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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/11/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1204/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1204/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Torre De' Parte_1 C.F._1
Passeri alla Via Fara Vecchia n. 26 presso lo studio dell'Avv. DI GREGORIO LUCIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Manoppello alla Controparte_1 C.F._2
Via Rosa Luxemburg n. 4 presso lo studio dell'Avv. PASQUINI GIOVANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 22.04.2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle condizioni
[...] indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caporciano (AQ) il 14.07.2001 (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2001); unione dalla quale nasceva il figlio , il 03.03.2009. Per_1
2. Il resistente si costituiva in giudizio depositando apposita comparsa di risposta.
3. Veniva, quindi, pronunciata sentenza di separazione alle condizioni concordate dalle parti (sentenza n. 1173/2024 del 22.10.2024) e, pertanto, fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 22 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, avendo le parti rappresentato di aver raggiunto un accordo, come da scrittura privata versati in atti.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 22.10.2024 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente scrittura;
2) la dimora coniugale di proprietà di , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, Parte_1 viene a questa assegnata nell'interesse del figlio ivi stabilmente convivente, a eccezione del mobilio della camera matrimoniale e della caldaia a pellet che il sig. porterà nell'appartamento nel CP_1 quale si trasferirà;
pagina 2 di 5 3) entro il 01/09/2024 trasferirà il proprio domicilio e la propria residenza Controparte_1 nell'appartamento di proprietà della sito al piano terra dell'immobile in cui è ubicata la Parte_1 casa coniugale onde permettergli di frequentare il figlio minorenne con maggiore assiduità. Il CP_1 si impegna a pagare tutti i consumi relativi alle utenze dell'abitazione coniugale fino alla data del suo trasferimento;
4) la si impegna a concedere l'usufrutto dell'appartamento sito al piano terra a Parte_1 CP_1
, che si farà carico di tutte le spese occorrenti per la stipula e la trascrizione di tale diritto
[...] reale;
inoltre, lo stesso si farà carico di tutti costi necessari per il restauro di detto appartamento e si accolla anche i rimanenti ratei dei seguenti finanziamenti: - fino al 5/10/2024 € 68,80 mensili per il divano collocato nella casa coniugale - fino al 20/04/2025 € 25,14 per la TV collocata nella casa coniugale - fino al 1/10/2028 € 380,00 mensili del mutuo acceso per il restauro dell'appartamento coniugale;
5) il figlio minore -nato a [...] il [...]- resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6) considerata l'età del figlio (15 anni) e i turni di lavoro del la prossimità delle rispettive CP_1 residenze, il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo voglia, concordando con il minore e tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici e extrascolastici dello stesso;
7) il padre verserà entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese l'assegno di mantenimento per il figlio tramite accredito sul c/c della madre, nella misura di €.200,00 a decorrere dalla data del suo trasferimento dalla casa coniugale e nella misura di € 250,00 a decorrere da novembre 2024, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo a decorrere da ottobre 2025;
8) le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico del padre nella misura del 50% secondo quanto disposto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
9) l'assegno unico sarà riscosso interamente dalla madre, con la quale convive il figlio;
10) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio; pagina 3 di 5 11) il sig. potrà utilizzare il garage e la rimessa degli attrezzi, di esclusiva proprietà della CP_1 sig.ra che potrà richiederne il possesso previo preavviso di almeno trenta giorni. In Parte_1 cambio di tale concessione, il sig. si impegna a provvedere al taglio erba e alla pulizia del CP_1 terreno circostante l'immobile de quo;
12) quando avrà raggiunto un'attività lavorativa stabile, la sig.ra restituirà -anche con Parte_1 pagamento rateale nei modi e nei tempi che le parti concorderanno- la somma di € 1.800,00 avuta in prestito dal sig. per iscriversi al corso di OSS;
CP_1
13) non verserà nulla a titolo di mantenimento della Sig.ra ; Controparte_1 Parte_1
14) le Parti stabiliscono che il presente accordo verrà depositato nel fascicolo inerente il predetto giudizio.
9. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni conformi all'interesse delle parti medesime e non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
10. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 22 aprile
2024 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14 luglio 2001 tra Parte_1
e (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Caporciano (AQ) al n. 1,
[...] Controparte_1 parte II, serie A, anno 2001) alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caporciano (AQ) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 30 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 4 di 5 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1204/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Torre De' Parte_1 C.F._1
Passeri alla Via Fara Vecchia n. 26 presso lo studio dell'Avv. DI GREGORIO LUCIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Manoppello alla Controparte_1 C.F._2
Via Rosa Luxemburg n. 4 presso lo studio dell'Avv. PASQUINI GIOVANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 22.04.2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle condizioni
[...] indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caporciano (AQ) il 14.07.2001 (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2001); unione dalla quale nasceva il figlio , il 03.03.2009. Per_1
2. Il resistente si costituiva in giudizio depositando apposita comparsa di risposta.
3. Veniva, quindi, pronunciata sentenza di separazione alle condizioni concordate dalle parti (sentenza n. 1173/2024 del 22.10.2024) e, pertanto, fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 22 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, avendo le parti rappresentato di aver raggiunto un accordo, come da scrittura privata versati in atti.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 22.10.2024 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente scrittura;
2) la dimora coniugale di proprietà di , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, Parte_1 viene a questa assegnata nell'interesse del figlio ivi stabilmente convivente, a eccezione del mobilio della camera matrimoniale e della caldaia a pellet che il sig. porterà nell'appartamento nel CP_1 quale si trasferirà;
pagina 2 di 5 3) entro il 01/09/2024 trasferirà il proprio domicilio e la propria residenza Controparte_1 nell'appartamento di proprietà della sito al piano terra dell'immobile in cui è ubicata la Parte_1 casa coniugale onde permettergli di frequentare il figlio minorenne con maggiore assiduità. Il CP_1 si impegna a pagare tutti i consumi relativi alle utenze dell'abitazione coniugale fino alla data del suo trasferimento;
4) la si impegna a concedere l'usufrutto dell'appartamento sito al piano terra a Parte_1 CP_1
, che si farà carico di tutte le spese occorrenti per la stipula e la trascrizione di tale diritto
[...] reale;
inoltre, lo stesso si farà carico di tutti costi necessari per il restauro di detto appartamento e si accolla anche i rimanenti ratei dei seguenti finanziamenti: - fino al 5/10/2024 € 68,80 mensili per il divano collocato nella casa coniugale - fino al 20/04/2025 € 25,14 per la TV collocata nella casa coniugale - fino al 1/10/2028 € 380,00 mensili del mutuo acceso per il restauro dell'appartamento coniugale;
5) il figlio minore -nato a [...] il [...]- resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6) considerata l'età del figlio (15 anni) e i turni di lavoro del la prossimità delle rispettive CP_1 residenze, il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo voglia, concordando con il minore e tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici e extrascolastici dello stesso;
7) il padre verserà entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese l'assegno di mantenimento per il figlio tramite accredito sul c/c della madre, nella misura di €.200,00 a decorrere dalla data del suo trasferimento dalla casa coniugale e nella misura di € 250,00 a decorrere da novembre 2024, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo a decorrere da ottobre 2025;
8) le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico del padre nella misura del 50% secondo quanto disposto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
9) l'assegno unico sarà riscosso interamente dalla madre, con la quale convive il figlio;
10) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio; pagina 3 di 5 11) il sig. potrà utilizzare il garage e la rimessa degli attrezzi, di esclusiva proprietà della CP_1 sig.ra che potrà richiederne il possesso previo preavviso di almeno trenta giorni. In Parte_1 cambio di tale concessione, il sig. si impegna a provvedere al taglio erba e alla pulizia del CP_1 terreno circostante l'immobile de quo;
12) quando avrà raggiunto un'attività lavorativa stabile, la sig.ra restituirà -anche con Parte_1 pagamento rateale nei modi e nei tempi che le parti concorderanno- la somma di € 1.800,00 avuta in prestito dal sig. per iscriversi al corso di OSS;
CP_1
13) non verserà nulla a titolo di mantenimento della Sig.ra ; Controparte_1 Parte_1
14) le Parti stabiliscono che il presente accordo verrà depositato nel fascicolo inerente il predetto giudizio.
9. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni conformi all'interesse delle parti medesime e non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
10. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 22 aprile
2024 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14 luglio 2001 tra Parte_1
e (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Caporciano (AQ) al n. 1,
[...] Controparte_1 parte II, serie A, anno 2001) alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caporciano (AQ) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 30 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 4 di 5 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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