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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 4010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4010 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2257/2023 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosicarelli Maria (c.f. ), come da C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata in data 15.3.2024; APPELLANTE E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Sanguigno Andrea (c.f. , come da C.F._4 procura su foglio separato;
APPELLATA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_2 C.F._5 rappresentato e difeso dall'Avv. Sassone Davide (c.f. ), come da procura C.F._6 su foglio separato;
APPELLATO
nato a [...] il [...] (c.f.: ; Controparte_3 C.F._7
nato a [...] il [...] (c.f.: ); Controparte_4 C.F._8
nata a [...] il [...] (c.f.: ); Controparte_5 C.F._9
nata a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_2 C.F._10
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI All'udienza del 09/07/2025 le parti costituite concludevano chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio di appello con compensazione tra le parti delle spese di lite. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che la causa ha origine da una complessa vicenda familiare e patrimoniale tra i fratelli . , padre di e , aveva sottoscritto, nel Pt_1 Persona_1 Pt_1 CP_2
1985, un contratto preliminare per l'acquisto di un terreno agricolo con e Controparte_4
1 versando la maggior parte del prezzo. Tuttavia, deceduto Controparte_3 [...]
nel 1989, successivamente, nel 1993, , sottoscriveva un contratto di Per_1 Controparte_2 compravendita per lo stesso terreno con i medesimi venditori, acquisendone la piena proprietà per un prezzo dichiarato già ricevuto. Quindi, gli altri eredi di (ovvero i figli A_
, e nonché la moglie ), venuti a Parte_1 Persona_3 Persona_4 Persona_5 conoscenza della compravendita, agivano in giudizio contro chiedendo Controparte_2
l'accertamento della simulazione del contratto del 1993. Nel tentativo di risolvere tutte le controversie, le parti (inclusi e ) Pt_1 Controparte_2 sottoscrivevano una lettera di intenti in data 31.10.2007, qualificata come accordo transattivo novativo, che prevedeva, tra le altre cose:
- per : lo svincolo delle fideiussioni prestate da e Controparte_2 Parte_1
a favore della sua ditta, il trasferimento di un autocarro e il versamento di € Persona_5
30.000,00 a . Parte_1
- per : la rinuncia all'azione di rivendica e simulazione assoluta e/o Parte_1 riduzione nei confronti di e della moglie , Controparte_2 Controparte_1 nonché la rinuncia ad altre richieste patrimoniali e a un giudizio precedente. Le parti avrebbero dovuto formalizzare l'accordo dinanzi a un notaio, davanti al quale, tuttavia,
non si presentava. Nonostante ciò, e avevano Parte_1 CP_2 Persona_4 adempiuto alle loro obbligazioni (svincolo fideiussione, pagamento di € 30.000,00 a Pt_1
tramite assegno circolare, trasferimento autocarro).
[...]
Tanto premesso, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_2 CP_1
e i promittenti venditori del fondo sopra indicato chiedendo: l'accertamento della
[...] conclusione del contratto preliminare del 1985 e dei pagamenti effettuati dal padre;
l'accertamento della simulazione dell'atto di compravendita del 1993 stipulato da fratello e avente ad oggetto il medesimo terreno e la sua dichiarazione di nullità, ordinando ai Pt_1 venditori di redigere un nuovo atto di compravendita con lui come erede. L'attore prospettava che la sua firma sull'accordo transattivo del 2007 era stata apposta sotto coercizione e violenza privata, in seguito a minacce subite.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ex adverso Controparte_2 proposta, ritenendola infondata e improponibile per intervenuta rinuncia al diritto da parte dell'attore, a seguito dell'accordo del 2007. In via riconvenzionale, chiedeva di accertare che Controparte_2 Persona_4 [...]
e avevano stipulato tutti gli atti consequenziali ovvero avevano dato esecuzione e Per_3 Persona_5 attuazione a tutti gli obblighi di cui alla scrittura datata 31 ottobre 2007 e sottoscritta anche da Pt_1
e che di converso, si era reso inadempiente in ordine agli obblighi derivanti dalla
[...] Parte_1 scrittura sottoscritta in data 31 ottobre 2007”; In via subordinata, chiedeva una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per produrre gli effetti dell'accordo del 2007 e l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 2002.
, oltre al difetto di competenza territoriale del Tribunale adito e alla Controparte_1 nullità dell'atto di citazione, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il
2 terreno era stato acquistato esclusivamente da e non era mai confluito nella Controparte_2 comunione legale dei beni, peraltro cessata con il divorzio nel 2006. Restavano contumaci , e Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 CP_5
ovvero i venditori del fondo oggetto di causa e i rispettivi coniugi.
[...]
