Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 18/02/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01351/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01292/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) dell’Avviso di accertamento esecutivo n. -OMISSIS- a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, Attività Produttive e Mercato del Comune di -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 8.400,00 per la mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire n. -OMISSIS-del-OMISSIS-
B) del Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 31, comma 4 bis del DPR n.380/01 e ss.mm.ii. per inottemperanza all'ordine di demolizione emesso per interventi eseguiti in assenza di titoli abilitativi, in totale difformità o con variazioni essenziali, approvato con la deliberazione n.-OMISSIS-del -OMISSIS- del Commissari Straordinario del Comune di -OMISSIS-, nella parte in cui all'art. 3 prescrive i criteri per la “Determinazione delle sanzioni”;
C) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali precipuamente la Nota prot. n.-OMISSIS-del-OMISSIS- con la quale il Comando di Polizia Locale ha redatto il verbale di accertamento di inottemperanza all'ordine a demolire n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2024 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria di un immobile sito in -OMISSIS-, via-OMISSIS-, distinto in C.T/F al foglio -OMISSIS-particelle nn.-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ricadente in zona F 2 del PRG vigente.
Il Comune ha accertato l’esistenza di opere realizzate in difformità alla DIA prot. n.-OMISSIS-del-OMISSIS- consistenti in
“ - ampliamento di circa 14 mq, realizzando un antibagno e bagno al primo piano lato sud dell’immobile (chiusura del balcone). La sagoma perimetrale dell’immobile al primo piano presenta lievi variazioni delle dimensioni (pochi centimetri), in quanto le pareti perimetrali sono state rivestite con un cappotto termico;
- realizzazione di muri di tompanatura dell’intera cassa scala; mentre sui grafici di progetto è rappresentata aperta e priva di muri di tompanatura;
- realizzazione di muro di recinzione sul lato sud del lotto di terreno costituito in blocchi di lapil-cemento, non rappresentato sui grafici di progetto;
- realizzazione di n. 3 varchi di accesso al lotto di terreno, mentre sui grafici di prgetto ne sono realizzati due”.
Conseguentemente ne ha ingiunto la demolizione con ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-.
Successivamente, in considerazione dell’accertamento dell’inottemperanza al suddetto ordine, di cui al verbale prot.-OMISSIS-del-OMISSIS-, il Comune irrogava la sanzione pecuniaria di € 8.400,00 euro con accertamento esecutivo n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-.
Con ricorso notificato in data 3.03.2021 e depositato il 29.03.2021 il suddetto provvedimento è stato impugnato, contestualmente agli altri atti in epigrafe, per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 4bis d. P. R. 380/01 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del regolamento comunale sanzionatorio approvato con deliberazione n. del -OMISSIS- dal Commissario straordinario del Comune di -OMISSIS- - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 214/1990 – Difetto di motivazione – Carenza assoluta d’istruttoria – Illogicità manifesta – Violazione del principio di proporzionalità .
Ancora, parte ricorrente contesta il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Da un lato, il rinvio, contenuto nell’atto gravato, all’art. 38 comma 4bis, norma inesistente, evidenzierebbe la violazione di qualsiasi principio costituzionale di buona amministrazione e trasparenza degli atti; dall’altro, verrebbe asetticamente richiamato l’art. 3 del regolamento comunale, senza, tuttavia, riportare nell’atto impugnato gli elementi essenziali e i parametri di calcolo utilizzati per determinare l’ammontare massimo della sanzione;
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con deliberazione -OMISSIS-del -OMISSIS- dal Commissario Straordinario del Comune di -OMISSIS- – Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 4bis d.P.R. 380/01 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90 – Difetto di motivazione – Carenza assoluta di istruttoria – Illogicità manifesta – Violazione del principio di proporzionalità.
