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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa OB AN,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
02.12.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4513/2023 R.G. e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
p.iva , rappresentato e difeso, dall'avv. MARCHESE GIOVANNI, giusta P.IVA_1 procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a [...] [...], e ivi residente in [...], Controparte_1 Pt_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANTONIA, giusta C.F._1 procura in atti
Resistente
OGGETTO: crediti di lavoro MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 15/04/2024 la opponeva il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 280/2024 del 20.03.2024 (reso nel giudizio monitorio n. 1564/2024 RG), con cui il Tribunale di Messina, le aveva ingiunto di pagare la somma di euro 2510,46 in favore di per le ore di lavoro straordinario svolto. Controparte_1
Eccepiva l'assenza di preventiva autorizzazione esplicita allo svolgimento di lavoro straordinario nonché l'assenza di copertura finanziaria.
Con comparsa di costituzione del 06.12.2024, avversava l'opposizione Controparte_1
richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno delle proprie pretese e, in fatto, l'avvenuto deposito dei fogli firma recanti il visto del dirigente a comprova della richiesta autorizzazione.
Con le note del 09.12.2024 parte opponente dichiarava di rinuciare all'azione chiedendo la compensazione delle spese di lite in ragione del mutamento giurisprudenziale in materia e parte opposta chiedeva, invece, la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Depositate le note difensive, la causa viene così decisa dando atto dell'estinzione del giudizio in ragione della rinuncia all'azione.
Come affermato dalla Suprema Corte, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (ex multis Cass. 18255/2004).
Non può essere accolta l'istanza dell'opponente in merito alla sussistenza di un revirement giurisprudenziale considerato che l'opposta aveva già evidenziato la sussistenza di precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità a sostegno delle proprie pretese.
Già infatti con la pronuncia n. 18063/2023 la Suprema Corte aveva affrontato il tema dei requisiti per la liquidazione del compenso per il lavoro straordinario nel caso che non vi fosse autorizzazione esplicita e preventiva e quand'anche vi fossero limiti imposti dalla spesa pubblica. Le spese seguono quindi la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Dichiara l'estinzione del giudizio e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
OB AN
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa OB AN,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
02.12.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4513/2023 R.G. e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
p.iva , rappresentato e difeso, dall'avv. MARCHESE GIOVANNI, giusta P.IVA_1 procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a [...] [...], e ivi residente in [...], Controparte_1 Pt_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANTONIA, giusta C.F._1 procura in atti
Resistente
OGGETTO: crediti di lavoro MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 15/04/2024 la opponeva il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 280/2024 del 20.03.2024 (reso nel giudizio monitorio n. 1564/2024 RG), con cui il Tribunale di Messina, le aveva ingiunto di pagare la somma di euro 2510,46 in favore di per le ore di lavoro straordinario svolto. Controparte_1
Eccepiva l'assenza di preventiva autorizzazione esplicita allo svolgimento di lavoro straordinario nonché l'assenza di copertura finanziaria.
Con comparsa di costituzione del 06.12.2024, avversava l'opposizione Controparte_1
richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno delle proprie pretese e, in fatto, l'avvenuto deposito dei fogli firma recanti il visto del dirigente a comprova della richiesta autorizzazione.
Con le note del 09.12.2024 parte opponente dichiarava di rinuciare all'azione chiedendo la compensazione delle spese di lite in ragione del mutamento giurisprudenziale in materia e parte opposta chiedeva, invece, la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Depositate le note difensive, la causa viene così decisa dando atto dell'estinzione del giudizio in ragione della rinuncia all'azione.
Come affermato dalla Suprema Corte, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (ex multis Cass. 18255/2004).
Non può essere accolta l'istanza dell'opponente in merito alla sussistenza di un revirement giurisprudenziale considerato che l'opposta aveva già evidenziato la sussistenza di precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità a sostegno delle proprie pretese.
Già infatti con la pronuncia n. 18063/2023 la Suprema Corte aveva affrontato il tema dei requisiti per la liquidazione del compenso per il lavoro straordinario nel caso che non vi fosse autorizzazione esplicita e preventiva e quand'anche vi fossero limiti imposti dalla spesa pubblica. Le spese seguono quindi la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Dichiara l'estinzione del giudizio e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
OB AN