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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4078/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 28/01/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice
Michele Posio, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4078 /2023 , di appello della sentenza del Giudice di Pace di Brescia
n. 323/2022 del 20/09/2022, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Prefetto pro tempore, con AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI
BRESCIA
APPELLANTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a verbale di accertamento di violazione codice della strada.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via principale, per i motivi di appello sopra formulati:
➢ riformare la sentenza appellata e respingere l'opposizione del sig. confermando la validità/efficacia CP_1
del verbale SCV0006300347 del 09/04/2020;
➢ confermare nel resto la sentenza appellata;
➢ condannare l'appellato alle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/03/2023, la proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
specificata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Brescia con rifermento ai verbali n.
SCV0006300347, SCV0006300220, SCV0006300300, datati 9/04/2020, di accertamento della pagina 2 di 5 violazione dell'art. 142 co. 8 CdS, annullava il primo di essi, dichiarando la propria incompetenza territoriale quanto agli altri.
All'udienza del 22/11/2023 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di il quale faceva pervenire in Tribunale CP_1
note di difesa in proprio, mediante plico raccomandato recante data 13/11/2023.
La causa era rinviata al 28/01/2025 per la decisione ex art. 437 c.p.c., previa assegnazione di termine per note conclusive.
***
Preliminarmente e in rito, va confermata la declaratoria di contumacia resa all'udienza del 22.11.2023, per essere le difese dell'appellato – redatte personalmente e depositate in modalità cartacea - inammissibili, pertanto inidonee alla regolare costituzione in giudizio né oggetto di valutazione per un duplice ordine di ragioni:
- in primo luogo, l'art. 196 quater delle disp. att. del codice di procedura civile (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. 149/2022, antecedente all'instaurazione del presente giudizio), ha reso obbligatorio il deposito telematico degli atti del giudizio, compresi quelli introduttivi, ammettendo il deposito cartaceo solo ove ordinato dal giudice per ragioni specifiche, non dedotte e comunque sussistenti nel caso di specie;
- in ogni caso, quand'anche tale deposito fosse ritenuto ammissibile, trattandosi di giudizio d'appello avanti al Tribunale non è ammessa la costituzione della parte personalmente, essendo obbligatoria l'assistenza di un avvocato (l'art. 7 co. 8 D. Lgs. 150/2011 limita la facoltà di stare in giudizio personalmente al solo primo grado, esauritosi nella specie avanti al Giudice di Pace).
Nel merito, oggetto dell'impugnazione di è la sentenza di prime cure nella parte in Parte_1
cui annulla il verbale di accertamento n. SCV0006300347 per violazione dei termini di cui all'art. 201
CdS; secondo l'appellante, infatti, il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere decorso il termine di 90 giorni per la notifica del verbale prescritto dall'art. 201 a pena di decadenza.
La disamina del motivo di appello rende necessaria una breve ricostruzione della vicenda.
La Polizia di Stato - Centro Nazionale Accertamento Infrazioni rilevava tramite sistemi che CP_2 in data 9/03/2020 l'autovettura targata FW777WA percorreva un tratto autostradale (A4), in territorio del Comune di Cazzago San Martino (BS) superando i limiti massimi consentiti in violazione dell'art. 142 co. 8 C.d,S.; contestava dunque l'infrazione notificando in data 7/07/2020 il verbale di accertamento n. SCV0006300347 al proprietario dell'autoveicolo, . In data 14/08/2020 Controparte_3
pagina 3 di 5 apprendeva da che il veicolo al momento dell'infrazione risultava concesso Controparte_3
in locazione a (con contratto con decorrenza dal 9/03/2020), pertanto provvedeva a CP_1
notificare il verbale di accertamento anche a quest'ultimo, perfezionatasi il 16/10/2020.
Premesso che ai sensi dell'art. 201 CdS qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli
l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione, si ritiene che ai fini della verifica delle tempestività della notificazione debba aversi riguardo, come dies a quo, al momento in cui l'organo accertatore ha potuto indentificare il locatario atteso che, in applicazione dell'art. 196 Cds e per consolidata giurisprudenza di legittimità (tra molte, sent. n. 10034 del 25/05/2004;Sent. n. 14635 del 27/06/2014;Ord. n. 10833 del 05/06/2020) in ipotesi di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo.
Ciò posto, una volta avuta contezza della concessione del veicolo in locazione finanziaria e dell'utilizzatore il 14/08/2020, l'organo accertatore notificava il verbale a tale soggetto nei successivi 63 giorni il 16/10/2020, nel rispetto dei termini di cui all'art. 201 CdS.
