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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7255 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 14093/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Generoso Yuri ST per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: Carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come in ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 15 aprile 2025 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
e, premesso di avere lavorato alle sue dipendenze con plurimi
[...] successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025, ha lamentato di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo. Ritenendo l'illegittimità, sotto varie sfaccettature, della discriminazione subita, parte ricorrente ha domandato il riconoscimento del proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per l'anno scolastico in questione, con condanna del convenuto a erogare in suo favore le CP_1 somme previste dalla norma invocata, per un importo complessivo pari a € 500, oltre accessori di legge e refusione delle spese. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio il e del merito, il quale va, Controparte_1 pertanto, dichiarato contumace. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente nelle note sostitutive di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'odierna parte ricorrente ha lamentato la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua assunzione con plurimi contratti di supplenza scolastica a tempo determinato. In punto di fatto emerge dagli atti di causa che con riferimento all'anno scolastico 2024/2025 – unico oggetto del presente giudizio –, la ricorrente ha stipulato plurimi, successivi, contratti di supplenza breve nel periodo tra il 21 ottobre 2024 e il 7 giugno 2025 (doc. da 1 a 11 del ricorso).
3. La carta elettronica del docente consista in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il
. Controparte_1
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_2 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia Controparte_3
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del d.P.C.M. 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”; “
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_4
3 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid- 19, è intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge n. 22/2020, il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.
4. Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come la portata letterale delle norme sopra richiamate sia circoscritta ai soli docenti di ruolo, sicché parte ricorrente, assunta con contratti a tempo determinato, ha lamentato di avere subito una illegittima discriminazione, per avere svolto a suo dire attività lavorativa del tutto analoga. La querelle interpretativa è stata di recente composta, in termini generali, della Corte di Cassazione, che nella pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023, valorizzandone la configurazione normativa di una didattica annuale, posta a base anche del beneficio formativo previsto dal legislatore per i soli docenti di ruolo, ha affermato il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In particolare, in ragione dell'immediata operatività del principio di non discriminazione quanto alle condizioni di impiego dei lavoratori, è stato ritenuto che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999). La carta docente, pur introdotta con fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, si interseca infatti con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. E l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non
4 consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga regolazione.
5. In quest'ottica, la Corte di legittimità ha ritenuto di attribuire rilievo al disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Il comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. In entrambe le fattispecie la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente ed esplicitamente enunciata. Si tratta, infatti, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo, abbracciandosi la nozione di annualità della supplenza, intesa in senso di annualità didattica. Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa, pertanto, la necessità di rimuovere la discriminazione subita, derivante esclusivamente, a comparabile identità delle modalità di impiego – unico parametro rilevante secondo il diritto dell'Unione Europea –, dall'essere il docente assunto a tempo determinato, dovendosi così riconoscere il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
6. La sopra citata pronuncia della Suprema Corte non ha, tuttavia, espressamente riguardato anche le supplenze brevi, stipulate ai sensi del terzo comma del citato articolo 4, sicché è rimasta aperta la questione interpretativa in ordine alla possibilità di ravvisare, anche per questa tipologia di incarichi, stipulati al di fuori del parametro di copertura offerto dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999, quella parificabilità delle condizioni di impiego che fonda la nozione di discriminazione rilevante nell'ottica del diritto
5 sovranazionale. Di recente, tuttavia, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile, con decreto del 19 marzo 2024, la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di cassazione in relazione ad alcune questioni inerenti il diritto a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, tra cui specificamente le c.d. supplenze brevi, stipulate, in determinate condizioni, al di fuori dei presupposti normativi sopra indicati, ha fornito coordinate chiarificatrici pienamente condivise dal decidente. Anzitutto, è stata ribadita la differenza strutturale e fisiologica tra le supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999 e quelle dei commi precedenti, richiamando l'orientamento avallato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 7 novembre 2016, n. 22552 al fine di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE. Già in tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la Suprema Corte ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi, stabilendo (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione CP_1 ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”. Componendo questi principi con quelli già enunciati nella sopra citata sentenza n. 29961/2023, si ricavano – e sono stati espressamente ribaditi dal Primo Presidente – criteri orientativi univoci per dirimere le ulteriori questioni controverse, quale quella delle supplenze temporanee. È stato, invero, ribadito che la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, si giustifica “in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica”, giacché “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il
6 profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La necessità di rimuovere la discriminazione subita si impone, pertanto, perché sulla base di precisi parametri normativi si può riscontrare una prestazione pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo nel caso di docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Per contro, nella ricerca di “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, è stata esclusa l'idoneità di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, poiché “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”. Su questo crinale di indagine, come sopra evidenziato – e, per l'appunto, valorizzato dal Primo Presidente – “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
7. Alla stregua di queste premesse ermeneutiche, il decreto di inammissibilità del rinvio pregiudiziale ha tracciato una netta linea di confine, sviluppando quanto evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023: “
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative,
7 che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni
“specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”. Con la conseguenza che per tali tipologie di incarico non si possa ravvisare una situazione comparabile sulla base del contesto normativo di riferimento e che, in assenza di effettiva discriminazione – nozione che postula, per l'appunto, la possibilità di assimilare situazioni regolate in modo differente – non si possa disapplicare la normativa interna e attribuire per le supplenze temporanee, anche qualora protrattesi per più di 180 giorni nello stesso istituto e sulla stessa cattedra, il benefico postulato dalla parte ricorrente per l'anno scolastico in questione. Anche l'eventuale circostanza che, di fatto, la supplenza temporanea si sia poi protratta fino al termine delle lezioni – e non, beninteso, a quello delle attività didattiche – costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente su una dimensione “normativamente” su base annua affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità, sì da fondare il diritto per gli insegnanti non di ruolo alla carta docente: soltanto per queste tipologie – come detto, contratti ex art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999 – sussistono analoghe “condizioni di impiego”. In definitiva “Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio, non sussistendo una effettiva discriminazione” (cfr. punto 8.3 del decreto presidenziale del 19 marzo 2024).
8. Conclusivamente, pertanto, non essendo stata nemmeno profilata una eventuale violazione commessa dall'amministrazione scolastica nel conferimento dell'incarico di supplenza oggetto di controversia, il ricorso va rigettato.
8 Nulla a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del del merito, qui Controparte_1 dichiarata, rigetta il ricorso. Nulla a provvedere sulle spese di lite. Roma, 19 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
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Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 14093/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Generoso Yuri ST per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: Carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come in ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 15 aprile 2025 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
e, premesso di avere lavorato alle sue dipendenze con plurimi
[...] successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025, ha lamentato di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo. Ritenendo l'illegittimità, sotto varie sfaccettature, della discriminazione subita, parte ricorrente ha domandato il riconoscimento del proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per l'anno scolastico in questione, con condanna del convenuto a erogare in suo favore le CP_1 somme previste dalla norma invocata, per un importo complessivo pari a € 500, oltre accessori di legge e refusione delle spese. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio il e del merito, il quale va, Controparte_1 pertanto, dichiarato contumace. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente nelle note sostitutive di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'odierna parte ricorrente ha lamentato la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua assunzione con plurimi contratti di supplenza scolastica a tempo determinato. In punto di fatto emerge dagli atti di causa che con riferimento all'anno scolastico 2024/2025 – unico oggetto del presente giudizio –, la ricorrente ha stipulato plurimi, successivi, contratti di supplenza breve nel periodo tra il 21 ottobre 2024 e il 7 giugno 2025 (doc. da 1 a 11 del ricorso).
3. La carta elettronica del docente consista in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il
. Controparte_1
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_2 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia Controparte_3
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del d.P.C.M. 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”; “
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_4
3 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid- 19, è intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge n. 22/2020, il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.
4. Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come la portata letterale delle norme sopra richiamate sia circoscritta ai soli docenti di ruolo, sicché parte ricorrente, assunta con contratti a tempo determinato, ha lamentato di avere subito una illegittima discriminazione, per avere svolto a suo dire attività lavorativa del tutto analoga. La querelle interpretativa è stata di recente composta, in termini generali, della Corte di Cassazione, che nella pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023, valorizzandone la configurazione normativa di una didattica annuale, posta a base anche del beneficio formativo previsto dal legislatore per i soli docenti di ruolo, ha affermato il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In particolare, in ragione dell'immediata operatività del principio di non discriminazione quanto alle condizioni di impiego dei lavoratori, è stato ritenuto che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999). La carta docente, pur introdotta con fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, si interseca infatti con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. E l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non
4 consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga regolazione.
