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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/09/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 943/2025
Oggi 25 settembre 2025 ore 09:17 innanzi alla dott.ssa Alessia Caprio, sono comparsi:
Per l'avv. SCOTTO CINZIA;
Parte_1 per , nessuno compare. CP_1
Preliminarmente il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di CP_1
L'avv. Scotto si riporta al ricorso, insiste nelle conclusioni ivi rassegnate ed insiste nella condanna alle spese di lite della controparte. L'avv. Scotto rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza e si allontana.
Il Giudice, esaurita la discussione, preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 – 447-bis c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 1 di 6 R.G. N. 943/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 447-bis e art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 943/2025 R.G. promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. CINZIA SCOTTO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Marcello Malpighi n. 51
PARTE RICORRENTE contro con sede in Poppi (AR), via Roma n. 228/D CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento somme – locazione di immobile
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.04.2025 ha agito nei confronti della società Parte_1 CP_1 rappresentando che tra le parti era intercorso un contratto di locazione immobiliare breve, dal
04.12.2024 al 10.12.2024, concluso per il tramite della società di intermediazione immobiliare AW
A/S Novasol, con sede in Danimarca, cui la ricorrente aveva affidato l'incarico di gestire la locazione della propria casa vacanze sita in Arezzo, Fraz. Ruscello, via di Casa al Vento n. 1.
pagina 2 di 6 In particolare, la ricorrente ha dedotto che il contratto per i servizi di intermediazione delle case vacanze prevedeva, all'art. 2.3, che in alcuni casi, quale quello di specie, i costi per l'energia ed i consumi fossero saldati direttamente al proprietario dell'immobile al momento della partenza, mentre il canone di locazione sarebbe stato versato direttamente alla società AW dal conduttore dell'immobile
(cfr. doc. n. 1). Tali spese, da versare direttamente al proprietario dell'immobile, erano specificamente determinate nel buono di locazione (doc. 2) relativo al rapporto negoziale in esame e consistevano in
“Pulizia obbligatoria da pagare all'arrivo: EUR 100,00 per soggiorno. Costi a consumo esclusi - da pagare in loco all'arrivo. Elettricità EUR 0,65 al. kWh. Riscaldamento gas/metano EUR 5,00 al. m3.”
La ricorrente ha dedotto che la conduttrice non avrebbe versato il costo delle spese CP_1 accessorie, ovvero quelle per i consumi energetici (elettricità e riscaldamento) e per le pulizie dell'immobile, per la somma complessiva di € 371,40.
La sig.ra ha dedotto di aver sollecitato più volte il pagamento della suddetta somma, anche Pt_1 tramite l'intermediazione della società AW, e di aver ricevuto, da parte di quest'ultima, la conferma dell'intenzione della società di corrispondere quanto dovuto a titolo di consumi energetici, CP_1
a fronte dell'emissione di una ricevuta fiscale da parte della proprietaria (cfr. corrispondenza depositata quale doc. n. 4).
Dunque, la parte ricorrente ha dedotto di aver provveduto a contattare direttamente la società resistente, la quale aveva dapprima ignorato la mail inviatale in data 05.03.2025 e, successivamente sollecitata via
PEC, aveva dato riscontro alla stessa in data 23.03.2025 contestando la richiesta della locatrice e sostenendo che le rilevazioni dei consumi non sarebbero state specificate né effettuate in contraddittorio (cfr. doc. n. 5).
Pertanto, la ricorrente, al fine di recuperare il credito vantato, ha introdotto la procedura di mediazione obbligatoria prevista ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, conclusa con esito negativo per mancata partecipazione della parte resistente, e ha successivamente instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della pretesa sostanziale e la condanna della resistente al pagamento della somma di € 371,40, oltre interessi di legge fino al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese di lite e richiesta condanna della resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore al massimo delle spese del giudizio per la mancata partecipazione, senza valida giustificazione, alla procedura di mediazione obbligatoria.
All'odierna udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente e la causa è passata in decisione, all'esito della discussione orale.
pagina 3 di 6 Ciò premesso, alla luce delle risultanze processuali, la domanda deve essere accolta per i motivi che seguono.
La ricorrente, con la domanda dispiegata, ha chiesto che la resistente fosse condannata a versare le somme dovute a titolo di spese in forza del rapporto di locazione breve intercorso dal 04.12.2024 al
10.12.2024.
Va rilevato preliminarmente che la ricorrente ha fornito prova documentale della fonte negoziale del diritto vantato, producendo sia il contratto di intermediazione con AW (doc. 2) sia il buono di locazione relativo alla permanenza, nell'immobile della ricorrente, della società resistente (doc. 2), ove viene specificamente indicato l'obbligo del conduttore di versare al locatore la somma di € 100,00 per le pulizie oltre alle somme per i consumi energetici, secondo il tariffario ivi indicato (“Elettricità EUR
0,65 al. kWh. Riscaldamento gas/metano EUR 5,00 al. m3”).
La ricorrente ha offerto supporto documentale alla quantificazione degli esborsi dovuti a titolo di consumi energetici depositando in atti fotografie raffiguranti i contatori dell'immobile scattate il giorno iniziale e quello finale del rapporto di locazione (cfr. doc. 3).
La pretesa creditoria di parte ricorrente trova infatti, per quanto attiene al quantum, corrispondenza documentale nelle fotografie allegate al ricorso, scattate in data 04.12.2024 ed in data 10.12.2024, e riportanti rispettivamente, in ordine al contatore GPL, il numero “2992”, ed il numero “2524” per il contatore elettrico, alla data del 04.12.2024, nonché il numero “3032” per il contatore GPL ed il numero “2643” per il contatore elettrico, alla data del 10.12.2024.
Dalla lettura dei dati sopra riportati nonché del “buono di locazione”, contenente i parametri per il calcolo dei consumi, intestato alla società ed allegato quale doc. n. 2, si evince che i CP_1 consumi per la locazione oggetto di causa debbano essere quantificati in € 200 per il GPL (€ 5,00 al metro cubo) e in € 71,40 per la corrente elettrica (€ 0,65 al Kwh), oltre alla somma di € 100,00 per le pulizie dell'immobile, per un totale di € 371,40.
Sul punto va rammentato che le fotografie prodotte, ai sensi dell'art. 2712 c.c., fanno piena prova dei fatti rappresentati dalle medesime, qualora il soggetto contro il quale siano state prodotte non ne disconosca ritualmente la conformità ai fatti rappresentati. La giurisprudenza ha inoltre precisato che tale principio opera anche in caso di contumacia del soggetto contro il quale le riproduzioni sono allegate (cfr. Cass. n. 14438/2006: “In tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli articoli 2712 e 2719 cod. civ., secondo cui esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest'ultima.”).
pagina 4 di 6 Essendo dunque dimostrata la pretesa creditoria di parte locatrice, sia nell'an che nel quantum, gravava sul conduttore l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione dal medesimo assunta.
La domanda di parte ricorrente va dunque accolta, e la società resistente, rimasta contumace, deve essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 371,40, dovuta a Parte_1 titolo di spese per le utenze e per le pulizie nel periodo di vigenza del contratto di locazione
(04.12.2024-10.12.2024) dell'immobile di Arezzo, Fraz. Ruscello, via di Casa al Vento n. 1, oltre interessi al tasso legale dalla data in cui l'obbligazione è sorta (10.12.2024) al saldo effettivo.
Non può essere accolta, nel caso di specie, stante la contumacia della parte resistente, la richiesta della ricorrente tesa ad ottenere la condanna della controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore al massimo delle spese liquidate per il giudizio in considerazione della mancata partecipazione della resistente alla mediazione obbligatoria. Va infatti evidenziato che il presupposto per l'operatività dell'art. 12-bis, co. 2 e 3, del d.lgs. 28/2010 è che la parte che non abbia partecipato senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria si sia poi costituita nel successivo processo.
La resistente va invece condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite di questo giudizio, risultando soccombente. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n.
55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore fino ad € 1.100 e si liquidano – in relazione alle fasi concretamente svolte - in complessivi € 462 di cui € 131 per la fase di studio della controversia, € 131 per la fase introduttiva del giudizio ed € 200 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché gli esborsi per contributo unificato e bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- condanna a corrispondere alla ricorrente , la somma di € 371,40, oltre CP_1 Parte_1 agli interessi al tasso legale dal 10.12.2024 al saldo;
- condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del presente CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 462,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché oltre agli esborsi per contributo unificato e bollo.
