta depositata dalla cedente Controparte_3 Controparte_2
, dunque: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contariis reiectis: In via pregiudiziale: - concedere, per
[...]
tutte le ragioni sopra esposte, la provvisoria esecuzione ex art. 648, comma 1, c.p.c. del decreto ingiuntivo n.
478/2023, emesso dall'intestato Tribunale nei confronti della debitrice principale , nonché dei CP_1
garanti e in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta Parte_1 Per_1 Parte_2
né è di pronta soluzione e non vi è stata contestazione delle somme ingiunte;
In via principale: - accertare e
dichiarare, per le motivazioni sopra addotte, l'infondatezza in fatto e in diritto della presente opposizione e,
per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente, confermando in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo n. 478/2023 del Tribunale di Arezzo;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di
revoca del decreto ingiuntivo n. 478/2023, accertare e dichiarare, per i titoli e per le ragioni di cui al presente
procedimento, che l'opposta ha diritto al pagamento della diversa somma di € 128.877,74 e/o della diversa
somma risultante di giustizia, detratti gli importi versati nelle more dalla sig.ra in forza CP_1
dell'accordo transattivo perfezionato in data 30.03.2023, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo, e per
l'effetto, condannare i sig.ri , e in solido tra loro, CP_1 Parte_1 Per_1 Parte_2
al pagamento della somma di € 128.877,74 e/o della diversa somma risultante di giustizia, detratti gli
importi nel frattempo versati nelle more dalla sig.ra in forza dell'accordo transattivo CP_1
perfezionato in data 30.03.2023, oltre agli interessi maturandi dal dì del dovuto al saldo a favore della
convenuta opposta;
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre al rimborso spese
forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge” “chiedendone l'integrale accoglimento in favore di CP_3
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare dell'omonima impresa CP_1
individuale, nonché i fideiussori , e hanno opposto il Parte_1 Per_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 478/2023 ottenuto da per Controparte_2
2 R.G. n. 1458/2023
azioni per l'importo di € 119.881,72 a titolo di debito residuo del contratto di mutuo fondiario n.
00000010252 stipulato tra e il 23 CP_1 Controparte_2
marzo 2016, con atto a rogito del notaio , Rep. n. 153641, Racc. n. 23951. Persona_2
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto che il credito vantato dalla banca non poteva dirsi scaduto ed esigibile, in quanto in data 30 marzo 2023 e l'istituto di CP_1
credito avevano stipulato un accordo in forza del quale:
a) la sig.ra si riconosceva debitrice della somma di € 128.877,74; b) la debitrice CP_1
s'impegnava a mettere in vendita l'immobile commerciale di sua proprietà e con il ricavato a ripianare la posizione debitoria;
c) la concedeva alla debitrice una Controparte_2
dilazione e piano di rientro mensile di € 500,00 a partire dal mese di aprile 2023, per un periodo di
10 mesi;
d) il piano di rientro era finalizzato a permettere la vendita del fabbricato commerciale
La sig.ra in ottemperanza al suddetto accordo poneva in vendita l'immobile ed onorava i CP_1
ratei mensili. Il decreto ingiuntivo notificato in data 30 aprile 2023 è dunque da ritenersi nullo, in quanto il credito, in esso vantato, alla data della notifica non era esigibile in virtù dell'accordo sopra menzionato.
Su queste basi, gli opponenti hanno chiesto: “Piaccia al Tribunale contrariis reiectis previe declaratorie
del caso e di legge, accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n.
478/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo il 21/04/2023 a favore di nei confronti Controparte_2
degli opponenti in quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria. Con vittoria di
spese, competenze e onorari di giudizio”.
2. Si è costituita in giudizio contestando Controparte_2
le difese avversarie, sul presupposto che:
i. il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dalla in data 14 marzo 2023 ovvero CP_2
antecedentemente alla sottoscrizione, da parte della debitrice, dell'accordo di cui si discute che,
peraltro, non contiene alcuna rinuncia da parte della a munirsi di un titolo esecutivo da CP_2
azionarsi nell'ipotesi in cui la sig.ra non tenga fede agli obblighi assunti;
la banca, CP_1
dunque, non ha violato alcuna pattuizione intervenuta tra le parti.
