Trib. Siracusa, sentenza 24/12/2025, n. 2137
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Omessa convocazione all'adunata assembleare

    La convocazione è stata inviata esclusivamente all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, anziché alla condomina o a un suo indirizzo PEC, in violazione dell'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. Tale modalità non è conforme alla disciplina che prevede mezzi di comunicazione con elevato grado di certezza in ordine alla ricezione da parte del destinatario. L'invio al difensore non può essere equiparato a una valida comunicazione al condomino, poiché l'elezione di domicilio per il giudizio non si estende alla ricezione di atti condominiali.

  • Altro
    Nullità delle statuizioni per incompetenza dell'assemblea

    La domanda è stata assorbita dalla fondatezza del motivo relativo all'omessa convocazione.

  • Altro
    Nullità delle statuizioni per ripartizione spese legali erronea

    La domanda è stata assorbita dalla fondatezza del motivo relativo all'omessa convocazione.

  • Accolto
    Soccombenza del convenuto

    Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono addossate al convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Siracusa, sentenza 24/12/2025, n. 2137
    Giurisdizione : Trib. Siracusa
    Numero : 2137
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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