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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/12/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4442/2021 R.G. promossa da:
nato/a a SIRACUSA (SR) il 21/07/1966, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'AVV. BONOMO MARIA contro rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 P.IVA_1
CC AR
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3/10/2025 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il di Siracusa e, Parte_1 Controparte_1
premesso di essere proprietaria esclusiva delle unità immobiliari destinate ad uso commerciale, site in Siracusa, viale Scala Greca nn. 224 e 226, facenti parte dell'edificio condominiale denominato ha impugnato la delibera adottata Controparte_1
dall'assemblea in data 14.12.2020 deducendone l'annullabilità per l'omessa convocazione all'adunata assembleare in violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. nonché la nullità delle statuizioni in essa contenute sia in quanto, a suo dire, dopo che il Tribunale di Siracusa aveva demandato al c.t.u. la esecuzione delle opere a mezzo di forza pubblica l'assemblea non poteva più deliberare in merito non avendo più potestà decisoria a tale riguardo sia perché la ripartizione delle spese legali dovute in suo favore era erronea e illegittima, chiedendo infine la condanna del convenuto al CP_1
pagamento delle spese.
Si è costituito in giudizio il sito in Siracusa alla Via Augusta n. Controparte_1
52 eccependo preliminarmente la improcedibilità e tardività dell'impugnazione poiché mancava la prova in atti dell'esperimento della procedura di mediazione ex D.lgs.
28/2010 che in ogni caso era tardiva in quanto si dichiarava essere stata avviata solo in data 26.02.2021, ben oltre il termine di trenta giorni di cui al secondo comma dell'art. 1137 c.c.; nel merito il Condominio ha rilevato che l'assemblea del 14.12.2020 era stata appositamente convocata in esito alla ricezione della precedente istanza di mediazione depositata dalla per l'impugnazione della delibera assembleare del 21.09.2020, Pt_1
al fine di ovviare ad ogni ipotetica violazione lamentata dall'attrice, recependone interamente le doglianze;
che la condomina era stata correttamente Parte_1
convocata all'assemblea del 14.12.2020, mediante comunicazione a mezzo PEC inoltrata all'avv. Maria Bonomo, posto che la convocazione di detta assemblea si originava dal recepimento dell'istanza di mediazione depositata dalla condomina in data 20.10.2020, per l'impugnazione del deliberato assembleare del Pt_1
pagina 2 di 7 21.09.2020; che vi era carenza di interesse ad agire di posto che, con la Parte_1
delibera del 14.12.2020, vi era stata la piena e integrale adesione alle lamentele dell'odierna attrice contenute nell'istanza di mediazione depositata il 20.10.2020 per l'impugnazione del deliberato del 21.09.2020.
Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria orale la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.10.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Con ordinanza del 4 aprile 2025, il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo, rilevando che dal verbale di mediazione prodotto risultava indicata una data della delibera assembleare diversa da quella oggetto del presente giudizio. Successivamente, parte attrice produceva dichiarazione dell'organismo di mediazione attestante che la procedura conciliativa era stata effettivamente svolta con riferimento alla delibera del 14 dicembre 2020, dovendosi la diversa indicazione a un mero errore materiale.
Ritenuta quindi integrata la condizione di procedibilità, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.09.2025 e del deposito delle comparse conclusionali.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa che la domanda attorea di declaratoria di annullabilità o nullità della delibera assembleare del 14.12.2020 sia da accogliere per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di improcedibilità e tardività sollevate dal convenuto. CP_1
Dagli atti risulta, infatti, che parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria, sicché deve ritenersi integrata la condizione di procedibilità dell'azione. Le contestazioni del in ordine all'oggetto della mediazione non colgono nel CP_1
segno, atteso che la documentazione versata in atti consente di ricondurre il procedimento conciliativo proprio alla delibera del 14 dicembre 2020, dovendosi pagina 3 di 7 qualificare come mero errore materiale l'indicazione di una diversa data nel verbale conclusivo.
Neppure è fondata l'eccezione di tardività dell'impugnazione. Il termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, c.c. decorre, per il condomino assente, dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza effettiva della delibera. Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'attrice ha avuto conoscenza della delibera assembleare del 14 dicembre 2020 solo in data 25 febbraio 2021, come espressamente dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, non essendo stata ritualmente convocata all'assemblea. Il
convenuto non ha fornito prova idonea a dimostrare una conoscenza CP_1
anteriore del deliberato. Deve pertanto ritenersi che l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
È pacifico tra le parti che la convocazione dell'assemblea condominiale del 14 dicembre
2020 sia stata inviata non già alla condomina presso la sua residenza o Parte_1
ad un suo indirizzo di posta elettronica certificata, bensì esclusivamente all'indirizzo
PEC del difensore di fiducia, avv. Maria Bonomo.
Tale modalità di convocazione non è conforme alla disciplina dettata dall'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., il quale, a seguito della riforma del condominio, individua in modo tassativo le forme attraverso le quali l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini, prevedendo mezzi che garantiscano un elevato grado di certezza in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Poiché tale profilo si presenta come la “ragione più liquida” per la definizione della controversia (cfr. Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016), è sufficiente l'esame della predetta doglianza, che risulta fondata ed è idonea, da sola, a inficiare la validità dell'intero deliberato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di censura dedotti dall'attrice.
pagina 4 di 7 Giova ricordare che l'art. 66, terzo comma disp. att. c.c. prescrive che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale - che deve contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno, funzionale a consentire ad ogni componente la comunione condominiale una partecipazione effettiva - deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani.
Prima della riforma intervenuta nel 2013 era pacifico il principio della “libertà delle forme” quanto alla convocazione delle assemblee, per cui la comunicazione poteva essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, di conseguenza anche la prova che il condomino avesse in concreto ricevuta la notizia della convocazione poteva essere fornita con qualsiasi mezzo, anche presuntivo.
La modifica legislativa appare, perciò, particolarmente incisiva in quanto sostituisce a un sistema di libertà delle forme una elencazione di particolari modalità di comunicazione. Ma non solo: alla lettura della norma, è palese che il legislatore ha indicato una serie di modalità tutte accomunate da un consistente grado di certezza quanto alla presunzione di ricezione dell'avviso (raccomandata, pec, fax, consegna a mano), in coerenza e in armonia con il complessivo impianto della intera riforma dell'istituto. Ne discende che l'elencazione deve essere interpretata tassativamente e che solo l'osservanza di una delle forme prescritte comporta la regolarità della comunicazione.
Il vecchio principio di libertà delle forme, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità in una a quello del raggiungimento dello scopo, è dunque venuto meno con le modifiche apportate dalla riforma della materia e non può più essere invocato per sanare l'irregolarità della convocazione effettuata in forma diversa da quelle imposte dall'articolo 66, terzo comma, disp. att. c.c., con la conseguenza che il mancato rispetto pagina 5 di 7 delle forme richieste dalla legge per l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta l'annullamento della delibera.
Nel caso di specie, l'invio dell'avviso di convocazione al difensore del condomino, presso il quale sia stato eletto domicilio esclusivamente ai fini del giudizio pendente, non può essere equiparato ad una valida comunicazione al condomino stesso. L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale costituisce infatti atto autonomo e distinto rispetto agli atti processuali, sicché l'elezione di domicilio effettuata per il giudizio non può estendersi automaticamente alla ricezione degli atti della vita condominiale. Né può ritenersi che l'indirizzo PEC del difensore rientri nella sfera di controllo o di dominio del condomino, né che su quest'ultimo gravi l'onere di attivarsi per acquisire informazioni assembleari veicolate a soggetti diversi.
Ne consegue che la condomina non è stata posta in condizione di Parte_1
partecipare all'assemblea del 14 dicembre 2020, con violazione del suo diritto di intervento e di voto.
Il vizio accertato incide sul procedimento di formazione della volontà assembleare e comporta, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'annullabilità della delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c..
Non è, infine, condivisibile l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dal
. Anche a voler ritenere che l'assemblea del 14 dicembre 2020 sia stata CP_1
convocata per riesaminare e in parte modificare le precedenti deliberazioni, ciò non esclude l'interesse dell'attrice a impugnare una delibera comunque viziata, né tantomeno esclude la possibilità che essa arrechi un pregiudizio concreto alla sua sfera giuridica.
Nel caso di specie, l'attrice ha specificamente dedotto l'erroneità del riparto delle spese legali in suo favore, evidenziando come l'importo riconosciuto dall'assemblea risulti inferiore a quanto liquidato dall'autorità giudiziaria con precedente ordinanza, comprensiva di accessori di legge. Tale deduzione è sufficiente a radicare un interesse concreto e attuale all'impugnazione. pagina 6 di 7 L'accertata annullabilità della delibera per omessa rituale convocazione dell'assemblea è di per sé idonea a definire il giudizio, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi di impugnazione relativi alla dedotta incompetenza dell'assemblea e alla pretesa contrarietà della delibera ai provvedimenti giudiziali intervenuti.
In conclusione, la delibera assembleare del adottata in data 14 Controparte_1
dicembre 2020 deve essere annullata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono addossate al convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda di , annulla la delibera assunta in Parte_1
data 14.12.2020 dal sito in Siracusa alla Via Augusta n. Controparte_1
52;
2. Condanna il sito in Siracusa alla Via Augusta n. 52 a Controparte_1
rimborsare a le spese di lite che si liquidano in Euro 125,00 per Parte_1
spese ed Euro 2.800,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Siracusa, 23 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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