Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2025, proposto dal signor AN LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Crucioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ayas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Roullet e Rosario Scalise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
lo Sportello unico degli enti locali della Valle d’Aosta e la Regione Valle d’Aosta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 75 del 26 febbraio 2025 del Comune di Ayas, recante diniego del titolo abilitativo richiesto;
- del verbale della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per l’esame delle osservazioni ai motivi ostativi del 25 febbraio 2025;
- della determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria di data 24 dicembre 2024, a valersi anche come comunicazione ex art. 10- bis della l. n. 241/1990 e della relativa nota di trasmissione;
- per quanto occorre possa, del parere dell’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali – Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Patrimonio paesaggistico e architettonico del 10 ottobre 2024 prot. n. 8506 (registrato agli atti del SUEL il 10 ottobre 2024 al prot. n. 34672) limitatamente alle prescrizioni imposte in relazione al manufatto temporaneo;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro verbale, parere, proposta, valutazione ed atto richiamato in quelli impugnati o ad essi connesso, ivi incluse le determinazioni del Comune di Ayas, Ufficio tutela paesaggio delegata, prot. n. 16126 del 25 novembre 2024 (atti del SUEL del 26 novembre 2024 al prot. n. 40148) e prot n. 2552 del 19 febbraio 2025 (atti del SUEL del 19 febbraio 2025 al prot. n. 6044).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ayas;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. AN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso notificato il 18 aprile 2025 e depositato l’8 maggio successivo il signor AN LE ha impugnato il diniego opposto dal Comune di Ayas alla SCIA presentata il 15 ottobre 2024, relativa all’installazione di un manufatto temporaneo di 20 mq, appoggiato al suolo, rivestito in legno e destinato al noleggio stagionale di attrezzature sportive in prossimità degli impianti di risalita.
Il ricorrente ha, in particolare, dedotto
- di essere titolare dell’attività commerciale “LE Sport”, con sede in Champoluc;
- di aver ottenuto, per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023, autorizzazione all’installazione del medesimo manufatto per 180 giorni, all’esito positivo delle conferenze di servizi e sulla base di autorizzazione paesaggistica rilasciata il 2 novembre 2021, con validità quinquennale;
- di aver presentato anche per la stagione 2024/2025 la SCIA in data 15 ottobre 2024;
- che, in sede di conferenza di servizi, il Comune esprimeva parere paesaggistico negativo, richiamando per relationem un precedente parere del Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali del 10 ottobre 2024, reso in un distinto procedimento concernente la ristrutturazione con ampliamento di altro fabbricato insistente sul medesimo mappale (oggetto del ricorso n. 6/2025);
- che, con provvedimento comunale n. 75 del 26 febbraio 2025, la SCIA veniva dichiarata inefficace;
- che con successivo provvedimento n. 264 del giorno 8 luglio 2025 era diffidato alla rimozione del predetto manufatto temporaneo e di tutte le opere accessorie (muretti, cordoli, gradini, elementi lignei per il passaggio, ecc.) e al ripristino dell’intera area a verde (provvedimento oggetto del ricorso R.G. n. 42/2025).
Va inoltre precisato
- che, per la stagione 2025/2026, il ricorrente presentava una nuova SCIA in data 30 settembre 2025, ritenendo tuttora efficace l’autorizzazione paesaggistica del 2021;
- che con il provvedimento n. 499 del 25 novembre 2025 il Comune disponeva un ulteriore diniego, affermando la necessità di una nuova autorizzazione paesaggistica e recependo il parere negativo dell’Ufficio edilizia e urbanistica del Comune (atto impugnato con ricorso R.G. n. 4/2026)
- che, infine, il 14 ottobre 2025 il signor LE ha proposto una SCIA in sanatoria rispetto alla quale è attualmente pendente il relativo procedimento (il 29 gennaio 2026 è stata convocata la conferenza di servizi per il suo esame).
