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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 564/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/01/2025, assunto in decisione in data 19/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 31/05/1969, con l'Avvocato ORSI MARGHERITA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13/04/1973, con l'Avvocato PANUCCIO ISABELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore. 3) Il SI. che già si è trasferito a vivere in Losanna (SV), si impegna a trasferire Parte_1 formalmente la residenza entro e non oltre il deposito del presente ricorso.
4) La figlia , maggiorenne, è economicamente indipendente per cui i genitori sono Persona_1
d'accordo a non prevedere nulla in merito al suo mantenimento.
5) Il figlio , ancora minorenne, è affidato ad entrambi i genitori e collocato a Persona_2 far data da luglio 2024, su accordo dei genitori, in via prevalente presso il padre in Losanna (Svizzera), in un appartamento già condotto in locazione dal SI. e sito in Rue De Crètes n. 5; ciò in Parte_1 quanto , a partire da fine agosto 2024, su accordo dei genitori ha iniziato a frequentare un Per_2 istituto scolastico (liceo) in Losanna (Svizzera).
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno nei periodi di permanenza del minore presso di sé.
6) I genitori prevedono sin d'ora che qualora il minore decidesse di cambiare il proprio percorso di studi e di tornare in Italia con collocamento prevalente presso la madre, il padre dovrà versare un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura che verrà concordata.
7) In relazione al rapporto e ai tempi di permanenza di con i genitori, le parti concordano quanto Per_2 segue. trascorrerà: Per_2
- weekend alternati, da venerdì dopo la scuola sino alla domenica nel tardo pomeriggio (indicativamente il secondo e il quarto del mese) con la madre in Desio (MB); l'accompagnamento e riaccompagnamento in Losanna verrà gestito dai genitori previo accordo di volta in volta in funzione dei rispettivi impegni lavorativi, avendo cura di mantenere una gestione equilibrata degli spostamenti e le relative spese di trasporto saranno a carico del padre;
- ponti, festività e periodi di vacanza scolastica (diversi dalla pausa estiva) rimarranno assorbiti nel fine settimana di competenza di ciascun genitore;
- per quanto concerne le vacanze natalizie, il relativo periodo, coincidentecon quello scolastico, verrà suddiviso tra i coniugi in modo che, dall'inizio delle vacanze, ovvero dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno scolastico, al giorno 30 dicembre alle ore 18:00 di ogni anno, i figli si tratterranno con uno dei genitori e dal giorno 30 dicembre sino al termine delle vacanze con l'altro. I coniugi concordano che per l'anno 2025 la madre lo terrà per il primo periodo e il padre per il secondo;
- un periodo, da definirsi entro il 30 aprile di ogni anno, di due settimane anche non consecutive con la madre durante le vacanze estive.
8) Considerata la condizione reddituale dei coniugi, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore con i genitori, le parti sono d'accordo che ciascun genitore provvederà al mantenimento Per_2 diretto del figlio per quanto attiene l'ordinaria gestione, dividendosi in maniera equa anche l'acquisto di vestiario.
Quanto alle spese straordinarie, il IG. i farà carico di stipulare e finanziare per intero una Parte_1 polizza assicurativa in favore del figlio, attesa la sua permanenza all'estero.
Inoltre il IG. i farà carico nella misura del 100% delle spese scolastiche ed extrascolastiche Parte_1
(comprensive di rette, materiale scolastico, ripetizioni, visite di istruzione), mediche non coperte dal SSN italiano o dall'assicurazione stipulata in Svizzera, sportive, ricreative, viaggi studio.
Laddove trattasi di spese straordinarie sostenute in Italia, si farà riferimento al Protocollo di Monza e le spese andranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi.
9) Nell'ambito della definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e al fine di risolvere la crisi coniugale in atto, i ricorrenti hanno concordato di procedere al trasferimento immobiliare che segue: la SI.ra si impegna a trasferire, senza corrispettivo alcuno, al SI. che Parte_2 Parte_1 si impegna ad accettarne il trasferimento), il diritto di usufrutto triennale dell'immobile sito in Desio, Via
San Bernardo identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 45, Mappale 45 sub 701 p.t categoria
A4 classe 3 vani 1 euro 51,65, mappale 51 p.t categoria C/2 classe 5 metri quadri 30 euro 103,81, attualmente di sua piena proprietà.