Con il secondo e ultimo motivo di ricorso, si denuncia l’illegittimità dell’avviso n. -OMISSIS-, in quanto fondato su una disposizione regolamentare, considerata “apertamente confliggente con la disciplina di settore”. In particolare, mentre per gli abusi in aree sottoposte a vincolo l’art. 31 comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01 impone l’irrogazione della sanzione nella misura massima, per gli altri casi è prevista una forbice edittale, di talché il Comune, nel determinare l’importo della sanzione, secondo parte ricorrente, deve tener conto dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche della stessa opera. Di tali principi, e, quindi, della citata normativa nazionale, il ricorrente contesta l’inosservanza, poiché l’art. 3 del citato Regolamento non garantirebbe la gradualità della sanzione in ordine alla consistenza e all’entità delle opere ma, viceversa, agevolerebbe i responsabili degli abusi di maggiore grandezza. Detta disposizione, infatti, “nelle tre diverse tipologie di interventi contemplati, favorisce sempre i responsabili di abusi macroscopici, ai quali sarà comminata al massimo la sanzione di 20.000 euro, come al soggetto che in assenza di titolo ha realizzato un modesto intervento”.
Si costituiva in giudizio il Comune di -OMISSIS-, controdeducendo alle avverse doglianze. Quanto, in particolare, alla censura di difetto di motivazione del provvedimento impugnato, osservava che: “Il provvedimento impugnato è chiaramente e congruamente motivato, quanto alla consistenza fattuale ed alla configurazione giuridica dell'abuso, con l'esplicito riferimento alla presupposta ordinanza di demolizione, n. -OMISSIS-del -OMISSIS- ed al verbale di sequestro di opera abusiva, da questa esplicitamente richiamato. Nella suddetta ordinanza di demolizione, vengono infatti chiaramente descritte le opere abusive realizzate e vengono altresì richiamate le disposizioni normative ritenute applicabili. L’ordinanza di demolizione è rimasta (a quanto consta) inoppugnata, con ogni conseguenza che ne deriva sul piano giuridico, anche in termini di incontestabilità dei suoi presupposti fattuali e motivazionali (che non possono più, pertanto, essere ora messi in discussione dall’interessato)”.
Seguiva il deposito di memoria conclusiva, in cui parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze e replicava alle argomentazioni difensive di controparte.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 ottobre 2024, tenuta da remoto mediante l’applicativo TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Quanto alla prima censura, impingente nel dedotto difetto di motivazione e istruttoria, s’osserva quanto segue.
Non rileva, in senso invalidante, la menzione, nel testo dell’avviso, di una norma inesistente (l’art. 38 comma 4 bis, anziché l’art. 31 comma 4 bis del T.U.Ed.), frutto di un evidente errore materiale e che, pertanto, non può essere assunta a sintomo di una carenza di trasparenza dell’azione amministrativa: e, inoltre, dal corpo dell’avviso impugnato, contenente, peraltro, come già detto, il rinvio alla prodromica ed inoppugnata ordinanza di demolizione, emerge con chiarezza la situazione fattuale sottostante, nonché il corretto quadro normativo di riferimento. D’altro canto, il rinvio all’art. 3 del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. --OMISSIS- rispetta i criteri, legittimanti la motivazione per relationem: l’atto cui si fa riferimento non solo è espressamente indicato nell’atto ma è altresì disponibile al privato, in quanto pubblicato sul sito internet del Comune.
Sulla motivazione per relationem, cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. IV, 14/06/2024, n. 2221: “In caso di motivazione del provvedimento per relationem, il concetto di disponibilità, di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990, non comporta che l'atto amministrativo menzionato debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, ma postula solo che gli atti siano resi disponibili a norma di legge ovvero tramite il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile”; e T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 2/03/2023, n. 1353: “L'art. 3, l. n. 241/1990 consente l'uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell'Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell'atto va intesa nel senso che all'interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato”.
Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente censura il Regolamento Comunale, sulla cui scorta è stato adottato il provvedimento sanzionatorio gravato, se ne deve, del pari, predicare l’infondatezza.
Anzitutto, s’osserva che – pur gravando di ricorso il Regolamento Comunale sanzionatorio predetto, alla lett. B) dell’epigrafe, “nella parte in cui all'art. 3 prescrive i criteri per la Determinazione delle sanzioni” – quel di cui si duole parte ricorrente consiste, all’evidenza, nell’applicazione concreta che dello stesso, e segnatamente del suo art. 3, ha fatto, nella specie, il Comune di -OMISSIS- (cfr. T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 12/04/2010, n. 451: “Il regolamento comunale, essendo un atto normativo, non può essere impugnato autonomamente bensì congiuntamente ad un atto applicativo)”.