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, contestando in particolare l’inconferenza del parere richiamato, l’omessa valutazione delle proprie controdeduzioni e la mancanza di un’autonoma istruttoria da parte dell’Amministrazione comunale.
2. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. In via preliminare, va respinta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa comunale.
Il diniego impugnato, infatti, incide su una situazione suscettibile di ripresentarsi in modo ciclico nelle stagioni successive e mantiene pertanto attualità lesiva.
Inoltre, l’atto gravato costituisce il presupposto della successiva attività repressiva dell’abuso (cfr. la diffida n. 264 dell’8 luglio 2025), a sua volta impugnata con un autonomo ricorso n. R.G. 42/2025, anch’esso fissato per l’odierna udienza pubblica. Ne consegue che l’esito del presente giudizio è idoneo a incidere su quello parallelo, mantenendo integro l’interesse del ricorrente alla coltivazione della presente impugnazione.
6. Nel merito, occorre anzitutto osservare che il manufatto in esame presenta le caratteristiche proprie delle opere stagionali di cui all’art. 6, comma 1, lett. e- bis ), del d.P.R. n. 380/2001: si tratta di una struttura precaria, non infissa al suolo, destinata a soddisfare esigenze temporanee e da rimuovere entro 180 giorni.
È altresì incontestato che, essendo l’area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’installazione richiede la preventiva valutazione di compatibilità ai sensi della legge regionale n. 18/1994, attribuita al Comune quale autorità delegata, titolare di un autonomo potere valutativo.
7. Quel che il ricorrente fondatamente contesta è che il provvedimento impugnato si basa esclusivamente e si sia aprioristicamente appiattito sul parere del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali del 10 ottobre 2024, col quale l’Amministrazione regionale aveva ritenuto il manufatto “… di scarsa qualità architettonica e visivamente impattante…”.
In effetti, il Comune – come confermato dalla sua difesa anche all’odierna discussione - ha puramente e semplicemente recepito l’indicazione regionale, sia nella conferenza di servizi del 23 dicembre 2024 quale autorità delegata alla tutela del paesaggio (“Si ribadisce il Parere paesaggistico delegato del 25/11/2024 prot. 16126 (parere negativo), tale parere si fonda, come già espresso, su quanto comunicato dalla Soprintendenza in data 10/10/2024 prot. 8506 la quale definisce il manufatto temporaneo quale “…. Di scarsa qualità architettonica e visivamente impattante… ”. Si evidenzia che lo scrivente ufficio non può prescindere da quanto riportato dalla Soprintendenza stessa e pertanto ne prende atto a livello paesaggistico”), sia quale autorità procedente nel provvedimento conclusivo (“non si ritiene possibile prescindere da quanto riportato” nel parere del Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali “che costituisce già la motivazione della determinazione della conferenza di servizi del 23/12/2024”).
8. Tuttavia, come sostenuto nel ricorso, il parere del 10 ottobre 2024 era stato reso dal Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali nell’ambito di un procedimento differente, parallelo a quello per cui è causa e avente ad oggetto il rilascio di un altro titolo edilizio richiesto sempre dall’odierno ricorrente per la ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione d’uso di un’autorimessa (per trasformarla in un negozio).
La considerazione negativa circa l’opportunità di mantenere o ri-autorizzare il manufatto temporaneo risultava, in quel contesto, strettamente connessa a due presupposti fattuali: da un lato, il venir meno delle esigenze commerciali originariamente poste a fondamento dell’installazione stagionale, in ragione dell’ampliamento dei locali dell’attività; dall’altro, l’incremento dell’effetto “costruito” derivante dalla compresenza del fabbricato ampliato e del manufatto precario.
È però incontestato che il progetto di ristrutturazione e ampliamento non solo non è stato realizzato, ma nemmeno è stato autorizzato (essendo il relativo diniego sub iudice , ricorso n. R.G. 6/2025, chiamato all’odierna udienza); ne consegue che i presupposti sui quali si fondava il parere del Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali non si sono in effetti verificati.
