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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8192 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13773/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13773/2023 promossa da:
(C.F. , in proprio e quale procuratore speciale Parte_1 C.F._1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...]
(C.F. Parte_6 C.F._2
(C.F. ) Parte_7 C.F._3
(C.F. ) Parte_8 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Carmelo Maria Impelluso ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Lara Mammi in Fiorano Modenese – Spezzano, via Statale n.126, come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marzio Brazesco ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del proprio procuratore in Milano, via De Amicis n.24, come da procura in atti;
CONVENUTI
EREDI DI AN ON presso il di lui ultimo domicilio in 41049 SU (MO), via Vittorio Padovani n. 34
CONVENUTI CONTUMACI
1 Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc depositati telematicamente.
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor conducente della propria autovettura Controparte_2
Mercedes SL 350, targata CV811LN e assicurata co in forza di polizza n. Controparte_1
452.013.0000127258, nella determinazione dell'incidente avvenuto il 21 agosto 2020, alle ore 22.50 circa, in località Fiorano Modenese sulla Via Statale Ovest in prossimità del numero civico 213, a seguito del quale decedeva il signor e, conseguentemente, condannare gli eredi del signor proprietario e conducente Persona_1 Controparte_2 del vei e in persona del pro tempore, in solido Controparte_1 tra loro, al risarcimento, in favore degli attori, per i titoli meglio specificati in narrativa, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a qualsiasi titolo subiti e subendi, detratti gli importi già corrisposti, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore all'1,8% o ad altro determinato di giustizia.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore dell'Avvocato Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.
In via istruttoria si chiede:
Sulla responsabilità
A).- disporsi CTU cinematica volta ad accertare la dinamica del sinistro oggetto di lite;
B).- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
4) In seguito all'investimento di cui al precedente capitolo (“3)Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai precedenti capitoli, sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia del velocipede l'autovettura Mercedes 350 SL tg CV811LN condotta dal sig. che travolgeva il sig. sdraiato supino sul manto stradale (cfr. doc. 17)”), Controparte_2 Pt_1 il sig. ri ali e veniva traspor so il Pronto Soccorso dell'Ospedale di SU ove Pt_1 giungeva già deceduto (cfr. doc. 17);
5) Nel tratto interessato dal sinistro la pista ciclo pedonale è separata dalla carreggiata da una linea di segnaletica orizzontale (cfr. doc. 16 e doc. 24, fotografie 18, 19 e 20 e doc. 26);
Si indicano quali testi sui precedenti capitoli di prova (4-5):
- Sig. res.te in Fiorano Modenese (MO), via Statale Ovest n. 213; Testimone_1
- c/o Stazione dei Carabinieri di Fiorano Modenese;
Controparte_3
- c/o Stazione dei Carabinieri di Fiorano Modenese;
Controparte_4
- App. c/o Stazione dei Carabinieri di Fiorano Modenese. Controparte_5
Sui danni
C).- Si chiede disporsi CTU medico-legale volta ad accertare:
I. la patologia di natura psichica di cui soffre il sig. e il nesso di causa con la morte del fratello Parte_1 Per_1
[...]
2 II. il danno alla persona di tipo temporaneo e permanente che ne è derivato;
III. l'incidenza della patologia psichica e dei danni conseguenti sulla capacità lavorativa generica e specifica di falegname del sig. Parte_1
IV. eventuali spese presenti e future;
D).- Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione
“vero che”:
6) Il sig. si è trasferito in Italia dal Marocco nell'anno 2019 alla ricerca di un lavoro;
Persona_1
7) In Italia nell'anno 2019 e al momento del sinistro oggetto di causa risiedevano i fratelli della vittima Pt_1
e
[...] Parte_6 Parte_7 Pt_ 8) In Marocco, al momento del sinistro oggetto di causa, risiedevano i genitori e i fratelli della vittima , e Pt_3
mentre la sorella risiedeva in Francia (doc. 2, da 5 a 12); Pt_2 Pt_8
10) Durante le telefonate, i messaggi e le videochiamate di cui al precedente capitolo (“9) Dopo il trasferimento in Italia nell'anno 2019, fino al momento del suo decesso, sentiva quotidianamente i suoi genitori e i suoi Persona_1 fratelli residenti in [...]e sua sorella residente in [...], tramite telefonate, video chiamate e messaggistica istantanea (Whatsapp)”), il sig. rendeva i suoi genitori e i suoi fratelli partecipi della propria vita, Persona_1 raccontandogli le sue vicende giornaliere;
15) fratello della vittima residente a [...], aveva ospitato al suo arrivo in Parte_6 Persona_1
Italia nel 2019, prima che si trasferisse a vivere con a NO (RE); Pt_1
17) ha riconosciuto il cadavere del fratello come da verbale prodotto sub doc. 17bis; Parte_6 Per_1
19) i suoi fratelli residenti in Italia e sua sorella residente in [...]si confrontavano quotidianamente per Per_1 telefono in ordine all'esperienza e alle difficoltà dell'allontanamento dalla famiglia e dal Paese di origine;
21) e i suoi fratelli residenti in Italia si fornivano reciprocamente aiuto nelle incombenze quotidiane;
Per_1
22) Dopo la morte di manifesta sofferenza per la perdita della condivisione della vita Per_1 Parte_1 quotidiana con il fratello;
23) Dopo la morte di ha patito una “sindrome ansioso depressiva reattiva a lutto” e ha perso il lavoro Per_1 Pt_1
(cfr. doc. 53);
24) Il corpo di è stato sepolto in Marocco;
Persona_1
25) Dopo il decesso di i suoi fratelli e i suoi genitori vivono in uno stato di prostrazione;
Per_1
26) Dopo il decesso di i suoi fratelli e i suoi genitori manifestano rassegnazione e tristezza e ricordano la vittima Per_1 in ogni occasione;
27) La sig.ra e il sig. dopo la morte del figlio, manifestano ansia e depressione Parte_6 Parte_5 dell'umore.
Si indicano quali testi sui precedenti capitoli (6-27)
- via Lea n. 43, SU (MO); Testimone_2
- via vicolo Rocca n. 20, Veggia (RE); Testimone_3
- , Via Braida n. 62, SU (MO); Testimone_4
- , Via Radici in piano n. 60, NO (RE)”. Testimone_5
3 Parte convenuta e CP_2 Controparte_1
“NEL MERITO
In via principale - Per le causali in premessa e sulla scorta della migliore delle motivazioni addotte, accertare e dichiarare che nel sinistro de quo nessuna responsabilità nemmeno in via presuntiva, sussiste in capo al sig. Parte_9
e per l'effetto, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto. Vittoria di spese di giudizio.
[...]
In subordine - In denegata ipotesi si ritenesse raggiunta la prova di una corresponsabilità nella causazione del sinistro in capo parte convenuta, dato atto di quanto già percepito dalle parti istanti, accertare l'entità dell'eventuale danno ulteriore in misura inferiore al preteso e nei limiti del provato, da ridursi proporzionalmente in linea con il grado di responsabilità acclarato. Spese di lite integralmente compensate ex art. 92/II comma c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
(a) - Si chiede ammissione di prova orale per testi, con testi,
- sig. v Statale Ovest 113 Fiorano Mse (MO) Testimone_1
(capp.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14)
- ag. c/o CC di SU (MO) (capp,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12) Controparte_4
- ag. c/o CC di SU (MO) (capp, ) Controparte_5 CodiceFiscale_5
- sig. via Buozzi, 21 AS (BO) (capp. 13,14) Testimone_6
Da assumersi con delega al Tribunale di Modena e Bologna, sulle seguenti circostanze:
1) vero che: " Il giorno 21 agosto 2020 verso le ore 22,40 il sig. si trovava a percorrere in sella alla Persona_1 sua bicicletta, la carreggiata della via Statale Ovest nel territorio del c no Modenese (MO), con direzione da SU a Fiorano”.
2) vero che: " La via Statale Ovest è composta da una carreggiata a doppio senso di circolazione, delimitata sui due lati da linee bianche continue, con linea continua di mezzeria e per la direzione da SU a Fiorano, vi è una pista ciclopedonale larga 1,70 metri divisa dalla carreggiata, da un'aiuola sopraelevata fino a 30 metri prima per la direzione dei mezzi e dopo da un metro di banchina”.
3) vero che: " Nella circostanza il sig. transitava sulla carreggiata”. Persona_1
4) vero che: " Ad ore 22,40 il sole era tramontato ed era buio e l'impianto d'illuminazione pubblica presente in loco era scarso e di efficacia mediocre”.
5) vero che: " Il sig. prima di giungere nei pressi del civico n 213, perdeva autonomamente il Persona_1 controllo del velocipede e cadeva, rimanendo disteso a terra supino”.
6) vero che: " Il sig. dalla sua abitazione attigua sita al civico n, 213 della Via Statale Ovest, Testimone_1 sentito un rumore prove ata, si affacciava perché aveva udito dei lamenti, con voce alterata come di soggetto che avesse assunto sostanze alcoliche”.
7) vero che: " Sopraggiungeva in seguito, con la medesima direzione di marcia, l'autovettura Mercedes tg CV81ILN, condotta dal sig. Controparte_2
8) vero che: " L'andatura del veicolo Mercedes era molto lenta”.
9) vero che: " Il sig. dal proprio recinto di casa attirava l'attenzione del sig. Testimone_1 Controparte_2 accendendo e agitando la luce del proprio telefonino dall'interno del giardino”.
4 10) vero che: " Dopo aver investito il corpo, la Mercedes si arrestava alla distanza di 5.6 metri”
11) vero che: " Intervenivano sul luogo i carabinieri di Fiorano Modenese, che effettuati i rilievi, provvedevano a stilare rapporto, senza elevare contravvenziona alcuna al sig. . CP_2
12) vero che: " Il sig. ascoltato dai CC di SU e di Fiorano Modenese, precisava quanto Testimone_1 segue: “Alle ore 22:50 cir osto 2020, mi trovavo in casa, precisamente in Fiorano M.se (MO) via Statale Ovest nr.213, quando udivo un rumore metallico provenire dalla strada.
Considerato che
la predetta strada costeggia la mia proprietà, mi sono immediatamente recato alla finestra per l'esterno e in quel preciso momento udivo dei versi. Mi sono subito recato nell'area cortiliva pertinente la mia abitazione e quindi dalla recinzione mi sono affacciato in quando notavo un uomo riverso in strada con a fianco una bicicletta....mi servivo della luce del mio telefono cellulare per segnale la presenza in strada dell'uomo, quando il quel preciso momento sopraggiungeva un veicolo di colore nero, che comunque andava molto piano, il quale non avvedendosi della presenza dell'uomo in strada, lo investiva nella parte destra del corpo, con la ruota anteriore destra”, come da doc. 3 foglio 16 atti penali fascicolo Controparte_6 che si rammostra;
inoltre, precisava anche che il veicolo Mercedes “….subito dopo l'impatto si è ferm metri”, come da doc. 4 foglio 65 degli atti penali prodotti da che si rammostra”. Controparte_7
13) vero che: " Il teste inoltre, sentito dal consulente del Pubblico Ministero, precisava che “al momento Tes_1 dell'incidente erano attivi i due fari posti sul lato destro, nel senso SU- Fiorano, vale a dire nell'area in cui si è verificato l'incidente e che tali fari hanno efficacia scarsa, peraltro di colore arancione, mentre altri due punti luce sono collocati sul lato opposto della carreggiata ma anche quella sera. come già da tempo risultavano spenti”. come da doc. 5 pag. 111 prodotto da che si rammostra”. Controparte_7
14) vero che: " Il Consulente tecnico incaricato dal PM, nel ricostruire la dinamica, precisava che l'auto Mercedes sicuramente procedeva a velocità inferiore al limite ivi presente di 50 km/h e che il conducente era sicuramente stato distratto dalla luce azionata dal sig. . Tes_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (fratello) – in proprio e Parte_1 quale procuratore speciale di (fratello), (fratello), (fratello), Parte_2 Parte_3 Parte_4 (padre), (madre) (fr Parte_5 Parte_6 Parte_6 Parte_7
(sorella) e (sorella) convenivano in giudizio , quale
[...] Parte_8 Controparte_2 tario e cond colo Mercedes SL 350 (tg. CV811L Controparte_1
quale compagnia assicurativa del predetto veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni,
[...] oniali e non, derivanti dal decesso del de cuius a causa del sinistro stradale occorso Persona_1 in località Fiorano Modenese in data 21.08.2020.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che in data 21.08.2020, alle ore 22:50 circa, il sig. alla guida del suo velocipede, Persona_1 percorreva la pista ciclo-pedonale di Via Statale Ovest rano Modenese, provenendo da SU quando, giunto in prossimità del numero civico 213, cadeva a terra sull'attigua carreggiata;
- che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia l'autovettura Mercedes 350 SL (tg. CV811LN), condotta dal proprietario sig. CP_2
e assicurata con che, percorrendo la Via Statale
[...] Controparte_1 stessa direzione di marcia del velocipede, non si avvedeva della presenza del corpo del sig. che Pt_1 era vivo e sdraiato supino sul manto stradale e lo travolgeva;
5 - che a causa del predetto investimento, il sig. riportava gravissime lesioni personali e Persona_1 veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di SU ove giungeva già deceduto;
- che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della stazione di Fiorano Modenese, i quali espletavano gli opportuni accertamenti e assumevano le dichiarazioni del teste oculare Tes_1
[...]