All'esito del predetto trasferimento, dunque, la SI.ra avrà la nuda proprietà Parte_2 dell'immobile de quo, mentre il SI. odrà del diritto di usufrutto triennale sul medesimo. Parte_1
I coniugi si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento entro 90 giorni dal deposito della omologa di separazione, avvalendosi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987; eventuali spese e/o oneri per il perfezionamento di detto trasferimento saranno interamente a carico del IG. Parte_1
10) Sempre nell'ambito della definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e al fine di risolvere la crisi coniugale in atto, il SI. i impegna ad acquistare per sé o a far acquistare Parte_1 da persona da nominare, entro e non oltre tre anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, dalla SI.ra
(la quale si impegna ad accettarne il trasferimento al SI. o a persona Parte_2 Parte_1 che verrà nominata da quest'ultimo, senza corrispettivo alcuno), il diritto di proprietà dell'immobile suindicato sito in Desio, Via San Bernardo identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 45,
Mappale 45 sub 701 p.t categoria A4 classe 3 vani 1 euro 51,65, mappale 51 p.t categoria C/2 classe 5 metri quadri 30 euro 103,81.
11) Sempre nell'ambito della definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, il SI. si impegna a pagare, al 100%, la rata di restituzione del prestito esistente in forza di Parte_1 contratto di mutuo stipulato con UNICREDIT per l'acquisto dell'immobile di Desio Via San Bernardo suindicato accreditando l'importo mensile dovuto a titolo di rata di restituzione del prestito sul conto corrente intestato alla moglie SI.ra (formale contraente del mutuo) entro il giorno 30 Parte_2 di ogni mese. Al mancato o ritardato pagamento di due rate consecutive la IG.ra potrà Parte_2 porre in vendita l'immobile e il IG. Parte_1 rilascia sin da ora la propria autorizzazione e si impegna a firmare per la messa in vendita rinunciando al proprio usufrutto. Eventuali sanatorie, sanzioni, opere si rendessero necessarie, a seguito di interventi messi in atto dall'usufruttuario, per il ripristino della situazione relativa l'immobile de quo a norma di legge, saranno a carico di quest'ultimo con manleva in ogni sede nei confronti della IG.ra . Parte_2
La SI.ra si impegna a consegnare al SI. on cadenza almeno annuale Parte_2 Parte_1 la documentazione attestante il corretto pagamento dei ratei all'Istituto Bancario UNICREDIT BANCA
SPA.
12) L'autovettura modello FIAT CUPE targata AA667RH, di proprietà formale della SI.ra
, verrà trasferita senza corrispettivo al SI. quando lo Parte_2 Persona_2 stesso raggiungerà la maggiore età.
A tal fine, i coniugi ed il figlio si recheranno all'Ufficio Territoriale ACI-PRA competente, con copia autentica della sentenza nonché con tutta l'ulteriore documentazione necessaria, al fine di chiedere il trasferimento di proprietà suindicato, che sarà esenti da IPT e da imposte di bollo, ai sensi dell'art.19 della
Legge n. 74/1987 e in forza della Risoluzione Ministero Finanze 49/E del 17.04.2000.
13) I coniugi formulano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia propri che del figlio minore, fermo restando che la destinazione di ogni viaggio dei figli, soprattutto se all'estero, dovrà essere preventivamente comunicata all'altro genitore.
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere a nessun titolo l'uno dall'altra ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.
15) Spese compensate. I difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 L.P.F.
16) I ricorrenti, come sopra rappresentati e assistiti, dichiarano infine che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetto, in tutto o in parte, né medesime o connesse domande. I ricorrenti dichiarano altresì che le condizioni pattuite avranno effetto dalla sottoscrizione del presente ricorso. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 24.04.1999 a Desio (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (27.12.2002) e (11.01.2010); Per_1 Persona_3
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
19.03.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 29/01/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Desio (MB) in data Parte_2
24.09.1999 (Atto n. 18, Parte A, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Desio
(MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 21 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/01/2025, assunto in decisione in data 19/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 31/05/1969, con l'Avvocato ORSI MARGHERITA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13/04/1973, con l'Avvocato PANUCCIO ISABELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore. 3) Il SI. che già si è trasferito a vivere in Losanna (SV), si impegna a trasferire Parte_1 formalmente la residenza entro e non oltre il deposito del presente ricorso.