Arezzo, 25 settembre 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza della parte costituita rinunziante a presenziare ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 943/2025
Oggi 25 settembre 2025 ore 09:17 innanzi alla dott.ssa Alessia Caprio, sono comparsi:
Per l'avv. SCOTTO CINZIA;
Parte_1 per , nessuno compare. CP_1
Preliminarmente il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di CP_1
L'avv. Scotto si riporta al ricorso, insiste nelle conclusioni ivi rassegnate ed insiste nella condanna alle spese di lite della controparte. L'avv. Scotto rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza e si allontana.
Il Giudice, esaurita la discussione, preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 – 447-bis c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 1 di 6 R.G. N. 943/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 447-bis e art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 943/2025 R.G. promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. CINZIA SCOTTO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Marcello Malpighi n. 51
PARTE RICORRENTE contro con sede in Poppi (AR), via Roma n. 228/D CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento somme – locazione di immobile
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.04.2025 ha agito nei confronti della società Parte_1 CP_1 rappresentando che tra le parti era intercorso un contratto di locazione immobiliare breve, dal
04.12.2024 al 10.12.2024, concluso per il tramite della società di intermediazione immobiliare AW
A/S Novasol, con sede in Danimarca, cui la ricorrente aveva affidato l'incarico di gestire la locazione della propria casa vacanze sita in Arezzo, Fraz. Ruscello, via di Casa al Vento n. 1.
pagina 2 di 6 In particolare, la ricorrente ha dedotto che il contratto per i servizi di intermediazione delle case vacanze prevedeva, all'art. 2.3, che in alcuni casi, quale quello di specie, i costi per l'energia ed i consumi fossero saldati direttamente al proprietario dell'immobile al momento della partenza, mentre il canone di locazione sarebbe stato versato direttamente alla società AW dal conduttore dell'immobile
(cfr. doc. n. 1). Tali spese, da versare direttamente al proprietario dell'immobile, erano specificamente determinate nel buono di locazione (doc. 2) relativo al rapporto negoziale in esame e consistevano in
“Pulizia obbligatoria da pagare all'arrivo: EUR 100,00 per soggiorno. Costi a consumo esclusi - da pagare in loco all'arrivo. Elettricità EUR 0,65 al. kWh. Riscaldamento gas/metano EUR 5,00 al. m3.”
La ricorrente ha dedotto che la conduttrice non avrebbe versato il costo delle spese CP_1 accessorie, ovvero quelle per i consumi energetici (elettricità e riscaldamento) e per le pulizie dell'immobile, per la somma complessiva di € 371,40.
La sig.ra ha dedotto di aver sollecitato più volte il pagamento della suddetta somma, anche Pt_1 tramite l'intermediazione della società AW, e di aver ricevuto, da parte di quest'ultima, la conferma dell'intenzione della società di corrispondere quanto dovuto a titolo di consumi energetici, CP_1
a fronte dell'emissione di una ricevuta fiscale da parte della proprietaria (cfr. corrispondenza depositata quale doc. n. 4).
Dunque, la parte ricorrente ha dedotto di aver provveduto a contattare direttamente la società resistente, la quale aveva dapprima ignorato la mail inviatale in data 05.03.2025 e, successivamente sollecitata via
PEC, aveva dato riscontro alla stessa in data 23.03.2025 contestando la richiesta della locatrice e sostenendo che le rilevazioni dei consumi non sarebbero state specificate né effettuate in contraddittorio (cfr. doc. n. 5).
Pertanto, la ricorrente, al fine di recuperare il credito vantato, ha introdotto la procedura di mediazione obbligatoria prevista ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, conclusa con esito negativo per mancata partecipazione della parte resistente, e ha successivamente instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della pretesa sostanziale e la condanna della resistente al pagamento della somma di € 371,40, oltre interessi di legge fino al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese di lite e richiesta condanna della resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore al massimo delle spese del giudizio per la mancata partecipazione, senza valida giustificazione, alla procedura di mediazione obbligatoria.
All'odierna udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente e la causa è passata in decisione, all'esito della discussione orale.
pagina 3 di 6 Ciò premesso, alla luce delle risultanze processuali, la domanda deve essere accolta per i motivi che seguono.
La ricorrente, con la domanda dispiegata, ha chiesto che la resistente fosse condannata a versare le somme dovute a titolo di spese in forza del rapporto di locazione breve intercorso dal 04.12.2024 al
10.12.2024.