Con sentenza n. 3613/23, pubblicata in data 6.6.2023, il Tribunale di Napoli:
- dichiarava inammissibili le domande proposto nei confronti di Controparte_1 per carenza di legittimazione passiva;
- rigettava la domanda di simulazione dell'atto di vendita del 1993 proposta da Pt_1
ritenendola inibita dal contenuto dell'accordo del 31 ottobre 2007, di cui
[...] affermava la natura transattiva novativa come stabilito dalle precedenti sentenze rese tra le stesse parti e passate in giudicato (n. 1077/2014, n. 8122/2014 del Tribunale di Napoli e n. 1800/2021 della Corte d'Appello di Napoli) le quali avevano già accertato la consapevole rinuncia di al proprio diritto ad agire per l'accertamento Parte_1 della simulazione dell'atto di vendita del 1993 e il suo sopravvenuto difetto di interesse ad agire in relazione al contratto preliminare sottoscritto nel 1985 dal padre Per_1
- riteneva irrilevanti le doglianze relative all'annullabilità della scrittura del 2007 per vizio del consenso giacché proposte tardivamente. Quanto, invece, alle domande riconvenzionali proposte da , il Tribunale: Controparte_2
- riteneva la richiesta di accertamento dell'adempimento dell'accordo del 2007 da parte di
, , e , e Controparte_2 Persona_4 Persona_3 Persona_5 dell'inadempimento di , già oggetto del precedente giudicato Parte_1 costituito dalla Sentenza n. 1077/2014;
- rigettava la richiesta di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. ritenendo che l'accordo del 2007 prevedeva solo la rinuncia a proporre azioni legali, non stabilendo un'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto;
- dichiarava inammissibile la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 2002 perché riguardante anche soggetti ( , , Persona_5 Persona_4
) che non erano parte del presente giudizio;
Persona_3
- ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del presente giudizio (2018) a seguito del rigetto delle domande dell'attore;
- condannava a rifondere le spese di giudizio a (€ Parte_1 Controparte_2
518,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi) e a (€ 7.616,00 per Controparte_1 compensi), oltre accessori di legge.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello principale chiedendo di: Parte_1
1) accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, che nell'anno Persona_1
1992 sottoscriveva preliminare di compravendita del terreno sito in Località Pozzo Nuovo, versando ai promittenti venditori ossia a e la somma Controparte_3 Controparte_4 di lire 70.000.000,00 e poi nell'anno 1986 la somma di lire 6.000.000,00 residuando così solo la somma di lire 500,00; 2) accertare e dichiarare in riforma della sentenza impugnata, che nell'anno 1993 CP_2
coniugato in regime di comunione dei beni con la moglie ,
[...] Controparte_1
3 all'insaputa dei fratelli e della madre sottoscriveva atto di compravendita del medesimo fondo, versando la somma di lire 10.00.000;
3) accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, che Controparte_2 raggiungeva un accordo con gli altri fratelli e la madre che a seguito di ciò sottoscrivevano atto di rinunzia innanzi al notaio , e in cambio del quale corrispondeva Per_6 Controparte_2 somme di denaro o trasferiva beni immobili;
4) accertare e dichiarare in riforma della sentenza impugnata che egli non si presentava innanzi il notaio per la sottoscrizione dell'atto di rinunzia all'azione giudiziaria di simulazione, Per_6 revocatoria e/ o riduzione a cui si dava luogo nei confronti di in quanto Controparte_2 non raggiungeva alcun accordo con il fratello;
5) accertare e dichiarare in riforma della sentenza impugnata, la simulazione dell'atto di compravendita redatto e sottoscritto in data 23.06.1993 e, quindi nullo e privo di effetti tale atto e ordinare a , , e di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 Parte_2 redigere atto di compravendita e trasferimento del terreno sito in Qualiano Località Pozzo Nuovo identificato al f1.4 p.la 77 di are 13,23 con R.D. lire 12 895 e RA lire 37.168, con l'appellante al fine di rispettare la sua qualità di erede di;
Persona_1
- in subordine, in riforma della sentenza impugnata, in ordine al governo delle spese di lite relative al giudizio di primo grado compensare integralmente queste ultime tra tutte le parti ovvero, in via di ulteriore subordine, compensare parzialmente le spese del giudizio di primo grado, in tal caso ponendo solo la restante parte a carico dell'appellante;
- in via del tutto residuale condannare e o chi di Controparte_4 Controparte_3 ragione, al pagamento, in solido tra loro - a titolo di ingiustificato arricchimento – della somma di euro 6.476,3688, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in proprio favore ai sensi e per gli effetti dell' art. 734 e ss. del Codice Civile della quota di legittima del fu
[...]
, pari a 16,5% (39.250,72 X 16,5%) tenuto conto che la somma versata per il Per_1 preliminare di compravendita del 25/09/1985 dal de cuius è pari a € 39.250,72 Persona_1
( in lire 76.000.000,00) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che il giudice riterrà dovuta di giustizia ovvero in via equitativa;
- in ogni caso condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali oltre iva e cpa e spese generali come per legge di entrambi i gradi di giudizio;
- condannare e alla restituzione di tutte le somme Controparte_2 Controparte_1 che verranno versate, oltre interessi maturati dal pagamento alla ripetizione salvo gravame, alla predetta dall'istante in forza dell'impugnata ordinanza provvisoriamente esecutiva. Mentre , , e , nonostante Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 Parte_2 la regolare notifica dell'atto di appello, rimanevano contumaci anche in questo grado di giudizio, si costituiva il quale chiedeva: Controparte_2
1) in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'appello proposto dal;
Parte_1
2) accertare e dichiarare che ha prestato acquiescenza tacita ex art. 329, Parte_1 comma 2, c.p.c., alla sentenza nr. 3613/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, alle parti non impugnate e, per l'effetto, sempre nel merito rigettare l'atto di appello.
4 3) nel merito, in via subordinata, rigettare il proposto appello perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza nr. 3613/2023 emessa dal Tribunale di Napoli;
4) sempre nel merito rigettare la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal Pt_1
in quanto inammissibile e/o infondata;
[...]
5) in ogni caso accertare e dichiarare la temerarietà del proposto gravame e condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da determinare in una somma che Parte_1 vorrà fissare prudentemente l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita;
6) con vittoria di spese diritti, onorario e spese generali ed accessori di legge;
8) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza gravata, respingere comunque l'appello avversario per tutti i motivi in atti e quindi:
- accertare e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza e/o improponibilità delle domande attoree per carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire dell'attore per intervenuta rinunzia al diritto posto a fondamento delle domande;
- in via subordinata accertare e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza e/o improponibilità delle domande attoree per carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire dell'attore e/o per intervenuta prescrizione del diritto posto a fondamento della domanda;
- rigettare, in ogni caso la domanda proposta dall'attore poiché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto;
Inoltre, si è costituita in giudizio la quale ha formulato le seguenti Controparte_1 conclusioni: 1) in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'appello proposto dal perché viola l'art. 342 c.p.c. e l'art. 348-bis c.p.c.; Parte_1
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che essa è estranea ai fatti di causa ed estromettere la stessa dal presente giudizio per evidente carenza di legittimazione passiva ed in ogni caso che ha prestato acquiescenza, sul punto, alla sentenza impugnata;
Parte_1
3) Nel merito rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato;
4) Sempre nel merito rigettare la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal.
in quanto inammissibile e/o prescritta e/o infondata;
Parte_1
5) Con vittoria di spese e compenso e spese generali ed accessori di legge, oltre ad una somma ex art. 96 c.p.c. stante la palese temerarietà della lite. All'esito della prima udienza di trattazione, il Collegio, con ordinanza resa in data 7.6.2024, rigettava l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, all'udienza del 27.5.2026. Tuttavia, con note depositate in data 28.5.2025, le parti costituite chiedevano l'anticipazione della predetta udienza allegando copia della rinuncia agli atti del giudizio e alla domanda sottoscritta dall'appellante e accettata dagli appellati ed Parte_1 Controparte_2 [...]
con compensazione delle spese di lite. Quindi, all'udienza fissata per la CP_1 discussione orale della causa del 9.7.2025, i procuratori delle parti costituite chiedevano di dare atto dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione e di dichiarare l'estinzione del giudizio. In conseguenza della rinuncia dell'appellante agli atti del giudizio di appello, Parte_1 contenuta nella dichiarazione prodotta in giudizio il 28.5.2025 e ribadita dal procuratore del
5 medesimo, munito di apposita procura speciale (vedi procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore in appello, che conferisce il potere di rinunciare), deve essere dichiarata, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello relativo al gravame proposto dal
, essendo anche intervenuta l'espressa accettazione delle parti appellate costituite in Pt_1 giudizio e non avendo quelle rimaste contumaci uno specifico interesse alla pronuncia sul merito (cfr., fra tante, Cassazione Civ., 24.3.2011, n. 6850). La dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c. Le spese del giudizio di appello devono essere compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 306, ultimo comma c.p.c., essendo in tal senso la richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, , , e
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_5 [...]
avverso la sentenza n. 3613/23, pubblicata in data 6.6.2023 dal Tribunale di CP_6
Napoli, così provvede:
1. dichiara estinto, ex art. 306 c.p.c., il giudizio di appello;
2. compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Napoli, il 9/07/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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