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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11334 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: dott.ssa RT EN Presidente dott.ssa EN AN Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 47205 dell'anno 2023, vertente T R A
, nata a [...] il [...] ( ), in proprio Parte_1 C.F._1 nonché quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
, nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e difesa
[...] C.F._2 dagli avv.ti Luisa Fortunati e Alberto Minasi Della Rocca, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
, nato a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Moraschi, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità. CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 269 c.c., ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, il sig. per ivi sentire accertare e dichiarare che quest'ultimo è padre CP_1 biologico della minore (08.08.2011), con ogni conseguente statuizione in Persona_1 ordine al mantenimento della minore medesima (€ 2000 mensili), condannando parte convenuta al rimborsarle le spese sostenute dalla nascita, al risarcimento del danno e chiedendo l'affido in via esclusiva della figlia.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, pur non escludendo la possibilità di essere CP_1 il padre biologico della minore rappresentava che aveva avuto solo incontri Per_1 occasionali con la sig.ra (dai primi di ottobre 2010 a fine anno 2010), che aveva Pt_1 conosciuto nel corso di una serata in discoteca a Catania (il 21 settembre 2010); che la frequentazione era terminata di comune accordo dopo pochi mesi;
che, in data
31.07.2014, riceveva un messaggio dalla sig.ra per il tramite dei social network Pt_1
(Facebook, Messenger), in cui ella gli riferiva della nascita di avvenuta tre anni Per_1 prima. Tanto premesso, il resistente chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso e, in subordine, nell'ipotesi in cui le risultanze genetiche accertassero la paternità con la minore , la dichiarazione giudiziale di paternità, con ordine all'Ufficiale di Persona_1 stato civile del comune di Catania di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore, con la conseguente aggiunta del cognome , CP_1 nonché fosse disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori e il collocamento paritario, stabilendo che ciascun genitore provvedesse direttamente al mantenimento della figlia nei rispettivi periodi di permanenza, ripartendosi al 50% le spese straordinarie.
In data 15.05.2024 il Giudice Delegato disponeva CTU ematologica, nominando quale C.T.U. il dr. del Laboratorio di genetica forense di Tor Vergata, Persona_2 riservando all'esito ogni ulteriore valutazione.
All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio ematogenetica volta ad accertare la sussistenza o meno del dedotto rapporto di filiazione, il GD disponeva la comparizione personale delle parti e, all'esito, un'integrazione documentale, onerando parte resistente a produrre ultima dichiarazione fiscale della società allo stesso intestate (società impegnate nel campo della vendita di software informatici, una delle quali attiva e con dipendenti) entro il 30.05.2025.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie, alla udienza del 18.06.2025, la causa veniva riservata in decisione.
Osserva il Collegio
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. L'art. 269 c.c. prevede l'utilizzabilità di ogni mezzo di prova, salva l'insufficienza, al fine della ricerca e della prova della paternità, della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti tra la madre ed il presunto padre all'epoca del concepimento. Dal canto suo la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il giudice di merito può fondare il suo convincimento in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario sempreché gli elementi assunti come fonte di presunzione presentino i caratteri della gravità, univocità e concordanza sì da risultare idonei a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit (cfr. in tal senso Cass. 1279/2014; Cass. 386/1999; Cass. 5333/1998; Cass. 2944/1998).
