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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 5029/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , con il proc. dom. Avv.to Parte_1 C.F._1
Felice CUZZILLA, Via Montenapoleone, n. 8, Milano
- parte attrice - contro
(C.F.: ), titolare della ditta individuale IA Controparte_1 C.F._2
CT di GU RL (P.IVA: ), con il proc. dom. Avv.to Marino VIANI, Via P.IVA_1
Mascherpa, n. 14, Carate IA
- parte convenuta -
OGGETTO: querela di falso.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 11.7.2024, iscritto a ruolo il 20.7.2024, il IG. Parte_1 ha convenuto in giudizio ( titolare della ditta individuale IA
[...] Controparte_1
CT di GU RL), esponendo – in via di sintesi e per quanto di interesse ai fini della decisione – di aver la convenuta promosso contro l'attore medesimo un procedimento avanti al Tribunale di Milano (n. 18328/2022 R.G.) per pagamento in relazione a rapporto di appalto per lavori ristrutturazione di immobile affidati, in tesi, alla ditta di titolarità della IG.ra di essere rimasto contumace in detto giudizio “per via di problemi di carattere CP_1 personale e professionale”; di aver la convenuta prodotto – nel procedimento n. 18328/2022 R.G. cit. – prodotto contratto (sub doc. n. 1 fasc. di quel giudizio) “che tuttavia presenta gravi anomalie e discrepanze rispetto a quanto sostenuto dalla IG.ra ”, con riferimento: CP_1
i) alla sottoscrizione (secondo la tesi attorea, non riconducibile alla mano della titolare della ditta individuale appaltatrice), ii) al fatto che l'attore medesimo non ha mai incontrato, né conosciuto la IG.ra (essendo stato “contattato esclusivamente dal IG. CP_1 [...]
… e ha con lo stesso concordato ogni aspetto dei lavori inerenti il proprio immobile Parte_2 in Milano di cui si discute”, inclusi i pagamenti, effettuati i quali e conclusi i lavori, il IG.
si è reso irreperibile); iii) al fatto che “data” e “luogo” di sottoscrizione del contratto Parte_2
“risultano presenti solo nel documento allegato dalla IG.ra (per di più con colore CP_1 blu, diverso rispetto al colore nero delle firme presenti) mentre in quello originale nelle mani del IG. (all. 10) risultano essere campi vuoti”; iv) al fatto che la data del computo Pt_1 metrico di cui al documento prodotto nel giudizio di Milano (14.7.2020) è diversa da quella risultante nel documento nella disponibilità dell'attore (28.7.2020), essendo differenti pure le somme di cui ai due computi metrici (€ 210.000,00 quello prodotto nel giudizio di Milano,
€ 120.000,00 quello in possesso dell'attore); v) al fatto “che il Contratto di appalto allegato dalla IG.ra ha una numerazione fallace, visto che le prime 9 pagine hanno una CP_1 numerazione progressiva mentre le successive sono tutte indicate come pagina 1”. Ciò posto, avendo la convenuta “esplicitamente riconosciuto la suddetta scrittura (all. 9)”, la proposizione da parte dell'attore di querela di falso avverso il contratto di appalto, azione a supporto della quale la difesa attorea ha altresì esposto che IA CT ha poi incaricato di svolgere i lavori di cui al contratto di appalto oggetto della Controparte_2 querela di falso qui promossa, contratti ( e B.za CT/It. C.ni) Parte_1 CP_3 identici, salvo che per i costi indicati nelle varie voci degli interventi da eseguire;
facendo altresì presente che “le opere …, secondo la ricostruzione operata ex adverso, non sarebbero state eseguite personalmente dalla , ma integralmente da altri soggetti”, con tre CP_1 imprese esecutrici cancellatesi dal registro delle imprese nel corso dell'anno 2022. Tanto esposto, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e domanda, sia di merito che istruttoria, previe le opportune declaratorie così statuire:
A) in via principale e nel merito, dichiarare la falsità della sottoscrizione autografa apposta in calce, sotto la dicitura “L'Appaltatore” e sotto la dicitura “L'Impresa”, al documento pretesamente datato 3 agosto 2020 e denominato “CONTRATTO CAPITOLATO D'APPALTO OPERE A FORFAIT INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA” allegato al n. 1 dell'atto di citazione in data 20 aprile 2022 della IG.ra titolare della ditta Controparte_1 individuale IA CT di nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano (R.G. 18328/2022) e, conseguentemente, previ gli opportuni provvedimenti, escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla IG.ra Controparte_1 titolare della ditta individuale IA CT di anche nei giudizi pendenti Controparte_1 tra le parti:
di impugnazione della sentenza di primo grado avanti la Corte d'appello di Milano a) giudizio di cui al R.G. 301-1/2024 – Sezione IV – Cons. Rel. Dott.ssa Cristina Giannelli;
di opposizione all'esecuzione avanti al Tribunale di Milano di cui al R.G.2581/2024 – b) giudizio
Sez. III – Dott. Maurizio Giuseppe Ciocca.
B) In ogni caso, condannare titolare della ditta individuale IA Controparte_1
CT di GU (C.F. ), con sede legale in Arcore (MB) via Belvedere, n. 27 P.IVA_2 alla rifusione delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali di studio, IVA e CPA.
Con la maggiorazione dei compensi ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
C) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di domanda, eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione, sia di merito che istruttoria, in caso di avversaria contestazione.
