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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/11/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 548/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. CE UR ON Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 548/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2,
è domiciliato.
PARTE APPELLANTE contro e , minore rappresentata dalla tutrice Controparte_1 CP_2 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. AN De CC LA Persona_1
per mandato in atti.
PARTE APPELLATA
e
Procuratore Generale C/O Corte D'appello Di Genova
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
pag. 1/10 CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettare la domanda. Con vittoria di spese.” per parte appellata: “a) in via principale e nel merito, rigettarsi integralmente
l'appello proposto dal e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1
n. 1300/2024 del 23/4/2024 emessa dal Tribunale di Genova;
b) con richiesta di valutarsi i presupposti per l'eventuale condanna ex art. 96 c.p.c., in ragione dell'evidente grado di infondatezza delle eccezioni svolte dal , nella Parte_1
misura ritenuta di giustizia;
c) con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A, C.A.P. e rimborso spese generali inerenti al presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato
AN De CC LA, il quale si dichiara antistatario”.
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, gli odierni appellati domandavano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato il [...] nel Persona_2
Comune di Celle Ligure (SV), emigrato in Brasile in epoca preunitaria, dove era deceduto il 17/07/1892 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
1.2. Si Costituiva il eccependo che il Sig. Parte_1 Persona_2
non avrebbe mai acquisito la cittadinanza italiana, in quanto sarebbe nato nel 1804 ed emigrato in Brasile in epoca preunitaria, sicché: “al momento della sua emigrazione definitiva per la terra brasiliana, vigeva, nel luogo di nascita del
il Codice albertino del 1837 il quale prevedeva, all'art. 34 che: il suddito Per_2
pag. 2/10 che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
1.3. Con sentenza n. 1300/2024, il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso e per l'effetto dichiarava lo status di cittadini italiani in capo ai ricorrenti.
Il Tribunale, difatti, evidenziava che “Nel caso di specie, l'avo nato in [...] preunitaria, emigrato in Brasile, è stato accertato che è divenuto cittadino italiano: infatti, come già detto, i cittadini nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani dal momento in cui [come avviene nel caso di specie] lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del
Regno d'Italia ed il soggetto dimostri di essere deceduto successivamente a tale momento”.
2.1. Con atto di citazione in appello, il ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 1300/2024.
L'appellante impugna la sentenza per “Applicabilità dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837. Violazione ed erronea applicazione artt. 34 Codice civile albertino
1837; 4 e ss. (in ispecie 6 et 11) CC 1865)”.
In particolare, il impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime Parte_1
cure ha accolto il ricorso ritenendo irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino e decisiva, ai fini di causa, la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 alla fattispecie odierna, in ritenuta adesione alla giurisprudenza del Tribunale di
Roma (ex multis, n. 13209/2016 del 28.06.2016, n. 14013/2017 del 10.07.2017, n.
21563/2017 del 16.11.2017).
Invero nel caso di specie troverebbe applicazione il Codice Civile Albertino del 1837, che all'art. 34 statuiva che: “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
pag. 3/10 Nella comparsa conclusionale il sostiene, inoltre, l'applicabilità al caso di Parte_1
specie del d.l. n. 36/2005, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. A giudizio del , difatti, si tratterebbe di Parte_1
una norma di natura processuale come tale applicabile ai processi in corso.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti Controparte_1
e contestando l'appello avversario, sostenendo che il co. 3 dello CP_2
stesso art. 34 invocato dal prevede che ““il domicilio trasportato in paese Parte_1
straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Inoltre, evidenziano che il Ministero abbia meramente dedotto che Per_2
sarebbe emigrato “con animo di non più ritornare”, senza tuttavia
[...]
dedurre alcun elemento di fatto a sostegno di tale tesi, in patente violazione dell'art. 2697 c.c..
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato.
3.2. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna (che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del (e degli Persona_3
altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, pag. 4/10 gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del . Persona_3
Quello che è sostenuto dal è che l'avo in questione avrebbe Parte_1
perso la qualità di suddito del Regno di essendo emigrato anteriormente Per_3
all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi sposato lì, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Brasile.
Ad avviso di questa Corte, la tesi non è condivisibile.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto a seguito del suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Per_3
“con l'animo di non più tornare”. In altri termini, il ragionamento svolto
[...]
dal Tribunale di Genova appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base, di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.3. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare la ricorrenza di fatti Parte_1
estintivi o modificativi della cittadinanza.
pag. 5/10 Difatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis
e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso Parte_1
appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.4. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del , bensì il Persona_3
“godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
pag. 6/10 La norma, nel prevedere il potere del OV di richiamare in Patria i sudditi
“contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che
“avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di che, tuttavia, avevano perso Per_3
l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del OV , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato. Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato in [...] padre genovese, non aveva ottenuta Persona_4
sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto
a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo pag. 7/10 invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal , non è Parte_1
mai divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.5. Il ha inoltre sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter del Parte_1
decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n. 74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare
l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus Parte_1
regit actum.
La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo 1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato pag. 8/10 giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
3.6. Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- respinge l'appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1300/2024 del 23/4/2024 che conferma.
- spese del grado di appello compensate.
Genova, 22/10/2025.