Ciò posto, s’osserva, altresì, che l’art. 31 comma 4bis T.U. Ed., da un lato, stabilisce l’irrogazione della sanzione massima in caso di abusi in aree sottoposte a vincoli e, dall’altro, negli altri casi, individua una forbice edittale, in cui può muoversi l’Amministrazione Comunale. Di conseguenza, la discrezionalità riconosciuta al Comune potrebbe essere, in concreto, censurata, soltanto ove apparisse del tutto irragionevole o arbitraria (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 2/04/2019, n. 4307: “La valutazione in ordine all'applicazione di una sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che, in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie figure sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento”), il che non si verifica nel caso di specie, constando invero, il citato Regolamento n. --OMISSIS- e segnatamente il suo art. 3, di una serie di parametri intelligibili e razionali e, quindi, insuscettibili di sindacato da parte di questo Tribunale, nei limiti in cui esso è consentito, giusta la giurisprudenza sopra citata; con la conseguenza che la dedotta illogicità ed irrazionalità dell’art. 3 del Regolamento de quo (che finirebbe, in tesi, per premiare gli autori di abusi maggiori, parificandoli, di fatto, a quelli di minori dimensioni), non può assolutamente ridondare in vizio dell’applicazione concreta che, nella specie, di tale norma regolamentare è stata operata, dal Comune resistente.
Del resto, la censura de qua è anche mal posta, giacché presupporrebbe che, nella specie, sia stata irrogata, al ricorrente, la sanzione pecuniaria massima, pari ad € 20.000,00, il che, viceversa, non è (la sanzione concretamente applicata è pari, infatti, ad € 8.400,00).
Valgano in ogni caso, a tale proposito, le osservazioni difensive rassegnate, al riguardo, dall’ente, nella propria memoria di costituzione: “La graduazione dell’importo della sanzione, già fissata dalla norma nazionale tra € 2.000,00 ed € 20.000,00, è stata stabilita con REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONATORIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL C.C. N. -OMISSIS-DEL 18/09/2020, in funzione della tipologia dell’abuso e della superficie e/o volume, ed è facilmente verificabile nel regolamento pubblicato, come richiamato nel corpo del provvedimento. L’art. 31 comma 4-bis, poi, recita: “La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”. Si ritiene che tanto non vada letto come “solo” per tali tipologie di aree, ma che per queste è prevista la misura massima della sanzione senza riguardo alla natura e le dimensioni dell’opera. Per i restanti casi la sanzione va graduata e tanto è stato fatto con il Regolamento comunale. In questo caso trattasi di intervento in difformità di permesso a costruire, nella fattispecie “Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: il valore maggiore risultante dall’applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2000 euro e massima di 20.000 euro nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)”, per cui moltiplicando la superficie e/o la volumetria contestata come abusiva (superficie di circa mq. 14 e volume circa mc. 42), per il costo a mq/mc (€ 400/200), come disciplinato dal Regolamento Comunale, si ottiene un importo di € 8.400,00 maggiore tra i due (sup. e vol.)”.
Le superiori osservazioni vanno condivise.
Il caso di specie rientra nelle disposizioni regolamentari previste all’art. 3 punti 2.2 e 2.4. che prevedono la sanzione di 400 euro/mq e 200/mc, e poi stabiliscono la misura massima di 20.000 euro, nel caso dal calcolo, rapportato alla superficie ed al volume, emerga un risultato ancora maggiore (nella specie, la sanzione è stata peraltro contenuta nel limite di € 8.400,00, essendo il risultato del calcolo, sopra riportato, inferiore al massimo della sanzione, pari ad € 20,000,00, essendo stata contestata la realizzazione di un manufatto, avente dimensioni di circa 14 mq. e -OMISSIS-mc.).
Conformemente alle predette argomentazioni, il ricorso dev’essere, in definitiva, respinto.
Le spese di lite, per la risalenza temporale e la peculiarità della specie, possono essere peraltro compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.