Costituitasi in giudizio, la convenuta – fatto presente che l'attore, nella causa di opposizione a precetto n. 2581/24 R.G. Trib. Milano, ha proposto querela di falso in tutto coincidente con l'azione promossa nel presente giudizio, con conseguente inammissibilità di quest'ultima, pendendo già procedimento nell'ambito del quale è stata proposta querela di falso – ha contestato anche nel merito la fondatezza – in fatto e in diritto – della domanda avversaria, concludendo, in via preliminare, per l'inammissibilità della domanda e, nel merito, per la reiezione di essa;
con vittorie delle spese di lite e condanna al risarcimento danni ex art. 96
c.p.c., avendo l'attore agito in mala fede. Assegnato il procedimento ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); differita da questi la prima udienza (cfr. decreto 22.11.2024) e disposta – all'esito di essa (cfr. verbale 18.12.2014) – la trasmissione – a cura della cancelleria – degli atti al PM ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, c. 3, c.p.c. (cfr. ordinanza riservata 21.12.2024); registrato a PCT – a seguito della trasmissione al PM di cui all'ord. 21.12.2024 cit. – il “visto” con “nulla si oppone” apposto in data 14.2.2025 dal
Procuratore della Repubblica di Monza dott. riassegnata la causa allo Persona_1 scrivente in definitiva sostituzione del precedente titolare;
rinviata l'udienza del 19.3.2025 (fissata dall'originario titolare del procedimento) al 20.3.2025 (cfr. provvedimento 13.3.2025); tenutasi l'udienza 20.3.2025 (cfr. relativo verbale); ritenuta la causa matura per la decisione, con rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. al 29.5.2025, assegnato alle parti termine per depositare note conclusive (cfr. ordinanza riservata 20.3.2025); il 29.5.2025, la causa – depositate a PCT note autorizzate e su conclusioni come in atti – è decisa con sentenza ex art. 281 sexies, c. 1, c.p.c..
**************
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto di stretto interesse nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V,
Ord. n. 363 del 9.1.2019).
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione di nullità del procedimento sollevata dalla difesa attorea con le note conclusive datate 20.5.2025 e depositate a PCT il 22.5.2025.
Tale eccezione è infondata e da respingere.
Per motivare il rigetto, giova trascrivere quanto si legge sul punto nelle note 20-22.5.2025.
< In primo luogo, osserviamo i vizi procedurali che sono emersi nel corso dell'istruttoria che rendono il presente procedimento del tutto nullo.
Invero, il procedimento per querela di falso in via principale(di cui si tratta)prevede la necessaria presenza del PM, come anche accertato da questo Tribunale che all'udienza del 21 dicembre 2024 così statuiva:
“preso atto che secondo la previsione del terzo comma dell'articolo 221 cpc è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
che nel caso in esame non vi è agli atti la prova che il pubblico ministero sia stato posto in grado di intervenire, con la conseguenza che gli atti vanno trasmessi a quell'Ufficio ai fini di assicurare il suo intervento;
che conseguentemente le parti andranno riconvocate ad una successiva udienza per la verifica dell'intervento del pubblico ministero
P.Q.M.
Dispone che la cancelleria trasmetta al pubblico ministero in sede copia degli atti ai fini di quanto previsto dall'articolo 221 comma 3 cpc. Rinvia il procedimento all'udienza del 19 marzo 2025, ore 13,00”. Orbene, alla successiva udienza nessuna verifica veniva fatta al riguardo, né era presente il PM, e il verbale d'udienza in tal senso è del tutto carente di informazioni. Sicché, il procedimento deve ritenersi allo stato nullo per grave violazione dell'art. 221 c.p.c. Prima, quindi di prendere posizione nel merito, chiediamo che questo Tribunale voglia immediatamente riaprire l'istruttoria e riconvocare le parti a una nuova udienza avendo cura che sia presente – personalmente – il PM. Ciò anche per dare la possibilità al PM di decidere un proprio intervento attesa la gravità dei fatti contestati >>.
Come obiettivamente attestato dalle registrazioni a PCT, i servizi di cancelleria – in data 23.12.2024 – hanno provveduto alla trasmissione degli atti al PM disposta dal Giudice con l'ordinanza 21.12.2024; inoltre, sempre dalle registrazioni a PCT emerge che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, dott. in data 14.2.2025 – ha Persona_1 apposto – in relazione a quanto pervenuto all'Ufficio del P.M. – il “visto, nulla si oppone”. Quindi, riassegnata la causa, lo scrivente – attraverso l'accesso al fascicolo telematico del procedimento – ha constatato che, alla volta dell'udienza del 20.3.2025, l'invio degli atti all'Ufficio di Procura era stato effettuato (dato che non può essere posto in dubbio, stante il
“visto” del Procuratore Capo, richiamato – comunque e sul punto specifico – anche il principio fissato da Cass., Sez. 2, Sent. n. 27402 del 29.10.2018 [questa la massima: “Benché le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136
c.p.c. e45 disp. att. c.p.c.(consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche con modalità equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna”]), essendo stato, così, il P.M. informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna.
All'udienza del 20.3.2025, né parte attrice, né parte convenuta hanno rilevato/eccepito alcunché in relazione alla trasmissione degli atti al PM ed alla effettiva ricezione di essi, dati, d'altro canto, va ribadito, obiettivamente attestati dalle registrazioni a PCT;
cosicché, il profilo non è stato oggetto di rilevo alcuno, senza che, quindi, lo scrivente abbia ritenuto di dovere dare atto a verbale di un dato pacifico ed acquisito in via obiettiva al materiale di causa in forza delle registrazioni presenti nel fascicolo telematico.
Alla luce di quanto sopra la nullità procedurale eccepita dalla difesa attorea è insussistente.
Infatti, in relazione all'intervento del PM nel giudizio di querela di falso, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna” (Cass., Sez. 2, Sent. n. 27402 del
29.10.2018; cfr., altresì, nello stesso senso e tra le più recenti, Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 12254 del 23.6.2020; Cass., Sez. 1, Sent. n. 11223 del 21.5.2014; Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 22567 del
2.10.2013).
Inoltre, fermo ciò che è stato sopra esposto sulle ragioni che hanno fatto ritenere superfluo dare atto nel verbale d'udienza 20.3.2025 di quanto obiettivamente registrato a PCT circa la avvenuta trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura e la relativa attestazione di ricezione da parte del Procuratore Capo e fermo altresì che nessuna norma processuale prevede la indicazione a verbale di dati quali quelli di cui si legge nello scritto conclusivo attoreo, va in ogni caso evidenziato come, nella prospettiva dell'art.221, c.3, c.p.c., il solo elemento rilevante ai fini della validità del processo sia l'avvenuta comunicazione al P.M., effettuata la quale qualsiasi (ipotetica) mancanza del verbale è del tutto ininfluente (al riguardo, con riferimento all'ipotesi di omessa formale dichiarazione di contumacia della parte non costituita, cfr. Cass.,
Sez. 3, Ord. n. 17928 del 4.7.2019 e Cass., Sez. 2, Sent. n. 20406 del 5.9.2013).