- che dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena veniva instaurato il procedimento penale n. 5433/20 R.N.R.G. nel corso del quale veniva espletata una perizia cinematica da parte del p.i. il quale accertava che il conducente dell'autovettura Testimone_6
Mercedes SL 350 aveva am vedersi dell'area in cui si trovava a terra il corpo del ciclista;
- che nel corso del procedimento penale veniva altresì disposto l'esame esterno del cadavere, espletato dalla dott.ssa la quale accertava il nesso di causa tra l'investimento e il decesso del Per_2 sig. Pt_1
- che l'evento lesivo si verificava a causa dell'esclusiva responsabilità del convenuto , il CP_2 quale teneva una condotta di guida gravemente negligente e imprudente in violazione 41, commi 1 e 2 C.d.S., omettendo di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza del pedone;
- che, in via stragiudiziale, la compagnia convenuta corrispondeva la Controparte_1 somma di Euro 130.000,00 con assegno intestato a .000,00 in favore Parte_1 dello stesso, Euro 50.000,00 per Euro 50.000,00 per Euro Parte_6 Parte_5 6.000,00 per Euro 6. ed Euro 6.00 Parte_4 Parte_3 Parte_2 nonchè la somma di Euro 7.500,00 in favore di Euro 7.500,00 a ed Parte_6 Parte_7 Euro 7.500,00 a Parte_8
- che le predette somme venivano accettate dagli attori a titolo di mero acconto;
- che, a causa del decesso del proprio congiunto, gli attori subivano un grave danno di natura non patrimoniale, derivante dalla perdita del rapporto parentale;
- che il fratello , convivente con il de cuius, pativa altresì un danno biologico di natura psichica Pt_1
a causa di una “sindrome ansioso depressiva reattiva a lutto”;
- che i fratelli e subivano altresì un danno di natura patrimoniale derivante dalle Parte_6 Pt_1 spese sostenute per riportare in patria la salma del fratello nonché dalle spese sostenute per le traduzioni giurate dei documenti da produrre in giudizio e dalle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio congiuntamente CP_2
e eccependo, in via preliminare, la mancanza di prova in
[...] Controparte_1 ordine alla legittimazione attiva di alcuni attori.
Nel merito, i convenuti contestavano l'an debeatur, eccependo la responsabilità del de cuius nella determinazione del sinistro di causa in quanto il medesimo non faceva uso della pista ciclopedonale ma transitava sulla carreggiata. Inoltre, i convenuti precisavano che al momento del sinistro non vi era luce naturale e l'impianto di illuminazione pubblica era scarso e di efficacia mediocre, pertanto risultava impossibile per il , che pur procedeva a velocità moderata, percepire la sagoma di CP_2 un corpo steso a terra e di evitare l'impatto.
6 In via subordinata, i convenuti contestavano il quantum debeatur, eccependo quantomeno il concorso di colpa del de cuius ai sensi dell'art. 1227 c.c. e ritenendo pienamente satisfattiva la somma già corrisposta dalla compagnia convenuta in via stragiudiziale.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove orali.
In data 16.2.2024 il procuratore delle parti convenute formulava istanza di interruzione del processo stante il decesso del convenuto;
con successivo decreto del 29.02.2024 il Controparte_2
Giudice, tenuto conto del decesso del convenuto , disponeva l'interruzione del Controparte_2 giudizio ex art. 300 c.p.c..
In data 15.3.2024, il procuratore di parte attrice depositava ricorso per la riassunzione del processo nei confronti degli eredi del signor . Controparte_2
Successivamente, all'udienza all'uopo fissata per il giorno 28.06.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso di riassunzione agli eredi di , disponeva la Controparte_2 prosecuzione del giudizio e dichiarava la contumacia degli eredi.
Con Ordinanza del 03.10.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione per il giorno 16.10.2025.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione ex art. 189 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 06.11.2023, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla mancanza di legittimazione attiva degli attori , e Parte_6 Parte_4 Parte_3 Pt_2
, giova rilevare che la medesima è infondata in quanto il rapporto di parentela tra questi ultimi
[...] uius si evince chiaramente dal certificato versato in atti da parte attrice sub Persona_1 documento n. 12, che è regolarmente tradotto e apostillato, dunque idoneo a provare la sussistenza del legame di parentela.
Nel predetto documento si rinvengono, infatti, i nominativi di tutti i soggetti attori con la relativa relazione di parentela rispetto al capofamiglia (v. doc. 12, fasc. att., pagine 2 ss.). Parte_5
La predetta eccezione è dunque infondata.
4. Ciò posto, quanto al profilo relativo all'an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
4.1. Innanzi tutto, in punto di diritto, giova rilevare che la pretesa risarcitoria esercitata dagli attori deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 avendo gli attori richiesto la condanna, in via solidale, della compagnia assicuratrice e del Controparte_1 responsabile civile del danno, sig. , propri icolo Controparte_2 investitore.
Deve, inoltre, ritenersi applicabile alla fattispecie altresì l'art. 2054, I comma, c.c., in base al quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità
7 del conducente, dunque, si presume, salvo che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, fattispecie alla quale è pacificamente riconducibile la presente controversia che concerne l'investimento di un soggetto che non si trovava alla guida di alcun veicolo, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. soltanto ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis, Cass. 25.09.2014 n. 20307 e, da ultimo, Cass. Civ. 9856/2022).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen., 12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908).
4.2. Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non è stata superata la presunzione di colpa del conducente , prevista dall'art. 2054, comma I, c.c. per le ragioni che Controparte_2 saranno di seguito esposte.
Ed infatti, quanto alla dinamica del sinistro de quo, questa si evince dal complessivo compendio probatorio che consta degli atti del procedimento penale R.G.N. 5433/20 instaurato dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena – in particolare della relazione peritale cinematica espletata dal p.i. (v. doc. 22, fasc. att.) – della comunicazione della Testimone_6 notizia di reato da parte della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Stazione di Fiorano Modenese con i relativi allegati (v. doc. 17, fasc. att.) e delle dichiarazioni rese dal teste oculare Testimone_1 sia in sede di sommarie informazioni (v. docc. 17 e 18, fasc. att.), sia in sede di escussione testimoniale nel corso del presente giudizio (v. verbale udienza del 12.02.2024).
In punto di fonti di prova, deve rilevarsi che il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se intercorrente tra parti diverse, pur costituendo prova atipica, rappresenta, in ogni caso, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. Civ., sez. III, 9.8.2007, n. 17477 e Cass. civ. n. 16019/2001 e Cass. civ. 19547/2017). In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, confermando un orientamento al riguardo già consolidato e del tutto condiviso da questo Tribunale, che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli
8 accertamenti, una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (Cass. civ. 12422/2000; 8585/1999; 2839/1997 e 478/1995).
Ne consegue che sono del tutto utilizzabili nel presente giudizio, quali prove c.d. atipiche, gli atti del procedimento penale R.G.N. 5433/20 instaurato a carico di e, tra questi, anche Controparte_2 la relazione peritale cinematica espletata dal c.t.u., perito ind e ritualmente Testimone_6 versata in atti da parte attrice.
Ciò posto, deve evidenziarsi che la dinamica dell'evento lesivo per cui è causa emerge dagli accertamenti espletati dai Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese intervenuti sul luogo del sinistro, i quali hanno accertato che la strada ove è occorso il sinistro era rettilinea, asciutta e caratterizzata da buona visibilità e mediocre illuminazione pubblica e, in base ai rilievi e accertamenti espletati, hanno ricostruito la dinamica del sinistro di causa nei seguenti termini: “Dalla ricostruzione della dinamica, si presume che il ciclista per motivi al momento sconosciuti, sia caduto a terra e il teste Tes_1
in atti meglio generalizzato, sentito il rumore di una bici caduta a terra, usciva da casa e vede
[...] che procedeva per la stessa direzione di marcia ad andatura moderata, con la luce del cellulare cercava di segnalare il pericolo al conducente del veicolo il quale vedeva la luce del telefonino e successivamente il corso a terra compiendo una manovra per evitare l'urto. Allo stato non è possibile determinare le cause che hanno portato alla caduta del ciclista e se il veicolo colpendo il deceduto abbia arrecato allo stesso lesioni tali da determinare la morte […]” (v. doc. 17, pag. 2, fasc. att.).
I Carabinieri hanno altresì provveduto a raccogliere le dichiarazioni del teste il quale Testimone_1 ha dichiarato quanto segue: “Alle ore 22:50 circa di ieri 21 agosto 2020, mi trovavo a casa, precisamente in Fiorano M.se (MO) via Statale Ovest nr. 213, quando udivo un rumore metallico provenire dalla strada.
considerato che
la predetta strada costeggia la mia proprietà, mi sono immediatamente recato alla finestra per guardare l'esterno, e in quel preciso momento udivo dei versi. Mi sono subito recato nell'area cortiliva pertinente la mia abitazione, e quindi dalla recinzione mi sono affacciato in strada, quando notavo un uomo riverso in strada con a fianco una bicicletta. Immediatamente sollecitavo la mia compagna presente in casa a chiamare il 118, nel frattempo mi servivo della luce del mio telefono cellulare per segnalare la presenza in strada dell'uomo, quando in quel preciso momento, sopraggiungeva un veicolo di colore nero, che comunque andava molto piano, il quale non avvedendosi della presenza dell'uomo in strada, lo investiva nella parte destra del corpo con la ruota anteriore destra […]” (v. doc. 17, pag. 8, fasc. att.).
Le predette dichiarazioni sono state confermate dal medesimo teste anche in sede di escussione testimoniale nel corso del presente giudizio all'udienza del 12.02.2024, durante la quale il teste, confermando i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, ha dichiarato: “Si è vero, confermo. La bicicletta percorreva la via Statale Ovest con direzione di marcia da SU a Fiorano. Io non ho visto il ciclista nei momenti precedenti il sinistro e non ho visto il momento della caduta. Ero in casa mia. Ho sentito il mio cane che abbaiava, sono uscito a controllare e ho visto la bicicletta orientata verso Fiorano e il ciclista a terra. Era a faccia in su. Per la posizione della bicicletta dico che stesse procedendo da SU verso Fiorano. Io posso dire che quando lo ho visto il ciclista questo era a terra e non era in mezzo alla strada. Né lui né la bicicletta erano sulla pista ciclabile o meglio la bicicletta era a terra con la ruota posteriore sulla ciclabile mentre il resto della bicicletta era sulla carreggiata e il ciclista era a terra sulla carreggiata vicino al margine. Come si vede dalle fotografie che mi si mostrano, dove si vede la cancellata di casa mia, la carreggiata è divisa in due corsie di marcia, ed è delimitata dal lato della cancellata da una riga bianca. Poi c'è un marciapiedi, tra il marciapiedi rialzato e la mia cancellata c'è poi la pista ciclabile che è allo stesso livello della strada. Quindi ci sono la strada e la pista ciclabile allo stesso livello e il marciapiedi rialzato tra le due. Non so se posso definirlo marciapiedi perché è molto stretto, penso di poterlo definire forse meglio come cordolo. Quando, sporgendomi dalla cancellata di casa mia, ho visto il ciclista a terra, la bicicletta era come ho detto. Era in parte sulla ciclabile, con la ruota posteriore, e in parte sulla carreggiata, ed era anche su questo cordolo che le separa. Si è vero, confermo. Io ho visto il momento dell'investimento che si è svolto come mi si dice. L'auto
9 proveniva dalla stessa direzione di marcia del ciclista cioè da SU verso Fiorano e ha travolto il ciclista che era già a terra supino. L'autovettura è passata con la ruota sul torace del ciclista. Non c'erano ostacoli alla visibilità. Io sarò stato a circa cinque metri dalla scena e ho visto bene” (v. verbale udienza del 12.02.2024).
Le predette dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto, diversamente da quanto affermato dalla difesa della compagnia convenuta, non risultano contraddittorie, né contrastanti con la documentazione in atti e, in particolare, con i rilievi compiuti dai Carabinieri.
Ed infatti, in relazione alla posizione del velocipede e del de cuius dopo la caduta, nella relazione di incidente si legge che “la posizione di quiete dei veicoli non poteva essere fissata dai rilievi in quanto entrambi i veicoli erano stati spostati nel corso delle operazioni di soccorso” (v. doc. 17, fasc. att., pagina 2); inoltre, come si evince dalla planimetria redatta dai Carabinieri intervenuti, il punto d'urto è stato individuato sostanzialmente al centro della corsia di marcia presente sul lato destro (v. doc. 17, fasc. att., pagina 7), dunque in posizione compatibile con le dichiarazioni rilasciate dal teste anche tenuto Tes_1 conto che il de cuius, come pacifico in causa, era alto m. 1,80 e pesava kg. 80 icarreggiata in questione era larga circa 3,80 (dai rilievi si evince che l'intera carreggiata, composta da due corsie, fosse larga metri 7,60 e, dunque, ogni singola corsia era verosimilmente larga 3,80 metri).
Dall'esame delle fotografie prodotte da parte attrice (sub doc. 17, pagine 5 e 6, fasc. att.) – corrispondenti ai fotogrammi di cui al doc. 24, foto nn. 18 e 20 – , si evince in modo inequivoco che la descrizione dei luoghi da parte del teste è compatibile con quanto emerge dagli Tes_1 accertamenti compiuti dai Carabinieri in ordine d'urto. Il teste ha infatti dichiarato: “Come si vede dalle fotografie che mi si mostrano, dove si vede la cancellata di casa mia, la carreggiata è divisa in due corsie di marcia, ed è delimitata dal lato della cancellata da una riga bianca. Poi c'è un marciapiedi, tra il marciapiedi rialzato e la mia cancellata c'è poi la pista ciclabile che è allo stesso livello della strada. Quindi ci sono la strada e la pista ciclabile allo stesso livello e il marciapiedi rialzato tra le due. Non so se posso definirlo marciapiedi perché è molto stretto, penso di poterlo definire forse meglio come cordolo. Quando, sporgendomi dalla cancellata di casa mia, ho visto il ciclista a terra, la bicicletta era come ho detto. Era in parte sulla ciclabile, con la ruota posteriore, e in parte sulla carreggiata, ed era anche su questo cordolo che le separa” (v. verbale d'udienza del 12.2.2024).
Deve dunque ritenersi che verosimilmente il de cuius al momento del sinistro stesse percorrendo, a bordo del proprio velocipede, la strada Statale Ovest in Fiorano Modenese – una strada rettilinea che, nonostante l'orario notturno, godeva comunque di un'illuminazione pubblica mediocre e di una buona visibilità – allorquando, per ragioni autonome e rimaste ignote, cadeva dal velocipede e rovinava al suolo.
Pertanto, dal complessivo compendio probatorio si evince che il de cuius, sig. dopo Persona_1 essere caduto dal proprio velocipede autonomamente e per cause rimaste ignot iverso sulla carreggiata quando è stato investito dal sig. che in quel momento stava Controparte_2 sopraggiungendo a bordo della propria vettura Me dendo ad una velocità pari a 43 km/h, come accertato dal c.t.p.m. nel corso del procedimento penale (v. doc. 22, fasc. Tes_6 att.), velocità che, seppur contenuta e e di 50 km/h previsto su quel tratto di strada, non era tuttavia adeguata alle condizioni della strada, ovvero l'orario notturno (ore 22:50 circa) e la mediocre illuminazione ivi presente.