Il Presidente
CE UR ON
pag. 9/10 pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 548/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. CE UR ON Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 548/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2,
è domiciliato.
PARTE APPELLANTE contro e , minore rappresentata dalla tutrice Controparte_1 CP_2 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. AN De CC LA Persona_1
per mandato in atti.
PARTE APPELLATA
e
Procuratore Generale C/O Corte D'appello Di Genova
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
pag. 1/10 CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettare la domanda. Con vittoria di spese.” per parte appellata: “a) in via principale e nel merito, rigettarsi integralmente
l'appello proposto dal e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1
n. 1300/2024 del 23/4/2024 emessa dal Tribunale di Genova;
b) con richiesta di valutarsi i presupposti per l'eventuale condanna ex art. 96 c.p.c., in ragione dell'evidente grado di infondatezza delle eccezioni svolte dal , nella Parte_1
misura ritenuta di giustizia;
c) con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A, C.A.P. e rimborso spese generali inerenti al presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato
AN De CC LA, il quale si dichiara antistatario”.
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, gli odierni appellati domandavano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato il [...] nel Persona_2
Comune di Celle Ligure (SV), emigrato in Brasile in epoca preunitaria, dove era deceduto il 17/07/1892 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
1.2. Si Costituiva il eccependo che il Sig. Parte_1 Persona_2
non avrebbe mai acquisito la cittadinanza italiana, in quanto sarebbe nato nel 1804 ed emigrato in Brasile in epoca preunitaria, sicché: “al momento della sua emigrazione definitiva per la terra brasiliana, vigeva, nel luogo di nascita del
il Codice albertino del 1837 il quale prevedeva, all'art. 34 che: il suddito Per_2
pag. 2/10 che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
1.3. Con sentenza n. 1300/2024, il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso e per l'effetto dichiarava lo status di cittadini italiani in capo ai ricorrenti.
Il Tribunale, difatti, evidenziava che “Nel caso di specie, l'avo nato in [...] preunitaria, emigrato in Brasile, è stato accertato che è divenuto cittadino italiano: infatti, come già detto, i cittadini nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani dal momento in cui [come avviene nel caso di specie] lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del
Regno d'Italia ed il soggetto dimostri di essere deceduto successivamente a tale momento”.
2.1. Con atto di citazione in appello, il ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 1300/2024.
L'appellante impugna la sentenza per “Applicabilità dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837. Violazione ed erronea applicazione artt. 34 Codice civile albertino
1837; 4 e ss. (in ispecie 6 et 11) CC 1865)”.
In particolare, il impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime Parte_1
cure ha accolto il ricorso ritenendo irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino e decisiva, ai fini di causa, la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 alla fattispecie odierna, in ritenuta adesione alla giurisprudenza del Tribunale di
Roma (ex multis, n. 13209/2016 del 28.06.2016, n. 14013/2017 del 10.07.2017, n.
21563/2017 del 16.11.2017).
Invero nel caso di specie troverebbe applicazione il Codice Civile Albertino del 1837, che all'art. 34 statuiva che: “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
pag. 3/10 Nella comparsa conclusionale il sostiene, inoltre, l'applicabilità al caso di Parte_1
specie del d.l. n. 36/2005, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. A giudizio del , difatti, si tratterebbe di Parte_1
una norma di natura processuale come tale applicabile ai processi in corso.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti Controparte_1
e contestando l'appello avversario, sostenendo che il co. 3 dello CP_2
stesso art. 34 invocato dal prevede che ““il domicilio trasportato in paese Parte_1
straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Inoltre, evidenziano che il Ministero abbia meramente dedotto che Per_2
sarebbe emigrato “con animo di non più ritornare”, senza tuttavia
[...]
dedurre alcun elemento di fatto a sostegno di tale tesi, in patente violazione dell'art. 2697 c.c..
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato.
3.2. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna (che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del (e degli Persona_3
altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, pag. 4/10 gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del . Persona_3
Quello che è sostenuto dal è che l'avo in questione avrebbe Parte_1
perso la qualità di suddito del Regno di essendo emigrato anteriormente Per_3
all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi sposato lì, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Brasile.
Ad avviso di questa Corte, la tesi non è condivisibile.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto a seguito del suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Per_3
“con l'animo di non più tornare”. In altri termini, il ragionamento svolto
[...]
dal Tribunale di Genova appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base, di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.3. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare la ricorrenza di fatti Parte_1
estintivi o modificativi della cittadinanza.
pag. 5/10 Difatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis
e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso Parte_1
appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.4. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del , bensì il Persona_3
“godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
pag. 6/10 La norma, nel prevedere il potere del OV di richiamare in Patria i sudditi
“contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che
“avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di che, tuttavia, avevano perso Per_3
l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del OV , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato. Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato in [...] padre genovese, non aveva ottenuta Persona_4
sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto
a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo pag. 7/10 invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal , non è Parte_1
mai divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.5. Il ha inoltre sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter del Parte_1
decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n. 74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare
l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus Parte_1
regit actum.
La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo 1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato pag. 8/10 giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
3.6. Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- respinge l'appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1300/2024 del 23/4/2024 che conferma.
- spese del grado di appello compensate.
Genova, 22/10/2025.
Il Presidente
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