Rigettata l'eccezione di nullità del procedimento sollevata da parte attrice, va ora esaminata l'inammissibilità dell'azione avversaria eccepita dalla difesa della convenuta. Detta eccezione muove dal fatto che il IG. – nell'ambito della causa dallo stesso Pt_1 introdotta avanti al Tribunale di Milano (n. 2581/2024 R.G.) – ha già proposto querela di falso in termini del tutto coincidenti con l'analoga azione avviata avanti al Tribunale di Monza (cfr. doc. n. 4 fasc. . CP_1
La circostanza che le due domande coincidono, oltre che risultare in via obiettiva dal doc.
n. 4 cit., è pacifica tra le parti;
né, d'altro canto, la difesa convenuta ha replicato all'eccezione avversaria adducendo trattarsi di domande diverse con riferimento agli elementi identificativi dell'azione (parti, petitum e causa petendi); piuttosto, il IG. ha evidenziato che la Pt_1 querela di falso promossa nel procedimento milanese è di tipo incidentale, cosicché – avendo il Giudice di quel giudizio ritenuto “di non poter autorizzare la querela di falso proposta da parte attrice …, essendo attinente a circostanze la cui indagine non risulta necessaria ai fini della decisione del presente giudizio …” (cfr. doc. n. 8 fasc. , non sarebbe preclusa la CP_1 possibilità di avviare la querela di falso in via principale, tipologia di azione poi promossa con l'atto introduttivo del procedimento avviato presso il Tribunale di Monza (cfr. pagg.
1-2 della memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. . Pt_1
Ora, può sicuramente convenirsi sul fatto che, proposta querela di falso in via incidentale, laddove essa non sia autorizzata dal Giudice del procedimento in cui è stata avanzata la relativa richiesta, facendo difetto una decisione di merito sulla domanda, non si determina alcuna preclusione alla riedizione dell'azione in via principale;
tuttavia, l'eccezione sollevata da parte convenuta non si fonda sull'esistenza di un “giudicato”, bensì sulla contemporanea pendenza della stessa domanda in due giudizi distinti, vale a dire, il presente e quello in corso avanti al Tribunale di Milano (n. 2581/2024 R.G., con prossima udienza fissata per il
10.6.2025 [cfr. doc. n. 8 cit.], in cui la querela di falso è stata promossa – in via incidentale – in data antecedente all'avvio della causa avanti al Tribunale di Monza).
In questa prospettiva, visto che la causa n. 2581/2024 R.G. Trib. Milano è pacificamente tuttora pendente, al provvedimento del 4.7.2024 di diniego all'autorizzazione alla querela di falso ivi proposta dal IG. non può essere attribuito il valore qui invocato dalla difesa Pt_1 attorea: infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza che non autorizza la proposizione di querela di falso proposta in via incidentale è un provvedimento di natura istruttoria privo dei caratteri della decisorietà e definitività, in quanto sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha pronunciato e nuovamente discutibile nella fase decisoria del giudizio (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 33630 del 20.12.2024).
Quindi, nel caso di specie, non essendo stato definito il giudizio in cui è stata avanzata la querela di falso in via incidentale, stante il carattere non definitivo dell'ordinanza con la quale il Giudice di quel giudizio ha negato l'autorizzazione alla proposizione della querela di falso
(senza che neppure risulti che il IG. abbia rinunciato alla richiesta ivi promossa), ne Pt_1 risulta l'inammissibilità dell'analoga azione successivamente introdotta in via principale e ciò non perché vi sia decisione di merito preclusiva della riedizione della domanda, bensì perché essa è tuttora pendente in procedimento anteriormente instaurato, non potendosi attribuire all'ordinanza 4.7.2024 né carattere decisorio, né carattere definitivo sul punto qui di specifico interesse.
Perciò, l'eccezione di inammissibilità di parte convenuta è fondata e da accogliere. Fermo quanto sopra osservato, di per sé dirimente per il rigetto della domanda attorea, per completezza di motivazione, si evidenzia che detta domanda è altresì infondata nel merito, non avendo il IG. (parte gravata dell'onere di deduzione e prova) allegato dati in Pt_1 grado di supportare la lamentata falsità e, anzi, evincendosi dai documenti prodotti dallo stesso attore elementi in evidente contrasto con la tesi da cui muove la pretesa azionata.
Infatti, in via schematica ed in ottica di sintesi:
- non avendo l'attore contestato l'autenticità della propria sottoscrizione al contratto di appalto (gli unici rilievi attorei attengono all'autenticità della firma della IG.ra appare CP_1 singolare che il IG. lasci intendere di non aver avuto rapporto alcuno con IA Pt_1
CT di EZ RL e ciò solo considerando che il contratto pacificamente firmato dal IG. (e prodotto in questo giudizio sub doc. n. 10 del fascicolo attoreo), nella prima Pt_1 pagina, indica come “l'Appaltatore”, “IA CT di EZ RL con sede in ARCORE
(MB), via Belvedere, 27, P. IVA e C.F. - nella persona P.IVA_2 C.F._2 di , in qualità di titolare nel presente contratto denominato l'Appaltatore”; Controparte_1
- anche volendo aderire alla tesi attorea che la sottoscrizione sotto la voce “L'Appaltatore” apposta alla fine dell'articolato negoziale (dopo la clausola “Art. 27 – Contratto negoziato”) non sia riconducibile alla mano della IG.ra , essendo – si ripete – dato pacifico che la CP_1 firma del IG. è autentica, la questione della firma del legale rappresentante della Pt_1 impresa appaltatrice è priva di qualsiasi rilievo in relazione al valore probatorio del contratto, visto che – come noto – la produzione in giudizio di una scrittura privata (sottoscritta dal soggetto nei confronti del quale è prodotta) costituisce equipollente della sottoscrizione e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale, il contratto in essa contenuto (cfr. Cass., Sez. 2,