5. In quest'ottica, la Corte di legittimità ha ritenuto di attribuire rilievo al disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Il comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. In entrambe le fattispecie la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente ed esplicitamente enunciata. Si tratta, infatti, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo, abbracciandosi la nozione di annualità della supplenza, intesa in senso di annualità didattica. Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa, pertanto, la necessità di rimuovere la discriminazione subita, derivante esclusivamente, a comparabile identità delle modalità di impiego – unico parametro rilevante secondo il diritto dell'Unione Europea –, dall'essere il docente assunto a tempo determinato, dovendosi così riconoscere il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
6. La sopra citata pronuncia della Suprema Corte non ha, tuttavia, espressamente riguardato anche le supplenze brevi, stipulate ai sensi del terzo comma del citato articolo 4, sicché è rimasta aperta la questione interpretativa in ordine alla possibilità di ravvisare, anche per questa tipologia di incarichi, stipulati al di fuori del parametro di copertura offerto dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999, quella parificabilità delle condizioni di impiego che fonda la nozione di discriminazione rilevante nell'ottica del diritto
5 sovranazionale. Di recente, tuttavia, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile, con decreto del 19 marzo 2024, la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di cassazione in relazione ad alcune questioni inerenti il diritto a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, tra cui specificamente le c.d. supplenze brevi, stipulate, in determinate condizioni, al di fuori dei presupposti normativi sopra indicati, ha fornito coordinate chiarificatrici pienamente condivise dal decidente. Anzitutto, è stata ribadita la differenza strutturale e fisiologica tra le supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999 e quelle dei commi precedenti, richiamando l'orientamento avallato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 7 novembre 2016, n. 22552 al fine di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE. Già in tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la Suprema Corte ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi, stabilendo (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione CP_1 ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”. Componendo questi principi con quelli già enunciati nella sopra citata sentenza n. 29961/2023, si ricavano – e sono stati espressamente ribaditi dal Primo Presidente – criteri orientativi univoci per dirimere le ulteriori questioni controverse, quale quella delle supplenze temporanee. È stato, invero, ribadito che la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, si giustifica “in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica”, giacché “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il
6 profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La necessità di rimuovere la discriminazione subita si impone, pertanto, perché sulla base di precisi parametri normativi si può riscontrare una prestazione pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo nel caso di docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Per contro, nella ricerca di “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, è stata esclusa l'idoneità di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, poiché “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”. Su questo crinale di indagine, come sopra evidenziato – e, per l'appunto, valorizzato dal Primo Presidente – “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
7. Alla stregua di queste premesse ermeneutiche, il decreto di inammissibilità del rinvio pregiudiziale ha tracciato una netta linea di confine, sviluppando quanto evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023: “
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative,
7 che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni
“specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”. Con la conseguenza che per tali tipologie di incarico non si possa ravvisare una situazione comparabile sulla base del contesto normativo di riferimento e che, in assenza di effettiva discriminazione – nozione che postula, per l'appunto, la possibilità di assimilare situazioni regolate in modo differente – non si possa disapplicare la normativa interna e attribuire per le supplenze temporanee, anche qualora protrattesi per più di 180 giorni nello stesso istituto e sulla stessa cattedra, il benefico postulato dalla parte ricorrente per l'anno scolastico in questione. Anche l'eventuale circostanza che, di fatto, la supplenza temporanea si sia poi protratta fino al termine delle lezioni – e non, beninteso, a quello delle attività didattiche – costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente su una dimensione “normativamente” su base annua affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità, sì da fondare il diritto per gli insegnanti non di ruolo alla carta docente: soltanto per queste tipologie – come detto, contratti ex art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999 – sussistono analoghe “condizioni di impiego”. In definitiva “Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio, non sussistendo una effettiva discriminazione” (cfr. punto 8.3 del decreto presidenziale del 19 marzo 2024).
8. Conclusivamente, pertanto, non essendo stata nemmeno profilata una eventuale violazione commessa dall'amministrazione scolastica nel conferimento dell'incarico di supplenza oggetto di controversia, il ricorso va rigettato.
8 Nulla a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del del merito, qui Controparte_1 dichiarata, rigetta il ricorso. Nulla a provvedere sulle spese di lite. Roma, 19 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
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