Nel caso di specie, espletata CTU ematologica (dr. ), è risultato che: Persona_2
“Le analisi molecolari e biostatistiche condotte hanno consentito di rilevare che Per_1
è figlia biologica di La probabilità è pari al 99,99996329%
[...] CP_1
(LR=2,72e6)”. Oltre alle risultanze mediche emarginate, la ricorrente, al fine di avallare la propria domanda, ha depositato scambio di messaggi risalenti al 2010, epoca in cui aveva conosciuto il sig. e intrattenuto la relazione, e fotografie della coppia. CP_1
La sig.ra ha riferito che, dopo aver fatto il test di gravidanza (in data 7 dicembre Pt_1
2010), informava immediatamente il compagno di essere in stato interessante, e questi, appresa la notizia, la invitava ad interrompere la gravidanza. Tuttavia, nonostante la fine del loro rapporto, le parti continuavano a mantenere contatti (attraverso lo scambio di messaggi sulla piattaforma di messaggistica Messenger). In modo particolare, dal contenuto delle comunicazioni inviate in data 8 e 17 gennaio 2011 emerge la consapevolezza dell'odierno convenuto di essere il padre del nascituro (cfr. all. 6 ricorso). Ulteriore elemento di prova circa la paternità del sig. è costituito da una lettera CP_1 dattiloscritta che questi inviava alla sig.ra nella quale parte resistente dichiarava Pt_1 apertamente che avrebbe frequentato la minore così come frequentava gli altri suoi Per_1 figli. Peraltro, a riprova del rapporto di paternità, invitava la piccola CP_1 Per_1 a trascorrere qualche giorno a Catania tra l'ottobre ed il novembre del 2020 al fine di conoscere la nonna (cfr. all. 12), nonché la invitava a trascorrere le feste di Natale e Capodanno presso la sua abitazione sita in Catania (cfr. all. 13). Infine, nel settembre del
2021 il sig. si recava a Roma ove trascorreva alcuni giorni insieme a (cfr. CP_1 Per_1 all. 7).
Lo stesso , sentito dal GD, ha ammesso di aver incontrato la figlia in due CP_1 occasioni, quando la bambina aveva 3 e 10 anni, così riconoscendo implicitamente di essere a conoscenza della sua paternità. Sulla scorta dell'istruttoria complessivamente svolta e delle prove portate a supporto, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che , Persona_1 nata a [...] il [...], è figlia biologica di . CP_1
I risultati della CTU, effettuata analiticamente attraverso l'esame dei campioni delle parti, attribuiscono la paternità come certa, al di là di ogni ragionevole dubbio.
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità è quindi fondata e deve essere accolta.
Per le incombenze relative ai registri dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del
D.P.R. n. 396/2000 è il Pubblico Ministero che dovrà provvedere alla comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile (o gli interessati con la notificazione della sentenza), ai fini dell'annotazione sull'atto di nascita, una volta che la presente sentenza sarà passata in giudicato.
Per il cognome, la madre ha chiesto di conservare il proprio, richiesta che si accoglie stante anche l'età della figlia e la circostanza che il cognome è diventato elemento distintivo della sua identità
Ritiene, altresì, il Tribunale, ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari nell'interesse della minore a mente dell'art. 277 c.c., che, stante l'assenza di rapporti padre figlia, debba essere disposto l'affidamento così detto super-esclusivo della figlia alla madre alla quale spetteranno anche tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé la minore previa valutazione del Servizio sociale del luogo di residenza della figlia, che, sentita la minore e la madre, dovrà valutare se sussistano i presupposti per organizzare incontri in spazio neutro, stante l'età della figlia e la assenza di rapporti padre-figlia.
Si evidenzia, in ordine alla richiesta di nomina del curatore speciale, che, nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità, la nomina del curatore speciale
è eventuale come confermato dalla Cassazione con ordinanza n. 31567/2024. Quanto all'ascolto della minore, dalle dichiarazioni di entrambe le parti è emerso pacificamente che la ragazza non ha una frequentazione con il padre e non intende averla e questo impone l'intervento del Servizio sociale, come si è disposto in questa sede, e rende l'ascolto del tutto superfluo.
Quanto ai provvedimenti economici, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dall'analisi della documentazione depositata dalle parti, sono emerse informazioni contrastanti.
Il sig. ingegnere, vive in Gardone Riviera (Lago di Garda), in un immobile in CP_1 comodato d'uso gratuito, e si reca frequentemente a Catania, ove ha il diritto di abitazione di un immobile;
dichiara redditi modesti di € 1.000,e presenta dichiarazioni fiscali ancora più modeste, ha due figli adulti da altre relazioni con i quali dichiara di avere ottimi rapporti e assume di aver avuto verosimilmente un altro figlio dalla attuale compagna, non ancora riconosciuto.