Sent. n. 1525 del 22.1.2018);
- pure ciò che si legge negli scritti di parte attrice circa il fatto che – nell'ambito dei lavori edili per manutenzione straordinaria – non vi sarebbe stato alcun rapporto con l'impresa individuale odierna convenuta, avendo il IG. “concordato ogni aspetto dei lavori inerenti il Pt_1 proprio immobile di Milano di cui si discute” esclusivamente con il IG. è Parte_2 circostanza in contrasto con ciò che risulta dalla documentazione prodotta sub doc. n. 6 del fascicolo attoreo, visto che da tale documento emerge che il IG. ha trasmesso via Parte_2
e-mail al IG. la fattura IA CT n. 18 del 22.9.2020 di € 18.000,00 + Iva 10% Pt_1
(“descrizione”: “fattura acconto per opere di risanamento conservativo del vostro immobile sito in Milano, via Cambiasi 8, individuato a catasto con foglio 276, mappale 48, sub 737 Pratica edilizia CILA n. 900280 del 04/08/2020, protocollo SUE: c_f205/Comune di Milano/0288516 del 04/08/2020. Codice pratica: ): quindi, avendo lo CodiceFiscale_3 stesso attore allegato di aver eseguito i pagamenti come da istruzioni del IG. (cfr. Parte_2 pag. 4 dell'atto di citazione), è priva di credibilità la tesi secondo la quale il IG. non Pt_1 fosse a conoscenza che la sua controparte contrattuale era IA CT, essendo a tutti evidente come in un appalto / contratto d'opera il committente paghi il soggetto con cui ha stipulato il contratto e qui – si ribadisce, in base alle deduzioni e produzioni documentali della stessa parte attrice – non vi è dubbio alcuno che il pagamento dell'acconto è stato effettuato dal IG. a favore di IA CT;
Pt_1 - inoltre, sempre in relazione alle considerazioni del punto immediatamente precedente, le deduzioni attoree appaiono ancor più scollegate dai dati documentali se si considera che, il IG. ricevuta la e-mail 22.9.2020 del IG. di trasmissione della fattura Pt_1 Parte_2
IA CT n. 18/2020 cit., ha proceduto al pagamento senza neppure chiedere alcun chiarimento al IG. sull'impresa emittente la fattura, dato da cui si trae che l'attore Parte_2 avesse chiaro il ruolo di IA CT e l'esistenza del rapporto contrattuale con essa, non essendo credibile che si proceda al pagamento di € 19.800,00 senza aver contezza che il soggetto a favore del quale si effettuata la rimessa di denaro (e la fattura n. 18/2020 cit. indica tutti i dati di IA CT) sia effettivamente legittimato a ricevere il pagamento e ciò specie se – e in tal senso appare l'allegazione attorea – la fattura è emessa da impresa sconosciuta al committente;
- il fatto che “data” e “luogo” di sottoscrizione del contratto sono presenti solo nel documento allegato dalla IG.ra nel giudizio rubricato al n. 18328/2022 R.G. Trib. Milano e non CP_1 anche nella copia in possesso del IG. è dato privo di qualsiasi rilievo nell'ottica Pt_1 della falsità documentale oggetto di domanda e ciò sia in generale, sia nella prospettiva del lamentato difetto di attribuzione della firma dell'impresa appaltatrice alla mano della IG.ra
CP_1
- quanto, poi, ad ogni considerazione relativa ai computi metrici è sufficiente osservare che, nell'ambito del giudizio rubricato al n. 18328/2022 R.G. Trib. Milano, è stata disposta CTU, all'esito della quale è emerso che < il valore delle opere verificate dal CTU risulta superiore al prezzo “a corpo” pattuito dalle parti >> (cfr. sentenza n. 9289/2023 del 21.11.2023, prodotta sub doc. n. 3 del fasc. integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Milano con CP_4 sentenza n. 111/2025 del 21.1.2025), vale a dire, ad € 210.000,00, importo indicato nell'art. 4 del contratto, identico sia nella copia prodotta da IA CT nel giudizio di Milano, sia nella copia che l'odierno attore ha riferito essere nel suo possesso (qui prodotta sub doc. n. 10 cit.), contratti che – si ribadisce – risultano entrambi sottoscritti dal IG. senza Pt_1 che questi contesti l'autenticità delle proprie sottoscrizioni;
- né appaiono di maggior rilievo gli ulteriori elementi dedotti, dal momento che i) l'indicazione della dicitura “casalinga” presente nella carta d'identità della IG.ra già irrilevante CP_1 in assoluto, perde qualsiasi IGnificato (anche indiziario), solo considerando che la data di rilascio del documento di identità è assai antecedente rispetto alle opere di ristrutturazione;
ii) il fatto che i lavori siano stati eseguiti da imprese terze è facilmente spiegabile nell'ottica del subappalto;
iii) la circostanza che IA CT ha pattuito con le imprese incaricate dell'esecuzione delle opere prezzi inferiori rispetto a quelli dell'appalto Parte_3
è elemento logico, visto che, altrimenti, l'impresa appaltatrice avrebbe operato in
[...] perdita.
In conclusione, la domanda attorea è infondata anche nel merito senza che – a fronte del quadro sopra delineato – sia risultato necessario ai fini della decisione procedere alla CTU grafologica chiesta della difesa di parte attrice.
************** Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna della parte attrice a rifonderle a quella convenuta, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto delle cause riunite, della durata del procedimento, del numero delle udienze tenutesi e dell'attività svolta per emettere la decisione, precisando che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/14 cit., si procede a diminuire, in misura del 50%, i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione ed al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione di essa dovuta alla non ammissione dei mezzi di prova, con giudizio decidibile allo stato degli atti, assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e note conclusive in sostanza ripetitive di tesi e argomentazioni già sostenute negli atti depositati nelle precedenti fasi processuali).
