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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'odierna udienza, depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 17618/2024 promossa da:
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 tutti rappresentati e difesi dall'avv. URBINI MARISTELLA con domicilio eletto presso il suo studio in 64026 Roseto degli Abruzzi alla via Thaulero n. 8,
RICORRENTI
contro
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 18/11/2025 da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc. 1), emigrato in Brasile Persona_1 dove ha vissuto senza essersi mai naturalizzarsi brasiliano (doc. C).
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto nel ricorso quanto segue: pagina 1 di 6 “- che sposava ad AS (SP) - Brasile, il Persona_1 Persona_2
25.02.1905.
- che dal matrimonio tra e nasceva Persona_1 Persona_2 ad AS (SP) - Brasile, il 17.12.1905. Persona_3
- che sposava ad Ibirà (SP) - Brasile, il Persona_3 Persona_4
02.10.1926.
- che dal matrimonio tra e nascevano: Persona_3 Persona_4
1) ad Ibirà (SP) - Brasile, il 26.10.1933. Persona_5
2) ad ON (PR) - Brasile, il 08.08.1947. Parte_10
CEPPO 1 - Persona_5
- che sposava a ON (PR) - Persona_5 Persona_6
Brasile, il 16.01.1954.
- che dal matrimonio tra e nasceva Persona_5 Persona_6
1A) a ON (PR) - Brasile, il 14/02/1960. Persona_7
CEPPO 1A - Persona_7
- che sposava a ON Persona_7 Persona_8
(PR) - Brasile, il 02.05.1981.
- che dal matrimonio tra e Persona_7 Persona_8 nasceva
1A.1) a ON (PR) - Brasile, il 24/05/1983. Parte_1
CEPPO 1A.
1 - Parte_1
- che sposava a Parte_1 Persona_9
ON (PR) - Brasile, il 16.04.2007.
- che dal matrimonio tra e Parte_1 Persona_9
nascevano:
[...]
1A.
1.A) a ON (PR) - Parte_11 Parte_2
Brasile, il 03.06.2017.
1A.
1.B) a ON (PR) - Brasile, il Parte_12
07.09.2019.
CEPPO 2 - Parte_10
- che sposava a Parte_10 Persona_10
ON (PR) - Brasile, il 16.02.1980.
- che dal matrimonio tra e Parte_10 Persona_10
pagina 2 di 6 nascevano: Per_10
2A) a ON (PR) - Brasile, il 30/08/1981. Parte_4
2B) a ON (PR) - Brasile, il 03/02/1984. Parte_7
CEPPO 2A - Parte_4
- che sposava Parte_4 Controparte_2
a ON (PR) - Brasile, il 27.07.2017.
[...]
- che dal matrimonio tra e Parte_4 Controparte_2
nascevano:
[...]
2A.1) a Cambè (PR) - Brasile, il 27/06/2008. Parte_5
2A.2) a ON (PR) - Brasile, il 01.12.2020. Parte_6
CEPPO 2B - Parte_7
- che sposava a ON Pt_4 Parte_7 Persona_11
(PR) - Brasile, il 07.05.2015.
- che dal matrimonio tra e Parte_7 Persona_11 nascevano:
2B.1) ON (PR) - Brasile, il 26.08.2018. Parte_13
2B.2) ON (PR) - Brasile, il 02/08/2022”. Parte_14
Con provvedimento del 18/02/2025 veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del
22/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., infine differita al 25/11/2025.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 20/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi Controparte_1 costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 18/11/2025.
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in
pagina 3 di 6 deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di
ON (MO).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti sono regolari.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato pagina 4 di 6 dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato il ritardo pressochè ultradecennale con il quale il competente Consolato d'Italia di Curitiba sta procedendo a convocare i richiedenti, (docc. D, E). Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato Persona_1 alla cittadinanza italiana, come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. C), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai discendenti individuati nell'albero genealogico (doc. B e B2).
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di pagina 5 di 6 naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_1
[...]
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nata a Parte_1
ON/PR (BRA), Brasile, il 24/05/1983; Parte_2
nato a [...]/PR (BRA), il 03/06/2017;
[...] Parte_3
nato a [...]/PR (BRA), il 07/09/2019;
[...] Parte_4
nato a [...]/PR (BRA), Brasile, il 30/08/1981;
[...] Parte_5
nato a [...]/PR (BRA), il 27/06/2008;
[...] Parte_6 nata a [...]/PR, Brasile, il 01/12/2020; nata a Parte_7
ON/PR, (BRA), il 03/02/1984; nato a [...]/PR (BRA), il Parte_8
26/08/2018; nato a [...]/PR, Brasile, il 08/02/2022; Parte_9
nata a [...]/PR, (BRA), il 08/08/1947, sono Parte_10 cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 25/11/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'odierna udienza, depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 17618/2024 promossa da:
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 tutti rappresentati e difesi dall'avv. URBINI MARISTELLA con domicilio eletto presso il suo studio in 64026 Roseto degli Abruzzi alla via Thaulero n. 8,
RICORRENTI
contro
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 18/11/2025 da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc. 1), emigrato in Brasile Persona_1 dove ha vissuto senza essersi mai naturalizzarsi brasiliano (doc. C).
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto nel ricorso quanto segue: pagina 1 di 6 “- che sposava ad AS (SP) - Brasile, il Persona_1 Persona_2
25.02.1905.
- che dal matrimonio tra e nasceva Persona_1 Persona_2 ad AS (SP) - Brasile, il 17.12.1905. Persona_3
- che sposava ad Ibirà (SP) - Brasile, il Persona_3 Persona_4
02.10.1926.
- che dal matrimonio tra e nascevano: Persona_3 Persona_4
1) ad Ibirà (SP) - Brasile, il 26.10.1933. Persona_5
2) ad ON (PR) - Brasile, il 08.08.1947. Parte_10
CEPPO 1 - Persona_5
- che sposava a ON (PR) - Persona_5 Persona_6
Brasile, il 16.01.1954.
- che dal matrimonio tra e nasceva Persona_5 Persona_6
1A) a ON (PR) - Brasile, il 14/02/1960. Persona_7
CEPPO 1A - Persona_7
- che sposava a ON Persona_7 Persona_8
(PR) - Brasile, il 02.05.1981.
- che dal matrimonio tra e Persona_7 Persona_8 nasceva
1A.1) a ON (PR) - Brasile, il 24/05/1983. Parte_1
CEPPO 1A.
1 - Parte_1
- che sposava a Parte_1 Persona_9
ON (PR) - Brasile, il 16.04.2007.
- che dal matrimonio tra e Parte_1 Persona_9
nascevano:
[...]
1A.
1.A) a ON (PR) - Parte_11 Parte_2
Brasile, il 03.06.2017.
1A.
1.B) a ON (PR) - Brasile, il Parte_12
07.09.2019.
CEPPO 2 - Parte_10
- che sposava a Parte_10 Persona_10
ON (PR) - Brasile, il 16.02.1980.
- che dal matrimonio tra e Parte_10 Persona_10
pagina 2 di 6 nascevano: Per_10
2A) a ON (PR) - Brasile, il 30/08/1981. Parte_4
2B) a ON (PR) - Brasile, il 03/02/1984. Parte_7
CEPPO 2A - Parte_4
- che sposava Parte_4 Controparte_2
a ON (PR) - Brasile, il 27.07.2017.
[...]
- che dal matrimonio tra e Parte_4 Controparte_2
nascevano:
[...]
2A.1) a Cambè (PR) - Brasile, il 27/06/2008. Parte_5
2A.2) a ON (PR) - Brasile, il 01.12.2020. Parte_6
CEPPO 2B - Parte_7
- che sposava a ON Pt_4 Parte_7 Persona_11
(PR) - Brasile, il 07.05.2015.
- che dal matrimonio tra e Parte_7 Persona_11 nascevano:
2B.1) ON (PR) - Brasile, il 26.08.2018. Parte_13
2B.2) ON (PR) - Brasile, il 02/08/2022”. Parte_14
Con provvedimento del 18/02/2025 veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del
22/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., infine differita al 25/11/2025.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 20/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi Controparte_1 costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 18/11/2025.
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in
pagina 3 di 6 deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di
ON (MO).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti sono regolari.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato pagina 4 di 6 dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato il ritardo pressochè ultradecennale con il quale il competente Consolato d'Italia di Curitiba sta procedendo a convocare i richiedenti, (docc. D, E). Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato Persona_1 alla cittadinanza italiana, come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. C), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai discendenti individuati nell'albero genealogico (doc. B e B2).
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di pagina 5 di 6 naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_1
[...]
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nata a Parte_1
ON/PR (BRA), Brasile, il 24/05/1983; Parte_2
nato a [...]/PR (BRA), il 03/06/2017;
[...] Parte_3
nato a [...]/PR (BRA), il 07/09/2019;
[...] Parte_4
nato a [...]/PR (BRA), Brasile, il 30/08/1981;
[...] Parte_5
nato a [...]/PR (BRA), il 27/06/2008;
[...] Parte_6 nata a [...]/PR, Brasile, il 01/12/2020; nata a Parte_7
ON/PR, (BRA), il 03/02/1984; nato a [...]/PR (BRA), il Parte_8
26/08/2018; nato a [...]/PR, Brasile, il 08/02/2022; Parte_9
nata a [...]/PR, (BRA), il 08/08/1947, sono Parte_10 cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 25/11/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
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