4) La figlia , maggiorenne, è economicamente indipendente per cui i genitori sono Persona_1
d'accordo a non prevedere nulla in merito al suo mantenimento.
5) Il figlio , ancora minorenne, è affidato ad entrambi i genitori e collocato a Persona_2 far data da luglio 2024, su accordo dei genitori, in via prevalente presso il padre in Losanna (Svizzera), in un appartamento già condotto in locazione dal SI. e sito in Rue De Crètes n. 5; ciò in Parte_1 quanto , a partire da fine agosto 2024, su accordo dei genitori ha iniziato a frequentare un Per_2 istituto scolastico (liceo) in Losanna (Svizzera).
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno nei periodi di permanenza del minore presso di sé.
6) I genitori prevedono sin d'ora che qualora il minore decidesse di cambiare il proprio percorso di studi e di tornare in Italia con collocamento prevalente presso la madre, il padre dovrà versare un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura che verrà concordata.
7) In relazione al rapporto e ai tempi di permanenza di con i genitori, le parti concordano quanto Per_2 segue. trascorrerà: Per_2
- weekend alternati, da venerdì dopo la scuola sino alla domenica nel tardo pomeriggio (indicativamente il secondo e il quarto del mese) con la madre in Desio (MB); l'accompagnamento e riaccompagnamento in Losanna verrà gestito dai genitori previo accordo di volta in volta in funzione dei rispettivi impegni lavorativi, avendo cura di mantenere una gestione equilibrata degli spostamenti e le relative spese di trasporto saranno a carico del padre;
- ponti, festività e periodi di vacanza scolastica (diversi dalla pausa estiva) rimarranno assorbiti nel fine settimana di competenza di ciascun genitore;
- per quanto concerne le vacanze natalizie, il relativo periodo, coincidentecon quello scolastico, verrà suddiviso tra i coniugi in modo che, dall'inizio delle vacanze, ovvero dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno scolastico, al giorno 30 dicembre alle ore 18:00 di ogni anno, i figli si tratterranno con uno dei genitori e dal giorno 30 dicembre sino al termine delle vacanze con l'altro. I coniugi concordano che per l'anno 2025 la madre lo terrà per il primo periodo e il padre per il secondo;
- un periodo, da definirsi entro il 30 aprile di ogni anno, di due settimane anche non consecutive con la madre durante le vacanze estive.
8) Considerata la condizione reddituale dei coniugi, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore con i genitori, le parti sono d'accordo che ciascun genitore provvederà al mantenimento Per_2 diretto del figlio per quanto attiene l'ordinaria gestione, dividendosi in maniera equa anche l'acquisto di vestiario.
Quanto alle spese straordinarie, il IG. i farà carico di stipulare e finanziare per intero una Parte_1 polizza assicurativa in favore del figlio, attesa la sua permanenza all'estero.
Inoltre il IG. i farà carico nella misura del 100% delle spese scolastiche ed extrascolastiche Parte_1
(comprensive di rette, materiale scolastico, ripetizioni, visite di istruzione), mediche non coperte dal SSN italiano o dall'assicurazione stipulata in Svizzera, sportive, ricreative, viaggi studio.
Laddove trattasi di spese straordinarie sostenute in Italia, si farà riferimento al Protocollo di Monza e le spese andranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi.
9) Nell'ambito della definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e al fine di risolvere la crisi coniugale in atto, i ricorrenti hanno concordato di procedere al trasferimento immobiliare che segue: la SI.ra si impegna a trasferire, senza corrispettivo alcuno, al SI. che Parte_2 Parte_1 si impegna ad accettarne il trasferimento), il diritto di usufrutto triennale dell'immobile sito in Desio, Via
San Bernardo identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 45, Mappale 45 sub 701 p.t categoria
A4 classe 3 vani 1 euro 51,65, mappale 51 p.t categoria C/2 classe 5 metri quadri 30 euro 103,81, attualmente di sua piena proprietà.