Da respingere, invece, è la richiesta della convenuta di condannare la controparte ex art. 96 c.p.c., dal momento che, in relazione al primo comma dell'art. 96 cit., non CP_4 ha provato di aver sofferto danni specificatamente attribuibili alla instaurazione del giudizio e, quanto al terzo comma di tale articolo, fanno difetto i necessari presupposti di legge, con valutazione circa l'integrazione di essi demandata alla discrezionalità del giudicante.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti;
- dichiara inammissibile – e comunque infondata nel merito – l'azione proposta dalla parte attrice nei confronti di quella convenuta;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta dalla parte convenuta nei confronti di quella attrice;
- condanna la parte attrice a rifondere le spese di lite a quella convenuta, liquidando l'importo di € 5.260,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge e 15% per spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 29 maggio 2025 il Giudice
Nicola GRECO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 5029/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , con il proc. dom. Avv.to Parte_1 C.F._1
Felice CUZZILLA, Via Montenapoleone, n. 8, Milano
- parte attrice - contro
(C.F.: ), titolare della ditta individuale IA Controparte_1 C.F._2
CT di GU RL (P.IVA: ), con il proc. dom. Avv.to Marino VIANI, Via P.IVA_1
Mascherpa, n. 14, Carate IA
- parte convenuta -
OGGETTO: querela di falso.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 11.7.2024, iscritto a ruolo il 20.7.2024, il IG. Parte_1 ha convenuto in giudizio ( titolare della ditta individuale IA
[...] Controparte_1
CT di GU RL), esponendo – in via di sintesi e per quanto di interesse ai fini della decisione – di aver la convenuta promosso contro l'attore medesimo un procedimento avanti al Tribunale di Milano (n. 18328/2022 R.G.) per pagamento in relazione a rapporto di appalto per lavori ristrutturazione di immobile affidati, in tesi, alla ditta di titolarità della IG.ra di essere rimasto contumace in detto giudizio “per via di problemi di carattere CP_1 personale e professionale”; di aver la convenuta prodotto – nel procedimento n. 18328/2022 R.G. cit. – prodotto contratto (sub doc. n. 1 fasc. di quel giudizio) “che tuttavia presenta gravi anomalie e discrepanze rispetto a quanto sostenuto dalla IG.ra ”, con riferimento: CP_1
i) alla sottoscrizione (secondo la tesi attorea, non riconducibile alla mano della titolare della ditta individuale appaltatrice), ii) al fatto che l'attore medesimo non ha mai incontrato, né conosciuto la IG.ra (essendo stato “contattato esclusivamente dal IG. CP_1 [...]
… e ha con lo stesso concordato ogni aspetto dei lavori inerenti il proprio immobile Parte_2 in Milano di cui si discute”, inclusi i pagamenti, effettuati i quali e conclusi i lavori, il IG.
si è reso irreperibile); iii) al fatto che “data” e “luogo” di sottoscrizione del contratto Parte_2
“risultano presenti solo nel documento allegato dalla IG.ra (per di più con colore CP_1 blu, diverso rispetto al colore nero delle firme presenti) mentre in quello originale nelle mani del IG. (all. 10) risultano essere campi vuoti”; iv) al fatto che la data del computo Pt_1 metrico di cui al documento prodotto nel giudizio di Milano (14.7.2020) è diversa da quella risultante nel documento nella disponibilità dell'attore (28.7.2020), essendo differenti pure le somme di cui ai due computi metrici (€ 210.000,00 quello prodotto nel giudizio di Milano,
€ 120.000,00 quello in possesso dell'attore); v) al fatto “che il Contratto di appalto allegato dalla IG.ra ha una numerazione fallace, visto che le prime 9 pagine hanno una CP_1 numerazione progressiva mentre le successive sono tutte indicate come pagina 1”. Ciò posto, avendo la convenuta “esplicitamente riconosciuto la suddetta scrittura (all. 9)”, la proposizione da parte dell'attore di querela di falso avverso il contratto di appalto, azione a supporto della quale la difesa attorea ha altresì esposto che IA CT ha poi incaricato di svolgere i lavori di cui al contratto di appalto oggetto della Controparte_2 querela di falso qui promossa, contratti ( e B.za CT/It. C.ni) Parte_1 CP_3 identici, salvo che per i costi indicati nelle varie voci degli interventi da eseguire;
facendo altresì presente che “le opere …, secondo la ricostruzione operata ex adverso, non sarebbero state eseguite personalmente dalla , ma integralmente da altri soggetti”, con tre CP_1 imprese esecutrici cancellatesi dal registro delle imprese nel corso dell'anno 2022. Tanto esposto, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e domanda, sia di merito che istruttoria, previe le opportune declaratorie così statuire:
A) in via principale e nel merito, dichiarare la falsità della sottoscrizione autografa apposta in calce, sotto la dicitura “L'Appaltatore” e sotto la dicitura “L'Impresa”, al documento pretesamente datato 3 agosto 2020 e denominato “CONTRATTO CAPITOLATO D'APPALTO OPERE A FORFAIT INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA” allegato al n. 1 dell'atto di citazione in data 20 aprile 2022 della IG.ra titolare della ditta Controparte_1 individuale IA CT di nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano (R.G. 18328/2022) e, conseguentemente, previ gli opportuni provvedimenti, escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla IG.ra Controparte_1 titolare della ditta individuale IA CT di anche nei giudizi pendenti Controparte_1 tra le parti:
di impugnazione della sentenza di primo grado avanti la Corte d'appello di Milano a) giudizio di cui al R.G. 301-1/2024 – Sezione IV – Cons. Rel. Dott.ssa Cristina Giannelli;
di opposizione all'esecuzione avanti al Tribunale di Milano di cui al R.G.2581/2024 – b) giudizio
Sez. III – Dott. Maurizio Giuseppe Ciocca.
B) In ogni caso, condannare titolare della ditta individuale IA Controparte_1
CT di GU (C.F. ), con sede legale in Arcore (MB) via Belvedere, n. 27 P.IVA_2 alla rifusione delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali di studio, IVA e CPA.
Con la maggiorazione dei compensi ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
C) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di domanda, eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione, sia di merito che istruttoria, in caso di avversaria contestazione.
