Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2026REG.PROV.COLL.
N. 01174/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2022, proposto da Edilconti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Seminara, Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo n.5;
contro
Comune di Scicli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Piccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 1307/2022, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento:
- del provvedimento prot.n. 30238 del 4 agosto 2021, con cui il Comune di Scicli ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA prot.n. 21764 del 28 maggio 2021 relativa all’inizio dell’attività di bar e altri esercizi similari all’interno della struttura denominata Riviera di Ponente, in occasione della “ Terza Expo del Mediterraneo ” in corso di svolgimento dal 31 maggio 2021 al 30 settembre 2021;
- del provvedimento prot.n. 28004 del 15 luglio 2021, con cui è stato denegato il permesso di costruire in sanatoria relativamente alla richiesta di mantenimento di manufatti precari e leggeri, originariamente istallati in via temporanea, ubicati in Donnalucata, in viale della Repubblica;
- della relazione istruttoria resa dal Settore V del 28 maggio 2021;
- dell’ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino n. 181/R.O. del 19 luglio 2021;
- ove occorra, dell’art. 36 S.N.D. delle N.T.A. comunali e delle correlate Tav. 8 e 9 del P.R.G. del Comune di Scicli, approvato con D.A. n. 168/2002, specifiche per la frazione di Donnalucata, laddove viene individuata graficamente una fascia di arretro “ dalla battigia ” falsata non rispondente alla misura reale prescritta dall’art. 15, lett. a), della L.R. n. 76/1978;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, se ed in quanto illegittimo o lesivo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scicli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. ST Di TA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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1. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Catania, iscritto al n.g.r. 1325/2021, la società Edilconti s.r.l., proprietaria di un’area di circa mq. 40.000 sita in Donnalucata, frazione del Comune di Scicli, in viale della Repubblica, esponeva di avere installato, nel corso dell’anno 2019, in occasione della manifestazione stagionale denominata “ I Expo del Mediterraneo ”, otto manufatti precari in legno, destinati ad attività espositive e commerciali, qualificati dalla stessa interessata come “ temporary shop ”, realizzati senza opere murarie e di fondazione e originariamente mantenuti in loco per il periodo della manifestazione.
All’esito di tale iniziativa, la società presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, come recepito dalla legislazione regionale, al fine di ottenere il mantenimento dei predetti manufatti. Dalla documentazione in atti emerge che, nel corso dell’istruttoria, erano stati acquisiti plurimi apporti procedimentali e pareri favorevoli da parte di diverse amministrazioni coinvolte, tra cui l’Autorità di Bacino, il Genio Civile, la Soprintendenza e il Libero Consorzio comunale, ed erano stati altresì richiesti e corrisposti oneri e contributi connessi alla pratica edilizia.
2. Nondimeno, a conclusione del procedimento, il Comune di Scicli, con provvedimento prot. n. 28004 del 15 luglio 2021, denegava il richiesto permesso di costruire in sanatoria per il mantenimento dei manufatti, assumendo, in sintesi, tre ordini di ragioni ostative: la ritenuta violazione della fascia di rispetto dei centocinquanta metri dalla battigia prevista dall’art. 15 della l.r. n. 78 del 1976; la ritenuta inapplicabilità dell’art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. n. 16 del 2016, sul presupposto che le aree interessate ricadessero all’interno del perimetro del centro abitato e che, comunque, i manufatti non fossero riconducibili ad attività produttive, ma a destinazione commerciale; la ritenuta non decisività, in senso favorevole alla parte privata, del parere reso dalla Soprintendenza.
A tale provvedimento facevano seguito, con immediata consequenzialità, l’ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino n. 181/R.O. del 19 luglio 2021 e, successivamente, il provvedimento prot. n. 30238 del 4 agosto 2021, con il quale il Comune disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA prot. n. 21764 del 28 maggio 2021, relativa all’avvio dell’attività di bar e altri esercizi similari nell’ambito della manifestazione “ Riviera di Ponente ”, in corso di svolgimento nel medesimo sito.
3. Avverso tali atti la società proponeva il ricordato ricorso di primo grado, deducendo, tra l’altro, l’erroneità del diniego sotto il profilo della distanza dalla battigia, l’erroneità dell’assunto secondo cui l’area sarebbe ricompresa nel centro abitato, la possibilità di applicare alla fattispecie l’art. 4 della l.r. n. 16 del 2016, nonché il travisamento del contenuto del parere paesaggistico e l’illegittimità derivata dei provvedimenti successivi.
Nel corso del giudizio di primo grado, il T.A.R. Sicilia, dopo avere dapprima accordato tutela cautelare al limitato fine di consentire lo svolgimento dell’evento fieristico in atto, disponeva verificazione con ordinanza n. 509/2021, incaricando l’Ufficio tecnico del Comune di Ragusa di accertare, da un lato, se i manufatti rispettassero la distanza minima di centocinquanta metri dalla battigia e, dall’altro, se le aree della ricorrente ricadessero o meno all’interno del centro abitato del Comune di Scicli. La relazione di verificazione concludeva nel senso che i manufatti in contestazione risultavano collocati tutti a distanza superiore a centocinquanta metri dalla linea di costa e che il manufatto più vicino si trovava a metri 172,84 dalla medesima; concludeva, inoltre, nel senso della ricaduta delle aree interessate all’interno del centro abitato del Comune di Scicli, frazione di Donnalucata.
4. Con sentenza n. 1307/2022, pubblicata l’11 maggio 2022, il T.A.R. Sicilia rigettava il ricorso.
5. Avverso tale sentenza la società Edilconti s.r.l. ha proposto il presente appello, iscritto al n.g.r. 1174/2022, chiedendone la riforma. L’impugnazione è stata affidata, per quanto qui interessa, a tre principali ordini di censure. Con un primo motivo, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha recepito le conclusioni della verificazione in ordine alla perimetrazione del centro abitato, sostenendo che il verificatore avrebbe oltrepassato i limiti del proprio mandato, non limitandosi a un accertamento ricognitivo, ma procedendo a una ricostruzione autonoma e valutativa del perimetro urbano. Con un secondo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto legittimi, quali atti conseguenziali, l’ingiunzione di demolizione e il provvedimento inibitorio della SCIA, deducendo che il diniego del mantenimento stabile non avrebbe potuto, di per sé, precludere la reiterazione stagionale dell’installazione e dell’utilizzo dei manufatti temporanei. Con un terzo motivo, ha riproposto il quinto motivo del ricorso di primo grado, non esaminato dal T.A.R. Sicilia, insistendo sulla dedotta applicabilità dell’art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. n. 16 del 2016 alle aree in questione, qualificate dall’appellante come “ zone bianche ” esterne al centro abitato, e sulla tesi della riconducibilità dell’iniziativa all’ambito delle attività produttive.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scicli, contestando integralmente l’appello e insistendo per il suo rigetto. L’ente appellato ha sostenuto, in particolare, la correttezza della sentenza gravata, la legittimità dell’operato del verificatore, la non assimilabilità delle attività in questione a quelle produttive contemplate dalla norma regionale invocata dalla società, nonché la piena consequenzialità dell’ordine di demolizione e del divieto di prosecuzione dell’attività rispetto al diniego di sanatoria.
Successivamente alla proposizione dell’appello, il quadro contenzioso si è ulteriormente articolato. Dagli atti emerge infatti che il Comune di Scicli ha adottato un primo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree interessate, con ordinanza n. 99 R.O. del 22 marzo 2023, poi ritirata in autotutela e sostituita da un nuovo provvedimento, emendato dai vizi rilevati in sede cautelare, indicato come ordinanza n. 241 R.O. del 12 luglio 2023. Tali provvedimenti sono stati a loro volta impugnati in separati giudizi.
6. Parimenti, risulta dagli atti che, con D.P. n. 134 del 28 maggio 2024, emesso in recepimento del parere del C.G.A. n. 140/2024, sono stati dichiarati inammissibili, previa riunione, i ricorsi straordinari proposti dalla medesima società Edilconti avverso ulteriori atti della medesima complessa vicenda amministrativa, concernenti, tra l’altro, altra ordinanza di demolizione, diniego di SCIA in sanatoria, sanzioni pecuniarie per asserita inottemperanza e declaratoria di non luogo a provvedere su altra istanza di sanatoria.
7. All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
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I. In via preliminare, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. È vero che il Comune ha dedotto l’intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree di sedime dei manufatti abusivi e ha fatto discendere da tale sopravvenienza la cessazione dell’interesse dell’appellante alla coltivazione del presente giudizio. Tuttavia, la parte appellante ha specificamente evidenziato che il provvedimento acquisitivo si fonda sull’ordinanza di demolizione n. 181/2021, la cui legittimità forma oggetto del presente giudizio, e che la stessa acquisizione è a sua volta sub iudice nel distinto appello n.g.r. 811/2025; sicché la decisione sul presente gravame conserva una utilità concreta e attuale, in quanto suscettibile di riflettersi sul vaglio di legittimità dell’atto consequenziale di acquisizione. Deve pertanto ritenersi persistente l’interesse alla decisione.
II. Con il primo motivo, rubricato, nella sua sostanza, con riferimento alla erroneità del capo della sentenza che ha recepito le conclusioni della verificazione in ordine alla ricomprensione dell’area nel perimetro del centro abitato, assumendosi che il verificatore avrebbe ecceduto il mandato ricevuto fino a sostituirsi all’amministrazione nella relativa determinazione, l’appellante censura il fondamento principale della decisione di primo grado. La doglianza, pur involgendo un tema che impone particolare cautela nel vaglio degli esiti dell’incombente istruttorio, non può essere condivisa.
L’assunto dell’appellante muove dal rilievo secondo cui il verificatore, una volta preso atto della non lineare situazione documentale concernente la perimetrazione del centro abitato, avrebbe dovuto arrestarsi a tale constatazione, limitandosi a riferire al giudice l’irreperibilità di un atto grafico formalmente attendibile ovvero, comunque, la presenza di dati cartografici non convergenti, senza procedere ad alcuna ulteriore ricostruzione; e ciò in quanto ogni diversa operazione sarebbe sconfinata, secondo la prospettazione difensiva, in un’attività sostanzialmente sostitutiva di quella propria dell’amministrazione comunale, alla quale soltanto spetterebbe la delimitazione del centro abitato. L’argomento, benché non privo di una sua apprezzabile consistenza dialettica, non persuade il Collegio.
Giova premettere che il quesito formulato dal primo giudice non era circoscritto alla sola ricerca storica o archivistica dell’atto di perimetrazione, né si esauriva nella verifica dell’esistenza materiale di una planimetria formalmente integra; esso investiva, in termini ben più ampi, l’accertamento se le aree della ricorrente ricadessero o meno all’interno del centro abitato del Comune. È dunque alla latitudine di tale quesito che deve essere rapportata la condotta del verificatore. Invero, una volta che il primo giudice ha domandato non già la mera repertoriazione di documenti, ma la verifica della collocazione dell’area rispetto al centro abitato, risultava inevitabile che l’ausiliario fosse chiamato a confrontarsi non soltanto con gli atti rinvenuti, ma anche con la loro attendibilità, con il quadro urbanistico complessivo e con la realtà materiale dei luoghi.
Sotto questo profilo, la relazione di verificazione ha dato conto, con sufficiente chiarezza, del materiale documentale acquisito e delle relative criticità. Essa ha infatti registrato, da un lato, il rinvenimento della deliberazione consiliare n. 79 del 29 ottobre 1972, adottata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865 del 1971, con allegata planimetria; e, dall’altro, l’acquisizione della deliberazione consiliare n. 20 del 1° marzo 1970, adottata ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967, corredata però da una planimetria non recante le firme dei progettisti e riportante il perimetro del centro abitato con tratti a penna blu apposti in epoca successiva, essendo stata altresì riferita dagli uffici comunali la mancata reperibilità dell’originale presso gli archivi dell’ente. Ne consegue che non è esatto sostenere che il verificatore abbia occultato o eluso il problema denunciato dall’appellante; al contrario, egli lo ha espressamente posto in evidenza e lo ha assunto come dato di partenza della propria indagine.
Né può ritenersi che, per ciò solo, ogni ulteriore apprezzamento fosse precluso. Una volta rilevata la non piena affidabilità formale di uno degli elaborati e la non immediata univocità del quadro documentale, il verificatore era comunque tenuto a rispondere al quesito affidatogli. In tale contesto, l’operazione da lui compiuta non si è tradotta nell’adozione di un nuovo atto amministrativo, né nella creazione di una perimetrazione urbanistica con efficacia generale e innovativa; essa si è risolta, più limitatamente, in una valutazione tecnico-ricostruttiva diretta a consentire al giudice di stabilire, ai fini della controversia, se l’area di causa dovesse considerarsi inserita o meno nel contesto del centro abitato. In altri termini, il verificatore non ha esercitato una funzione pianificatoria in luogo dell’organo comunale, ma ha espresso, sulla base delle cognizioni tecniche proprie dell’incarico e degli elementi acquisiti, un giudizio di ricostruzione funzionale al decidere.