Inoltre, con riguardo alla visibilità e all'avvistabilità del corpo del de cuius disteso sulla carreggiata, il c.t.p.m. ha ravvisato la possibilità per il conducente di avvedersi della presenza del corpo, CP_2 concludendo la propria relazione peritale nel seguente modo: “Nel luogo dell'incidente vi è impianto di pubblica illuminazione con punto luce a circa 4 metri dall'area in cui avveniva l'incidente […] Per quanto riguarda la visibilità dell'ostacolo (corpo a terra) […] Si ricorda tuttavia che la possibilità di avvistamento del pedone, per quanto
10 non facile data l'ora notturna, doveva comunque essere consentita sia dall'impianto di pubblica illuminazione che dall'uso dei fanali propri della Mercedes condotta dal Si deve inoltre tener presente che, con persona sdraiata CP_2
a terra, la sezione frontale di avvistamento era molto petto ad una persona che si trova in normale posizione verticale […] Si ritiene vi sia sicuramente nesso di causa fra l'infrazione commessa dal e il verificarsi CP_2 dell'incidente” (v. doc. 22, pagg. 16 ss., fasc. att.).
Anche il teste escusso nel corso del presente giudizio, ha dichiarato: “Non c'erano ostacoli alla Tes_1 visibilità. Io sarò stato a circa cinque metri dalla scena e ho visto bene” (v. verbale udienza del 12.02.2024).
Peraltro, risulta agli atti che il convenuto si fosse avveduto del corpo del ciclista pochi istanti prima di investirlo, laddove, nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato: “mentre percorrevo la strada ho notato una persona che da dentro un recinto di una casa con una luce faceva segno verso di me. Io al momento non ho capito che cosa volesse ma subito dopo ho notato a terra una bicicletta e una persona a terra supino con le braccia aperte, ricordo che un braccio giungeva quasi alla linea di mezzeria. Ricordo di aver frenato ed ho cambiato la direzione di marcia. Il veicolo si era fermato qualche metro dopo la persona” (v. doc. 17, fasc. att.).
Sulla base dei predetti accertamenti peritali e delle dichiarazioni rese è dunque verosimile che, se il convenuto avesse adottato la massima attenzione e avesse condotto il suo veicolo ad una velocità di marcia adeguata alle condizioni e caratteristiche dei luoghi, sarebbe riuscito ad evitare di investire il ciclista.
È pertanto acclarata, alla luce del complessivo compendio probatorio, la responsabilità di CP_2
nella determinazione del sinistro per cui è causa, il quale percorrendo la via Stata
[...] bordo della propria vettura Mercedes SL 350 (tg. CV811LN), ad una velocità non adeguata alle condizioni e caratteristiche della strada (orario notturno e mediocre illuminazione), pur avvedendosi della presenza sulla carreggiata del corpo del de cuius, che giaceva al suolo dopo essere caduto dal proprio velocipede, non riusciva ad evitare l'investimento mortale.
A nulla rileva, in senso opposto, la circostanza, valorizzata da parte convenuta, in base alla quale il sarebbe stato distratto dalla luce del cellulare del sig. che stava tentando di attirare CP_2 Tes_1
l'attenzione del conducente proprio al fine di evitare il sinistro. Ed infatti, la presenza di una persona sulla carreggiata che tenta di segnalare la presenza di un pericolo mediante l'utilizzo della luce del proprio cellulare, a maggior ragione avrebbe dovuto indurre il a rallentare ulteriormente CP_2 sino ad arrestare la marcia del veicolo e a prestare maggiore prudenza alla guida.
Il ha dunque posto in essere una condotta di guida imprudente e negligente e in violazione CP_2 d cautelare generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché della norma cautelare di cui all'art. 141 del Codice della Strada, che dispone che i conducenti devono regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, e devono sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del loro campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
È pertanto evidente che se il convenuto, notata la presenza del che tentava di segnalare il Tes_1 pericolo, avesse ridotto la velocità della propria vettura conformandola alle condizioni e caratteristiche della strada (orario notturno e mediocre illuminazione), e avesse prestato la massima attenzione e prudenza imposta dalle circostanze del caso concreto, sarebbe stato in grado di adottare per tempo le manovre necessarie al fine di non investire mortalmente il de cuius che era precedentemente rovinato al suolo.
11 Le superiori considerazioni consentono dunque di ritenere accertata la responsabilità del sig.
nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa. Controparte_2
4.3. Al contrario, alcun profilo di colpa può ravvisarsi in capo al de cuius nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzi tutto, in ordine all'utilizzo o meno da parte del de cuius della pista ciclabile, si rileva che parte convenuta non ha provato l'omesso utilizzo della pista ciclo-pedonale da parte del medesimo ma, al contrario, dalle dichiarazioni rese dal teste emerge che verosimilmente il stesse Tes_1 Pt_1 procedendo sulla stessa.
Ed infatti, il teste ha dichiarato: “[…] Io posso dire che quando lo ho visto il ciclista questo era a terra e Tes_1 non era in mezzo alla strada. Né lui né la bicicletta erano sulla pista ciclabile o meglio la bicicletta era a terra con la ruota posteriore sulla ciclabile mentre il resto della bicicletta era sulla carreggiata e il ciclista era a terra sulla carreggiata vicino al margine […] Era in parte sulla ciclabile, con la ruota posteriore, e in parte sulla carreggiata, ed era anche su questo cordolo che le separa” (v. verbale udienza del 12.02.2024).
Dalle predette dichiarazioni si evince che, dopo la caduta, il sig. si trovava riverso al suolo Pt_1 insieme al proprio velocipede occupando, in parte, la pista ciclo- e e, in parte, la carreggiata, comunque vicino al margine.
Ebbene, tale circostanza non esclude che il medesimo, prima di cadere, stesse procedendo all'interno della pista ciclo-pedonale, tenuto conto del fatto che la stessa, come emerge dai rilievi foto planimetrici dei Carabinieri (v. doc. 17, fasc. att.), era sostanzialmente attigua alla carreggiata e, pertanto, è più che verosimile che il ciclista cadendo dal velocipede sia rovinato al suolo invadendo la carreggiata (si vedano, sul punto, i fotogrammi 18 e 20 di cui al doc. n. 24 prodotto da parte attrice dai quali si evince, in modo inequivoco, che la pista fosse sostanzialmente attigua alla carreggiata).
In ogni caso, si rileva altresì che, nella specie, l'utilizzo della pista ciclabile ai sensi dell'art. 182 del Codice della Strada non era obbligatorio in quanto si tratta di una pista ciclo-pedonale e non di una pista ciclabile e, comunque, non vi è prova, come detto, che, pur utilizzando la predetta pista, il sinistro non sarebbe occorso comunque, specie tenuto conto del fatto che, si ribadisce, la medesima era attigua alla carreggiata pertanto, a causa della caduta, il de cuius è verosimilmente rovinato sulla strada transitata dai veicoli.
Quanto, poi, alla circostanza, eccepita da parte convenuta, relativa al fatto che il de cuius avesse assunto sostanze alcoliche prima del sinistro, si rileva quanto segue.
Le parti convenute sostengono tale circostanza sulla base della dichiarazione resa ai Carabinieri di Fiorano Modenese dal fratello del de cuius, l'odierno attore il quale ha dichiarato che il Parte_1 fratello da anni aveva cominciato a bere smodatamente ed era spesso ubriaco (v. doc. 6, fasc. conv.).
Tuttavia, la circostanza che il de cuius potesse essere sotto effetto di alcool al momento del sinistro non è stata provata in giudizio in quanto il tasso alcolemico del sig. non è stato oggetto di Pt_1 alcun accertamento;
né la mera circostanza che bevesse frequentemente può ritenersi sufficiente a sostenere un ragionamento presuntivo in ordine allo stato psico-fisico del ciclista al momento dell'evento.
Infine, alcuna colpa può essere riconosciuta al per aver invaso, dopo la caduta, la carreggiata Pt_1 percorsa dalle autovetture. Ed infatti, il teste ha dichiarato: “Ricordo che sentivo la Testimone_1 persona che emetteva dei versi ma non cercava di alzars tava notavo un dondolio del capo e ricordo che teneva gli occhi chiusi” (v. doc. 18, fasc. att.); è pertanto verosimile che il de cuius rovinando dal
12 proprio velocipede si trovasse in uno stato di semi incoscienza o, comunque, avesse riportato delle lesioni che gli impedivano di rialzarsi e sgomberare la carreggiata.
Peraltro, giova rilevare che non è neppure ravvisabile nel caso di specie l'ipotesi del c.d. caso fortuito
– ovvero un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale tra il comportamento del conducente e il sinistro – eccepito da parte convenuta, in quanto il sinistro di causa è occorso in pieno centro abitato su una strada costeggiata da una promiscua pista ciclo- pedonale;
dunque, era assolutamente prevedibile la possibile presenza di pedoni e ciclisti.
Da ultimo deve evidenziarsi che il comportamento del de cuius che, per cause rimaste ignote, è caduto al suolo mentre conduceva il suo velocipede, non può nemmeno qualificarsi in termini di condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti nei termini espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (in questo senso cfr., da ultimo, Cass. Civ. 9856/2022), atteso che non può reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile, al contrario rientrando nella ragionevole prevedibilità, la presenza di eventuali occupanti di veicoli incidentati sulla sede stradale in prossimità del mezzo medesimo (cfr. in tal senso Cass., 4 febbraio 2016 n. 2173; cfr. anche Cass. 10 marzo 1998 n. 2639).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, alcun profilo di colpa può ravvisarsi in capo al de cuius nella determinazione dell'evento lesivo di causa. Persona_1
5. Così ricostruito il sinistro e accertata la responsabilità esclusiva del sig. Controparte_2 nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze lesive, occorre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile lamentato dagli attori e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
5.1. Innanzi tutto, gli odierni attori agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso di occorso a causa del sinistro de quo e, Persona_1 più precisamente, i danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l'orientamento della Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" […]. Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla
13 composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. civ. n. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite.
Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza ut supra delineata.
Al riguardo devono richiamarsi i principi recentemente riaffermati dalla Suprema Corte nella materia del risarcimento del danno c.d. parentale: “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziatata parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” (cfr. Cass. civ. 26140/2023, Pres. Travaglino).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato, richiamando anche i più recenti principi elaborati in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019), che “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno
14 solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (ofinanco di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere” (cfr. Cass. civ. 26140/2023).
5.1.1. Ciò posto in punto di risarcibilità del danno lamentato, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
15 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00 e ad € 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
In relazione alle Tabelle del danno di Milano 2024 deve evidenziarsi che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza, (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del prossimo congiunto.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
5.1.2. Declinando i predetti principii alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che l'intensità del rapporto tra il de cuius e i familiari superstiti, e, dunque, la sofferenza di questi ultimi, può agevolmente ritenersi provata sulla scorta della copiosa documentazione fotografica prodotta in atti sub doc. 51, fasc. att. nonché degli elementi emersi all'esito dell'assunzione delle prove orali.
Ed infatti, entrambi i testimoni escussi all'udienza del 12.02.2024, hanno confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova della memoria istruttoria di parte attrice.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Si è vero, confermo. io lo vedevo e lo sentivo che Testimone_2 chiamava i genitori e i fr Francia. Una volta è andato anche in Francia dalla sorella con Flixbus, ho visto il biglietto. Una altra volta lo ho accompagnato dall'altra sorella a Mantova. Si è vero, confermo. So che oltre a sentirli per telefono e messaggio andava anche a trovarli i genitori e i fratelli, a parte il viaggio in Francia e a Mantova di cui ho già parlato, so di altri viaggi in Marocco, mi ha anche chiamato mentre era in Marocco dai suoi genitori. Io lo ho conosciuto nel 2019 quando è arrivato in Italia, io conoscevo prima il fartello di e poi Persona_1 ho conosciuto lui. Si è vero, confermo. Durante le festività andavano tutti in Marocco. Si è vero, confermo. Io sono stato a casa loro prima del Covid. Io so che quando è morto abitava ancora con il fratello , glielo ho Persona_1 Pt_1 sentito dire più volte. Io so che i due fratelli oltre ad abitare insieme passavano le giornate assieme e si parlavano. Io li ho visti assieme in diverse occasioni al parco, alla Moschea mi sono intrattenuto con loro varie volte. Più volte c'era anche l'altro fratello di SU, con la sua famiglia. Si è vero, confermo. La maggioranza delle volte si Pt_6 vedevano settimanalmente e si sen so non so se proprio tutti i giorni. Io posso dire che veniva spesso non so dire se venisse proprio tutte le settimane. Io la ho vista più volte ma non so se veniva proprio tutte le settimane. Anche per telefono so che si sentivano ma non so se proprio tutti i giorni. Si è vero, confermo. In alcune occasioni ho partecipato anche io alle riunioni di famiglia” (v. verbale d'udienza del 12.2.2024).
Anche il teste ha dichiarato: “Si è vero, confermo. Io vedevo spesso in moschea e lo sentivo Testimone_3 Per_1
e lo vedevo che parlava con il padre, i fratelli in Marocco e con la sorella in Francia. Mi è capitato di sentirlo parlare
16 con i fratelli in Marocco e la sorella in Francia anche mentre ero a casa di e del RA . Abitavano
Per_1 Pt_1 assieme. Io abitavo con prima di sposarmi e prima che arrivasse Si è vero, confermo. Io mi ricordo che è Pt_1 Per_1 andato alla fine del 20 arocco ed è stato lì fino al luglio 2020 a el lockdown. So che è andato una volta dalla sorella in Francia perché me lo ha detto . Si è vero, confermo. Io so che è rimasto dalla fine del 2019 al Pt_1 luglio 2020 in Marocco. Poi nel 2020 è succe istro per cui è causa. So che anche gli altri fratelli e sorelle per le festività raggiungevano i genitori. Si è vero, confermo. Anche quando è morto abitavano assieme. Io lo so perché
Per_1 abito vicino al Loro io abito a Laveggia e loro a Castellerano, sono ue minuti. Io li vedevo andare e venire da casa loro. Una volta sono anche stato a trovarli dopo che era tornato dal Marocco dopo il lockdown e prima del
Per_1 sinistro. Si è vero, confermo. Anche io sono stato con loro Moschea e li sentivo parlarsi ed aiutarsi. Io posso dire che al sabato sera quando andavo alla Moschea li vedevo assieme spesso e Io non posso dire
Per_1 Pt_1 Pt_6 se si sentivano tutti i giorni per telefono con Io non lo ho vist da orella a Mantova Pt_6
o telefonarle. a volte mi riferiva di telefonate e visite alla sorella. Si è vero, confermo. Una volta sono stato anche Per_1 io con loro” (v. verbale udienza del 12.04.2024).