Costituitasi in giudizio, la convenuta – fatto presente che l'attore, nella causa di opposizione a precetto n. 2581/24 R.G. Trib. Milano, ha proposto querela di falso in tutto coincidente con l'azione promossa nel presente giudizio, con conseguente inammissibilità di quest'ultima, pendendo già procedimento nell'ambito del quale è stata proposta querela di falso – ha contestato anche nel merito la fondatezza – in fatto e in diritto – della domanda avversaria, concludendo, in via preliminare, per l'inammissibilità della domanda e, nel merito, per la reiezione di essa;
con vittorie delle spese di lite e condanna al risarcimento danni ex art. 96
c.p.c., avendo l'attore agito in mala fede. Assegnato il procedimento ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); differita da questi la prima udienza (cfr. decreto 22.11.2024) e disposta – all'esito di essa (cfr. verbale 18.12.2014) – la trasmissione – a cura della cancelleria – degli atti al PM ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, c. 3, c.p.c. (cfr. ordinanza riservata 21.12.2024); registrato a PCT – a seguito della trasmissione al PM di cui all'ord. 21.12.2024 cit. – il “visto” con “nulla si oppone” apposto in data 14.2.2025 dal
Procuratore della Repubblica di Monza dott. riassegnata la causa allo Persona_1 scrivente in definitiva sostituzione del precedente titolare;
rinviata l'udienza del 19.3.2025 (fissata dall'originario titolare del procedimento) al 20.3.2025 (cfr. provvedimento 13.3.2025); tenutasi l'udienza 20.3.2025 (cfr. relativo verbale); ritenuta la causa matura per la decisione, con rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. al 29.5.2025, assegnato alle parti termine per depositare note conclusive (cfr. ordinanza riservata 20.3.2025); il 29.5.2025, la causa – depositate a PCT note autorizzate e su conclusioni come in atti – è decisa con sentenza ex art. 281 sexies, c. 1, c.p.c..
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Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto di stretto interesse nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V,
Ord. n. 363 del 9.1.2019).
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione di nullità del procedimento sollevata dalla difesa attorea con le note conclusive datate 20.5.2025 e depositate a PCT il 22.5.2025.
Tale eccezione è infondata e da respingere.
Per motivare il rigetto, giova trascrivere quanto si legge sul punto nelle note 20-22.5.2025.
< In primo luogo, osserviamo i vizi procedurali che sono emersi nel corso dell'istruttoria che rendono il presente procedimento del tutto nullo.
Invero, il procedimento per querela di falso in via principale(di cui si tratta)prevede la necessaria presenza del PM, come anche accertato da questo Tribunale che all'udienza del 21 dicembre 2024 così statuiva:
“preso atto che secondo la previsione del terzo comma dell'articolo 221 cpc è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
che nel caso in esame non vi è agli atti la prova che il pubblico ministero sia stato posto in grado di intervenire, con la conseguenza che gli atti vanno trasmessi a quell'Ufficio ai fini di assicurare il suo intervento;
che conseguentemente le parti andranno riconvocate ad una successiva udienza per la verifica dell'intervento del pubblico ministero
P.Q.M.
Dispone che la cancelleria trasmetta al pubblico ministero in sede copia degli atti ai fini di quanto previsto dall'articolo 221 comma 3 cpc. Rinvia il procedimento all'udienza del 19 marzo 2025, ore 13,00”. Orbene, alla successiva udienza nessuna verifica veniva fatta al riguardo, né era presente il PM, e il verbale d'udienza in tal senso è del tutto carente di informazioni. Sicché, il procedimento deve ritenersi allo stato nullo per grave violazione dell'art. 221 c.p.c. Prima, quindi di prendere posizione nel merito, chiediamo che questo Tribunale voglia immediatamente riaprire l'istruttoria e riconvocare le parti a una nuova udienza avendo cura che sia presente – personalmente – il PM. Ciò anche per dare la possibilità al PM di decidere un proprio intervento attesa la gravità dei fatti contestati >>.
Come obiettivamente attestato dalle registrazioni a PCT, i servizi di cancelleria – in data 23.12.2024 – hanno provveduto alla trasmissione degli atti al PM disposta dal Giudice con l'ordinanza 21.12.2024; inoltre, sempre dalle registrazioni a PCT emerge che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, dott. in data 14.2.2025 – ha Persona_1 apposto – in relazione a quanto pervenuto all'Ufficio del P.M. – il “visto, nulla si oppone”. Quindi, riassegnata la causa, lo scrivente – attraverso l'accesso al fascicolo telematico del procedimento – ha constatato che, alla volta dell'udienza del 20.3.2025, l'invio degli atti all'Ufficio di Procura era stato effettuato (dato che non può essere posto in dubbio, stante il
“visto” del Procuratore Capo, richiamato – comunque e sul punto specifico – anche il principio fissato da Cass., Sez. 2, Sent. n. 27402 del 29.10.2018 [questa la massima: “Benché le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136
c.p.c. e45 disp. att. c.p.c.(consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche con modalità equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna”]), essendo stato, così, il P.M. informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna.
All'udienza del 20.3.2025, né parte attrice, né parte convenuta hanno rilevato/eccepito alcunché in relazione alla trasmissione degli atti al PM ed alla effettiva ricezione di essi, dati, d'altro canto, va ribadito, obiettivamente attestati dalle registrazioni a PCT;
cosicché, il profilo non è stato oggetto di rilevo alcuno, senza che, quindi, lo scrivente abbia ritenuto di dovere dare atto a verbale di un dato pacifico ed acquisito in via obiettiva al materiale di causa in forza delle registrazioni presenti nel fascicolo telematico.
Alla luce di quanto sopra la nullità procedurale eccepita dalla difesa attorea è insussistente.
Infatti, in relazione all'intervento del PM nel giudizio di querela di falso, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna” (Cass., Sez. 2, Sent. n. 27402 del
29.10.2018; cfr., altresì, nello stesso senso e tra le più recenti, Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 12254 del 23.6.2020; Cass., Sez. 1, Sent. n. 11223 del 21.5.2014; Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 22567 del
2.10.2013).
Inoltre, fermo ciò che è stato sopra esposto sulle ragioni che hanno fatto ritenere superfluo dare atto nel verbale d'udienza 20.3.2025 di quanto obiettivamente registrato a PCT circa la avvenuta trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura e la relativa attestazione di ricezione da parte del Procuratore Capo e fermo altresì che nessuna norma processuale prevede la indicazione a verbale di dati quali quelli di cui si legge nello scritto conclusivo attoreo, va in ogni caso evidenziato come, nella prospettiva dell'art.221, c.3, c.p.c., il solo elemento rilevante ai fini della validità del processo sia l'avvenuta comunicazione al P.M., effettuata la quale qualsiasi (ipotetica) mancanza del verbale è del tutto ininfluente (al riguardo, con riferimento all'ipotesi di omessa formale dichiarazione di contumacia della parte non costituita, cfr. Cass.,
Sez. 3, Ord. n. 17928 del 4.7.2019 e Cass., Sez. 2, Sent. n. 20406 del 5.9.2013).