È ben vero che tale giudizio non è stato meramente meccanico o descrittivo, ma ha comportato una componente valutativa. Proprio per questo, del resto, il Collegio reputa che gli esiti della verificazione non possano essere isolatamente assolutizzati, né elevati, da soli, a fondamento autosufficiente ed esclusivo della decisione. Benché il vigente sistema processuale non imponga, per la verificazione, un contraddittorio formalizzato nei termini propri della consulenza tecnica d’ufficio, non può nondimeno sottacersi che l’assenza di un siffatto modulo dialettico costituisce, specie allorché l’incombente investa profili ricostruttivi complessi, un limite non trascurabile sul piano delle garanzie partecipative delle parti, imponendo al giudice di apprezzarne gli esiti con particolare cautela e senza attribuire loro valenza decisoria esclusiva . In questa prospettiva, la verificazione, nel caso di specie, è certamente utilizzabile, ma le sue risultanze devono essere lette non come fonte unica del convincimento giudiziale, bensì come uno degli elementi di riscontro nel più ampio quadro delle rationes poste a fondamento degli atti impugnati.
In questo quadro, non può condividersi la tesi dell’appellante là dove pretende di trasformare la presenza di un margine ricostruttivo nell’operato del verificatore in vizio demolitorio del capo di sentenza che ne ha recepito le conclusioni. Il giudice di prime cure ben poteva avvalersi delle risultanze dell’incombente per acquisire una più completa conoscenza del contesto territoriale di riferimento, senza che ciò implicasse alcuna delega all’ausiliario di potestà spettanti all’amministrazione. Del resto, la stessa difesa del Comune ha insistito sul fatto che il verificatore, dopo avere richiamato il quadro normativo pertinente e descritto lo stato dei luoghi, è pervenuto alla conclusione che le aree della ricorrente ricadessero nel centro abitato di Donnalucata, valorizzando il contesto urbanistico concretamente esistente. E, per altro verso, la stessa appellante ha più volte rappresentato l’area come inserita in un contesto fortemente urbanizzato e sostanzialmente omogeneo rispetto alle aree limitrofe, così offrendo, se non altro sul piano oggettivo, una descrizione dei luoghi non incompatibile con l’approdo ricostruttivo fatto proprio dal primo giudice.
Ne discende che la censura in esame non è idonea a infirmare il capo della sentenza appellata. Gli elementi valorizzati dall’appellante, se valgono a segnalare che la verificazione doveva essere apprezzata con prudenza e senza attribuirle un significato assorbente in via esclusiva, non conducono però a ritenere che il verificatore abbia travalicato in modo tale da determinare, per ciò solo, l’illegittimità della decisione di primo grado. Il primo motivo va, pertanto, respinto, fermo restando che la legittimità del diniego impugnato trova comunque autonoma conferma nelle ulteriori ragioni ostative che vengono in rilievo con l’esame del successivo motivo, dotate di sufficiente capacità sorreggente anche a prescindere dal profilo qui scrutinato.
III. Con il secondo motivo, l’appellante censura il capo della sentenza che ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l’art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. n. 16 del 2016, deducendo che, anche a voler considerare l’area esterna al centro abitato, i manufatti avrebbero potuto essere mantenuti in ragione del rapporto di cubatura ivi previsto e che la loro destinazione “ commerciale ” sarebbe comunque riconducibile, ai fini della norma regionale invocata, alla più ampia nozione di attività “ produttiva ”. Il motivo non è fondato.
Giova premettere che il diniego impugnato ha espressamente valorizzato, fra le ragioni ostative, non soltanto il profilo della localizzazione dell’area rispetto al centro abitato, ma anche la considerazione secondo cui le attività esercitate nei manufatti non rientrerebbero tra quelle previste dall’art. 4, lett. b), l.r. 16/2016, “ in quanto le attività svolte non rientrano tra quelle previste dalla norma che chiaramente distingue le attività produttive dalle attività commerciali (art. 23-ter d.P.R. 380/2001) ”. La questione, pertanto, è pienamente compresa nel thema decidendum e richiede una risposta espressa nel merito.
