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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 7164/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7164/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NO PA ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bianca Massarelli
( e IA AC ( Email_2 Email_3
giusta D.R. n. 4620 del 22.12.2023 e procura in atti
RESISTENTE
E
Controparte_2
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
E e difesa dagli avvocati Raffaella Travi (raffaella.travi.policlinico. upar.puglia. ) e Email_4
EL Di AN ( per procura in atti Email_6
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di equiparazione economica ex art. 31 DPR 761/1979
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di far parte del personale tecnico-amministrativo non medico dell' inquadrata professionalmente nella categoria D Parte_2
e presta servizio presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
dal 17.12.2019, dolendosi di non aver percepito l'indennità a favore del personale universitario che presta servizio presso i Policlinici, le Cliniche e gli Istituti di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, al fine di equipararne il trattamento economico a quello del personale del che riveste la medesima Controparte_3
posizione, ha convenuto in giudizio l' e l Controparte_4 [...]
chiedendo il pagamento della Controparte_2
somma di € 780,00 mensili dalla data dell'assunzione.
L' nel costituirsi ha chiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti Parte_2
dell' . Entrambe le resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_2
La causa è stata discussa all'udienza del 22.12.2025 mediante trattazione scritta.
Si richiama ex artt. 118 disp. att. c.p.c., condividendola, la sentenza n. 2804/2023 di questo
Tribunale in altra composizione.
La ricorrente nel merito sostiene che l e la hanno Parte_2 CP_5
regolato i loro rapporti ai fini della prescritta “Integrazione fra attività didattiche,
scientifiche e assistenziali della Facoltà di Medicina e Chirurgia nell'Azienda Ospedaliero –
Universitaria Policlinico” attraverso successivi Protocolli d'Intesa, a partire dall'anno 2003
(all.ti 1, 2, 3 di parte resistente).
Si richiama, in particolare, il Protocollo d'Intesa 11.04.2018 (all. 3) – Art. 11 (Personale
universitario) “
1. Il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alle AOU o
alle altre Strutture sedi della collaborazione tra Università ed assolve gli obblighi assistenziali Pt_3
previsti dalla normativa vigente ed è responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività
svolta.
2. Fermo restando il proprio stato giuridico, al personale universitario docente e tecnico
amministrativo si applicano, per quanto attiene all'esercizio della attività assistenziale, le norme
stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le altre norme che ne facciano
esplicito riferimento.
3. La dotazione organica del personale di ciascuna AOU adottata dal Direttore
3 Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata … è trasmessa ai competenti uffici della
Regione ai fini dei controlli… Entro i limiti della predetta dotazione organica, nonché dei relativi tetti
di spesa, il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito all'AOU di riferimento
… è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il Direttore
Generale dell'Azienda o della struttura sanitaria interessata, nel quale è riportato l'elenco analitico
del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno
orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unità operativa di afferenza. …
7. Il personale universitario assimilabile alla dirigenza sanitaria, professionale e tecnica ed il personale
universitario tecnico-amministrativo sono conferiti all' AOU o alle altre strutture sedi della
collaborazione tra ed entro i limiti della rispettiva dotazione organica e svolgono la Parte_2 Pt_3
propria attività lavorativa secondo l'impegno orario e/o l'organizzazione in turni del personale
dipendente dall' Azienda di conferimento, anche tenendo conto delle esigenze dell'attività di didattica
e di ricerca”.
Dal tenore letterale della normativa e dai successivi protocolli di intesa, emergono chiaramente i presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31 DPR 761/79: il formale conferimento in convenzione nonché il connesso svolgimento dell'attività assistenziale.
Dunque, detto conferimento deve essere concordato tra le due Istituzioni (Università e
Azienda) in forma scritta, nonché adottato tenendo conto dei limiti della dotazione organica e dei relativi tetti di spesa.
Nel caso di specie la ricorrente ha ammesso di non essere mai stata conferita formalmente in convenzione e non ha fornito alcuna prova in ordine al secondo presupposto dello svolgimento dell'attività assistenziale (cfr., ricorso, pag.1)
Pertanto, atteso che la mancanza di tali presupposti non può far sorgere alcun diritto alla percezione dell'indennità in questione, la domanda deve essere rigettata.
La particolarità della questione giustifica la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
4 Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 7164/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7164/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NO PA ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bianca Massarelli
( e IA AC ( Email_2 Email_3
giusta D.R. n. 4620 del 22.12.2023 e procura in atti
RESISTENTE
E
Controparte_2
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
E e difesa dagli avvocati Raffaella Travi (raffaella.travi.policlinico. upar.puglia. ) e Email_4
EL Di AN ( per procura in atti Email_6
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di equiparazione economica ex art. 31 DPR 761/1979
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di far parte del personale tecnico-amministrativo non medico dell' inquadrata professionalmente nella categoria D Parte_2
e presta servizio presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
dal 17.12.2019, dolendosi di non aver percepito l'indennità a favore del personale universitario che presta servizio presso i Policlinici, le Cliniche e gli Istituti di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, al fine di equipararne il trattamento economico a quello del personale del che riveste la medesima Controparte_3
posizione, ha convenuto in giudizio l' e l Controparte_4 [...]
chiedendo il pagamento della Controparte_2
somma di € 780,00 mensili dalla data dell'assunzione.
L' nel costituirsi ha chiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti Parte_2
dell' . Entrambe le resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_2
La causa è stata discussa all'udienza del 22.12.2025 mediante trattazione scritta.
Si richiama ex artt. 118 disp. att. c.p.c., condividendola, la sentenza n. 2804/2023 di questo
Tribunale in altra composizione.
La ricorrente nel merito sostiene che l e la hanno Parte_2 CP_5
regolato i loro rapporti ai fini della prescritta “Integrazione fra attività didattiche,
scientifiche e assistenziali della Facoltà di Medicina e Chirurgia nell'Azienda Ospedaliero –
Universitaria Policlinico” attraverso successivi Protocolli d'Intesa, a partire dall'anno 2003
(all.ti 1, 2, 3 di parte resistente).
Si richiama, in particolare, il Protocollo d'Intesa 11.04.2018 (all. 3) – Art. 11 (Personale
universitario) “
1. Il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alle AOU o
alle altre Strutture sedi della collaborazione tra Università ed assolve gli obblighi assistenziali Pt_3
previsti dalla normativa vigente ed è responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività
svolta.
2. Fermo restando il proprio stato giuridico, al personale universitario docente e tecnico
amministrativo si applicano, per quanto attiene all'esercizio della attività assistenziale, le norme
stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le altre norme che ne facciano
esplicito riferimento.
3. La dotazione organica del personale di ciascuna AOU adottata dal Direttore
3 Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata … è trasmessa ai competenti uffici della
Regione ai fini dei controlli… Entro i limiti della predetta dotazione organica, nonché dei relativi tetti
di spesa, il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito all'AOU di riferimento
… è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il Direttore
Generale dell'Azienda o della struttura sanitaria interessata, nel quale è riportato l'elenco analitico
del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno
orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unità operativa di afferenza. …
7. Il personale universitario assimilabile alla dirigenza sanitaria, professionale e tecnica ed il personale
universitario tecnico-amministrativo sono conferiti all' AOU o alle altre strutture sedi della
collaborazione tra ed entro i limiti della rispettiva dotazione organica e svolgono la Parte_2 Pt_3
propria attività lavorativa secondo l'impegno orario e/o l'organizzazione in turni del personale
dipendente dall' Azienda di conferimento, anche tenendo conto delle esigenze dell'attività di didattica
e di ricerca”.
Dal tenore letterale della normativa e dai successivi protocolli di intesa, emergono chiaramente i presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31 DPR 761/79: il formale conferimento in convenzione nonché il connesso svolgimento dell'attività assistenziale.
Dunque, detto conferimento deve essere concordato tra le due Istituzioni (Università e
Azienda) in forma scritta, nonché adottato tenendo conto dei limiti della dotazione organica e dei relativi tetti di spesa.
Nel caso di specie la ricorrente ha ammesso di non essere mai stata conferita formalmente in convenzione e non ha fornito alcuna prova in ordine al secondo presupposto dello svolgimento dell'attività assistenziale (cfr., ricorso, pag.1)
Pertanto, atteso che la mancanza di tali presupposti non può far sorgere alcun diritto alla percezione dell'indennità in questione, la domanda deve essere rigettata.
La particolarità della questione giustifica la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
4 Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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