Dunque, dall'istruttoria orale espletata in corso di causa è emerso che il de cuius seppur Persona_1 residente in Italia, intratteneva con i propri congiunti, sia con quelli residenti in n quelli residenti all'estero, un intenso e solido rapporto affettivo, contattandoli quotidianamente mediante il telefono e andando frequentemente in Marocco insieme agli altri fratelli per fare visita ai genitori e ai fratelli ivi residenti, e recandosi, in almeno un'occasione, in Francia, ove risiedeva la sorella Pt_8
nonché a Mantova, ove risiedeva la sorella
[...] Parte_7
Quanto, invece, al profilo relativo alla convivenza tra l'attore e il de cuius Parte_1 Persona_1 contestata da parte convenuta, questa risulta provata sul omplessiv probatorio.
Ed infatti, si rileva che l'attore ha dichiarato ai Carabinieri di Fiorano Modenese Parte_1 quanto segue: “Si mio fratello dal suo arrivo in Italia e fino alla fine di giugno 2020, ha abitato con me e in Per_1 quella data lo stesso è andato in Marocco e al suo ritorno circa una settimana orsono non nato in [...] ed io non so dove ha iniziato ad abitare” (v. doc. 6, fasc. conv.).
Dunque, sulla base di tale dichiarazione emerge che il de cuius ha convissuto con il fratello Pt_1 fino alla sua partenza per il Marocco alla fine di giugno 2020 e, una settimana dopo il suo rientro in Italia, si è verificato il sinistro mortale per cui è causa (in data 21.08.2022).
La predetta circostanza è stata altresì confermata dal teste il quale ha dichiarato: Testimone_2
“Si è vero, confermo. Io sono stato a casa loro prima del Covid. Io so è morto abitava ancora Persona_1 con il fratello , glielo ho sentito dire più volte”, nonché dal teste il quale ha dichiarato: Pt_1 Testimone_3
“Si è vero, co Anche quando è morto abitavano assieme. Io vicino al Loro io abito a Per_1
Laveggia e loro a Castellerano, sono a cinque minuti. Io li vedevo andare e venire da casa loro. Una volta sono anche stato a trovarli dopo che era tornato dal Marocco dopo il lockdown e prima del sinistro” (v. verbale udienza Per_1 del 12.02.2024).
5.1.3. Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
- quanto alla madre anni 68 al momento dell'evento lesivo (16 punti), considerata Parte_10
l'età della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 20), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero il marito e gli altri sette figli (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di
17 madre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto che la madre viveva in Marocco e, dunque, non condivideva con il de cuius la vita quotidiana e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 199.461,00 (51 punti x 3.911,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 50.000,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 55.950,00, è complessivamente pari ad Euro 143.511,00;
- quanto al padre di anni 82 al momento dell'evento lesivo (8 punti), considerata Parte_5
l'età della vittima sso di anni 43 (punti 20), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero la moglie e gli altri sette figli (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di padre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto che il padre viveva in Marocco e, dunque, non condivideva con il de cuius la vita quotidiana e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 168.173,00 (43 punti x 3.911,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 50.000,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 55.950,00, è complessivamente pari ad Euro 112.223,00;
- quanto al fratello di anni 46 al momento dell'evento lesivo (14 punti), considerata Parte_1
l'età della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi erano conviventi per le ragioni sopra esposte (punti 20), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 106.974,00 (63 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 12.000,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 13.428,00, è complessivamente pari ad Euro 93.546,00;
- quanto al fratello di anni 55 al momento dell'evento lesivo (12 punti), considerata l'età Parte_4 della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto Pt_ che il fratello viveva in Marocco e, dunque, non condivideva con il de cuius la vita quotidiana e tenuto conto modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 69.618,00 (41 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 6.000,00, come
18 pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 6.714,00, è complessivamente pari ad Euro 62.904,00;
- quanto al fratello di anni 49 al momento dell'evento lesivo (14 punti), considerata Parte_3
l'età della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto che il fratello viveva in Marocco e, dunque, non condivideva con il de cuius la vita quotidiana e Pt_3 tenuto conto odalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 73.014,00 (43 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 6.000,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 6.714,00, è complessivamente pari ad Euro 66.300,00;
- quanto al fratello di anni 41 al momento dell'evento lesivo (14 punti), considerata Parte_2 l'età della vittima al cesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto che il fratello viveva in Marocco e, dunque, non condivideva con il de cuius la vita quotidiana Pt_2
e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 73.014,00 (43 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 6.000,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 6.714,00, è complessivamente pari ad Euro 66.300,00;
- quanto al fratello di anni 51 al momento dell'evento lesivo (12 punti), considerata Parte_6
l'età della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 69.618,00 (41 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 7.500,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 8.392,50, è complessivamente pari ad Euro 61.225,50;
- quanto alla sorella di anni 39 al momento dell'evento lesivo (16 punti), considerata Parte_7
l'età della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto
19 che la sorella viveva in un'altra regione italiana e, dunque, non condivideva con il de cuius la Pt_7 vita quotidiana e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 76.410,00 (45 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 7.500,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 8.392,50, è complessivamente pari ad Euro 68.017,50;
- quanto alla sorella di anni 31 al momento dell'evento lesivo (16 punti), considerata Parte_8
l'età della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto che la sorella viveva in un altro Stato europeo (Francia) e, dunque, non condivideva con il de Pt_7 cuius la vita q a e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 76.410,00 (45 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 7.500,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 8.392,50, è complessivamente pari ad Euro 68.017,50.
5.1.4. Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti modalità (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. da ultimo da Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (22.8.2020); l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'acconto pagato dalla compagnia : v. doc. 7, fasc. conv.) e sulla somma via CP_8 via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'acconto deve detrarsi l'acconto medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza.
5.1.5. Quanto alla domanda di personalizzazione del danno formulata dagli attori Pt_1
e si rileva che alcuna ulteriore somma può essere riconosciuta agli attori a
[...] Parte_6
20 tale titolo in quanto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale comprende sia il danno morale, ovvero la sofferenza soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, sia quello dinamico-relazionale (cfr. ex multis Cass. civ. n. 9231/2013 e Cass. Civ. 14655/2017).
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
5.1.6. L'attore ha formulato anche una domanda di risarcimento del danno Parte_1 biologico di natura psichica conseguente al decesso del de cuius, con il quale conviveva. Persona_1
In particolare, l'attore ha allegato e dedotto che, a seguito della morte del fratello, ha manifestato una sintomatologia psichica e somatica di natura reattiva (v. atto di citazione, pagg. 17 ss.) producendo, a sostegno della predetta domanda, i certificati di malattia del dott. (v. doc. 53, fasc. att.) e Per_3 della dott.ssa (v. doc. 54, fasc. att.). Per_4
La domanda non può, tuttavia, ritenersi adeguatamente comprovata in quanto l'attore non ha provato che l'allegato pregiudizio ha comportato una compromissione psichica tale da comportare la prescrizione di una terapia farmacologica o una presa in carico da parte di enti preposti o, ancora, la necessità di intraprendere un percorso psicoterapeutico tale da poter giustificare l'espletamento di una c.t.u. medico-legale che, sulla scorta della documentazione prodotta, è risultata del tutto esplorativa.
La documentazione in atti non è dunque sufficiente a provare la lamentata lesione psichica e, pertanto, la predetta domanda non può trovare accoglimento.
5.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, si rileva quanto segue.
5.2.1. Innanzi tutto, gli attori e hanno formulato domanda Parte_1 Parte_6 risarcitoria per il ristoro della spesa sostenuta per il rimpatrio della salma del fratello.
A sostegno della predetta spesa parte attrice ha prodotto il documento n. 55, ovvero la conferma della prenotazione di due biglietti aerei per e L'esame del predetto Parte_1 Parte_6 documento (doc. 55, fasc. att.) consente di ritenere adeguatamente comprovato l'avvenuto pagamento atteso che la prenotazione del biglietto risulta confermata e la data della prenotazione e del successivo viaggio aereo (27.8.2020 la prenotazione e 28.8.2020 il volo aereo) sono corrispondenti al periodo immediatamente successivo all'evento-morte (22.8.2020). Compete pertanto agli attori e la somma pari ad Euro 216,16 ciascuno (v. doc. Parte_1 Parte_6 55, fasc. att.), som a dell'esborso (28.08.2020), è pari a Euro 256,58 ciascuno, oltre interessi compensativi secondo i criteri esposti supra, sub 5.1.4..
5.2.2. Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla spesa sostenuta dagli attori per le traduzioni giurate dei documenti da produrre in giudizio, si rileva che la medesima non può trovare accoglimento in quanto gli attori non hanno indicato in modo specifico quali documenti sarebbero stati oggetto di traduzione e nell'unico documento prodotto in atti che parrebbe essere stato tradotto, ovvero il documento n. 12, fasc. att., il soggetto traduttore,
non corrisponde al soggetto indicato nella fattura di cui al documento n. 56, fasc. att.. CP_9
La predetta domanda deve essere pertanto rigettata.
5.2.3. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l'attività di assistenza stragiudiziale affidata alla Giesse Risarcimento Danni s.r.l. (v. docc. 36-38, fasc. att.), occorre innanzi tutto rammentare che: “le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e
21 prova” (Cass. Ord. 24481 del 04/11/2020). Ed ancora: “Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi;
la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 2644/2018).
Recentemente è stato affermato anche che “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. Sez. 6, 26/05/2021, n. 14444).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub docc. 36-38, fasc. att.) – dalla quale si evince l'attività di assistenza legale prestata in via stragiudiziale in relazione al sinistro di causa dalla GS Gestione Sinistri S.r.l. – pur non essendo opponibile ai terzi il mandato conferito dagli attori a GS Gestione Sinistri s.r.l. e la quantificazione del compenso in esso prevista, si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali in applicazione dei criteri per la liquidazione delle spese stragiudiziali di cui al D.M. 147/2022 (applicando il valore della causa superiore ad Euro 520.000,00), l'importo di Euro 16.602,00 a favore degli attori, in moneta attuale (di cui Euro 11.258,00 per l'assistenza stragiudiziale ed Euro 5.344,00 per la negoziazione assistita).
6. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022, a carico delle parti convenute, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata, della somma concretamente attribuita, delle questioni giuridiche e di fatto trattate (valori medi per tutte le fasi processuali nello scaglione da Euro 520.001 a 1.000.000), da distrarsi a favore dell'avv. Marco Carmelo Maria Impelluso come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c., con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiedo dal procuratore di parte attrice con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c.. Con riguardo alla richiesta di aumento per la pluralità di parte, deve ritenersi che le posizioni dei singoli attori sono di fatto sovrapponibili e negli scritti la difesa è stata sostanzialmente unitaria.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico delle parti convenute gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00
+ Euro 27,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro Controparte_2 occorso in data 21.08.2020, che ha determinato il decesso di Persona_1
22 - condanna i convenuti, e gli eredi di , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro e nelle rispettive qualità, tenuto conto delle somme già corrisposte dalla compagnia convenuta ante causam, al pagamento:
• in favore di rappresentata dal procuratore speciale la Parte_11 Parte_1 somma di Euro 143.511,00 a titolo di danno non patrimoniale, già tenuto conto di quanto pagato ante causam da oltre accessori come in Controparte_1 motivazione;
• in favore di rappresentato dal procuratore speciale Parte_5 Pt_1
la somma di Euro 112.223,00 a titolo di danno non patrimoniale, già tenuto
[...] di quanto pagato ante causam da oltre accessori Controparte_1 come in motivazione;
• in favore di la somma di Euro 93.546,00 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale di quanto pagato ante causam da Controparte_1
e la somma di Euro 256,58 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come
[...] in motivazione;
• in favore di rappresentato dal procuratore speciale la Parte_4 Parte_1 somma di Euro 62.904,00 a titolo di danno non patrimoniale, già tenuto conto di quanto pagato ante causam da oltre accessori come in Controparte_1 motivazione;
• in favore di rappresentato dal procuratore speciale la Parte_3 Parte_1 somma di a titolo di danno non patrimoniale, gi di quanto pagato ante causam da oltre accessori come in Controparte_1 motivazione;
• in favore di rappresentato dal procuratore speciale Parte_2 Parte_1 la somma di a titolo di danno non patrimoniale, già quanto pagato ante causam da oltre accessori come in Controparte_1 motivazione;
• in favore di la somma di Euro 61.225,50 a titolo di danno non Parte_6 patrimoniale già tenuto conto di quanto pagato ante causam da Controparte_1
e la somma di Euro 256,58 a titolo di danno patrimonial
[...] in motivazione;
• in favore di la somma di Euro 68.017,50 a titolo di danno non Parte_7 patrimoniale, di quanto pagato ante causam da Controparte_1
oltre accessori come in motivazione;
[...]
• in favore di la somma di Euro 68.017,50 a titolo di danno non Parte_8 patrimoniale, già tenuto conto di quanto pagato ante causam da Controparte_1
oltre accessori come in motivazione;
[...]
• in favore di tutti gli attori, in solido tra loro, la somma di Euro 16.602,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'assistenza legale stragiudiziale;
23 - condanna i convenuti, e gli eredi di , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in Euro 29.193,00 per compensi ed Euro 545,00 per esborsi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Carmelo Maria Impelluso, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Milano, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13773/2023 promossa da:
(C.F. , in proprio e quale procuratore speciale Parte_1 C.F._1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...]
