Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2736/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.01.1967, difesa dall'avv. Valeriano Caroleo;
ricorrente contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., difeso dal funzionario dott.ssa Elvira Sarubbi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del con la qualifica di docente Controparte_2
e profilo di Educatore (classe di concorso PPPP), svolgendo la sua attività lavorativa presso il Convitto Nazionale “GALLUPPI” di Catanzaro;
che l'art. 1, co. 121, L. n.
107/2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, istituiva la carta elettronica per l'aggiornamento e la
1
500,00 annui, ad ella spettante per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per gli anni scolastici a venire;
b) condannare l'Amministrazione resistente ad erogare in favore della ricorrente, sempre per il tramite della dedotta Carta elettronica, l'importo aggiuntivo ad oggi (anno scolastico 2023/2024) maturato nella misura di complessivi euro 3.500,00 (con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino alla messa a disposizione della predetta somma), nonché gli ulteriori maturandi bonus a far data dall'anno scolastico 2024/2025, incluso.
Con l'adozione di ogni conseguenziale e pertinente provvedimento e con vittoria di spese e di compensi del presente procedimento, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda ed Controparte_1 eccependo, in subordine, limitatamente all'annualità 2017/2018, la prescrizione del credito vantato da parte ricorrente.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La questione di diritto oggetto di controversia è stata affrontata dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 31.10.2022, n. 32104), la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice, sicché, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
La Corte di Cassazione ha statuito in materia:
“… 2.1 La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500
2 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post Iauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione
3 della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l.
Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur
4 impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività CP_4
funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere,
a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., CP_4
si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Come è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera
5 un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Deriva da quanto sopra che la carta del docente spetta a tutto il personale docente, compreso quello educativo, sicché parte ricorrente, in possesso della qualifica di personale educativo dei convitti, rientra tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Conseguentemente, va dichiarato il suo diritto a percepirne l'importo nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nonché per l'anno scolastico
2024/2025.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al CP_1
pagamento diretto del suddetto importo (dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata, che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario), l'amministrazione convenuta deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Viceversa, la domanda non può essere accolta in relazione all'a. s. 2017/2018, per il quale il resistente ha sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale, CP_1 atteso che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito: nella specie, avendo parte ricorrente prestato servizio come supplente, nell'anno 2017/2018, con contratto a tempo determinato decorrente dal 18.09.2017, la prescrizione ha iniziato a decorrere da questa data ed è maturata in data 18.09.2022, sicché l'atto di diffida che la stessa
6 ha inviato all'amministrazione in data 12.12.2022 non ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale per detta annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari attesa la serialità della questione controversa, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando parte resistente a mettere a sua disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 3.500,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 21.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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