Dalla documentazione prodotta emerge una vita personale e professionale in continuo movimento, avendo il rivestito cariche sociali in una pluralità di società, con sede CP_1 in Italia e all'estero, ed essendo coinvolto in procedimenti penali.
Dalla documentazione prodotta dalla (cfr. allegati 1 e 2 alla memoria ex art. 473 Pt_1 bis. cpc) risulta una tabella con il prospetto di immobili confluiti in società riconducibili al nonché un prospetto di società estere. CP_1
Tuttavia, il ha dichiarato in udienza: “… Io ho delle società che hanno grosse CP_1 problematiche dal punto di vista finanziario. L'unica società operativa, ad oggi, vende software informatici e fattura € 30.000/40.000 annui circa. Mi è rimasta solo una dipendente. Le altre società sono tutte fallite. Con i proventi derivanti dalla società informatiche avevo acquistato degli immobili e fatti confluire nelle società attualmente fallite e tali beni sono stati aggrediti dai creditori”.
La signora , dal lato suo, laureata in lettere, in questi anni ha cresciuto la figlia Pt_1 avvalendosi dell'aiuto della famiglia di origine;
ha riferito di aver creato di recente una Start-Up chiamata “Io stacco la spina”.
In mancanza di elementi certi ed univoci in ordine alla effettiva e reale situazione economico-patrimoniale del convenuto, che risulta avere redditi anche più modesti di quelli dichiarati in udienza, ma vive tra due città, ha una qualifica professionale spendibile e una esperienza pluridecennale nel campo della progettazione informatica, ha tuttora una società con una dipendente, tenuto conto dell'età della figlia, residente presso il domicilio materno, il Collegio reputa equo porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia mediante il pagamento alla sig.ra Per_1 Pt_1
a far data dalla domanda (ottobre 2023) ed entro il giorno 5 di ogni mese relativamente ai ratei futuri, della somma mensile di € 400, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014.
Quanto alla domanda risarcitoria dei danni patiti dalla figlia (in dipendenza e conseguenza del mancato spontaneo riconoscimento nonché a titolo di danno morale), ritiene il
Tribunale che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Secondo Cass. 26205/2013 “L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sorge dalla nascita e discende dal mero fatto della generazione e decorre dal momento della nascita. È infatti orientamento costante che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c. (Cass., 17 22516/10; 27653/2011; Cass., 11 luglio 2006, n. 15756; Cass., 14 maggio 2003, n. 7386). Tale preciso obbligo direttamente desumibile dal sistema di protezione della filiazione stabilito nell'art. 30
Cost., primo e secondo comma, non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori. (…) Il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (art. 147 e 148 cod. civ.) è, in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione (Cass. 5562 del 2012). Alla formula costituita dall "diritto ad essere educato e mantenuto" non può Pt_2 attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dall'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al terzo comma, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. 176 del 1991 sui diritti del fanciullo) sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.
Nella recente pronuncia di questa sezione n. 5652 del 2012, relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella formante oggetto del presente giudizio, la Corte, oltre ad aver ribadito il principio sopra esposto, secondo il quale gli obblighi contenuti negli art. 147
e 148 cod. civ. di diretta derivazione costituzionale, sorgono per il mero fatto della nascita, ha, specificamente affermato che "La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar logo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art.
2059 cod. civ. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità maternità"
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il danno in esame sfugge ad un preciso onere di quantificazione economica potendosi liquidare in via equitativa secondo indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza.
Cass. n. 5013/2017, ha evidenziato che “il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale è imprescindibilmente rimesso ad una valutazione equitativa, secondo criteri – la cui scelta è affidata alla prudente discrezionalità del giudice – che devono essere comunque idonei a consentire la cd. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata e proporzionata che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca ad essere adeguata all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato nel caso concreto (Cass., 15 ottobre 2015 n. 20895; Cass., 20 maggio 2015 n. 10263; Cass., 8 luglio 2014 n. 15491; Cass., 16 febbraio 2012 n. 2228).” A tal fine può farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore. Sebbene la morte del genitore sia situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda, tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più si presta a costituire punto di riferimento per la liquidazione in via equitativa.