(C.F. Parte_6 C.F._2
(C.F. ) Parte_7 C.F._3
(C.F. ) Parte_8 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Carmelo Maria Impelluso ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Lara Mammi in Fiorano Modenese – Spezzano, via Statale n.126, come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marzio Brazesco ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del proprio procuratore in Milano, via De Amicis n.24, come da procura in atti;
CONVENUTI
EREDI DI AN ON presso il di lui ultimo domicilio in 41049 SU (MO), via Vittorio Padovani n. 34
CONVENUTI CONTUMACI
1 Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc depositati telematicamente.
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor conducente della propria autovettura Controparte_2
Mercedes SL 350, targata CV811LN e assicurata co in forza di polizza n. Controparte_1
452.013.0000127258, nella determinazione dell'incidente avvenuto il 21 agosto 2020, alle ore 22.50 circa, in località Fiorano Modenese sulla Via Statale Ovest in prossimità del numero civico 213, a seguito del quale decedeva il signor e, conseguentemente, condannare gli eredi del signor proprietario e conducente Persona_1 Controparte_2 del vei e in persona del pro tempore, in solido Controparte_1 tra loro, al risarcimento, in favore degli attori, per i titoli meglio specificati in narrativa, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a qualsiasi titolo subiti e subendi, detratti gli importi già corrisposti, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore all'1,8% o ad altro determinato di giustizia.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore dell'Avvocato Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.
In via istruttoria si chiede:
Sulla responsabilità
A).- disporsi CTU cinematica volta ad accertare la dinamica del sinistro oggetto di lite;
B).- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
4) In seguito all'investimento di cui al precedente capitolo (“3)Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai precedenti capitoli, sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia del velocipede l'autovettura Mercedes 350 SL tg CV811LN condotta dal sig. che travolgeva il sig. sdraiato supino sul manto stradale (cfr. doc. 17)”), Controparte_2 Pt_1 il sig. ri ali e veniva traspor so il Pronto Soccorso dell'Ospedale di SU ove Pt_1 giungeva già deceduto (cfr. doc. 17);
5) Nel tratto interessato dal sinistro la pista ciclo pedonale è separata dalla carreggiata da una linea di segnaletica orizzontale (cfr. doc. 16 e doc. 24, fotografie 18, 19 e 20 e doc. 26);
Si indicano quali testi sui precedenti capitoli di prova (4-5):
- Sig. res.te in Fiorano Modenese (MO), via Statale Ovest n. 213; Testimone_1
- c/o Stazione dei Carabinieri di Fiorano Modenese;
Controparte_3
- c/o Stazione dei Carabinieri di Fiorano Modenese;
Controparte_4
- App. c/o Stazione dei Carabinieri di Fiorano Modenese. Controparte_5
Sui danni
C).- Si chiede disporsi CTU medico-legale volta ad accertare:
I. la patologia di natura psichica di cui soffre il sig. e il nesso di causa con la morte del fratello Parte_1 Per_1
[...]
2 II. il danno alla persona di tipo temporaneo e permanente che ne è derivato;
III. l'incidenza della patologia psichica e dei danni conseguenti sulla capacità lavorativa generica e specifica di falegname del sig. Parte_1
IV. eventuali spese presenti e future;
D).- Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione
“vero che”:
6) Il sig. si è trasferito in Italia dal Marocco nell'anno 2019 alla ricerca di un lavoro;
Persona_1
7) In Italia nell'anno 2019 e al momento del sinistro oggetto di causa risiedevano i fratelli della vittima Pt_1
e
[...] Parte_6 Parte_7 Pt_ 8) In Marocco, al momento del sinistro oggetto di causa, risiedevano i genitori e i fratelli della vittima , e Pt_3
mentre la sorella risiedeva in Francia (doc. 2, da 5 a 12); Pt_2 Pt_8
10) Durante le telefonate, i messaggi e le videochiamate di cui al precedente capitolo (“9) Dopo il trasferimento in Italia nell'anno 2019, fino al momento del suo decesso, sentiva quotidianamente i suoi genitori e i suoi Persona_1 fratelli residenti in [...]e sua sorella residente in [...], tramite telefonate, video chiamate e messaggistica istantanea (Whatsapp)”), il sig. rendeva i suoi genitori e i suoi fratelli partecipi della propria vita, Persona_1 raccontandogli le sue vicende giornaliere;
15) fratello della vittima residente a [...], aveva ospitato al suo arrivo in Parte_6 Persona_1
Italia nel 2019, prima che si trasferisse a vivere con a NO (RE); Pt_1
17) ha riconosciuto il cadavere del fratello come da verbale prodotto sub doc. 17bis; Parte_6 Per_1
19) i suoi fratelli residenti in Italia e sua sorella residente in [...]si confrontavano quotidianamente per Per_1 telefono in ordine all'esperienza e alle difficoltà dell'allontanamento dalla famiglia e dal Paese di origine;
21) e i suoi fratelli residenti in Italia si fornivano reciprocamente aiuto nelle incombenze quotidiane;
Per_1
22) Dopo la morte di manifesta sofferenza per la perdita della condivisione della vita Per_1 Parte_1 quotidiana con il fratello;
23) Dopo la morte di ha patito una “sindrome ansioso depressiva reattiva a lutto” e ha perso il lavoro Per_1 Pt_1
(cfr. doc. 53);
24) Il corpo di è stato sepolto in Marocco;
Persona_1
25) Dopo il decesso di i suoi fratelli e i suoi genitori vivono in uno stato di prostrazione;
Per_1
26) Dopo il decesso di i suoi fratelli e i suoi genitori manifestano rassegnazione e tristezza e ricordano la vittima Per_1 in ogni occasione;
27) La sig.ra e il sig. dopo la morte del figlio, manifestano ansia e depressione Parte_6 Parte_5 dell'umore.
Si indicano quali testi sui precedenti capitoli (6-27)
- via Lea n. 43, SU (MO); Testimone_2
- via vicolo Rocca n. 20, Veggia (RE); Testimone_3
- , Via Braida n. 62, SU (MO); Testimone_4
- , Via Radici in piano n. 60, NO (RE)”. Testimone_5
3 Parte convenuta e CP_2 Controparte_1
“NEL MERITO
In via principale - Per le causali in premessa e sulla scorta della migliore delle motivazioni addotte, accertare e dichiarare che nel sinistro de quo nessuna responsabilità nemmeno in via presuntiva, sussiste in capo al sig. Parte_9
e per l'effetto, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto. Vittoria di spese di giudizio.
[...]
In subordine - In denegata ipotesi si ritenesse raggiunta la prova di una corresponsabilità nella causazione del sinistro in capo parte convenuta, dato atto di quanto già percepito dalle parti istanti, accertare l'entità dell'eventuale danno ulteriore in misura inferiore al preteso e nei limiti del provato, da ridursi proporzionalmente in linea con il grado di responsabilità acclarato. Spese di lite integralmente compensate ex art. 92/II comma c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
(a) - Si chiede ammissione di prova orale per testi, con testi,
- sig. v Statale Ovest 113 Fiorano Mse (MO) Testimone_1
(capp.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14)
- ag. c/o CC di SU (MO) (capp,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12) Controparte_4
- ag. c/o CC di SU (MO) (capp, ) Controparte_5 CodiceFiscale_5
- sig. via Buozzi, 21 AS (BO) (capp. 13,14) Testimone_6
Da assumersi con delega al Tribunale di Modena e Bologna, sulle seguenti circostanze:
1) vero che: " Il giorno 21 agosto 2020 verso le ore 22,40 il sig. si trovava a percorrere in sella alla Persona_1 sua bicicletta, la carreggiata della via Statale Ovest nel territorio del c no Modenese (MO), con direzione da SU a Fiorano”.
2) vero che: " La via Statale Ovest è composta da una carreggiata a doppio senso di circolazione, delimitata sui due lati da linee bianche continue, con linea continua di mezzeria e per la direzione da SU a Fiorano, vi è una pista ciclopedonale larga 1,70 metri divisa dalla carreggiata, da un'aiuola sopraelevata fino a 30 metri prima per la direzione dei mezzi e dopo da un metro di banchina”.
3) vero che: " Nella circostanza il sig. transitava sulla carreggiata”. Persona_1
4) vero che: " Ad ore 22,40 il sole era tramontato ed era buio e l'impianto d'illuminazione pubblica presente in loco era scarso e di efficacia mediocre”.
5) vero che: " Il sig. prima di giungere nei pressi del civico n 213, perdeva autonomamente il Persona_1 controllo del velocipede e cadeva, rimanendo disteso a terra supino”.
6) vero che: " Il sig. dalla sua abitazione attigua sita al civico n, 213 della Via Statale Ovest, Testimone_1 sentito un rumore prove ata, si affacciava perché aveva udito dei lamenti, con voce alterata come di soggetto che avesse assunto sostanze alcoliche”.
7) vero che: " Sopraggiungeva in seguito, con la medesima direzione di marcia, l'autovettura Mercedes tg CV81ILN, condotta dal sig. Controparte_2
8) vero che: " L'andatura del veicolo Mercedes era molto lenta”.
9) vero che: " Il sig. dal proprio recinto di casa attirava l'attenzione del sig. Testimone_1 Controparte_2 accendendo e agitando la luce del proprio telefonino dall'interno del giardino”.
4 10) vero che: " Dopo aver investito il corpo, la Mercedes si arrestava alla distanza di 5.6 metri”
11) vero che: " Intervenivano sul luogo i carabinieri di Fiorano Modenese, che effettuati i rilievi, provvedevano a stilare rapporto, senza elevare contravvenziona alcuna al sig. . CP_2
12) vero che: " Il sig. ascoltato dai CC di SU e di Fiorano Modenese, precisava quanto Testimone_1 segue: “Alle ore 22:50 cir osto 2020, mi trovavo in casa, precisamente in Fiorano M.se (MO) via Statale Ovest nr.213, quando udivo un rumore metallico provenire dalla strada.
Considerato che
la predetta strada costeggia la mia proprietà, mi sono immediatamente recato alla finestra per l'esterno e in quel preciso momento udivo dei versi. Mi sono subito recato nell'area cortiliva pertinente la mia abitazione e quindi dalla recinzione mi sono affacciato in quando notavo un uomo riverso in strada con a fianco una bicicletta....mi servivo della luce del mio telefono cellulare per segnale la presenza in strada dell'uomo, quando il quel preciso momento sopraggiungeva un veicolo di colore nero, che comunque andava molto piano, il quale non avvedendosi della presenza dell'uomo in strada, lo investiva nella parte destra del corpo, con la ruota anteriore destra”, come da doc. 3 foglio 16 atti penali fascicolo Controparte_6 che si rammostra;
inoltre, precisava anche che il veicolo Mercedes “….subito dopo l'impatto si è ferm metri”, come da doc. 4 foglio 65 degli atti penali prodotti da che si rammostra”. Controparte_7
13) vero che: " Il teste inoltre, sentito dal consulente del Pubblico Ministero, precisava che “al momento Tes_1 dell'incidente erano attivi i due fari posti sul lato destro, nel senso SU- Fiorano, vale a dire nell'area in cui si è verificato l'incidente e che tali fari hanno efficacia scarsa, peraltro di colore arancione, mentre altri due punti luce sono collocati sul lato opposto della carreggiata ma anche quella sera. come già da tempo risultavano spenti”. come da doc. 5 pag. 111 prodotto da che si rammostra”. Controparte_7
14) vero che: " Il Consulente tecnico incaricato dal PM, nel ricostruire la dinamica, precisava che l'auto Mercedes sicuramente procedeva a velocità inferiore al limite ivi presente di 50 km/h e che il conducente era sicuramente stato distratto dalla luce azionata dal sig. . Tes_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (fratello) – in proprio e Parte_1 quale procuratore speciale di (fratello), (fratello), (fratello), Parte_2 Parte_3 Parte_4 (padre), (madre) (fr Parte_5 Parte_6 Parte_6 Parte_7
(sorella) e (sorella) convenivano in giudizio , quale
[...] Parte_8 Controparte_2 tario e cond colo Mercedes SL 350 (tg. CV811L Controparte_1
quale compagnia assicurativa del predetto veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni,
[...] oniali e non, derivanti dal decesso del de cuius a causa del sinistro stradale occorso Persona_1 in località Fiorano Modenese in data 21.08.2020.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che in data 21.08.2020, alle ore 22:50 circa, il sig. alla guida del suo velocipede, Persona_1 percorreva la pista ciclo-pedonale di Via Statale Ovest rano Modenese, provenendo da SU quando, giunto in prossimità del numero civico 213, cadeva a terra sull'attigua carreggiata;
- che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia l'autovettura Mercedes 350 SL (tg. CV811LN), condotta dal proprietario sig. CP_2
e assicurata con che, percorrendo la Via Statale
[...] Controparte_1 stessa direzione di marcia del velocipede, non si avvedeva della presenza del corpo del sig. che Pt_1 era vivo e sdraiato supino sul manto stradale e lo travolgeva;
5 - che a causa del predetto investimento, il sig. riportava gravissime lesioni personali e Persona_1 veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di SU ove giungeva già deceduto;
- che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della stazione di Fiorano Modenese, i quali espletavano gli opportuni accertamenti e assumevano le dichiarazioni del teste oculare Tes_1
[...]
- che dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena veniva instaurato il procedimento penale n. 5433/20 R.N.R.G. nel corso del quale veniva espletata una perizia cinematica da parte del p.i. il quale accertava che il conducente dell'autovettura Testimone_6
Mercedes SL 350 aveva am vedersi dell'area in cui si trovava a terra il corpo del ciclista;
- che nel corso del procedimento penale veniva altresì disposto l'esame esterno del cadavere, espletato dalla dott.ssa la quale accertava il nesso di causa tra l'investimento e il decesso del Per_2 sig. Pt_1
- che l'evento lesivo si verificava a causa dell'esclusiva responsabilità del convenuto , il CP_2 quale teneva una condotta di guida gravemente negligente e imprudente in violazione 41, commi 1 e 2 C.d.S., omettendo di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza del pedone;
- che, in via stragiudiziale, la compagnia convenuta corrispondeva la Controparte_1 somma di Euro 130.000,00 con assegno intestato a .000,00 in favore Parte_1 dello stesso, Euro 50.000,00 per Euro 50.000,00 per Euro Parte_6 Parte_5 6.000,00 per Euro 6. ed Euro 6.00 Parte_4 Parte_3 Parte_2 nonchè la somma di Euro 7.500,00 in favore di Euro 7.500,00 a ed Parte_6 Parte_7 Euro 7.500,00 a Parte_8
- che le predette somme venivano accettate dagli attori a titolo di mero acconto;
- che, a causa del decesso del proprio congiunto, gli attori subivano un grave danno di natura non patrimoniale, derivante dalla perdita del rapporto parentale;
- che il fratello , convivente con il de cuius, pativa altresì un danno biologico di natura psichica Pt_1
a causa di una “sindrome ansioso depressiva reattiva a lutto”;
- che i fratelli e subivano altresì un danno di natura patrimoniale derivante dalle Parte_6 Pt_1 spese sostenute per riportare in patria la salma del fratello nonché dalle spese sostenute per le traduzioni giurate dei documenti da produrre in giudizio e dalle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio congiuntamente CP_2
e eccependo, in via preliminare, la mancanza di prova in
[...] Controparte_1 ordine alla legittimazione attiva di alcuni attori.
Nel merito, i convenuti contestavano l'an debeatur, eccependo la responsabilità del de cuius nella determinazione del sinistro di causa in quanto il medesimo non faceva uso della pista ciclopedonale ma transitava sulla carreggiata. Inoltre, i convenuti precisavano che al momento del sinistro non vi era luce naturale e l'impianto di illuminazione pubblica era scarso e di efficacia mediocre, pertanto risultava impossibile per il , che pur procedeva a velocità moderata, percepire la sagoma di CP_2 un corpo steso a terra e di evitare l'impatto.
6 In via subordinata, i convenuti contestavano il quantum debeatur, eccependo quantomeno il concorso di colpa del de cuius ai sensi dell'art. 1227 c.c. e ritenendo pienamente satisfattiva la somma già corrisposta dalla compagnia convenuta in via stragiudiziale.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove orali.
In data 16.2.2024 il procuratore delle parti convenute formulava istanza di interruzione del processo stante il decesso del convenuto;
con successivo decreto del 29.02.2024 il Controparte_2
Giudice, tenuto conto del decesso del convenuto , disponeva l'interruzione del Controparte_2 giudizio ex art. 300 c.p.c..
In data 15.3.2024, il procuratore di parte attrice depositava ricorso per la riassunzione del processo nei confronti degli eredi del signor . Controparte_2
Successivamente, all'udienza all'uopo fissata per il giorno 28.06.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso di riassunzione agli eredi di , disponeva la Controparte_2 prosecuzione del giudizio e dichiarava la contumacia degli eredi.
Con Ordinanza del 03.10.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione per il giorno 16.10.2025.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione ex art. 189 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 06.11.2023, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla mancanza di legittimazione attiva degli attori , e Parte_6 Parte_4 Parte_3 Pt_2
, giova rilevare che la medesima è infondata in quanto il rapporto di parentela tra questi ultimi
[...] uius si evince chiaramente dal certificato versato in atti da parte attrice sub Persona_1 documento n. 12, che è regolarmente tradotto e apostillato, dunque idoneo a provare la sussistenza del legame di parentela.
Nel predetto documento si rinvengono, infatti, i nominativi di tutti i soggetti attori con la relativa relazione di parentela rispetto al capofamiglia (v. doc. 12, fasc. att., pagine 2 ss.). Parte_5
La predetta eccezione è dunque infondata.
4. Ciò posto, quanto al profilo relativo all'an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
4.1. Innanzi tutto, in punto di diritto, giova rilevare che la pretesa risarcitoria esercitata dagli attori deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 avendo gli attori richiesto la condanna, in via solidale, della compagnia assicuratrice e del Controparte_1 responsabile civile del danno, sig. , propri icolo Controparte_2 investitore.
Deve, inoltre, ritenersi applicabile alla fattispecie altresì l'art. 2054, I comma, c.c., in base al quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità
7 del conducente, dunque, si presume, salvo che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, fattispecie alla quale è pacificamente riconducibile la presente controversia che concerne l'investimento di un soggetto che non si trovava alla guida di alcun veicolo, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. soltanto ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis, Cass. 25.09.2014 n. 20307 e, da ultimo, Cass. Civ. 9856/2022).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen., 12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908).
4.2. Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non è stata superata la presunzione di colpa del conducente , prevista dall'art. 2054, comma I, c.c. per le ragioni che Controparte_2 saranno di seguito esposte.
Ed infatti, quanto alla dinamica del sinistro de quo, questa si evince dal complessivo compendio probatorio che consta degli atti del procedimento penale R.G.N. 5433/20 instaurato dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena – in particolare della relazione peritale cinematica espletata dal p.i. (v. doc. 22, fasc. att.) – della comunicazione della Testimone_6 notizia di reato da parte della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Stazione di Fiorano Modenese con i relativi allegati (v. doc. 17, fasc. att.) e delle dichiarazioni rese dal teste oculare Testimone_1 sia in sede di sommarie informazioni (v. docc. 17 e 18, fasc. att.), sia in sede di escussione testimoniale nel corso del presente giudizio (v. verbale udienza del 12.02.2024).
In punto di fonti di prova, deve rilevarsi che il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se intercorrente tra parti diverse, pur costituendo prova atipica, rappresenta, in ogni caso, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. Civ., sez. III, 9.8.2007, n. 17477 e Cass. civ. n. 16019/2001 e Cass. civ. 19547/2017). In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, confermando un orientamento al riguardo già consolidato e del tutto condiviso da questo Tribunale, che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli
8 accertamenti, una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (Cass. civ. 12422/2000; 8585/1999; 2839/1997 e 478/1995).
Ne consegue che sono del tutto utilizzabili nel presente giudizio, quali prove c.d. atipiche, gli atti del procedimento penale R.G.N. 5433/20 instaurato a carico di e, tra questi, anche Controparte_2 la relazione peritale cinematica espletata dal c.t.u., perito ind e ritualmente Testimone_6 versata in atti da parte attrice.
Ciò posto, deve evidenziarsi che la dinamica dell'evento lesivo per cui è causa emerge dagli accertamenti espletati dai Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese intervenuti sul luogo del sinistro, i quali hanno accertato che la strada ove è occorso il sinistro era rettilinea, asciutta e caratterizzata da buona visibilità e mediocre illuminazione pubblica e, in base ai rilievi e accertamenti espletati, hanno ricostruito la dinamica del sinistro di causa nei seguenti termini: “Dalla ricostruzione della dinamica, si presume che il ciclista per motivi al momento sconosciuti, sia caduto a terra e il teste Tes_1
in atti meglio generalizzato, sentito il rumore di una bici caduta a terra, usciva da casa e vede
[...] che procedeva per la stessa direzione di marcia ad andatura moderata, con la luce del cellulare cercava di segnalare il pericolo al conducente del veicolo il quale vedeva la luce del telefonino e successivamente il corso a terra compiendo una manovra per evitare l'urto. Allo stato non è possibile determinare le cause che hanno portato alla caduta del ciclista e se il veicolo colpendo il deceduto abbia arrecato allo stesso lesioni tali da determinare la morte […]” (v. doc. 17, pag. 2, fasc. att.).
I Carabinieri hanno altresì provveduto a raccogliere le dichiarazioni del teste il quale Testimone_1 ha dichiarato quanto segue: “Alle ore 22:50 circa di ieri 21 agosto 2020, mi trovavo a casa, precisamente in Fiorano M.se (MO) via Statale Ovest nr. 213, quando udivo un rumore metallico provenire dalla strada.
considerato che
la predetta strada costeggia la mia proprietà, mi sono immediatamente recato alla finestra per guardare l'esterno, e in quel preciso momento udivo dei versi. Mi sono subito recato nell'area cortiliva pertinente la mia abitazione, e quindi dalla recinzione mi sono affacciato in strada, quando notavo un uomo riverso in strada con a fianco una bicicletta. Immediatamente sollecitavo la mia compagna presente in casa a chiamare il 118, nel frattempo mi servivo della luce del mio telefono cellulare per segnalare la presenza in strada dell'uomo, quando in quel preciso momento, sopraggiungeva un veicolo di colore nero, che comunque andava molto piano, il quale non avvedendosi della presenza dell'uomo in strada, lo investiva nella parte destra del corpo con la ruota anteriore destra […]” (v. doc. 17, pag. 8, fasc. att.).
Le predette dichiarazioni sono state confermate dal medesimo teste anche in sede di escussione testimoniale nel corso del presente giudizio all'udienza del 12.02.2024, durante la quale il teste, confermando i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, ha dichiarato: “Si è vero, confermo. La bicicletta percorreva la via Statale Ovest con direzione di marcia da SU a Fiorano. Io non ho visto il ciclista nei momenti precedenti il sinistro e non ho visto il momento della caduta. Ero in casa mia. Ho sentito il mio cane che abbaiava, sono uscito a controllare e ho visto la bicicletta orientata verso Fiorano e il ciclista a terra. Era a faccia in su. Per la posizione della bicicletta dico che stesse procedendo da SU verso Fiorano. Io posso dire che quando lo ho visto il ciclista questo era a terra e non era in mezzo alla strada. Né lui né la bicicletta erano sulla pista ciclabile o meglio la bicicletta era a terra con la ruota posteriore sulla ciclabile mentre il resto della bicicletta era sulla carreggiata e il ciclista era a terra sulla carreggiata vicino al margine. Come si vede dalle fotografie che mi si mostrano, dove si vede la cancellata di casa mia, la carreggiata è divisa in due corsie di marcia, ed è delimitata dal lato della cancellata da una riga bianca. Poi c'è un marciapiedi, tra il marciapiedi rialzato e la mia cancellata c'è poi la pista ciclabile che è allo stesso livello della strada. Quindi ci sono la strada e la pista ciclabile allo stesso livello e il marciapiedi rialzato tra le due. Non so se posso definirlo marciapiedi perché è molto stretto, penso di poterlo definire forse meglio come cordolo. Quando, sporgendomi dalla cancellata di casa mia, ho visto il ciclista a terra, la bicicletta era come ho detto. Era in parte sulla ciclabile, con la ruota posteriore, e in parte sulla carreggiata, ed era anche su questo cordolo che le separa. Si è vero, confermo. Io ho visto il momento dell'investimento che si è svolto come mi si dice. L'auto
9 proveniva dalla stessa direzione di marcia del ciclista cioè da SU verso Fiorano e ha travolto il ciclista che era già a terra supino. L'autovettura è passata con la ruota sul torace del ciclista. Non c'erano ostacoli alla visibilità. Io sarò stato a circa cinque metri dalla scena e ho visto bene” (v. verbale udienza del 12.02.2024).
Le predette dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto, diversamente da quanto affermato dalla difesa della compagnia convenuta, non risultano contraddittorie, né contrastanti con la documentazione in atti e, in particolare, con i rilievi compiuti dai Carabinieri.
Ed infatti, in relazione alla posizione del velocipede e del de cuius dopo la caduta, nella relazione di incidente si legge che “la posizione di quiete dei veicoli non poteva essere fissata dai rilievi in quanto entrambi i veicoli erano stati spostati nel corso delle operazioni di soccorso” (v. doc. 17, fasc. att., pagina 2); inoltre, come si evince dalla planimetria redatta dai Carabinieri intervenuti, il punto d'urto è stato individuato sostanzialmente al centro della corsia di marcia presente sul lato destro (v. doc. 17, fasc. att., pagina 7), dunque in posizione compatibile con le dichiarazioni rilasciate dal teste anche tenuto Tes_1 conto che il de cuius, come pacifico in causa, era alto m. 1,80 e pesava kg. 80 icarreggiata in questione era larga circa 3,80 (dai rilievi si evince che l'intera carreggiata, composta da due corsie, fosse larga metri 7,60 e, dunque, ogni singola corsia era verosimilmente larga 3,80 metri).
Dall'esame delle fotografie prodotte da parte attrice (sub doc. 17, pagine 5 e 6, fasc. att.) – corrispondenti ai fotogrammi di cui al doc. 24, foto nn. 18 e 20 – , si evince in modo inequivoco che la descrizione dei luoghi da parte del teste è compatibile con quanto emerge dagli Tes_1 accertamenti compiuti dai Carabinieri in ordine d'urto. Il teste ha infatti dichiarato: “Come si vede dalle fotografie che mi si mostrano, dove si vede la cancellata di casa mia, la carreggiata è divisa in due corsie di marcia, ed è delimitata dal lato della cancellata da una riga bianca. Poi c'è un marciapiedi, tra il marciapiedi rialzato e la mia cancellata c'è poi la pista ciclabile che è allo stesso livello della strada. Quindi ci sono la strada e la pista ciclabile allo stesso livello e il marciapiedi rialzato tra le due. Non so se posso definirlo marciapiedi perché è molto stretto, penso di poterlo definire forse meglio come cordolo. Quando, sporgendomi dalla cancellata di casa mia, ho visto il ciclista a terra, la bicicletta era come ho detto. Era in parte sulla ciclabile, con la ruota posteriore, e in parte sulla carreggiata, ed era anche su questo cordolo che le separa” (v. verbale d'udienza del 12.2.2024).
Deve dunque ritenersi che verosimilmente il de cuius al momento del sinistro stesse percorrendo, a bordo del proprio velocipede, la strada Statale Ovest in Fiorano Modenese – una strada rettilinea che, nonostante l'orario notturno, godeva comunque di un'illuminazione pubblica mediocre e di una buona visibilità – allorquando, per ragioni autonome e rimaste ignote, cadeva dal velocipede e rovinava al suolo.
Pertanto, dal complessivo compendio probatorio si evince che il de cuius, sig. dopo Persona_1 essere caduto dal proprio velocipede autonomamente e per cause rimaste ignot iverso sulla carreggiata quando è stato investito dal sig. che in quel momento stava Controparte_2 sopraggiungendo a bordo della propria vettura Me dendo ad una velocità pari a 43 km/h, come accertato dal c.t.p.m. nel corso del procedimento penale (v. doc. 22, fasc. Tes_6 att.), velocità che, seppur contenuta e e di 50 km/h previsto su quel tratto di strada, non era tuttavia adeguata alle condizioni della strada, ovvero l'orario notturno (ore 22:50 circa) e la mediocre illuminazione ivi presente.
Inoltre, con riguardo alla visibilità e all'avvistabilità del corpo del de cuius disteso sulla carreggiata, il c.t.p.m. ha ravvisato la possibilità per il conducente di avvedersi della presenza del corpo, CP_2 concludendo la propria relazione peritale nel seguente modo: “Nel luogo dell'incidente vi è impianto di pubblica illuminazione con punto luce a circa 4 metri dall'area in cui avveniva l'incidente […] Per quanto riguarda la visibilità dell'ostacolo (corpo a terra) […] Si ricorda tuttavia che la possibilità di avvistamento del pedone, per quanto
10 non facile data l'ora notturna, doveva comunque essere consentita sia dall'impianto di pubblica illuminazione che dall'uso dei fanali propri della Mercedes condotta dal Si deve inoltre tener presente che, con persona sdraiata CP_2
a terra, la sezione frontale di avvistamento era molto petto ad una persona che si trova in normale posizione verticale […] Si ritiene vi sia sicuramente nesso di causa fra l'infrazione commessa dal e il verificarsi CP_2 dell'incidente” (v. doc. 22, pagg. 16 ss., fasc. att.).
Anche il teste escusso nel corso del presente giudizio, ha dichiarato: “Non c'erano ostacoli alla Tes_1 visibilità. Io sarò stato a circa cinque metri dalla scena e ho visto bene” (v. verbale udienza del 12.02.2024).
Peraltro, risulta agli atti che il convenuto si fosse avveduto del corpo del ciclista pochi istanti prima di investirlo, laddove, nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato: “mentre percorrevo la strada ho notato una persona che da dentro un recinto di una casa con una luce faceva segno verso di me. Io al momento non ho capito che cosa volesse ma subito dopo ho notato a terra una bicicletta e una persona a terra supino con le braccia aperte, ricordo che un braccio giungeva quasi alla linea di mezzeria. Ricordo di aver frenato ed ho cambiato la direzione di marcia. Il veicolo si era fermato qualche metro dopo la persona” (v. doc. 17, fasc. att.).
Sulla base dei predetti accertamenti peritali e delle dichiarazioni rese è dunque verosimile che, se il convenuto avesse adottato la massima attenzione e avesse condotto il suo veicolo ad una velocità di marcia adeguata alle condizioni e caratteristiche dei luoghi, sarebbe riuscito ad evitare di investire il ciclista.
È pertanto acclarata, alla luce del complessivo compendio probatorio, la responsabilità di CP_2
nella determinazione del sinistro per cui è causa, il quale percorrendo la via Stata
[...] bordo della propria vettura Mercedes SL 350 (tg. CV811LN), ad una velocità non adeguata alle condizioni e caratteristiche della strada (orario notturno e mediocre illuminazione), pur avvedendosi della presenza sulla carreggiata del corpo del de cuius, che giaceva al suolo dopo essere caduto dal proprio velocipede, non riusciva ad evitare l'investimento mortale.
A nulla rileva, in senso opposto, la circostanza, valorizzata da parte convenuta, in base alla quale il sarebbe stato distratto dalla luce del cellulare del sig. che stava tentando di attirare CP_2 Tes_1
l'attenzione del conducente proprio al fine di evitare il sinistro. Ed infatti, la presenza di una persona sulla carreggiata che tenta di segnalare la presenza di un pericolo mediante l'utilizzo della luce del proprio cellulare, a maggior ragione avrebbe dovuto indurre il a rallentare ulteriormente CP_2 sino ad arrestare la marcia del veicolo e a prestare maggiore prudenza alla guida.
Il ha dunque posto in essere una condotta di guida imprudente e negligente e in violazione CP_2 d cautelare generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché della norma cautelare di cui all'art. 141 del Codice della Strada, che dispone che i conducenti devono regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, e devono sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del loro campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
È pertanto evidente che se il convenuto, notata la presenza del che tentava di segnalare il Tes_1 pericolo, avesse ridotto la velocità della propria vettura conformandola alle condizioni e caratteristiche della strada (orario notturno e mediocre illuminazione), e avesse prestato la massima attenzione e prudenza imposta dalle circostanze del caso concreto, sarebbe stato in grado di adottare per tempo le manovre necessarie al fine di non investire mortalmente il de cuius che era precedentemente rovinato al suolo.
11 Le superiori considerazioni consentono dunque di ritenere accertata la responsabilità del sig.
nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa. Controparte_2
4.3. Al contrario, alcun profilo di colpa può ravvisarsi in capo al de cuius nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzi tutto, in ordine all'utilizzo o meno da parte del de cuius della pista ciclabile, si rileva che parte convenuta non ha provato l'omesso utilizzo della pista ciclo-pedonale da parte del medesimo ma, al contrario, dalle dichiarazioni rese dal teste emerge che verosimilmente il stesse Tes_1 Pt_1 procedendo sulla stessa.
Ed infatti, il teste ha dichiarato: “[…] Io posso dire che quando lo ho visto il ciclista questo era a terra e Tes_1 non era in mezzo alla strada. Né lui né la bicicletta erano sulla pista ciclabile o meglio la bicicletta era a terra con la ruota posteriore sulla ciclabile mentre il resto della bicicletta era sulla carreggiata e il ciclista era a terra sulla carreggiata vicino al margine […] Era in parte sulla ciclabile, con la ruota posteriore, e in parte sulla carreggiata, ed era anche su questo cordolo che le separa” (v. verbale udienza del 12.02.2024).
Dalle predette dichiarazioni si evince che, dopo la caduta, il sig. si trovava riverso al suolo Pt_1 insieme al proprio velocipede occupando, in parte, la pista ciclo- e e, in parte, la carreggiata, comunque vicino al margine.
Ebbene, tale circostanza non esclude che il medesimo, prima di cadere, stesse procedendo all'interno della pista ciclo-pedonale, tenuto conto del fatto che la stessa, come emerge dai rilievi foto planimetrici dei Carabinieri (v. doc. 17, fasc. att.), era sostanzialmente attigua alla carreggiata e, pertanto, è più che verosimile che il ciclista cadendo dal velocipede sia rovinato al suolo invadendo la carreggiata (si vedano, sul punto, i fotogrammi 18 e 20 di cui al doc. n. 24 prodotto da parte attrice dai quali si evince, in modo inequivoco, che la pista fosse sostanzialmente attigua alla carreggiata).
In ogni caso, si rileva altresì che, nella specie, l'utilizzo della pista ciclabile ai sensi dell'art. 182 del Codice della Strada non era obbligatorio in quanto si tratta di una pista ciclo-pedonale e non di una pista ciclabile e, comunque, non vi è prova, come detto, che, pur utilizzando la predetta pista, il sinistro non sarebbe occorso comunque, specie tenuto conto del fatto che, si ribadisce, la medesima era attigua alla carreggiata pertanto, a causa della caduta, il de cuius è verosimilmente rovinato sulla strada transitata dai veicoli.
Quanto, poi, alla circostanza, eccepita da parte convenuta, relativa al fatto che il de cuius avesse assunto sostanze alcoliche prima del sinistro, si rileva quanto segue.
Le parti convenute sostengono tale circostanza sulla base della dichiarazione resa ai Carabinieri di Fiorano Modenese dal fratello del de cuius, l'odierno attore il quale ha dichiarato che il Parte_1 fratello da anni aveva cominciato a bere smodatamente ed era spesso ubriaco (v. doc. 6, fasc. conv.).
Tuttavia, la circostanza che il de cuius potesse essere sotto effetto di alcool al momento del sinistro non è stata provata in giudizio in quanto il tasso alcolemico del sig. non è stato oggetto di Pt_1 alcun accertamento;
né la mera circostanza che bevesse frequentemente può ritenersi sufficiente a sostenere un ragionamento presuntivo in ordine allo stato psico-fisico del ciclista al momento dell'evento.
Infine, alcuna colpa può essere riconosciuta al per aver invaso, dopo la caduta, la carreggiata Pt_1 percorsa dalle autovetture. Ed infatti, il teste ha dichiarato: “Ricordo che sentivo la Testimone_1 persona che emetteva dei versi ma non cercava di alzars tava notavo un dondolio del capo e ricordo che teneva gli occhi chiusi” (v. doc. 18, fasc. att.); è pertanto verosimile che il de cuius rovinando dal
12 proprio velocipede si trovasse in uno stato di semi incoscienza o, comunque, avesse riportato delle lesioni che gli impedivano di rialzarsi e sgomberare la carreggiata.
Peraltro, giova rilevare che non è neppure ravvisabile nel caso di specie l'ipotesi del c.d. caso fortuito
– ovvero un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale tra il comportamento del conducente e il sinistro – eccepito da parte convenuta, in quanto il sinistro di causa è occorso in pieno centro abitato su una strada costeggiata da una promiscua pista ciclo- pedonale;
dunque, era assolutamente prevedibile la possibile presenza di pedoni e ciclisti.
Da ultimo deve evidenziarsi che il comportamento del de cuius che, per cause rimaste ignote, è caduto al suolo mentre conduceva il suo velocipede, non può nemmeno qualificarsi in termini di condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti nei termini espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (in questo senso cfr., da ultimo, Cass. Civ. 9856/2022), atteso che non può reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile, al contrario rientrando nella ragionevole prevedibilità, la presenza di eventuali occupanti di veicoli incidentati sulla sede stradale in prossimità del mezzo medesimo (cfr. in tal senso Cass., 4 febbraio 2016 n. 2173; cfr. anche Cass. 10 marzo 1998 n. 2639).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, alcun profilo di colpa può ravvisarsi in capo al de cuius nella determinazione dell'evento lesivo di causa. Persona_1
5. Così ricostruito il sinistro e accertata la responsabilità esclusiva del sig. Controparte_2 nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze lesive, occorre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile lamentato dagli attori e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
5.1. Innanzi tutto, gli odierni attori agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso di occorso a causa del sinistro de quo e, Persona_1 più precisamente, i danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l'orientamento della Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" […]. Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla
13 composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. civ. n. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite.
Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza ut supra delineata.
Al riguardo devono richiamarsi i principi recentemente riaffermati dalla Suprema Corte nella materia del risarcimento del danno c.d. parentale: “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziatata parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” (cfr. Cass. civ. 26140/2023, Pres. Travaglino).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato, richiamando anche i più recenti principi elaborati in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019), che “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno
14 solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (ofinanco di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere” (cfr. Cass. civ. 26140/2023).
5.1.1. Ciò posto in punto di risarcibilità del danno lamentato, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
15 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00 e ad € 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
In relazione alle Tabelle del danno di Milano 2024 deve evidenziarsi che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza, (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del prossimo congiunto.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
5.1.2. Declinando i predetti principii alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che l'intensità del rapporto tra il de cuius e i familiari superstiti, e, dunque, la sofferenza di questi ultimi, può agevolmente ritenersi provata sulla scorta della copiosa documentazione fotografica prodotta in atti sub doc. 51, fasc. att. nonché degli elementi emersi all'esito dell'assunzione delle prove orali.
Ed infatti, entrambi i testimoni escussi all'udienza del 12.02.2024, hanno confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova della memoria istruttoria di parte attrice.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Si è vero, confermo. io lo vedevo e lo sentivo che Testimone_2 chiamava i genitori e i fr Francia. Una volta è andato anche in Francia dalla sorella con Flixbus, ho visto il biglietto. Una altra volta lo ho accompagnato dall'altra sorella a Mantova. Si è vero, confermo. So che oltre a sentirli per telefono e messaggio andava anche a trovarli i genitori e i fratelli, a parte il viaggio in Francia e a Mantova di cui ho già parlato, so di altri viaggi in Marocco, mi ha anche chiamato mentre era in Marocco dai suoi genitori. Io lo ho conosciuto nel 2019 quando è arrivato in Italia, io conoscevo prima il fartello di e poi Persona_1 ho conosciuto lui. Si è vero, confermo. Durante le festività andavano tutti in Marocco. Si è vero, confermo. Io sono stato a casa loro prima del Covid. Io so che quando è morto abitava ancora con il fratello , glielo ho Persona_1 Pt_1 sentito dire più volte. Io so che i due fratelli oltre ad abitare insieme passavano le giornate assieme e si parlavano. Io li ho visti assieme in diverse occasioni al parco, alla Moschea mi sono intrattenuto con loro varie volte. Più volte c'era anche l'altro fratello di SU, con la sua famiglia. Si è vero, confermo. La maggioranza delle volte si Pt_6 vedevano settimanalmente e si sen so non so se proprio tutti i giorni. Io posso dire che veniva spesso non so dire se venisse proprio tutte le settimane. Io la ho vista più volte ma non so se veniva proprio tutte le settimane. Anche per telefono so che si sentivano ma non so se proprio tutti i giorni. Si è vero, confermo. In alcune occasioni ho partecipato anche io alle riunioni di famiglia” (v. verbale d'udienza del 12.2.2024).
Anche il teste ha dichiarato: “Si è vero, confermo. Io vedevo spesso in moschea e lo sentivo Testimone_3 Per_1
e lo vedevo che parlava con il padre, i fratelli in Marocco e con la sorella in Francia. Mi è capitato di sentirlo parlare
16 con i fratelli in Marocco e la sorella in Francia anche mentre ero a casa di e del RA . Abitavano
Per_1 Pt_1 assieme. Io abitavo con prima di sposarmi e prima che arrivasse Si è vero, confermo. Io mi ricordo che è Pt_1 Per_1 andato alla fine del 20 arocco ed è stato lì fino al luglio 2020 a el lockdown. So che è andato una volta dalla sorella in Francia perché me lo ha detto . Si è vero, confermo. Io so che è rimasto dalla fine del 2019 al Pt_1 luglio 2020 in Marocco. Poi nel 2020 è succe istro per cui è causa. So che anche gli altri fratelli e sorelle per le festività raggiungevano i genitori. Si è vero, confermo. Anche quando è morto abitavano assieme. Io lo so perché
Per_1 abito vicino al Loro io abito a Laveggia e loro a Castellerano, sono ue minuti. Io li vedevo andare e venire da casa loro. Una volta sono anche stato a trovarli dopo che era tornato dal Marocco dopo il lockdown e prima del
Per_1 sinistro. Si è vero, confermo. Anche io sono stato con loro Moschea e li sentivo parlarsi ed aiutarsi. Io posso dire che al sabato sera quando andavo alla Moschea li vedevo assieme spesso e Io non posso dire
Per_1 Pt_1 Pt_6 se si sentivano tutti i giorni per telefono con Io non lo ho vist da orella a Mantova Pt_6
o telefonarle. a volte mi riferiva di telefonate e visite alla sorella. Si è vero, confermo. Una volta sono stato anche Per_1 io con loro” (v. verbale udienza del 12.04.2024).