Va rilevato preliminarmente che la ricorrente ha fornito prova documentale della fonte negoziale del diritto vantato, producendo sia il contratto di intermediazione con AW (doc. 2) sia il buono di locazione relativo alla permanenza, nell'immobile della ricorrente, della società resistente (doc. 2), ove viene specificamente indicato l'obbligo del conduttore di versare al locatore la somma di € 100,00 per le pulizie oltre alle somme per i consumi energetici, secondo il tariffario ivi indicato (“Elettricità EUR
0,65 al. kWh. Riscaldamento gas/metano EUR 5,00 al. m3”).
La ricorrente ha offerto supporto documentale alla quantificazione degli esborsi dovuti a titolo di consumi energetici depositando in atti fotografie raffiguranti i contatori dell'immobile scattate il giorno iniziale e quello finale del rapporto di locazione (cfr. doc. 3).
La pretesa creditoria di parte ricorrente trova infatti, per quanto attiene al quantum, corrispondenza documentale nelle fotografie allegate al ricorso, scattate in data 04.12.2024 ed in data 10.12.2024, e riportanti rispettivamente, in ordine al contatore GPL, il numero “2992”, ed il numero “2524” per il contatore elettrico, alla data del 04.12.2024, nonché il numero “3032” per il contatore GPL ed il numero “2643” per il contatore elettrico, alla data del 10.12.2024.
Dalla lettura dei dati sopra riportati nonché del “buono di locazione”, contenente i parametri per il calcolo dei consumi, intestato alla società ed allegato quale doc. n. 2, si evince che i CP_1 consumi per la locazione oggetto di causa debbano essere quantificati in € 200 per il GPL (€ 5,00 al metro cubo) e in € 71,40 per la corrente elettrica (€ 0,65 al Kwh), oltre alla somma di € 100,00 per le pulizie dell'immobile, per un totale di € 371,40.
Sul punto va rammentato che le fotografie prodotte, ai sensi dell'art. 2712 c.c., fanno piena prova dei fatti rappresentati dalle medesime, qualora il soggetto contro il quale siano state prodotte non ne disconosca ritualmente la conformità ai fatti rappresentati. La giurisprudenza ha inoltre precisato che tale principio opera anche in caso di contumacia del soggetto contro il quale le riproduzioni sono allegate (cfr. Cass. n. 14438/2006: “In tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli articoli 2712 e 2719 cod. civ., secondo cui esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest'ultima.”).
pagina 4 di 6 Essendo dunque dimostrata la pretesa creditoria di parte locatrice, sia nell'an che nel quantum, gravava sul conduttore l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione dal medesimo assunta.
La domanda di parte ricorrente va dunque accolta, e la società resistente, rimasta contumace, deve essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 371,40, dovuta a Parte_1 titolo di spese per le utenze e per le pulizie nel periodo di vigenza del contratto di locazione
(04.12.2024-10.12.2024) dell'immobile di Arezzo, Fraz. Ruscello, via di Casa al Vento n. 1, oltre interessi al tasso legale dalla data in cui l'obbligazione è sorta (10.12.2024) al saldo effettivo.
Non può essere accolta, nel caso di specie, stante la contumacia della parte resistente, la richiesta della ricorrente tesa ad ottenere la condanna della controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore al massimo delle spese liquidate per il giudizio in considerazione della mancata partecipazione della resistente alla mediazione obbligatoria. Va infatti evidenziato che il presupposto per l'operatività dell'art. 12-bis, co. 2 e 3, del d.lgs. 28/2010 è che la parte che non abbia partecipato senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria si sia poi costituita nel successivo processo.
La resistente va invece condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite di questo giudizio, risultando soccombente. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n.
55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore fino ad € 1.100 e si liquidano – in relazione alle fasi concretamente svolte - in complessivi € 462 di cui € 131 per la fase di studio della controversia, € 131 per la fase introduttiva del giudizio ed € 200 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché gli esborsi per contributo unificato e bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- condanna a corrispondere alla ricorrente , la somma di € 371,40, oltre CP_1 Parte_1 agli interessi al tasso legale dal 10.12.2024 al saldo;
- condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del presente CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 462,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché oltre agli esborsi per contributo unificato e bollo.
Arezzo, 25 settembre 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza della parte costituita rinunziante a presenziare ed allegazione al verbale.
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