Applicando i richiamanti principi e utilizzando per la liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle in uso presso questo Tribunale che per il danno non patrimoniale da morte di un congiunto, individuando il punteggio nel caso di morte di un genitore, ridotto fino alla metà per la non convivenza ed ulteriormente ridotto tale importo di oltre un terzo per le differenze ontologiche dal danno da morte, si evidenzia che la somma va ulteriormente ridotta della metà in considerazione della conoscenza pregressa ( cfr. fotografie in atti che attestano, specie durante il periodo COVID, una relazione tra padre e figlia) e pertanto si stima equo quantificare l'ammontare complessivo per i danni non patrimoniali dovuti alla figlia in euro 26.000,00 attuali;
su tale importo decorrono e sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo. Risulta l'assenza del padre nella vita della figlia. Conseguenza di tale condotta è non aver permesso alla minore di beneficiare, durante tutto l'arco della sua esistenza, della figura del secondo Per_1 genitore, e, di conseguenza, il venir meno non solo dell'assistenza materiale, ma anche di quella morale.
La ricorrente ha chiesto di condannare il sig. pagarle una somma a titolo CP_1 di indennizzo per il mantenimento pregresso, dalla nascita ad oggi, domanda che può essere riqualificata in termini di domanda di regresso (la madre ha diritto al rimborso delle spese sostenute, finora per la crescita della figlia).
Il convenuto deve, quindi, essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della ulteriore somma di € 24.000,00, equitativamente determinata, oltre interessi legali a far data dalla domanda, a titolo di rimborso pro quota di quanto dalla stessa sostenuta per il mantenimento del minore sin dalla sua nascita, discendendo l'obbligo di mantenimento e cura, incombente su entrambi i genitori, dal solo fatto della procreazione. non avendo la ricorrente documentato le spese sostenute se non limitatamente a taluni corsi di inglese e a somme erogatele dal nonno materno,
Per costante giurisprudenza: “L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt.
148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori” (Cass. civ. Sez. I 22506/2010; Cass. Civ. Sez. I15063/2000). Pertanto “nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali” (Cass. Civ. Sez. I, n. 15063 del 22 novembre 2000).
La parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha documentato le spese effettivamente sostenute per la figlia ma ha allegato criteri presuntivi in grado di sostenere, attraverso il ricorso alle presunzioni semplici, tali spese, allegazioni non contestate dalla controparte.
In particolare, il tenore di vita della ragazza si desume dagli aiuti ricevuti dalla madre e dall'affitto da questa sostenuto, indicativi di un tenore di vita medio
Le spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione, deve essere disposta la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 2.200, oltre contributi come per legge e spese generali Si ritiene di revocare l'ammissione al gratuito patrocinio del sig. per insussistenza dei presupposti per l'ammissione (dalle dichiarazioni CP_1 in udienza è emerso un tenore di vita (disponibilità di due immobili, almeno una società attiva con una dipendente) incompatibile con l'ammissione al gratuito patrocinio) Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, rimangono a carico di entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
47205/2023 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accerta e dichiara che è figlia del sig. , per l'effetto, ordina Persona_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente gli adempimenti di sua spettanza;
- dispone l'affido esclusivo della minore alla madre attribuendole l'esercizio Per_1 esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni -istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio documenti validi per l'espatrio- da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche senza il consenso del padre;
- la minore vivrà presso la madre e frequenterà il padre come disposto in Per_1 motivazione;
- condanna al pagamento del risarcimento del danno in favore di CP_1 Per_1
, per i titoli di cui in motivazione, nella misura di euro 26.000,00 oltre interessi
[...] legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra di € 400 CP_1 Pt_1 mensili, entro il 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale ISTAT come per legge, a far data dal mese successivo al deposito del ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- condanna al pagamento, in favore di di € 24.000 quale CP_1 Parte_1 regresso per le spese sostenute per la figlia;
- revoca l'ammissione di al gratuito patrocinio in relazione al presente CP_1 procedimento e lo condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 liquidate in complessivi € 2.200, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico di entrambe le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito
Roma, 16.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN AN RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: dott.ssa RT EN Presidente dott.ssa EN AN Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 47205 dell'anno 2023, vertente T R A
, nata a [...] il [...] ( ), in proprio Parte_1 C.F._1 nonché quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
, nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e difesa
[...] C.F._2 dagli avv.ti Luisa Fortunati e Alberto Minasi Della Rocca, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
, nato a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Moraschi, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità. CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 269 c.c., ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, il sig. per ivi sentire accertare e dichiarare che quest'ultimo è padre CP_1 biologico della minore (08.08.2011), con ogni conseguente statuizione in Persona_1 ordine al mantenimento della minore medesima (€ 2000 mensili), condannando parte convenuta al rimborsarle le spese sostenute dalla nascita, al risarcimento del danno e chiedendo l'affido in via esclusiva della figlia.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, pur non escludendo la possibilità di essere CP_1 il padre biologico della minore rappresentava che aveva avuto solo incontri Per_1 occasionali con la sig.ra (dai primi di ottobre 2010 a fine anno 2010), che aveva Pt_1 conosciuto nel corso di una serata in discoteca a Catania (il 21 settembre 2010); che la frequentazione era terminata di comune accordo dopo pochi mesi;
che, in data
31.07.2014, riceveva un messaggio dalla sig.ra per il tramite dei social network Pt_1
(Facebook, Messenger), in cui ella gli riferiva della nascita di avvenuta tre anni Per_1 prima. Tanto premesso, il resistente chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso e, in subordine, nell'ipotesi in cui le risultanze genetiche accertassero la paternità con la minore , la dichiarazione giudiziale di paternità, con ordine all'Ufficiale di Persona_1 stato civile del comune di Catania di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore, con la conseguente aggiunta del cognome , CP_1 nonché fosse disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori e il collocamento paritario, stabilendo che ciascun genitore provvedesse direttamente al mantenimento della figlia nei rispettivi periodi di permanenza, ripartendosi al 50% le spese straordinarie.
In data 15.05.2024 il Giudice Delegato disponeva CTU ematologica, nominando quale C.T.U. il dr. del Laboratorio di genetica forense di Tor Vergata, Persona_2 riservando all'esito ogni ulteriore valutazione.
All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio ematogenetica volta ad accertare la sussistenza o meno del dedotto rapporto di filiazione, il GD disponeva la comparizione personale delle parti e, all'esito, un'integrazione documentale, onerando parte resistente a produrre ultima dichiarazione fiscale della società allo stesso intestate (società impegnate nel campo della vendita di software informatici, una delle quali attiva e con dipendenti) entro il 30.05.2025.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie, alla udienza del 18.06.2025, la causa veniva riservata in decisione.
Osserva il Collegio
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. L'art. 269 c.c. prevede l'utilizzabilità di ogni mezzo di prova, salva l'insufficienza, al fine della ricerca e della prova della paternità, della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti tra la madre ed il presunto padre all'epoca del concepimento. Dal canto suo la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il giudice di merito può fondare il suo convincimento in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario sempreché gli elementi assunti come fonte di presunzione presentino i caratteri della gravità, univocità e concordanza sì da risultare idonei a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit (cfr. in tal senso Cass. 1279/2014; Cass. 386/1999; Cass. 5333/1998; Cass. 2944/1998).
Nel caso di specie, espletata CTU ematologica (dr. ), è risultato che: Persona_2
“Le analisi molecolari e biostatistiche condotte hanno consentito di rilevare che Per_1
è figlia biologica di La probabilità è pari al 99,99996329%
[...] CP_1
(LR=2,72e6)”. Oltre alle risultanze mediche emarginate, la ricorrente, al fine di avallare la propria domanda, ha depositato scambio di messaggi risalenti al 2010, epoca in cui aveva conosciuto il sig. e intrattenuto la relazione, e fotografie della coppia. CP_1
La sig.ra ha riferito che, dopo aver fatto il test di gravidanza (in data 7 dicembre Pt_1
2010), informava immediatamente il compagno di essere in stato interessante, e questi, appresa la notizia, la invitava ad interrompere la gravidanza. Tuttavia, nonostante la fine del loro rapporto, le parti continuavano a mantenere contatti (attraverso lo scambio di messaggi sulla piattaforma di messaggistica Messenger). In modo particolare, dal contenuto delle comunicazioni inviate in data 8 e 17 gennaio 2011 emerge la consapevolezza dell'odierno convenuto di essere il padre del nascituro (cfr. all. 6 ricorso). Ulteriore elemento di prova circa la paternità del sig. è costituito da una lettera CP_1 dattiloscritta che questi inviava alla sig.ra nella quale parte resistente dichiarava Pt_1 apertamente che avrebbe frequentato la minore così come frequentava gli altri suoi Per_1 figli. Peraltro, a riprova del rapporto di paternità, invitava la piccola CP_1 Per_1 a trascorrere qualche giorno a Catania tra l'ottobre ed il novembre del 2020 al fine di conoscere la nonna (cfr. all. 12), nonché la invitava a trascorrere le feste di Natale e Capodanno presso la sua abitazione sita in Catania (cfr. all. 13). Infine, nel settembre del
2021 il sig. si recava a Roma ove trascorreva alcuni giorni insieme a (cfr. CP_1 Per_1 all. 7).
Lo stesso , sentito dal GD, ha ammesso di aver incontrato la figlia in due CP_1 occasioni, quando la bambina aveva 3 e 10 anni, così riconoscendo implicitamente di essere a conoscenza della sua paternità. Sulla scorta dell'istruttoria complessivamente svolta e delle prove portate a supporto, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che , Persona_1 nata a [...] il [...], è figlia biologica di . CP_1
I risultati della CTU, effettuata analiticamente attraverso l'esame dei campioni delle parti, attribuiscono la paternità come certa, al di là di ogni ragionevole dubbio.
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità è quindi fondata e deve essere accolta.
Per le incombenze relative ai registri dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del
D.P.R. n. 396/2000 è il Pubblico Ministero che dovrà provvedere alla comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile (o gli interessati con la notificazione della sentenza), ai fini dell'annotazione sull'atto di nascita, una volta che la presente sentenza sarà passata in giudicato.
Per il cognome, la madre ha chiesto di conservare il proprio, richiesta che si accoglie stante anche l'età della figlia e la circostanza che il cognome è diventato elemento distintivo della sua identità
Ritiene, altresì, il Tribunale, ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari nell'interesse della minore a mente dell'art. 277 c.c., che, stante l'assenza di rapporti padre figlia, debba essere disposto l'affidamento così detto super-esclusivo della figlia alla madre alla quale spetteranno anche tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé la minore previa valutazione del Servizio sociale del luogo di residenza della figlia, che, sentita la minore e la madre, dovrà valutare se sussistano i presupposti per organizzare incontri in spazio neutro, stante l'età della figlia e la assenza di rapporti padre-figlia.
Si evidenzia, in ordine alla richiesta di nomina del curatore speciale, che, nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità, la nomina del curatore speciale
è eventuale come confermato dalla Cassazione con ordinanza n. 31567/2024. Quanto all'ascolto della minore, dalle dichiarazioni di entrambe le parti è emerso pacificamente che la ragazza non ha una frequentazione con il padre e non intende averla e questo impone l'intervento del Servizio sociale, come si è disposto in questa sede, e rende l'ascolto del tutto superfluo.
Quanto ai provvedimenti economici, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dall'analisi della documentazione depositata dalle parti, sono emerse informazioni contrastanti.
Il sig. ingegnere, vive in Gardone Riviera (Lago di Garda), in un immobile in CP_1 comodato d'uso gratuito, e si reca frequentemente a Catania, ove ha il diritto di abitazione di un immobile;
dichiara redditi modesti di € 1.000,e presenta dichiarazioni fiscali ancora più modeste, ha due figli adulti da altre relazioni con i quali dichiara di avere ottimi rapporti e assume di aver avuto verosimilmente un altro figlio dalla attuale compagna, non ancora riconosciuto.