Dunque, dall'istruttoria orale espletata in corso di causa è emerso che il de cuius seppur Persona_1 residente in Italia, intratteneva con i propri congiunti, sia con quelli residenti in n quelli residenti all'estero, un intenso e solido rapporto affettivo, contattandoli quotidianamente mediante il telefono e andando frequentemente in Marocco insieme agli altri fratelli per fare visita ai genitori e ai fratelli ivi residenti, e recandosi, in almeno un'occasione, in Francia, ove risiedeva la sorella Pt_8
nonché a Mantova, ove risiedeva la sorella
[...] Parte_7
Quanto, invece, al profilo relativo alla convivenza tra l'attore e il de cuius Parte_1 Persona_1 contestata da parte convenuta, questa risulta provata sul omplessiv probatorio.
Ed infatti, si rileva che l'attore ha dichiarato ai Carabinieri di Fiorano Modenese Parte_1 quanto segue: “Si mio fratello dal suo arrivo in Italia e fino alla fine di giugno 2020, ha abitato con me e in Per_1 quella data lo stesso è andato in Marocco e al suo ritorno circa una settimana orsono non nato in [...] ed io non so dove ha iniziato ad abitare” (v. doc. 6, fasc. conv.).
Dunque, sulla base di tale dichiarazione emerge che il de cuius ha convissuto con il fratello Pt_1 fino alla sua partenza per il Marocco alla fine di giugno 2020 e, una settimana dopo il suo rientro in Italia, si è verificato il sinistro mortale per cui è causa (in data 21.08.2022).
La predetta circostanza è stata altresì confermata dal teste il quale ha dichiarato: Testimone_2
“Si è vero, confermo. Io sono stato a casa loro prima del Covid. Io so è morto abitava ancora Persona_1 con il fratello , glielo ho sentito dire più volte”, nonché dal teste il quale ha dichiarato: Pt_1 Testimone_3
“Si è vero, co Anche quando è morto abitavano assieme. Io vicino al Loro io abito a Per_1
Laveggia e loro a Castellerano, sono a cinque minuti. Io li vedevo andare e venire da casa loro. Una volta sono anche stato a trovarli dopo che era tornato dal Marocco dopo il lockdown e prima del sinistro” (v. verbale udienza Per_1 del 12.02.2024).
5.1.3. Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
- quanto alla madre anni 68 al momento dell'evento lesivo (16 punti), considerata Parte_10
l'età della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 20), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero il marito e gli altri sette figli (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di
17 madre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto che la madre viveva in Marocco e, dunque, non condivideva con il de cuius la vita quotidiana e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 199.461,00 (51 punti x 3.911,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 50.000,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 55.950,00, è complessivamente pari ad Euro 143.511,00;
- quanto al padre di anni 82 al momento dell'evento lesivo (8 punti), considerata Parte_5
l'età della vittima sso di anni 43 (punti 20), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero la moglie e gli altri sette figli (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di padre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto che il padre viveva in Marocco e, dunque, non condivideva con il de cuius la vita quotidiana e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 168.173,00 (43 punti x 3.911,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 50.000,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 55.950,00, è complessivamente pari ad Euro 112.223,00;
- quanto al fratello di anni 46 al momento dell'evento lesivo (14 punti), considerata Parte_1
l'età della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi erano conviventi per le ragioni sopra esposte (punti 20), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 106.974,00 (63 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 12.000,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 13.428,00, è complessivamente pari ad Euro 93.546,00;
- quanto al fratello di anni 55 al momento dell'evento lesivo (12 punti), considerata l'età Parte_4 della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto Pt_ che il fratello viveva in Marocco e, dunque, non condivideva con il de cuius la vita quotidiana e tenuto conto modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 69.618,00 (41 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 6.000,00, come
18 pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 6.714,00, è complessivamente pari ad Euro 62.904,00;
- quanto al fratello di anni 49 al momento dell'evento lesivo (14 punti), considerata Parte_3
l'età della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto che il fratello viveva in Marocco e, dunque, non condivideva con il de cuius la vita quotidiana e Pt_3 tenuto conto odalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 73.014,00 (43 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 6.000,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 6.714,00, è complessivamente pari ad Euro 66.300,00;
- quanto al fratello di anni 41 al momento dell'evento lesivo (14 punti), considerata Parte_2 l'età della vittima al cesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto che il fratello viveva in Marocco e, dunque, non condivideva con il de cuius la vita quotidiana Pt_2
e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 73.014,00 (43 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 6.000,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 6.714,00, è complessivamente pari ad Euro 66.300,00;
- quanto al fratello di anni 51 al momento dell'evento lesivo (12 punti), considerata Parte_6
l'età della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 69.618,00 (41 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 7.500,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 8.392,50, è complessivamente pari ad Euro 61.225,50;
- quanto alla sorella di anni 39 al momento dell'evento lesivo (16 punti), considerata Parte_7
l'età della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto
19 che la sorella viveva in un'altra regione italiana e, dunque, non condivideva con il de cuius la Pt_7 vita quotidiana e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 76.410,00 (45 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 7.500,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 8.392,50, è complessivamente pari ad Euro 68.017,50;
- quanto alla sorella di anni 31 al momento dell'evento lesivo (16 punti), considerata Parte_8
l'età della vittima al momento del decesso di anni 43 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i genitori e gli altri sei fratelli (punti 0), considerato il solido legame affettivo che caratterizzava il rapporto tra i fratelli, come emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.02.2024, tenuto conto che la sorella viveva in un altro Stato europeo (Francia) e, dunque, non condivideva con il de Pt_7 cuius la vita q a e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 76.410,00 (45 punti x 1.698,00). La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam in data 28.02.2022 pari ad Euro 7.500,00, come pacifico in giudizio (v. docc. 45-49, fasc. att.), che rivalutato all'attualità è pari ad Euro 8.392,50, è complessivamente pari ad Euro 68.017,50.
5.1.4. Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti modalità (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. da ultimo da Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (22.8.2020); l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'acconto pagato dalla compagnia : v. doc. 7, fasc. conv.) e sulla somma via CP_8 via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'acconto deve detrarsi l'acconto medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza.
5.1.5. Quanto alla domanda di personalizzazione del danno formulata dagli attori Pt_1
e si rileva che alcuna ulteriore somma può essere riconosciuta agli attori a
[...] Parte_6
20 tale titolo in quanto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale comprende sia il danno morale, ovvero la sofferenza soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, sia quello dinamico-relazionale (cfr. ex multis Cass. civ. n. 9231/2013 e Cass. Civ. 14655/2017).
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
5.1.6. L'attore ha formulato anche una domanda di risarcimento del danno Parte_1 biologico di natura psichica conseguente al decesso del de cuius, con il quale conviveva. Persona_1
In particolare, l'attore ha allegato e dedotto che, a seguito della morte del fratello, ha manifestato una sintomatologia psichica e somatica di natura reattiva (v. atto di citazione, pagg. 17 ss.) producendo, a sostegno della predetta domanda, i certificati di malattia del dott. (v. doc. 53, fasc. att.) e Per_3 della dott.ssa (v. doc. 54, fasc. att.). Per_4
La domanda non può, tuttavia, ritenersi adeguatamente comprovata in quanto l'attore non ha provato che l'allegato pregiudizio ha comportato una compromissione psichica tale da comportare la prescrizione di una terapia farmacologica o una presa in carico da parte di enti preposti o, ancora, la necessità di intraprendere un percorso psicoterapeutico tale da poter giustificare l'espletamento di una c.t.u. medico-legale che, sulla scorta della documentazione prodotta, è risultata del tutto esplorativa.
La documentazione in atti non è dunque sufficiente a provare la lamentata lesione psichica e, pertanto, la predetta domanda non può trovare accoglimento.
5.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, si rileva quanto segue.
5.2.1. Innanzi tutto, gli attori e hanno formulato domanda Parte_1 Parte_6 risarcitoria per il ristoro della spesa sostenuta per il rimpatrio della salma del fratello.
A sostegno della predetta spesa parte attrice ha prodotto il documento n. 55, ovvero la conferma della prenotazione di due biglietti aerei per e L'esame del predetto Parte_1 Parte_6 documento (doc. 55, fasc. att.) consente di ritenere adeguatamente comprovato l'avvenuto pagamento atteso che la prenotazione del biglietto risulta confermata e la data della prenotazione e del successivo viaggio aereo (27.8.2020 la prenotazione e 28.8.2020 il volo aereo) sono corrispondenti al periodo immediatamente successivo all'evento-morte (22.8.2020). Compete pertanto agli attori e la somma pari ad Euro 216,16 ciascuno (v. doc. Parte_1 Parte_6 55, fasc. att.), som a dell'esborso (28.08.2020), è pari a Euro 256,58 ciascuno, oltre interessi compensativi secondo i criteri esposti supra, sub 5.1.4..
5.2.2. Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla spesa sostenuta dagli attori per le traduzioni giurate dei documenti da produrre in giudizio, si rileva che la medesima non può trovare accoglimento in quanto gli attori non hanno indicato in modo specifico quali documenti sarebbero stati oggetto di traduzione e nell'unico documento prodotto in atti che parrebbe essere stato tradotto, ovvero il documento n. 12, fasc. att., il soggetto traduttore,
non corrisponde al soggetto indicato nella fattura di cui al documento n. 56, fasc. att.. CP_9
La predetta domanda deve essere pertanto rigettata.
5.2.3. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l'attività di assistenza stragiudiziale affidata alla Giesse Risarcimento Danni s.r.l. (v. docc. 36-38, fasc. att.), occorre innanzi tutto rammentare che: “le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e
21 prova” (Cass. Ord. 24481 del 04/11/2020). Ed ancora: “Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi;
la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 2644/2018).
Recentemente è stato affermato anche che “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. Sez. 6, 26/05/2021, n. 14444).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub docc. 36-38, fasc. att.) – dalla quale si evince l'attività di assistenza legale prestata in via stragiudiziale in relazione al sinistro di causa dalla GS Gestione Sinistri S.r.l. – pur non essendo opponibile ai terzi il mandato conferito dagli attori a GS Gestione Sinistri s.r.l. e la quantificazione del compenso in esso prevista, si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali in applicazione dei criteri per la liquidazione delle spese stragiudiziali di cui al D.M. 147/2022 (applicando il valore della causa superiore ad Euro 520.000,00), l'importo di Euro 16.602,00 a favore degli attori, in moneta attuale (di cui Euro 11.258,00 per l'assistenza stragiudiziale ed Euro 5.344,00 per la negoziazione assistita).
6. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022, a carico delle parti convenute, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata, della somma concretamente attribuita, delle questioni giuridiche e di fatto trattate (valori medi per tutte le fasi processuali nello scaglione da Euro 520.001 a 1.000.000), da distrarsi a favore dell'avv. Marco Carmelo Maria Impelluso come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c., con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiedo dal procuratore di parte attrice con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c.. Con riguardo alla richiesta di aumento per la pluralità di parte, deve ritenersi che le posizioni dei singoli attori sono di fatto sovrapponibili e negli scritti la difesa è stata sostanzialmente unitaria.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico delle parti convenute gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00
+ Euro 27,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro Controparte_2 occorso in data 21.08.2020, che ha determinato il decesso di Persona_1
22 - condanna i convenuti, e gli eredi di , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro e nelle rispettive qualità, tenuto conto delle somme già corrisposte dalla compagnia convenuta ante causam, al pagamento:
• in favore di rappresentata dal procuratore speciale la Parte_11 Parte_1 somma di Euro 143.511,00 a titolo di danno non patrimoniale, già tenuto conto di quanto pagato ante causam da oltre accessori come in Controparte_1 motivazione;
• in favore di rappresentato dal procuratore speciale Parte_5 Pt_1
la somma di Euro 112.223,00 a titolo di danno non patrimoniale, già tenuto
[...] di quanto pagato ante causam da oltre accessori Controparte_1 come in motivazione;
• in favore di la somma di Euro 93.546,00 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale di quanto pagato ante causam da Controparte_1
e la somma di Euro 256,58 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come
[...] in motivazione;
• in favore di rappresentato dal procuratore speciale la Parte_4 Parte_1 somma di Euro 62.904,00 a titolo di danno non patrimoniale, già tenuto conto di quanto pagato ante causam da oltre accessori come in Controparte_1 motivazione;
• in favore di rappresentato dal procuratore speciale la Parte_3 Parte_1 somma di a titolo di danno non patrimoniale, gi di quanto pagato ante causam da oltre accessori come in Controparte_1 motivazione;
• in favore di rappresentato dal procuratore speciale Parte_2 Parte_1 la somma di a titolo di danno non patrimoniale, già quanto pagato ante causam da oltre accessori come in Controparte_1 motivazione;
• in favore di la somma di Euro 61.225,50 a titolo di danno non Parte_6 patrimoniale già tenuto conto di quanto pagato ante causam da Controparte_1
e la somma di Euro 256,58 a titolo di danno patrimonial
[...] in motivazione;
• in favore di la somma di Euro 68.017,50 a titolo di danno non Parte_7 patrimoniale, di quanto pagato ante causam da Controparte_1
oltre accessori come in motivazione;
[...]
• in favore di la somma di Euro 68.017,50 a titolo di danno non Parte_8 patrimoniale, già tenuto conto di quanto pagato ante causam da Controparte_1
oltre accessori come in motivazione;
[...]
• in favore di tutti gli attori, in solido tra loro, la somma di Euro 16.602,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'assistenza legale stragiudiziale;
23 - condanna i convenuti, e gli eredi di , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in Euro 29.193,00 per compensi ed Euro 545,00 per esborsi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Carmelo Maria Impelluso, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Milano, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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