Ora, la tesi dell’appellante si fonda sull’assunto secondo cui la nozione di “ attività produttiva ” rilevante ai sensi della norma regionale dovrebbe essere tratta dall’art. 1 del d.P.R. n. 160 del 2010, che, nella disciplina dello sportello unico per le attività produttive, adotta una nozione ampia, comprensiva anche delle attività commerciali, turistiche e di servizi.
L’argomento, tuttavia, non persuade.
Il Collegio ritiene, infatti, che il termine “ destinazione produttiva ”, contenuto nell’art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. n. 16 del 2016, debba essere interpretato non già mediante il richiamo a una disciplina di semplificazione procedimentale quale quella del S.U.A.P., ma all’interno del contesto normativo proprio in cui la disposizione si colloca, vale a dire quello urbanistico-edilizio. È, in tal senso, significativo che la stessa l.r. n. 16 del 2016 sia espressamente intitolata al recepimento del testo unico dell’edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001; ne consegue che il referente sistematico più prossimo per l’interpretazione delle categorie funzionali richiamate dalla norma regionale va rinvenuto nello stesso testo unico edilizio, e non già in una normativa avente diversa finalità e diverso oggetto.
Sotto tale profilo, assume particolare rilievo l’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, che distingue in modo netto e inequivoco la categoria “ produttiva e direzionale ” da quella “ commerciale ”. Si tratta di una distinzione che, proprio perché posta all’interno della disciplina urbanistico-edilizia generale, non può essere obliterata né ridotta a mera formula lessicale priva di conseguenze interpretative. Se il legislatore edilizio distingue, sul piano funzionale, tra destinazione produttiva e destinazione commerciale, non appare consentito, in assenza di una espressa previsione regionale derogatoria, sovrapporre le due nozioni al fine di estendere a fattispecie commerciali una disciplina eccezionale invocata dall’appellante per il mantenimento di manufatti originariamente assentiti come temporanei.
Né può condividersi l’obiezione della parte appellante secondo cui l’art. 23-ter riguarderebbe una “ diversa fattispecie ” e non sarebbe, dunque, pertinente ai fini che qui rilevano. Al contrario, proprio perché la controversia attiene alla legittimità del diniego di un titolo edilizio in sanatoria e, dunque, alla verifica della conformità urbanistico-edilizia del preteso mantenimento dei manufatti, il richiamo alle categorie funzionali proprie del testo unico dell’edilizia risulta perfettamente coerente con la natura della questione controversa. La lettura proposta dall’appellante, che pretende di far discendere il significato di “ produttivo ” da una normativa organizzativa e procedimentale estranea al governo del territorio, finisce invece per disancorare la disposizione regionale dal suo naturale ambiente normativo e, in definitiva, per ampliarne in via interpretativa l’ambito applicativo oltre i limiti consentiti.
Nella fattispecie concreta, poi, non è seriamente contestabile che l’attività riferita ai manufatti in questione abbia natura propriamente commerciale. Gli atti di parte appellante descrivono essi stessi i manufatti come “ temporary shop ” destinati alla vendita di merci e alle iniziative espositive e commerciali stagionali; la stessa ricostruzione fattuale del ricorso in appello dà atto che gli otto manufatti in legno installati nel 2019 erano adibiti ad attività commerciali e realizzati in occasione della manifestazione “ I Expo del Mediterraneo ”. D’altro canto, anche il Comune, nella comparsa di costituzione, qualifica espressamente le strutture come inequivocabilmente destinate ad attività commerciali, rilevando che, quand’anche si volesse ipotizzare la loro collocazione fuori dal perimetro urbano, esse resterebbero comunque abusive e insanabili proprio per tale destinazione e per il superamento dei limiti assentibili.
Da ciò discende che la ragione ostativa valorizzata dall’amministrazione ha natura autonoma e sufficiente. Anche a voler prescindere, dunque, dalla questione della ricomprensione dell’area nel centro abitato, il diniego di sanatoria non potrebbe essere ritenuto illegittimo, perché il mantenimento dei manufatti non risulta assentibile alla luce della disciplina invocata dalla stessa appellante. In altri termini, la censura non vale a dimostrare che strutture pacificamente destinate a finalità commerciali potessero essere legittimamente mantenute in sito sulla base di una disposizione che fa riferimento, nel contesto della normativa edilizia, a interventi a destinazione produttiva.