Tra l'altro, anche la precedente notifica al proprietario del veicolo (il 7/07/2020), risulta avvenuta tempestivamente, ossia nei 52 giorni successivi alla ripresa dei termini relativi a procedimenti amministrativi rimasti sospesi dal 23/02/2020 al 15/05/2020 per effetto della normativa emergenziale in tempo di Covid 19 (art. 103 D.L. 18/2020; art. 37 D.L. 23/2020).
Non ravvisandosi violazione dell'art. 201 CdS, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui annulla verbale n. SCV0006300347, erroneamente ritenendo la pubblica amministrazione decaduta dai termini per la notificazione.
Parte appellata, non costituendosi, non ha reiterato i motivi di opposizione proposti in primo grado sicché questi non sono devoluti alla cognizione del giudice dell'appello, operando la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c. a norma del quale le domande ed eccezioni non accolte in primo grado e non pagina 4 di 5 espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, con la precisazione che per domande non accolte si intendono quelle rigettate o assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, per causa di valore al di sotto di euro 1.100,00, in complessivi euro 740,00, oltre accessori di legge e spese documentate, segnatamente:
− per il giudizio di primo grado, in euro 278,00 per compenso professionale (segnatamente, euro
68,00 per fase di studio, euro 68,00 per fase introduttiva, euro 142,00 per fase decisionale), oltre ad accessori di legge e spese documentate;
− per il presente giudizio in euro 462,00 per compenso professionale (segnatamente, euro 131,00 per fase di studio, euro 131,00 per fase introduttiva, euro 200,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge e spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata,
1. respinge il ricorso in opposizione proposto da e conferma la validità ed efficacia CP_1
del verbale id accertamento n. SCV0006300347 recante data 9/04/2020 emesso da Polizia di Stato
- Centro Nazionale Accertamento Infrazioni;
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellante, liquidate in motivazione, in complessivi euro 740,00 (rispettivamente euro 278,00 per il primo grado di giudizio ed euro 462,00 per il presente giudizio), oltre accessori di legge e spese documentate.
Brescia, 28 gennaio 2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 28/01/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice
Michele Posio, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4078 /2023 , di appello della sentenza del Giudice di Pace di Brescia
n. 323/2022 del 20/09/2022, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Prefetto pro tempore, con AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI
BRESCIA
APPELLANTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a verbale di accertamento di violazione codice della strada.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via principale, per i motivi di appello sopra formulati:
➢ riformare la sentenza appellata e respingere l'opposizione del sig. confermando la validità/efficacia CP_1
del verbale SCV0006300347 del 09/04/2020;
➢ confermare nel resto la sentenza appellata;
➢ condannare l'appellato alle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/03/2023, la proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
specificata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Brescia con rifermento ai verbali n.
SCV0006300347, SCV0006300220, SCV0006300300, datati 9/04/2020, di accertamento della pagina 2 di 5 violazione dell'art. 142 co. 8 CdS, annullava il primo di essi, dichiarando la propria incompetenza territoriale quanto agli altri.
All'udienza del 22/11/2023 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di il quale faceva pervenire in Tribunale CP_1
note di difesa in proprio, mediante plico raccomandato recante data 13/11/2023.
La causa era rinviata al 28/01/2025 per la decisione ex art. 437 c.p.c., previa assegnazione di termine per note conclusive.
***
Preliminarmente e in rito, va confermata la declaratoria di contumacia resa all'udienza del 22.11.2023, per essere le difese dell'appellato – redatte personalmente e depositate in modalità cartacea - inammissibili, pertanto inidonee alla regolare costituzione in giudizio né oggetto di valutazione per un duplice ordine di ragioni:
- in primo luogo, l'art. 196 quater delle disp. att. del codice di procedura civile (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. 149/2022, antecedente all'instaurazione del presente giudizio), ha reso obbligatorio il deposito telematico degli atti del giudizio, compresi quelli introduttivi, ammettendo il deposito cartaceo solo ove ordinato dal giudice per ragioni specifiche, non dedotte e comunque sussistenti nel caso di specie;
- in ogni caso, quand'anche tale deposito fosse ritenuto ammissibile, trattandosi di giudizio d'appello avanti al Tribunale non è ammessa la costituzione della parte personalmente, essendo obbligatoria l'assistenza di un avvocato (l'art. 7 co. 8 D. Lgs. 150/2011 limita la facoltà di stare in giudizio personalmente al solo primo grado, esauritosi nella specie avanti al Giudice di Pace).
