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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/03/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2294-2023 R.G., avente ad oggetto: appello, TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 rappresentata e difesa giusto mandato in atti dall'Avv. Francesco Ucci in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Gragnano (Na), Via Roma n. Controparte_1
85, presso lo studio del suo procuratore in primo grado Avv. Ciretta Coda
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 708/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano, nell'ambito del giudizio n. 2753/2021 R.G. pubblicata in data 23.02.2023, non notificata, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da avverso dell'avviso di pagamento n. Controparte_1
071630690630691620000000625, emesso per il mancato pagamento di n. 5 ticket sanitari relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018 spettanti all'
[...]
. Controparte_2
Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Gragnano chiedendo di accertare la Parte_1 sospensione di qualsiasi attività di riscossione cui al D. L. 18/20 con conseguente
1 sospensione dei termini di versamento sino al 31/12/20 di quanto richiesto con l'avviso di pagamento sopra indicato e notificato il 03/12/20.
Si costituiva l , eccependo il difetto di giurisdizione Parte_1
e l'infondatezza, nel merito, delle avverse eccezioni.
Con la sentenza n. 708/2023 il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda di e “.... Dichiara la Controparte_1 illegittimità dell'esecuzione posta in essere da con l'avviso n. Parte_1
071630690630691620000000625 emesso il 06/08/20 e notificato in data 03/12/20” condannando l' al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1 eccependo: - il difetto di giurisdizione del giudice adito stante la natura tributaria del credito e l'assenza di atti di esecuzione;
nel merito l'infondatezza della domanda.
Alla udienza cartolare dell'11 marzo 2025 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Deve essere dichiara la contumacia di ritualmente evocata in giudizio Controparte_1
e non costituita.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni
Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro
2 accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Il ticket sanitario istituito dal D.L. 382/89 non ha natura assistenziale (nel qual caso rientrerebbe nella giurisdizione del Giudice del Lavoro), bensì di tassa, in quanto avente funzione di partecipazione alla spesa sanitaria e, per tale motivo, dovuto obbligatoriamente e non in base a un rapporto sinallagmatico, nonché determinato in misura forfettaria. L'art. 2 D.Lgs. 124/98, d'altra parte, prevede espressamente che rientrino nella giurisdizione tributaria, tra le altre, le controversie aventi ad oggetto il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale.
La S.C. ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel caso di specie, l'avviso di pagamento richiama i ticket sanitari che, come detto, sono crediti di natura tributaria.
Va, pertanto, richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del
25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.
546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna
3 controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U.,
n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass.
S.U., n.1394/2022).
Tra l'altro, dalla natura dell'atto impugnato (avviso di pagamento) in primo grado si evince che alcuna esecuzione era stata intrapresa in danno di Controparte_1
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
708/2023, emessa dal Giudice di Pace di Gragnano, nell'ambito del giudizio civile n.
2753/2021 R.G. pubblicata in data 23.02.2023, non notificata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello
- per l'effetto in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso il 22/03/25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Dott. quale Parte_2
GOP addetto all'Ufficio.
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