L'accordo in questione non è stato, del resto, sottoscritto dai garanti fideiussori sigg.ri PT
, e i quali non hanno assunto alcun impegno nei confronti della
[...] Parte_3 Parte_2
Banca che, quindi, a prescindere dall'intervenuto accordo, ha interesse e diritto ad ottenere un titolo nei loro confronti per avere garantita un'esposizione consistente, destinata verosimilmente a
3 R.G. n. 1458/2023
rimanere insoddisfatta, avendo la sig.ra ammesso di versare in condizioni di CP_1
oggettiva difficoltà economica;
ii. gli opponenti nulla hanno dedotto in merito allo stato delle trattative per la compravendita dell'immobile commerciale di proprietà della debitrice, di talché ad oggi nulla è dato sapere circa le reali possibilità di soddisfo del credito vantato dall'opposta;
iii. la sottoscrizione dell'accordo transattivo in parola non inficia la validità del decreto ingiuntivo opposto, dovendo le condizioni dell'azione essere accertate con riferimento alla situazione di fatto esistente al tempo della pronuncia e non della domanda;
iv. in caso di revoca del decreto ingiuntivo, è comunque necessaria una pronuncia in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla non contestata dalla parte opponente. CP_2
Su queste basi, l'istituto di credito ha chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contariis reiectis: In via
pregiudiziale: - concedere, per tutte le ragioni sopra esposte, la provvisoria esecuzione ex art. 648, comma 1,
c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 478/2023, emesso dall'intestato Tribunale nei confronti della debitrice
principale nonché dei garanti e in quanto CP_1 Parte_1 Per_1 Parte_2
l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e non vi è stata contestazione delle
somme ingiunte;
In via principale: - accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra addotte, l'infondatezza in
fatto e in diritto della presente opposizione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente,
confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 478/2023 del Tribunale di Arezzo;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 478/2023, accertare e dichiarare, per
i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, che l'opposta ha diritto al pagamento della diversa
somma di € 128.877,74 e/o della diversa somma risultante di giustizia, detratti gli importi versati nelle more
dalla sig.ra in forza dell'accordo transattivo perfezionato in data 30.03.2023, oltre agli CP_1
interessi dal dì del dovuto al saldo, e per l'effetto, condannare i sig.ri , CP_1 Parte_1 Per_1
e in solido tra loro, al pagamento della somma di € 128.877,74 e/o della diversa
[...] Parte_2
somma risultante di giustizia, detratti gli importi nel frattempo versati nelle more dalla sig.ra CP_1
in forza dell'accordo transattivo perfezionato in data 30.03.2023, oltre agli interessi maturandi dal dì del
dovuto al saldo a favore della convenuta opposta;
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso
professionale, oltre al rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
3. Alla prima udienza del 30 novembre 2023, è stata dichiarata l'interruzione del processo, stante l'apertura della liquidazione giudiziale di titolare dell'omonima impresa CP_1
individuale.
4 R.G. n. 1458/2023
4. Il giudizio è stato riassunto da e quest'ultima costituitasi Parte_1 Parte_2
volontariamente anche quale unica erede di deceduto in corso di giudizio. Per_1
5. Si è costituita nel giudizio riassunto Controparte_2
6. Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto opposto e verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale.
7. Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata il 20.3.2025, è intervenuta in giudizio la società
[...]
allegando di essere divenuta titolare del credito per cui è causa in forza di contratto di CP_3
cessione di crediti in blocco stipulato con in data 23 dicembre 2024, Controparte_2
operazione della quale è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda Foglio delle inserzioni n. 3 del 7.01.2025. Nel merito, ha fatto proprie tutte le domande,
eccezioni, conclusioni, istanze, attività e difese espletate dalla cedente.
8. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 9 luglio 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni nei termini sopra illustrati e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
9. Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è
governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati
5 R.G. n. 1458/2023
come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533).
10. Tanto chiarito, il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 119.881,72 vantato da
[...]
a titolo di debito residuo del contratto di mutuo Controparte_2
fondiario n. 00000010252 stipulato tra e CP_1 Controparte_2
il 23.03.2016, con atto a rogito del notaio , Rep. n. 153641, Racc. n.
[...] Persona_2
23951, garantito da fideiussione prestata da , e Parte_1 Per_1 Parte_2
A fondamento della pretesa, l'istituto di credito ha prodotto copia del suddetto contratto di mutuo
(doc. 3 fascicolo monitorio allegato alla comparsa sub doc. 2), estratto ex art. 50 TUB (doc. 9), nonché
copia delle fideiussioni prestate dagli opponenti (doc. 2, 4, 5).
Detta documentazione è idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare,
peraltro incontestato dalla parte opponente.
