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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9856 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/12/1974, con il patrocinio dell'avv. MASSAINI MARCO, con elezione di domicilio in VIA A. MANZONI N. 13 01034 FABRICA DI ROMA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/09/1976, con il patrocinio dell'avv. MASSAINI MARCO, con elezione di domicilio in VAI A. MANZONI N. 13 01034 FABRICA DI ROMA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...]
separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Campagnano di Roma (RM) in data 09.09.2006, che dall'unione era nata la figlia
(05.11.2008), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto Per_1
da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, il SInor
[...]
, in accordo con la SI.ra , ha già lasciato la casa Pt_1 Controparte_1
coniugale, asportando i propri effetti personali;
2. La figlia sarà affidata Per_1
ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente, domicilio, dimora e residenza anagrafica presso la madre;
Al padre è riconosciuta la facoltà di vedere ed avere la figlia con se previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche, garantendo che alla minore sia riconosciuta la possibilità di stare con il padre ogniqualvolta questi lo desidera in base anche ai turni lavorativi e comunque, quando i turni lavorativi lo permettano, il mercoledì o giovedi dall'uscita da scuola fino alle 22,00 ed un fine settimana alternato dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 22,00 (sempre compatibilmente con i turni lavorativi), con alternanza delle festività natalizie (da fine scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio) e pasquali ad anni alterni e per un periodo continuativo durante l'estate di 15 giorni nel mese di luglio
o agosto da comunicare entro il 01 giugno.
3. Il padre corrisponderà alla madre,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile nella Per_1
misura di Euro 400,00 (euro quattrocento/00) – da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. L'importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese;
4. Le spese straordinarie per la figlia graveranno sui genitori, nella misura del 50% ciascuno, con rimborso in favore di chi le avrà anticipate, per la natura e tipologia delle spese rimborsabili, per i tempi e modalità di accordo preventivo e rimborso si rimanda al vigente protocollo tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Roma del 17.12.2014. 5. La casa familiare, situata in Roma (VT), Via Martiniana Pò n.
30, di proprietà della SI.ra , verrà assegnata alla predetta, Controparte_1
unitamente a tutti gli arredi e corredi ivi contenuti;
6. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne. La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
9856/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Campagnano di Roma (RM) in data
[...]
09.09.2006;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Campagnano di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 26, parte 2, serie A);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 19/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi