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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2024, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22233/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22233/2022
Oggi 18 aprile 2024 innanzi al dott. Alberto La Manna, sono comparsi:
Per l'avv. BREGLIANO SILVIA per delega avv. LABONIA SIMONE Parte_1
Per l'avv. ALESSIO BASSO per delega avv. ENRICO SCOFONE. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come da citazione
Parte convenuta precisa come da comparsa
Le parti discutono richiamandosi agli atti.
Il Giudice si ritira per deliberare autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura.
Al termine, in assenza delle parti già autorizzate a non comparire, viene data lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc. alle ore 14,48.
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22233/2022 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. LABONIA SIMONE e Parte_1 Parte_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Francesco Gaeta, 7 84129 SALERNO ITALIA, presso il difensore avv. LABONIA SIMONE
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. BARILE Controparte_2
RUGGERO, elettivamente domiciliato in VIA SOTTOCORNO, 52 20129 MILANO presso il difensore avv. BARILE RUGGERO
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo 7285/22 emesso dal Tribunale di Torino a favore della Parte_3 per l'importo di € 199.112,49, oltre interessi e spese, contestando la pretesa azionata e, in particolare, la violazione, da parte della ricorrente dell'art. 1952 co. 2 c.c. non essendo stata data alcuna CP_1
richiesta e/o avviso di pagamento della garanzia rilasciata a favore dell' Controparte_3
pagina 2 di 4 Monopoli e non essendo stata trasmessa la relativa documentazione. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la convenuta contestando la pretesa avanzata e chiedendo il rigetto della CP_1
domanda proposta con condanna ex art. 96 cpc. Evidenziava, in particolare, come prima del pagamento della garanzia rilasciata, fosse stata data rituale comunicazione alla debitrice con relativa richiesta di pagamento all' e che in ogni caso tale comunicazione non sarebbe stata Controparte_3 necessaria trattandosi di contratto autonomo di garanzia. Evidenziava ancora come l'opponente non avesse indicato alcuna ragione per cui le somme richiesta dall' non avrebbero Controparte_3
dovuto essere pagate.
Non è contestata ed è documentalmente provata l'avvenuta emissione da parte della della CP_1
garanzia n. 2020/50/2595583 per l'importo dei debiti doganali dovuti all'Amministrazione doganale dalla E' altresì documentalmente provato come l'opponente abbia Parte_1 Parte_2
rilasciato a sua volta garanzia per l'assunzione degli obblighi derivanti dalla polizza riladciata da CP_1
[...]
In base all'art. 4 della garanzia rilasciata da il garante è tenuto al pagamento a semplice CP_1
richiesta del Beneficiario e, tra l'altro, viene esclusa la possibilità per il garante di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga all'art. 1945 c.c.
Stabilisce in proposito la Suprema Corte che “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. 17.6.2022 n.
19693).
In merito alla necessità dell'avviso di cui all'art. 1952 c.c. la stessa Suprema Corte ha specificato, quindi, che “al fine della qualificazione del contratto autonomo di garanzia, l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, costituiscono indici di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale invece il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma,
pagina 3 di 4 cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore” (Cass. 17.6.2013 n. 15108).
Sulla base di tali principi deve, pertanto, qualificarsi la garanzia rilasciata nel caso di specie quale contratto autonomo di garanzia e, conseguentemente, deve ritenersi non applicabile il disposto di cui all'art. 1952 c.c.
Per ciò solo l'opposizione deve essere ritenuta infondata.
In ogni caso non può non rilevarsi che la parte opposta, a seguito dell'escussione della garanzia da parte dell'Amministrazione in data 11.3.2022 e 6.5.2022 ha, comunque, documentato di avere espressamente avvisato e richiesto all'opponente e al coobbligato di fare fronte al pagamento Pt_2
richiesto (doc. 87 di parte opposta) e che, le richieste dell'amministrazione erano, comunque, state trasmesse pure all'opponente (doc. 4 di parte opponente).
Anche sotto tale profilo l'opposizione risulta, pertanto, infondata.
Per tali ragioni l'opposizione deve essere respinta a il decreto opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Stente la manifesta infondatezza dell'opposizione proposta si ritiene, altresì, di accogliere la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l''opposizione e, per l'effetto,
Conferma il decreto opposto n. 7285/22.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
12.000,00 (di cui € 3500,00 per fase studio, € 2500,00 per fase introduttiva, € 6000,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Condanna altresì gli opponenti a pagare alla parte opposta l'importo di € 6000,00 ex art. 96 co. 3 cpc.
Torino, 18 aprile 2024
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22233/2022
Oggi 18 aprile 2024 innanzi al dott. Alberto La Manna, sono comparsi:
Per l'avv. BREGLIANO SILVIA per delega avv. LABONIA SIMONE Parte_1
Per l'avv. ALESSIO BASSO per delega avv. ENRICO SCOFONE. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come da citazione
Parte convenuta precisa come da comparsa
Le parti discutono richiamandosi agli atti.
Il Giudice si ritira per deliberare autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura.
Al termine, in assenza delle parti già autorizzate a non comparire, viene data lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc. alle ore 14,48.
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22233/2022 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. LABONIA SIMONE e Parte_1 Parte_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Francesco Gaeta, 7 84129 SALERNO ITALIA, presso il difensore avv. LABONIA SIMONE
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. BARILE Controparte_2
RUGGERO, elettivamente domiciliato in VIA SOTTOCORNO, 52 20129 MILANO presso il difensore avv. BARILE RUGGERO
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo 7285/22 emesso dal Tribunale di Torino a favore della Parte_3 per l'importo di € 199.112,49, oltre interessi e spese, contestando la pretesa azionata e, in particolare, la violazione, da parte della ricorrente dell'art. 1952 co. 2 c.c. non essendo stata data alcuna CP_1
richiesta e/o avviso di pagamento della garanzia rilasciata a favore dell' Controparte_3
pagina 2 di 4 Monopoli e non essendo stata trasmessa la relativa documentazione. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la convenuta contestando la pretesa avanzata e chiedendo il rigetto della CP_1
domanda proposta con condanna ex art. 96 cpc. Evidenziava, in particolare, come prima del pagamento della garanzia rilasciata, fosse stata data rituale comunicazione alla debitrice con relativa richiesta di pagamento all' e che in ogni caso tale comunicazione non sarebbe stata Controparte_3 necessaria trattandosi di contratto autonomo di garanzia. Evidenziava ancora come l'opponente non avesse indicato alcuna ragione per cui le somme richiesta dall' non avrebbero Controparte_3
dovuto essere pagate.
Non è contestata ed è documentalmente provata l'avvenuta emissione da parte della della CP_1
garanzia n. 2020/50/2595583 per l'importo dei debiti doganali dovuti all'Amministrazione doganale dalla E' altresì documentalmente provato come l'opponente abbia Parte_1 Parte_2
rilasciato a sua volta garanzia per l'assunzione degli obblighi derivanti dalla polizza riladciata da CP_1
[...]
In base all'art. 4 della garanzia rilasciata da il garante è tenuto al pagamento a semplice CP_1
richiesta del Beneficiario e, tra l'altro, viene esclusa la possibilità per il garante di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga all'art. 1945 c.c.
Stabilisce in proposito la Suprema Corte che “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. 17.6.2022 n.
19693).
In merito alla necessità dell'avviso di cui all'art. 1952 c.c. la stessa Suprema Corte ha specificato, quindi, che “al fine della qualificazione del contratto autonomo di garanzia, l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, costituiscono indici di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale invece il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma,
pagina 3 di 4 cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore” (Cass. 17.6.2013 n. 15108).
Sulla base di tali principi deve, pertanto, qualificarsi la garanzia rilasciata nel caso di specie quale contratto autonomo di garanzia e, conseguentemente, deve ritenersi non applicabile il disposto di cui all'art. 1952 c.c.
Per ciò solo l'opposizione deve essere ritenuta infondata.
In ogni caso non può non rilevarsi che la parte opposta, a seguito dell'escussione della garanzia da parte dell'Amministrazione in data 11.3.2022 e 6.5.2022 ha, comunque, documentato di avere espressamente avvisato e richiesto all'opponente e al coobbligato di fare fronte al pagamento Pt_2
richiesto (doc. 87 di parte opposta) e che, le richieste dell'amministrazione erano, comunque, state trasmesse pure all'opponente (doc. 4 di parte opponente).
Anche sotto tale profilo l'opposizione risulta, pertanto, infondata.
Per tali ragioni l'opposizione deve essere respinta a il decreto opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Stente la manifesta infondatezza dell'opposizione proposta si ritiene, altresì, di accogliere la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l''opposizione e, per l'effetto,
Conferma il decreto opposto n. 7285/22.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
12.000,00 (di cui € 3500,00 per fase studio, € 2500,00 per fase introduttiva, € 6000,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Condanna altresì gli opponenti a pagare alla parte opposta l'importo di € 6000,00 ex art. 96 co. 3 cpc.
Torino, 18 aprile 2024
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 4 di 4