Dalla documentazione prodotta emerge una vita personale e professionale in continuo movimento, avendo il rivestito cariche sociali in una pluralità di società, con sede CP_1 in Italia e all'estero, ed essendo coinvolto in procedimenti penali.
Dalla documentazione prodotta dalla (cfr. allegati 1 e 2 alla memoria ex art. 473 Pt_1 bis. cpc) risulta una tabella con il prospetto di immobili confluiti in società riconducibili al nonché un prospetto di società estere. CP_1
Tuttavia, il ha dichiarato in udienza: “… Io ho delle società che hanno grosse CP_1 problematiche dal punto di vista finanziario. L'unica società operativa, ad oggi, vende software informatici e fattura € 30.000/40.000 annui circa. Mi è rimasta solo una dipendente. Le altre società sono tutte fallite. Con i proventi derivanti dalla società informatiche avevo acquistato degli immobili e fatti confluire nelle società attualmente fallite e tali beni sono stati aggrediti dai creditori”.
La signora , dal lato suo, laureata in lettere, in questi anni ha cresciuto la figlia Pt_1 avvalendosi dell'aiuto della famiglia di origine;
ha riferito di aver creato di recente una Start-Up chiamata “Io stacco la spina”.
In mancanza di elementi certi ed univoci in ordine alla effettiva e reale situazione economico-patrimoniale del convenuto, che risulta avere redditi anche più modesti di quelli dichiarati in udienza, ma vive tra due città, ha una qualifica professionale spendibile e una esperienza pluridecennale nel campo della progettazione informatica, ha tuttora una società con una dipendente, tenuto conto dell'età della figlia, residente presso il domicilio materno, il Collegio reputa equo porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia mediante il pagamento alla sig.ra Per_1 Pt_1
a far data dalla domanda (ottobre 2023) ed entro il giorno 5 di ogni mese relativamente ai ratei futuri, della somma mensile di € 400, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014.
Quanto alla domanda risarcitoria dei danni patiti dalla figlia (in dipendenza e conseguenza del mancato spontaneo riconoscimento nonché a titolo di danno morale), ritiene il
Tribunale che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Secondo Cass. 26205/2013 “L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sorge dalla nascita e discende dal mero fatto della generazione e decorre dal momento della nascita. È infatti orientamento costante che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c. (Cass., 17 22516/10; 27653/2011; Cass., 11 luglio 2006, n. 15756; Cass., 14 maggio 2003, n. 7386). Tale preciso obbligo direttamente desumibile dal sistema di protezione della filiazione stabilito nell'art. 30
Cost., primo e secondo comma, non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori. (…) Il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (art. 147 e 148 cod. civ.) è, in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione (Cass. 5562 del 2012). Alla formula costituita dall "diritto ad essere educato e mantenuto" non può Pt_2 attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dall'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al terzo comma, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. 176 del 1991 sui diritti del fanciullo) sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.
Nella recente pronuncia di questa sezione n. 5652 del 2012, relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella formante oggetto del presente giudizio, la Corte, oltre ad aver ribadito il principio sopra esposto, secondo il quale gli obblighi contenuti negli art. 147
e 148 cod. civ. di diretta derivazione costituzionale, sorgono per il mero fatto della nascita, ha, specificamente affermato che "La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar logo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art.
2059 cod. civ. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità maternità"
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il danno in esame sfugge ad un preciso onere di quantificazione economica potendosi liquidare in via equitativa secondo indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza.
Cass. n. 5013/2017, ha evidenziato che “il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale è imprescindibilmente rimesso ad una valutazione equitativa, secondo criteri – la cui scelta è affidata alla prudente discrezionalità del giudice – che devono essere comunque idonei a consentire la cd. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata e proporzionata che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca ad essere adeguata all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato nel caso concreto (Cass., 15 ottobre 2015 n. 20895; Cass., 20 maggio 2015 n. 10263; Cass., 8 luglio 2014 n. 15491; Cass., 16 febbraio 2012 n. 2228).” A tal fine può farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore. Sebbene la morte del genitore sia situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda, tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più si presta a costituire punto di riferimento per la liquidazione in via equitativa.
