Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2024, proposto da
IA RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Romeo e Stefano Romeo, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Romeo in Roma, viale Mazzini 123;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della Calabria - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sez. lavoro, n. 858/2023 del 06.07.2023, corretta con provvedimento n. 8865/2023 del 17.07.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Uff Scolastico Reg Calabria Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato il 27.6.2024 e depositato il 30.6.2024 RA IA ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 858/2023 del 6.7.2023, corretta con provvedimento n. 8865/2023 del 17.7.2023, con cui il Tribunale di Palmi – Giudice del Lavoro ha accertato il suo diritto ad usufruire del bonus “ Carta del docente ” per le annualità di docenza 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente € 500,00 per ciascuna delle suddette annualità, tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e formazione del personale docente.
2- In data 2.7.2024 si è costituita l’amministrazione intimata per resistere al giudizio.
3- Con nota depositata il 18.10.2024 parte ricorrente ha affermato che, nelle more del procedimento, precisamente in data 14.10.2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ottemperato a quanto disposto dal Giudice del lavoro di Palmi, accreditando sulla Carta del docente della ricorrente € 2.500,00, ragion per cui può ritenersi cessata la materia del contendere, di modo che formula istanza di dichiarazione della cessata materia del contendere regolando le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
4- Alla camera di consiglio del 19.2.2025 il Collegio ha tratto la controversia in decisione.
5- Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
6- E’ noto che “ La cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite. Essa si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. che, invece, si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità ” (T.A.R. Molise, Sez. I, 20.9.2024, n.399).
7- Nella fattispecie, la dichiarazione resa dalla ricorrente nella nota del 18.10.2024, recante l’affermazione in ordine all’effettiva corresponsione del bonus e la specificazione della data in cui si è data esecuzione alla sentenza palesa l’avvenuto conseguimento del bene della vita per il quale è stato instaurato l’odierno contenzioso, di modo che al Collegio non resta che prendere atto di ciò dichiarando cessata la materia del contendere.
8- Quanto al regime delle spese processuali, le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali, salva la refusione del contributo unificato che va disposta in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) dichiara cessata la materia del contendere;
-) compensa le spese di lite, con l’eccezione della refusione del contributo unificato in favore di parte ricorrente, nella misura in cui esso è stato effettivamente versato all’erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO