Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3236/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 11/04/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. SALVATORE DOMENICO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. ZACCARDO MARIA ROSA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 3236/2023
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante il seguente dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 3236/2023 r.g.a.c. introdotta con atto di citazione notificato in data 04.09.2023 e depositato in pari data;
1
, (c.f.: ), domiciliata come in atti, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORE DOMENICO giusta procura allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, c.f. domiciliato come in atti, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. ZACCARDO MARIA ROSA giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra proponeva opposizione ai Parte_1
verbali di accertamento n. VX80110, n. registro 24924/2022, del 30.08.2022, di euro
67,90 e N. VX74048, registro n. 18811/2022, del 19.08.2022, di euro 187,37, infrazioni, entrambi conseguenti a violazioni accertate mediante autovelox.
Con sentenza n. 180/2023 del 21.02.2023, il Giudice di Pace di ha accolto il CP_1
ricorso avverso i prefati provvedimenti ritenendo fondata l'opposizione nella parte in cui lamentava la notifica tardiva, oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 del codice della strada, dei verbali impugnati.
A fronte dell'integrale accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace ha compensato le spese di lite, motivo per il quale l'opponente ha proposto il presente appello.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato.
L'appello va accolto per quanto di seguito motivato.
Il Giudice di Pace, infatti, pur a fronte dell'integrale accoglimento del ricorso ha disposto la compensazione delle spese di lite con la seguente motivazione: “tenuto conto della materia trattata sussistono eccezionali ragioni di equità sostanziale che inducono il giudicante a ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di causa”.
2
A parere della scrivente tale motivazione non è sufficiente ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 co. 21 cod. proc. civ., giustificano una pronuncia di compensazione delle spese allorché la parte risulti totalmente vittoriosa nel merito.
Infatti, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo i verbali illegittimi giacché notificati tardivamente, oltre il termine di legge.
Il generico richiamo alla “materia trattata” e alle “eccezionali ragioni di equità sostanziale”, senza ulteriori chiarimenti, invero, non può ritenersi sufficiente a fondare la compensazione delle spese di lite, stante il carattere eccezionale dell'istituto allorché la domanda risulti integralmente accolta nel merito.
Per giurisprudenza costante, infatti, il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (cfr.
Cass. Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022).
Pertanto, la mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni, che consentono la compensazione delle spese di lite, comporta un vizio di violazione di legge della sentenza impugnata che va, dunque, riformata sul punto.
Orbene, considerata l'interpretazione restrittiva dell'istituto in commento fornita dalla
Suprema Corte, secondo cui la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., (Cass. ord.
4303/2020), non sussistenti nel caso in esame, la parte soccombente non può che essere condannata al pagamento delle spese di lite.
In mancanza di appello incidentale, resta, invece, precluso l'esame del merito della controversia.
La statuizione in tema di spese di lite va, quindi, riformata.
In base all'art. 91 c.p.c., il deve essere, pertanto, condannato a Controparte_1
rifondere alla ricorrente le spese di lite relative al primo grado di giudizio, che, in mancanza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come recentemente modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022 e di tutte le circostanze del caso (valore assolutamente modesto della controversia, assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate, mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria, mancato deposito di scritti difensivi conclusionali) e da integrare poi con il rimborso delle spese forfettarie e con gli accessori di legge dell'IVA e della CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario nelle note conclusionali del giudizio di primo grado.
Con gli stessi criteri si liquidano le spese del presente grado, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come recentemente modificati dal D.M. 147 del
13.08.2022 e con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di n. 180/2023 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, CP_1
così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il a corrispondere a le spese relative al CP_1 CP_1 Parte_1
giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore Avv. DOMENICO SALVATORE per dichiarato anticipo;
b) condanna il a corrispondere , le spese Controparte_1 Parte_1
relative al giudizio di gravame, liquidate in € 350,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore Avv. DOMENICO SALVATORE per dichiarato anticipo.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 14/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come risultante dall'interpretazione fornita dalla Corte Cost. con sentenza n. 77 del 19.04.2018
3