Art. 4.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218 , i limiti di reddito previsti dall' articolo 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15 , e dall' art. 3 della legge 15 febbraio 1952, n. 80 , ai fini della corresponsione degli assegni familiari rispettivamente per la moglie e per i genitori a carico, sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente dal trattamento di pensione, a L. 10.000 mensili per la moglie e per uno solo dei genitori e a L. 15.000 mensili per i due genitori.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218 , i limiti di reddito previsti dall' articolo 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15 , e dall' art. 3 della legge 15 febbraio 1952, n. 80 , ai fini della corresponsione degli assegni familiari rispettivamente per la moglie e per i genitori a carico, sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente dal trattamento di pensione, a L. 10.000 mensili per la moglie e per uno solo dei genitori e a L. 15.000 mensili per i due genitori.