Rigettata l'eccezione di nullità del procedimento sollevata da parte attrice, va ora esaminata l'inammissibilità dell'azione avversaria eccepita dalla difesa della convenuta. Detta eccezione muove dal fatto che il IG. – nell'ambito della causa dallo stesso Pt_1 introdotta avanti al Tribunale di Milano (n. 2581/2024 R.G.) – ha già proposto querela di falso in termini del tutto coincidenti con l'analoga azione avviata avanti al Tribunale di Monza (cfr. doc. n. 4 fasc. . CP_1
La circostanza che le due domande coincidono, oltre che risultare in via obiettiva dal doc.
n. 4 cit., è pacifica tra le parti;
né, d'altro canto, la difesa convenuta ha replicato all'eccezione avversaria adducendo trattarsi di domande diverse con riferimento agli elementi identificativi dell'azione (parti, petitum e causa petendi); piuttosto, il IG. ha evidenziato che la Pt_1 querela di falso promossa nel procedimento milanese è di tipo incidentale, cosicché – avendo il Giudice di quel giudizio ritenuto “di non poter autorizzare la querela di falso proposta da parte attrice …, essendo attinente a circostanze la cui indagine non risulta necessaria ai fini della decisione del presente giudizio …” (cfr. doc. n. 8 fasc. , non sarebbe preclusa la CP_1 possibilità di avviare la querela di falso in via principale, tipologia di azione poi promossa con l'atto introduttivo del procedimento avviato presso il Tribunale di Monza (cfr. pagg.
1-2 della memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. . Pt_1
Ora, può sicuramente convenirsi sul fatto che, proposta querela di falso in via incidentale, laddove essa non sia autorizzata dal Giudice del procedimento in cui è stata avanzata la relativa richiesta, facendo difetto una decisione di merito sulla domanda, non si determina alcuna preclusione alla riedizione dell'azione in via principale;
tuttavia, l'eccezione sollevata da parte convenuta non si fonda sull'esistenza di un “giudicato”, bensì sulla contemporanea pendenza della stessa domanda in due giudizi distinti, vale a dire, il presente e quello in corso avanti al Tribunale di Milano (n. 2581/2024 R.G., con prossima udienza fissata per il
10.6.2025 [cfr. doc. n. 8 cit.], in cui la querela di falso è stata promossa – in via incidentale – in data antecedente all'avvio della causa avanti al Tribunale di Monza).
In questa prospettiva, visto che la causa n. 2581/2024 R.G. Trib. Milano è pacificamente tuttora pendente, al provvedimento del 4.7.2024 di diniego all'autorizzazione alla querela di falso ivi proposta dal IG. non può essere attribuito il valore qui invocato dalla difesa Pt_1 attorea: infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza che non autorizza la proposizione di querela di falso proposta in via incidentale è un provvedimento di natura istruttoria privo dei caratteri della decisorietà e definitività, in quanto sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha pronunciato e nuovamente discutibile nella fase decisoria del giudizio (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 33630 del 20.12.2024).
Quindi, nel caso di specie, non essendo stato definito il giudizio in cui è stata avanzata la querela di falso in via incidentale, stante il carattere non definitivo dell'ordinanza con la quale il Giudice di quel giudizio ha negato l'autorizzazione alla proposizione della querela di falso
(senza che neppure risulti che il IG. abbia rinunciato alla richiesta ivi promossa), ne Pt_1 risulta l'inammissibilità dell'analoga azione successivamente introdotta in via principale e ciò non perché vi sia decisione di merito preclusiva della riedizione della domanda, bensì perché essa è tuttora pendente in procedimento anteriormente instaurato, non potendosi attribuire all'ordinanza 4.7.2024 né carattere decisorio, né carattere definitivo sul punto qui di specifico interesse.
Perciò, l'eccezione di inammissibilità di parte convenuta è fondata e da accogliere. Fermo quanto sopra osservato, di per sé dirimente per il rigetto della domanda attorea, per completezza di motivazione, si evidenzia che detta domanda è altresì infondata nel merito, non avendo il IG. (parte gravata dell'onere di deduzione e prova) allegato dati in Pt_1 grado di supportare la lamentata falsità e, anzi, evincendosi dai documenti prodotti dallo stesso attore elementi in evidente contrasto con la tesi da cui muove la pretesa azionata.
Infatti, in via schematica ed in ottica di sintesi:
- non avendo l'attore contestato l'autenticità della propria sottoscrizione al contratto di appalto (gli unici rilievi attorei attengono all'autenticità della firma della IG.ra appare CP_1 singolare che il IG. lasci intendere di non aver avuto rapporto alcuno con IA Pt_1
CT di EZ RL e ciò solo considerando che il contratto pacificamente firmato dal IG. (e prodotto in questo giudizio sub doc. n. 10 del fascicolo attoreo), nella prima Pt_1 pagina, indica come “l'Appaltatore”, “IA CT di EZ RL con sede in ARCORE
(MB), via Belvedere, 27, P. IVA e C.F. - nella persona P.IVA_2 C.F._2 di , in qualità di titolare nel presente contratto denominato l'Appaltatore”; Controparte_1
- anche volendo aderire alla tesi attorea che la sottoscrizione sotto la voce “L'Appaltatore” apposta alla fine dell'articolato negoziale (dopo la clausola “Art. 27 – Contratto negoziato”) non sia riconducibile alla mano della IG.ra , essendo – si ripete – dato pacifico che la CP_1 firma del IG. è autentica, la questione della firma del legale rappresentante della Pt_1 impresa appaltatrice è priva di qualsiasi rilievo in relazione al valore probatorio del contratto, visto che – come noto – la produzione in giudizio di una scrittura privata (sottoscritta dal soggetto nei confronti del quale è prodotta) costituisce equipollente della sottoscrizione e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale, il contratto in essa contenuto (cfr. Cass., Sez. 2,
Sent. n. 1525 del 22.1.2018);
- pure ciò che si legge negli scritti di parte attrice circa il fatto che – nell'ambito dei lavori edili per manutenzione straordinaria – non vi sarebbe stato alcun rapporto con l'impresa individuale odierna convenuta, avendo il IG. “concordato ogni aspetto dei lavori inerenti il Pt_1 proprio immobile di Milano di cui si discute” esclusivamente con il IG. è Parte_2 circostanza in contrasto con ciò che risulta dalla documentazione prodotta sub doc. n. 6 del fascicolo attoreo, visto che da tale documento emerge che il IG. ha trasmesso via Parte_2
e-mail al IG. la fattura IA CT n. 18 del 22.9.2020 di € 18.000,00 + Iva 10% Pt_1
(“descrizione”: “fattura acconto per opere di risanamento conservativo del vostro immobile sito in Milano, via Cambiasi 8, individuato a catasto con foglio 276, mappale 48, sub 737 Pratica edilizia CILA n. 900280 del 04/08/2020, protocollo SUE: c_f205/Comune di Milano/0288516 del 04/08/2020. Codice pratica: ): quindi, avendo lo CodiceFiscale_3 stesso attore allegato di aver eseguito i pagamenti come da istruzioni del IG. (cfr. Parte_2 pag. 4 dell'atto di citazione), è priva di credibilità la tesi secondo la quale il IG. non Pt_1 fosse a conoscenza che la sua controparte contrattuale era IA CT, essendo a tutti evidente come in un appalto / contratto d'opera il committente paghi il soggetto con cui ha stipulato il contratto e qui – si ribadisce, in base alle deduzioni e produzioni documentali della stessa parte attrice – non vi è dubbio alcuno che il pagamento dell'acconto è stato effettuato dal IG. a favore di IA CT;
Pt_1 - inoltre, sempre in relazione alle considerazioni del punto immediatamente precedente, le deduzioni attoree appaiono ancor più scollegate dai dati documentali se si considera che, il IG. ricevuta la e-mail 22.9.2020 del IG. di trasmissione della fattura Pt_1 Parte_2
IA CT n. 18/2020 cit., ha proceduto al pagamento senza neppure chiedere alcun chiarimento al IG. sull'impresa emittente la fattura, dato da cui si trae che l'attore Parte_2 avesse chiaro il ruolo di IA CT e l'esistenza del rapporto contrattuale con essa, non essendo credibile che si proceda al pagamento di € 19.800,00 senza aver contezza che il soggetto a favore del quale si effettuata la rimessa di denaro (e la fattura n. 18/2020 cit. indica tutti i dati di IA CT) sia effettivamente legittimato a ricevere il pagamento e ciò specie se – e in tal senso appare l'allegazione attorea – la fattura è emessa da impresa sconosciuta al committente;
- il fatto che “data” e “luogo” di sottoscrizione del contratto sono presenti solo nel documento allegato dalla IG.ra nel giudizio rubricato al n. 18328/2022 R.G. Trib. Milano e non CP_1 anche nella copia in possesso del IG. è dato privo di qualsiasi rilievo nell'ottica Pt_1 della falsità documentale oggetto di domanda e ciò sia in generale, sia nella prospettiva del lamentato difetto di attribuzione della firma dell'impresa appaltatrice alla mano della IG.ra
CP_1
- quanto, poi, ad ogni considerazione relativa ai computi metrici è sufficiente osservare che, nell'ambito del giudizio rubricato al n. 18328/2022 R.G. Trib. Milano, è stata disposta CTU, all'esito della quale è emerso che < il valore delle opere verificate dal CTU risulta superiore al prezzo “a corpo” pattuito dalle parti >> (cfr. sentenza n. 9289/2023 del 21.11.2023, prodotta sub doc. n. 3 del fasc. integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Milano con CP_4 sentenza n. 111/2025 del 21.1.2025), vale a dire, ad € 210.000,00, importo indicato nell'art. 4 del contratto, identico sia nella copia prodotta da IA CT nel giudizio di Milano, sia nella copia che l'odierno attore ha riferito essere nel suo possesso (qui prodotta sub doc. n. 10 cit.), contratti che – si ribadisce – risultano entrambi sottoscritti dal IG. senza Pt_1 che questi contesti l'autenticità delle proprie sottoscrizioni;
- né appaiono di maggior rilievo gli ulteriori elementi dedotti, dal momento che i) l'indicazione della dicitura “casalinga” presente nella carta d'identità della IG.ra già irrilevante CP_1 in assoluto, perde qualsiasi IGnificato (anche indiziario), solo considerando che la data di rilascio del documento di identità è assai antecedente rispetto alle opere di ristrutturazione;
ii) il fatto che i lavori siano stati eseguiti da imprese terze è facilmente spiegabile nell'ottica del subappalto;
iii) la circostanza che IA CT ha pattuito con le imprese incaricate dell'esecuzione delle opere prezzi inferiori rispetto a quelli dell'appalto Parte_3
è elemento logico, visto che, altrimenti, l'impresa appaltatrice avrebbe operato in
[...] perdita.
In conclusione, la domanda attorea è infondata anche nel merito senza che – a fronte del quadro sopra delineato – sia risultato necessario ai fini della decisione procedere alla CTU grafologica chiesta della difesa di parte attrice.
************** Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna della parte attrice a rifonderle a quella convenuta, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto delle cause riunite, della durata del procedimento, del numero delle udienze tenutesi e dell'attività svolta per emettere la decisione, precisando che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/14 cit., si procede a diminuire, in misura del 50%, i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione ed al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione di essa dovuta alla non ammissione dei mezzi di prova, con giudizio decidibile allo stato degli atti, assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e note conclusive in sostanza ripetitive di tesi e argomentazioni già sostenute negli atti depositati nelle precedenti fasi processuali).
Da respingere, invece, è la richiesta della convenuta di condannare la controparte ex art. 96 c.p.c., dal momento che, in relazione al primo comma dell'art. 96 cit., non CP_4 ha provato di aver sofferto danni specificatamente attribuibili alla instaurazione del giudizio e, quanto al terzo comma di tale articolo, fanno difetto i necessari presupposti di legge, con valutazione circa l'integrazione di essi demandata alla discrezionalità del giudicante.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti;
- dichiara inammissibile – e comunque infondata nel merito – l'azione proposta dalla parte attrice nei confronti di quella convenuta;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta dalla parte convenuta nei confronti di quella attrice;
- condanna la parte attrice a rifondere le spese di lite a quella convenuta, liquidando l'importo di € 5.260,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge e 15% per spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 29 maggio 2025 il Giudice
Nicola GRECO