9. Perciò, contrariamente a quanto fatto dal Comune, il contenuto e la portata del parere del 10 ottobre 2024 non potevano essere isolati e riutilizzati ad altri fini in via atomistica, ma dovevano essere necessariamente letti in stretta e inscindibile correlazione con il progetto di ampliamento complessivo cui accedevano.
La valutazione del Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali, si ripete, si collocava all’interno di un giudizio unitario avente ad oggetto l’intervento di ristrutturazione con ampliamento dell’autorimessa; solo in tale contesto veniva in rilievo anche la presenza del manufatto stagionale, considerata cumulativamente ai fini della percezione dell’“effetto costruito” sull’area.
L’estrapolazione di singole espressioni da quel quadro valutativo complessivo, operata dal Comune, altera il significato originario del parere e ne travisa la portata, trasformando una valutazione condizionata e contestualizzata in un giudizio negativo autonomo e generalizzato sul manufatto in sé.
10. È significativo, in tal senso, che il Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali qualifichi il bene come “manufatto temporaneo, precario, di scarsa qualità architettonica e visivamente impattante”, mentre il Comune, nel recepirne il contenuto, ometta i primi due aggettivi e si limiti a richiamare quelli relativi alla pretesa “scarsa qualità architettonica” e al carattere “visivamente impattante”. Tale operazione selettiva non è neutra, poiché elide proprio gli elementi – temporaneità e precarietà – che connotano ontologicamente l’opera e che ne costituiscono la cifra qualificante anche sul piano edilizio.
Un manufatto temporaneo e precario, smontabile e non infisso al suolo, destinato ad essere rimosso entro centottanta giorni, difficilmente può essere valutato secondo i medesimi parametri estetici propri di un edificio stabile; la sua eventuale assenza di particolare “qualità architettonica” è, come correttamente sostenuto dal ricorrente, fisiologica, in quanto si tratta di struttura stagionale destinata ad essere rimossa. Pretendere da un’opera siffatta standard qualitativi propri dell’edilizia permanente significa applicare un parametro incongruo rispetto alla natura dell’intervento.
11. Inoltre, nel presente quadro, il giudizio di “scarsa qualità architettonica”, per quanto adatto ad esprimere una semplice condizionalità all’interno di un parere complessivamente positivo, risulta qui - in quanto estrapolato dal suo originario contesto - del tutto apodittico, non essendo indicati gli elementi concreti da cui tale giudizio deriverebbe. Nessuna specificazione viene fornita in ordine a forme, materiali, cromie o inserimento paesaggistico che determinerebbero un contrasto con i valori tutelati. Al contrario non appare del tutto implausibile la contestazione attorea che fa rilevare che, in realtà, il manufatto è integralmente rivestito in legno di noce, materiale tradizionalmente coerente con il contesto alpino e privo, in sé, di caratteristiche dissonanti rispetto all’ambiente circostante.
Parimenti generica è l’affermazione circa il suo impatto visivo, non accompagnata da alcuna analisi concreta dello stato dei luoghi, delle visuali tutelate o delle specifiche ragioni di compromissione del paesaggio.
12. Dalle considerazioni che precedono deriva che il Comune, nel fare proprie in modo parziale e decontestualizzato le espressioni utilizzate dal Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali, ha non solo omesso di svolgere un’autonoma valutazione, ma ha anche attribuito a quel parere un significato diverso e più ampio rispetto a quello originariamente espresso, fondando il diniego su un giudizio frammentato, avulso dal contesto procedimentale e privo di un adeguato supporto motivazionale.
Né può trascurarsi che, in assenza di mutamenti delle condizioni dei luoghi, un eventuale mutamento di orientamento rispetto alle autorizzazioni già in precedenza ottenute dal ricorrente avrebbe richiesto una motivazione rafforzata, idonea a esplicitare le ragioni della diversa valutazione; motivazione che nel caso di specie difetta del tutto.
13. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, per l’andamento complessivo del contezioso inter partes , possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP AM, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
AN CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO | EP AM |
IL SEGRETARIO