Nel merito, oggetto dell'impugnazione di è la sentenza di prime cure nella parte in Parte_1
cui annulla il verbale di accertamento n. SCV0006300347 per violazione dei termini di cui all'art. 201
CdS; secondo l'appellante, infatti, il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere decorso il termine di 90 giorni per la notifica del verbale prescritto dall'art. 201 a pena di decadenza.
La disamina del motivo di appello rende necessaria una breve ricostruzione della vicenda.
La Polizia di Stato - Centro Nazionale Accertamento Infrazioni rilevava tramite sistemi che CP_2 in data 9/03/2020 l'autovettura targata FW777WA percorreva un tratto autostradale (A4), in territorio del Comune di Cazzago San Martino (BS) superando i limiti massimi consentiti in violazione dell'art. 142 co. 8 C.d,S.; contestava dunque l'infrazione notificando in data 7/07/2020 il verbale di accertamento n. SCV0006300347 al proprietario dell'autoveicolo, . In data 14/08/2020 Controparte_3
pagina 3 di 5 apprendeva da che il veicolo al momento dell'infrazione risultava concesso Controparte_3
in locazione a (con contratto con decorrenza dal 9/03/2020), pertanto provvedeva a CP_1
notificare il verbale di accertamento anche a quest'ultimo, perfezionatasi il 16/10/2020.
Premesso che ai sensi dell'art. 201 CdS qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli
l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione, si ritiene che ai fini della verifica delle tempestività della notificazione debba aversi riguardo, come dies a quo, al momento in cui l'organo accertatore ha potuto indentificare il locatario atteso che, in applicazione dell'art. 196 Cds e per consolidata giurisprudenza di legittimità (tra molte, sent. n. 10034 del 25/05/2004;Sent. n. 14635 del 27/06/2014;Ord. n. 10833 del 05/06/2020) in ipotesi di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo.
Ciò posto, una volta avuta contezza della concessione del veicolo in locazione finanziaria e dell'utilizzatore il 14/08/2020, l'organo accertatore notificava il verbale a tale soggetto nei successivi 63 giorni il 16/10/2020, nel rispetto dei termini di cui all'art. 201 CdS.
Tra l'altro, anche la precedente notifica al proprietario del veicolo (il 7/07/2020), risulta avvenuta tempestivamente, ossia nei 52 giorni successivi alla ripresa dei termini relativi a procedimenti amministrativi rimasti sospesi dal 23/02/2020 al 15/05/2020 per effetto della normativa emergenziale in tempo di Covid 19 (art. 103 D.L. 18/2020; art. 37 D.L. 23/2020).
Non ravvisandosi violazione dell'art. 201 CdS, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui annulla verbale n. SCV0006300347, erroneamente ritenendo la pubblica amministrazione decaduta dai termini per la notificazione.
Parte appellata, non costituendosi, non ha reiterato i motivi di opposizione proposti in primo grado sicché questi non sono devoluti alla cognizione del giudice dell'appello, operando la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c. a norma del quale le domande ed eccezioni non accolte in primo grado e non pagina 4 di 5 espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, con la precisazione che per domande non accolte si intendono quelle rigettate o assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, per causa di valore al di sotto di euro 1.100,00, in complessivi euro 740,00, oltre accessori di legge e spese documentate, segnatamente:
− per il giudizio di primo grado, in euro 278,00 per compenso professionale (segnatamente, euro
68,00 per fase di studio, euro 68,00 per fase introduttiva, euro 142,00 per fase decisionale), oltre ad accessori di legge e spese documentate;
− per il presente giudizio in euro 462,00 per compenso professionale (segnatamente, euro 131,00 per fase di studio, euro 131,00 per fase introduttiva, euro 200,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge e spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata,
1. respinge il ricorso in opposizione proposto da e conferma la validità ed efficacia CP_1
del verbale id accertamento n. SCV0006300347 recante data 9/04/2020 emesso da Polizia di Stato
- Centro Nazionale Accertamento Infrazioni;
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellante, liquidate in motivazione, in complessivi euro 740,00 (rispettivamente euro 278,00 per il primo grado di giudizio ed euro 462,00 per il presente giudizio), oltre accessori di legge e spese documentate.
Brescia, 28 gennaio 2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
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