Applicando i richiamanti principi e utilizzando per la liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle in uso presso questo Tribunale che per il danno non patrimoniale da morte di un congiunto, individuando il punteggio nel caso di morte di un genitore, ridotto fino alla metà per la non convivenza ed ulteriormente ridotto tale importo di oltre un terzo per le differenze ontologiche dal danno da morte, si evidenzia che la somma va ulteriormente ridotta della metà in considerazione della conoscenza pregressa ( cfr. fotografie in atti che attestano, specie durante il periodo COVID, una relazione tra padre e figlia) e pertanto si stima equo quantificare l'ammontare complessivo per i danni non patrimoniali dovuti alla figlia in euro 26.000,00 attuali;
su tale importo decorrono e sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo. Risulta l'assenza del padre nella vita della figlia. Conseguenza di tale condotta è non aver permesso alla minore di beneficiare, durante tutto l'arco della sua esistenza, della figura del secondo Per_1 genitore, e, di conseguenza, il venir meno non solo dell'assistenza materiale, ma anche di quella morale.
La ricorrente ha chiesto di condannare il sig. pagarle una somma a titolo CP_1 di indennizzo per il mantenimento pregresso, dalla nascita ad oggi, domanda che può essere riqualificata in termini di domanda di regresso (la madre ha diritto al rimborso delle spese sostenute, finora per la crescita della figlia).
Il convenuto deve, quindi, essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della ulteriore somma di € 24.000,00, equitativamente determinata, oltre interessi legali a far data dalla domanda, a titolo di rimborso pro quota di quanto dalla stessa sostenuta per il mantenimento del minore sin dalla sua nascita, discendendo l'obbligo di mantenimento e cura, incombente su entrambi i genitori, dal solo fatto della procreazione. non avendo la ricorrente documentato le spese sostenute se non limitatamente a taluni corsi di inglese e a somme erogatele dal nonno materno,
Per costante giurisprudenza: “L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt.
148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori” (Cass. civ. Sez. I 22506/2010; Cass. Civ. Sez. I15063/2000). Pertanto “nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali” (Cass. Civ. Sez. I, n. 15063 del 22 novembre 2000).
La parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha documentato le spese effettivamente sostenute per la figlia ma ha allegato criteri presuntivi in grado di sostenere, attraverso il ricorso alle presunzioni semplici, tali spese, allegazioni non contestate dalla controparte.
In particolare, il tenore di vita della ragazza si desume dagli aiuti ricevuti dalla madre e dall'affitto da questa sostenuto, indicativi di un tenore di vita medio
Le spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione, deve essere disposta la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 2.200, oltre contributi come per legge e spese generali Si ritiene di revocare l'ammissione al gratuito patrocinio del sig. per insussistenza dei presupposti per l'ammissione (dalle dichiarazioni CP_1 in udienza è emerso un tenore di vita (disponibilità di due immobili, almeno una società attiva con una dipendente) incompatibile con l'ammissione al gratuito patrocinio) Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, rimangono a carico di entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
47205/2023 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accerta e dichiara che è figlia del sig. , per l'effetto, ordina Persona_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente gli adempimenti di sua spettanza;
- dispone l'affido esclusivo della minore alla madre attribuendole l'esercizio Per_1 esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni -istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio documenti validi per l'espatrio- da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche senza il consenso del padre;
- la minore vivrà presso la madre e frequenterà il padre come disposto in Per_1 motivazione;
- condanna al pagamento del risarcimento del danno in favore di CP_1 Per_1
, per i titoli di cui in motivazione, nella misura di euro 26.000,00 oltre interessi
[...] legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra di € 400 CP_1 Pt_1 mensili, entro il 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale ISTAT come per legge, a far data dal mese successivo al deposito del ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- condanna al pagamento, in favore di di € 24.000 quale CP_1 Parte_1 regresso per le spese sostenute per la figlia;
- revoca l'ammissione di al gratuito patrocinio in relazione al presente CP_1 procedimento e lo condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 liquidate in complessivi € 2.200, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico di entrambe le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito
Roma, 16.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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