11. Gli opponenti hanno eccepito la nullità del decreto opposto, non potendo il credito vantato dalla banca essere considerato scaduto ed esigibile, in quanto in data 30 marzo 2023 CP_1
e l'istituto di credito avevano stipulato un accordo in forza del quale: a) la si riconosceva CP_1
debitrice della somma di €. 128.877,74; b) la stessa si impegnava a mettere in vendita l'immobile commerciale di sua proprietà e con il ricavato a ripianare la posizione debitoria;
c) la
[...]
concedeva alla debitrice una dilazione e piano di rientro mensile di € 500,00 a Controparte_2
partire dal mese di aprile 2023, per un periodo di 10 mesi;
d) il piano di rientro era finalizzato a permettere la vendita del fabbricato commerciale.
La tesi sostenuta dalla parte opponente non può essere condivisa.
In disparte la circostanza che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dalla in data CP_2
14 marzo 2023, ossia in data anteriore alla sottoscrizione, da parte della sola debitrice (e non anche dei fideiussori), dell'accordo in questione, il quale non contempla la rinuncia da parte della CP_2
a munirsi di un titolo esecutivo, giova evidenziare che, se anche il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti necessari per la sua emissione, esso non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di
cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.),
si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne
consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere
6 R.G. n. 1458/2023
con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale
dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per
il procedimento monitorio" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Nel caso di specie, del resto, l'efficacia dell'accordo in questione è venuta meno. Né può essere condivisa la tesi secondo cui dal dovere di comportarsi secondo buona fede discenderebbe l'obbligo dell'istituto di credito di “concedere una chance di rinegoziazione”: la buona fede obbliga,
invero, ciascuna parte a comportarsi in modo tale da non pregiudicare, ed anzi da salvaguardare il ragionevole interesse dell'altra, solo nei limiti in cui ciò non comporti a suo carico alcun apprezzabile sacrificio.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto,
deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base di valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 177 del 2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività
in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
b) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della attuale titolare del credito, liquidate in € 8.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 8 agosto 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 1458 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quest'ultima anche quale erede di rappresentati e difesi C.F._2 Per_1
dall'avv. Franco Gliatta
opponenti in riassunzione
(C.F. titolare dell'omonima ditta individuale in CP_1 C.F._3
liquidazione giudiziale opponente non costituita a seguito della riassunzione
nei confronti di
(C.F. e P. IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Agata Nasini
opposta in riassunzione
e con l'intervento di
(C.F. e P.IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 P.IVA_2
per essa la procuratrice speciale C.F. , in persona del Controparte_4 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, la quale con il consenso della ha delegato Controparte_3 [...]
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_5 P.IVA_4
e difesa dagli avv.ti Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia
1 R.G. n. 1458/2023
parte intervenuta
conclusioni:
per e “chiedono che l'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectis, voglia Parte_1 Parte_2
accogliere l'opposizione e, conseguentemente, con provvedimento di ristoro dei diritti compromessi, revocare
il decreto ingiuntivo n. 478/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo il 21.04.2023 a favore di Controparte_2
nei confronti degli opponenti, in quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa
[...]
creditoria, con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
per come da “comparsa di costituzione e risposta depositata dalla cedente Controparte_3 Controparte_2
, dunque: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contariis reiectis: In via pregiudiziale: - concedere, per
[...]
tutte le ragioni sopra esposte, la provvisoria esecuzione ex art. 648, comma 1, c.p.c. del decreto ingiuntivo n.
478/2023, emesso dall'intestato Tribunale nei confronti della debitrice principale , nonché dei CP_1
garanti e in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta Parte_1 Per_1 Parte_2
né è di pronta soluzione e non vi è stata contestazione delle somme ingiunte;
In via principale: - accertare e
dichiarare, per le motivazioni sopra addotte, l'infondatezza in fatto e in diritto della presente opposizione e,
per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente, confermando in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo n. 478/2023 del Tribunale di Arezzo;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di
revoca del decreto ingiuntivo n. 478/2023, accertare e dichiarare, per i titoli e per le ragioni di cui al presente
procedimento, che l'opposta ha diritto al pagamento della diversa somma di € 128.877,74 e/o della diversa
somma risultante di giustizia, detratti gli importi versati nelle more dalla sig.ra in forza CP_1
dell'accordo transattivo perfezionato in data 30.03.2023, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo, e per
l'effetto, condannare i sig.ri , e in solido tra loro, CP_1 Parte_1 Per_1 Parte_2
al pagamento della somma di € 128.877,74 e/o della diversa somma risultante di giustizia, detratti gli
importi nel frattempo versati nelle more dalla sig.ra in forza dell'accordo transattivo CP_1
perfezionato in data 30.03.2023, oltre agli interessi maturandi dal dì del dovuto al saldo a favore della
convenuta opposta;
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre al rimborso spese
forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge” “chiedendone l'integrale accoglimento in favore di CP_3
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare dell'omonima impresa CP_1
individuale, nonché i fideiussori , e hanno opposto il Parte_1 Per_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 478/2023 ottenuto da per Controparte_2
2 R.G. n. 1458/2023
azioni per l'importo di € 119.881,72 a titolo di debito residuo del contratto di mutuo fondiario n.
00000010252 stipulato tra e il 23 CP_1 Controparte_2
marzo 2016, con atto a rogito del notaio , Rep. n. 153641, Racc. n. 23951. Persona_2
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto che il credito vantato dalla banca non poteva dirsi scaduto ed esigibile, in quanto in data 30 marzo 2023 e l'istituto di CP_1
credito avevano stipulato un accordo in forza del quale:
a) la sig.ra si riconosceva debitrice della somma di € 128.877,74; b) la debitrice CP_1
s'impegnava a mettere in vendita l'immobile commerciale di sua proprietà e con il ricavato a ripianare la posizione debitoria;
c) la concedeva alla debitrice una Controparte_2
dilazione e piano di rientro mensile di € 500,00 a partire dal mese di aprile 2023, per un periodo di
10 mesi;
d) il piano di rientro era finalizzato a permettere la vendita del fabbricato commerciale
La sig.ra in ottemperanza al suddetto accordo poneva in vendita l'immobile ed onorava i CP_1
ratei mensili. Il decreto ingiuntivo notificato in data 30 aprile 2023 è dunque da ritenersi nullo, in quanto il credito, in esso vantato, alla data della notifica non era esigibile in virtù dell'accordo sopra menzionato.
Su queste basi, gli opponenti hanno chiesto: “Piaccia al Tribunale contrariis reiectis previe declaratorie
del caso e di legge, accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n.
478/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo il 21/04/2023 a favore di nei confronti Controparte_2
degli opponenti in quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria. Con vittoria di
spese, competenze e onorari di giudizio”.
2. Si è costituita in giudizio contestando Controparte_2
le difese avversarie, sul presupposto che:
i. il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dalla in data 14 marzo 2023 ovvero CP_2
antecedentemente alla sottoscrizione, da parte della debitrice, dell'accordo di cui si discute che,
peraltro, non contiene alcuna rinuncia da parte della a munirsi di un titolo esecutivo da CP_2
azionarsi nell'ipotesi in cui la sig.ra non tenga fede agli obblighi assunti;
la banca, CP_1
dunque, non ha violato alcuna pattuizione intervenuta tra le parti.
L'accordo in questione non è stato, del resto, sottoscritto dai garanti fideiussori sigg.ri PT
, e i quali non hanno assunto alcun impegno nei confronti della
[...] Parte_3 Parte_2
Banca che, quindi, a prescindere dall'intervenuto accordo, ha interesse e diritto ad ottenere un titolo nei loro confronti per avere garantita un'esposizione consistente, destinata verosimilmente a
3 R.G. n. 1458/2023
rimanere insoddisfatta, avendo la sig.ra ammesso di versare in condizioni di CP_1
oggettiva difficoltà economica;
ii. gli opponenti nulla hanno dedotto in merito allo stato delle trattative per la compravendita dell'immobile commerciale di proprietà della debitrice, di talché ad oggi nulla è dato sapere circa le reali possibilità di soddisfo del credito vantato dall'opposta;
iii. la sottoscrizione dell'accordo transattivo in parola non inficia la validità del decreto ingiuntivo opposto, dovendo le condizioni dell'azione essere accertate con riferimento alla situazione di fatto esistente al tempo della pronuncia e non della domanda;
iv. in caso di revoca del decreto ingiuntivo, è comunque necessaria una pronuncia in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla non contestata dalla parte opponente. CP_2
Su queste basi, l'istituto di credito ha chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contariis reiectis: In via
pregiudiziale: - concedere, per tutte le ragioni sopra esposte, la provvisoria esecuzione ex art. 648, comma 1,
c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 478/2023, emesso dall'intestato Tribunale nei confronti della debitrice
principale nonché dei garanti e in quanto CP_1 Parte_1 Per_1 Parte_2
l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e non vi è stata contestazione delle
somme ingiunte;
In via principale: - accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra addotte, l'infondatezza in
fatto e in diritto della presente opposizione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente,
confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 478/2023 del Tribunale di Arezzo;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 478/2023, accertare e dichiarare, per
i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, che l'opposta ha diritto al pagamento della diversa
somma di € 128.877,74 e/o della diversa somma risultante di giustizia, detratti gli importi versati nelle more
dalla sig.ra in forza dell'accordo transattivo perfezionato in data 30.03.2023, oltre agli CP_1
interessi dal dì del dovuto al saldo, e per l'effetto, condannare i sig.ri , CP_1 Parte_1 Per_1
e in solido tra loro, al pagamento della somma di € 128.877,74 e/o della diversa
[...] Parte_2
somma risultante di giustizia, detratti gli importi nel frattempo versati nelle more dalla sig.ra CP_1
in forza dell'accordo transattivo perfezionato in data 30.03.2023, oltre agli interessi maturandi dal dì del
dovuto al saldo a favore della convenuta opposta;
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso
professionale, oltre al rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
3. Alla prima udienza del 30 novembre 2023, è stata dichiarata l'interruzione del processo, stante l'apertura della liquidazione giudiziale di titolare dell'omonima impresa CP_1
individuale.
4 R.G. n. 1458/2023
4. Il giudizio è stato riassunto da e quest'ultima costituitasi Parte_1 Parte_2
volontariamente anche quale unica erede di deceduto in corso di giudizio. Per_1
5. Si è costituita nel giudizio riassunto Controparte_2
6. Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto opposto e verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale.
7. Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata il 20.3.2025, è intervenuta in giudizio la società
[...]
allegando di essere divenuta titolare del credito per cui è causa in forza di contratto di CP_3
cessione di crediti in blocco stipulato con in data 23 dicembre 2024, Controparte_2
operazione della quale è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda Foglio delle inserzioni n. 3 del 7.01.2025. Nel merito, ha fatto proprie tutte le domande,
eccezioni, conclusioni, istanze, attività e difese espletate dalla cedente.
8. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 9 luglio 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni nei termini sopra illustrati e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
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9. Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è
governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati
5 R.G. n. 1458/2023
come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533).
10. Tanto chiarito, il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 119.881,72 vantato da
[...]
a titolo di debito residuo del contratto di mutuo Controparte_2
fondiario n. 00000010252 stipulato tra e CP_1 Controparte_2
il 23.03.2016, con atto a rogito del notaio , Rep. n. 153641, Racc. n.
[...] Persona_2
23951, garantito da fideiussione prestata da , e Parte_1 Per_1 Parte_2
A fondamento della pretesa, l'istituto di credito ha prodotto copia del suddetto contratto di mutuo
(doc. 3 fascicolo monitorio allegato alla comparsa sub doc. 2), estratto ex art. 50 TUB (doc. 9), nonché
copia delle fideiussioni prestate dagli opponenti (doc. 2, 4, 5).
Detta documentazione è idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare,
peraltro incontestato dalla parte opponente.
11. Gli opponenti hanno eccepito la nullità del decreto opposto, non potendo il credito vantato dalla banca essere considerato scaduto ed esigibile, in quanto in data 30 marzo 2023 CP_1
e l'istituto di credito avevano stipulato un accordo in forza del quale: a) la si riconosceva CP_1
debitrice della somma di €. 128.877,74; b) la stessa si impegnava a mettere in vendita l'immobile commerciale di sua proprietà e con il ricavato a ripianare la posizione debitoria;
c) la
[...]
concedeva alla debitrice una dilazione e piano di rientro mensile di € 500,00 a Controparte_2
partire dal mese di aprile 2023, per un periodo di 10 mesi;
d) il piano di rientro era finalizzato a permettere la vendita del fabbricato commerciale.
La tesi sostenuta dalla parte opponente non può essere condivisa.
In disparte la circostanza che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dalla in data CP_2
14 marzo 2023, ossia in data anteriore alla sottoscrizione, da parte della sola debitrice (e non anche dei fideiussori), dell'accordo in questione, il quale non contempla la rinuncia da parte della CP_2
a munirsi di un titolo esecutivo, giova evidenziare che, se anche il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti necessari per la sua emissione, esso non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di
cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.),
si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne
consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere
6 R.G. n. 1458/2023
con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale
dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per
il procedimento monitorio" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Nel caso di specie, del resto, l'efficacia dell'accordo in questione è venuta meno. Né può essere condivisa la tesi secondo cui dal dovere di comportarsi secondo buona fede discenderebbe l'obbligo dell'istituto di credito di “concedere una chance di rinegoziazione”: la buona fede obbliga,
invero, ciascuna parte a comportarsi in modo tale da non pregiudicare, ed anzi da salvaguardare il ragionevole interesse dell'altra, solo nei limiti in cui ciò non comporti a suo carico alcun apprezzabile sacrificio.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto,
deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base di valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 177 del 2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività
in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
b) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della attuale titolare del credito, liquidate in € 8.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 8 agosto 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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