A tale rilievo, già di per sé assorbente, si aggiunge un ulteriore profilo, che conferma la correttezza della sentenza appellata. I manufatti di cui si discute furono originariamente installati, secondo quanto risulta dagli atti del Comune e dagli stessi documenti richiamati in giudizio, quali strutture precarie assentite ai sensi dell’allegato A, punto A.16, del d.P.R. n. 31 del 2017, per la vendita di merci e per un periodo non superiore a 120 giorni, in connessione con una specifica manifestazione espositiva stagionale. Anche la stessa prospettazione dell’appellante conferma che si trattava di “ temporary shop ” realizzati per l’evento fieristico del 2019, con durata di 120 giorni, e successivamente lasciati in sito. Ne consegue che il thema controverso non concerneva la possibilità, in astratto, di reiterare in futuro installazioni temporanee analoghe in occasione di nuove manifestazioni, ma la ben diversa pretesa al mantenimento stabile e continuativo di manufatti sorti entro un titolo normativo di carattere intrinsecamente temporaneo.
Sotto questo aspetto, è corretta l’osservazione del Comune secondo cui il rigetto della sanatoria volta al mantenimento stabile dei manufatti non preclude, sul piano astratto, la possibilità di future e autonome installazioni temporanee in occasione di successivi eventi, ma impedisce soltanto di trasformare, mediante permanenza in sito, una struttura precaria stagionale in una presenza edilizia stabile non assistita da valido titolo. L’appellante, in sostanza, tende a traslare sul terreno del mantenimento permanente ciò che, per la disciplina originaria di riferimento, era assentibile solo in ragione della temporaneità, della occasionalità e della stretta connessione con l’evento espositivo. Ma proprio tale passaggio è ciò che l’amministrazione ha ritenuto non consentito.
IV. Con il terzo motivo, l’appellante deduce che, per effetto della decadenza del vincolo preordinato all’espropriazione gravante su parte dell’area, si sarebbe determinata una situazione di c.d. zona bianca, con conseguente immediata riespansione delle facoltà edificatorie e applicabilità dell’art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. n. 16 del 2016.
Anche tale censura non può essere condivisa.
Il motivo, invero, muove dal presupposto che la sola decadenza del vincolo espropriativo sia sufficiente a fondare, in via automatica, una facoltà edificatoria piena e immediatamente esercitabile. Ma una simile conclusione non è consentita. La sopravvenuta natura di zona bianca non vale, di per sé, a legittimare qualsiasi trasformazione del suolo o il mantenimento stabile di manufatti già esistenti, permanendo comunque la necessità di verificare la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia concretamente applicabile alla fattispecie.
Né giova all’appellante invocare, in termini generali, l’art. 4, comma 1, lett. b), l.r. n. 16 del 2016. Come già rilevato esaminando il motivo precedente, la disposizione richiamata non può essere utilizzata per legittimare il mantenimento dei manufatti oggetto di causa, sia perché essa non opera nei termini ampliativi postulati dall’appellante, sia perché la fattispecie concreta non concerne l’astratta edificazione di un’area rimasta priva di pianificazione attuativa, bensì la pretesa permanenza stabile di strutture originariamente assentite in chiave temporanea e stagionale.
Il Collegio osserva, inoltre, che la tesi attorea continua a poggiare, sia pure implicitamente, sull’assunto della collocazione dell’area all’esterno del centro abitato, assunto che, per le ragioni già esaminate in sede di scrutinio del primo motivo, non può essere posto a base della decisione. Ma anche a volere prescindere da tale profilo, resta fermo che la decadenza del vincolo non determina una sorta di sanatoria urbanistica implicita delle opere esistenti, né consente di prescindere dalla verifica della loro effettiva compatibilità con il regime edilizio sostanziale e con la concreta destinazione funzionale dei manufatti.
In altri termini, l’appellante tende a trasformare il regime transitorio delle zone bianche in una fonte di generalizzata legittimazione del mantenimento delle opere di cui è causa. Senonché il richiamo alla decadenza del vincolo espropriativo non è sufficiente a superare le autonome ragioni ostative poste dall’amministrazione, né a rendere assentibile una permanenza edilizia che resta valutata dal Comune come non conforme al quadro normativo di riferimento.
V. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello non può essere accolto. Le spese del presente grado di giudizio possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso: 1174 del 2022), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Le spese del presente grado di giudizio possono integralmente compensarsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO de IS, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
ST Di TA, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| ST Di TA | NO de IS |
IL SEGRETARIO