All'esito del predetto trasferimento, dunque, la SI.ra avrà la nuda proprietà Parte_2 dell'immobile de quo, mentre il SI. odrà del diritto di usufrutto triennale sul medesimo. Parte_1
I coniugi si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento entro 90 giorni dal deposito della omologa di separazione, avvalendosi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987; eventuali spese e/o oneri per il perfezionamento di detto trasferimento saranno interamente a carico del IG. Parte_1
10) Sempre nell'ambito della definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e al fine di risolvere la crisi coniugale in atto, il SI. i impegna ad acquistare per sé o a far acquistare Parte_1 da persona da nominare, entro e non oltre tre anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, dalla SI.ra
(la quale si impegna ad accettarne il trasferimento al SI. o a persona Parte_2 Parte_1 che verrà nominata da quest'ultimo, senza corrispettivo alcuno), il diritto di proprietà dell'immobile suindicato sito in Desio, Via San Bernardo identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 45,
Mappale 45 sub 701 p.t categoria A4 classe 3 vani 1 euro 51,65, mappale 51 p.t categoria C/2 classe 5 metri quadri 30 euro 103,81.
11) Sempre nell'ambito della definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, il SI. si impegna a pagare, al 100%, la rata di restituzione del prestito esistente in forza di Parte_1 contratto di mutuo stipulato con UNICREDIT per l'acquisto dell'immobile di Desio Via San Bernardo suindicato accreditando l'importo mensile dovuto a titolo di rata di restituzione del prestito sul conto corrente intestato alla moglie SI.ra (formale contraente del mutuo) entro il giorno 30 Parte_2 di ogni mese. Al mancato o ritardato pagamento di due rate consecutive la IG.ra potrà Parte_2 porre in vendita l'immobile e il IG. Parte_1 rilascia sin da ora la propria autorizzazione e si impegna a firmare per la messa in vendita rinunciando al proprio usufrutto. Eventuali sanatorie, sanzioni, opere si rendessero necessarie, a seguito di interventi messi in atto dall'usufruttuario, per il ripristino della situazione relativa l'immobile de quo a norma di legge, saranno a carico di quest'ultimo con manleva in ogni sede nei confronti della IG.ra . Parte_2
La SI.ra si impegna a consegnare al SI. on cadenza almeno annuale Parte_2 Parte_1 la documentazione attestante il corretto pagamento dei ratei all'Istituto Bancario UNICREDIT BANCA
SPA.
12) L'autovettura modello FIAT CUPE targata AA667RH, di proprietà formale della SI.ra
, verrà trasferita senza corrispettivo al SI. quando lo Parte_2 Persona_2 stesso raggiungerà la maggiore età.
A tal fine, i coniugi ed il figlio si recheranno all'Ufficio Territoriale ACI-PRA competente, con copia autentica della sentenza nonché con tutta l'ulteriore documentazione necessaria, al fine di chiedere il trasferimento di proprietà suindicato, che sarà esenti da IPT e da imposte di bollo, ai sensi dell'art.19 della
Legge n. 74/1987 e in forza della Risoluzione Ministero Finanze 49/E del 17.04.2000.
13) I coniugi formulano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia propri che del figlio minore, fermo restando che la destinazione di ogni viaggio dei figli, soprattutto se all'estero, dovrà essere preventivamente comunicata all'altro genitore.
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere a nessun titolo l'uno dall'altra ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.
15) Spese compensate. I difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 L.P.F.
16) I ricorrenti, come sopra rappresentati e assistiti, dichiarano infine che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetto, in tutto o in parte, né medesime o connesse domande. I ricorrenti dichiarano altresì che le condizioni pattuite avranno effetto dalla sottoscrizione del presente ricorso. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 24.04.1999 a Desio (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (27.12.2002) e (11.01.2010); Per_1 Persona_3
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
19.03.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 29/01/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Desio (MB) in data Parte_2
24.09.1999 (Atto n. 18, Parte A, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Desio
(MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 21 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona