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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8228 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 Parte_2
attori, con gli avvocati Massimo Zanni e Umberto Mastalli
e
Controparte_1 convenuta, con l'avvocato Enzo Adamo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.1.2023 e perciò, per gli attori e i convenuti, come da rispettivi fogli depositati e per la terza intervenuta come da atto di intervento non avendo la stessa esplicato ulteriore attività istruttoria.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo. pagina 1 di 9 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 9 luglio 2024 e Parte_1 [...]
(di seguito rispettivamente: e convenivano in giudizio la società Parte_2 Pt_1 Pt_2
(di seguito per semplicità: ) per ottenere pronuncia di nullità Controparte_1 CP_1
e/o annullamento della delibera dell'assemblea dei soci della resistente con la quale essi ricorrenti erano stati revocati dalla carica di componenti del C.d.A., adottata in data 10 aprile 2024.
I ricorrenti in estrema sintesi, dopo avere ricostruito i passaggi attraverso i quali essi stavano operando la divisione delle loro sorti da quelle del fratello (il quale era titolare del 52 % del capitale di CP_2 due società, una operativa, la l'altra immobiliare, la avente CP_3 Controparte_1
come unica attività quella di locare alla società operativa tre immobili nei quali essa esercitava la sua attività, e in entrambe le quali entrambi originariamente erano soci della frazione del 24 % del capitale sociale), cedendo dapprima tutte le proprie azioni nella (parte alla società, parte al fratello CP_3
, che in tal modo aveva di fatto conseguito il controllo dell'intero capitale sociale, nominando CP_2
come amministratore unico la figlia ), e convenendo poi con il fratello (che rivestiva Per_1 nell'Immobiliare il ruolo di Presidente del C.d.A., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, mentre gli esponenti erano semplici componenti del C.d.A.) di procedere alla liquidazione della previa cessione dei suoi tre immobili, esponevano: i) che, a partire dal CP_1
momento in cui aveva venduto le proprie azioni nella società operativa a , Pt_2 CP_2 quest'ultimo aveva iniziato a concludere, nella sua veste di presidente del C.d.A. di una CP_1
serie di atti pregiudizievoli per la società, in conflitto di interessi, in quanto vantaggiosi per
[...]
(nella quale progressivamente diveniva, in sostanza, unico socio), vale a dire la trasformazione di CP_3
un contratto di locazione in comodato gratuito, e la riduzione rilevante dei canoni degli altri due immobili, consentendo così alla società operativa di risparmiare complessivi 444.157,00 euro nel periodo 2020-2023; inoltre ometteva di attivarsi per recuperare dalla conduttrice i canoni per il CP_3
periodo 2023-2024, maturando un credito superiore ad € 190.000,00, oltre IVA;
dal momento che i ricorrenti avevano cercato vanamente di opporsi alla conclusione degli atti pregiudizievoli per e avevano convocato il C.d.A. di per deliberare la revoca CP_1 Pt_1 Pt_2 CP_1
al fratello dei poteri di straordinaria amministrazione;
la impugnazione degli atti di CP_2 trasformazione della locazione in comodato dell'immobile 1, della concessione del possesso sine titulo dopo la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile 2 e delle riduzioni dei canoni di locazione dell'immobile 3; il conferimento ad una agenzia immobiliare di reperire proposte di acquisto dell'immobile 3 (in relazione alla quale , dominus di titolare del diritto di prelazione in CP_2 CP_3
pagina 2 di 9 quanto conduttrice, aveva avanzato offerte di acquisto di gran lunga inferiori al valore di mercato dell'immobile); che a quel punto dapprima rifiutava di convocare il C.d.A. finalizzato (fra CP_2
l'altro) alla nomina dei legali ai quali conferire mandato per le azioni di impugnazione degli atti conclusi dal fratello in conflitto di interessi, quindi convocava per il 15 marzo 2024 l'assemblea CP_2
dei soci per deliberare la revoca per giusta causa di e dalla carica di amministratori Pt_1 Pt_2
e la nomina di un nuovo organo amministrativo;
che tale assemblea non si era tenuta, talché CP_2 convocava il C.d.A. per il giorno 26 marzo 2025 perché convocasse l'assemblea dei soci per la revoca dei e da consiglieri di amministrazione;
che, mentre questi ultimi ottenevano un Pt_1 Pt_2
differimento della seduta in modo da poter ottenere notizia sulle contestazioni loro mosse, CP_2
convocava una nuova assemblea dei soci per il giorno 10 aprile 2024, alla quale partecipava egli solo, e deliberava la loro revoca sulla base di contestazioni mai prima di allora conosciute;
che la delibera era nulla in quanto convocata in difformità rispetto alle regole statutarie (che prevedevano la possibilità di convocazione da parte del socio solo in caso di impossibilità o inerzia dell'organo amministrativo, mentre la convocazione era avvenuta nelle more della seduta nella quale detto organo era stato convocato per deliberarla), e comunque senza che i soci fossero stati previamente informati circa le contestazioni che avrebbero integrato la giusta causa per la revoca;
che in ogni caso la delibera era annullabile in quanto assunta con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi con la società
( infatti aveva tutto l'interesse ad impedire che fossero avviate azioni dirette ad impugnare gli CP_2
atti da lui compiuti nella veste di amministratore di al solo scopo di favorire della CP_1 CP_3
quale deteneva il controllo totale e poteva incamerare la totalità degli utili, in danno della CP_1
nella quale deteneva solo il 52 % del capitale, potendo godere solo in tale percentuale degli utili), e perché viziata da eccesso di potere, abuso della posizione di maggioranza e violazione del principio di buona fede, in quanto palesemente diretta non già ad una finalità sociale bensì allo scopo di liberarsi dei fratelli e co-amministratori, che avrebbero potuto rappresentare un ostacolo alla gestione uti dominus della e, da ultimo, alla cessione dell'immobile 3 a ad un prezzo inferiore CP_1 CP_4
a quello di mercato.
Si costituiva in giudizio la società , contestando in toto il contenuto della citazione Controparte_1
avversaria e sostenendo: i) che le riduzioni dei canoni di locazione non erano state atti arbitrari finalizzati a favorire la conduttrice, ma erano pienamente giustificate dalla necessità di venire incontro alle esigenze della società operativa, gravemente colpita dapprima dall'emergenza covid-19 e poi dal rincaro delle materie prime e dell'energia per effetto della crisi russo-ucraina; ii) che l'omessa pagina 3 di 9 attivazione per il recupero dei crediti nei confronti di era dovuta alle contestazioni CP_3
avanzate dalla conduttrice circa difetti nel sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e le irregolarità di alcuni interventi edilizi effettuati nel complesso locato (la sistemazione dei quali grava sulla società proprietaria), contestazioni che , in qualità di amministratore di sta CP_2 CP_1
cercando di transigere, cedendo a i carri-ponte quale corrispettivo per la sanatoria dei difetti e CP_3 delle irregolarità, e sottoponendo all'assemblea dei soci convocata per l'11 ottobre 2024 un piano di rientro dalla morosità proposto da iii) che la risoluzione dei contratti relativi agli immobili 1 e CP_3
2 derivava dal fatto che essi non erano più utilizzati da (imm. 1) oppure erano divenuti inagibili CP_3
(imm. 2); iv) che era pretestuosa l'accusa a di avere accentrato la gestione della società, dal CP_2
momento che erano stati i fratelli a conferirgli i poteri di straordinaria amministrazione e che egli aveva sempre agito nell'interesse della società, diminuendo l'esposizione debitoria e acquisendo le proposte di acquisto degli immobili sociali, senza pretendere alcun compenso per il suo impegno, e attivandosi per risolvere le problematiche relative alle carenze strutturali e alla difformità urbanistiche dell'immobile 3; v) che la sussistenza del lamentato conflitto di interessi deve essere esclusa in ragione dei notevoli sforzi fatti dall'odierno amministratore unico ( ) per vendere gli immobili e per CP_2
condurre le estenuanti trattative con per risolvere le problematiche connesse alla perdurante CP_3 morosità di quest'ultima e le problematiche connesse alle difformità urbanistiche;
vi) che erano tutt'altro che pretestuose le contestazioni mosse all'operato dei consiglieri e Pt_1 Pt_2
avendo questi ultimi disatteso il divieto di delegare le funzioni, strettamente personali, di amministratore, ciò che avevano fatto ripetutamente facendo partecipare propri fiduciari alle riunioni del C.d.A., avendo essi manifestato un aperto e reiterato ostruzionismo avverso le decisioni da adottare per il bene della società, anteponendo ad esso i propri interessi di socio;
vii) che l'assemblea era stata validamente convocata, sia per il fatto che l'atteggiamento tenuto da e nella seduta Pt_1 Pt_2
del C.d.A. del 26 marzo 2024 era ostruzionistico, sia per il fatto che il socio titolare di una porzione superiore al terzo del capitale sociale ha comunque diritto di convocarla;
che la revoca degli amministratori è di competenza dell'assemblea e che il venir meno della fiducia legittima l'assemblea alla revoca, anche in mancanza di giusta causa (che potrà semmai dare diritto al solo risarcimento dei danni, se accertata – cfr. da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 4586 del 14 febbraio 2023); che il conflitto di interessi postula che la delibera presa con il voto del socio di cui si ipotizza il conflitto di interessi sia suscettibile di arrecare un danno alla società e che l'abuso dei poteri della maggioranza era pagina 4 di 9 oggetto di mera allegazione da parte dei ricorrenti, mentre l'onere della prova dell'intento fraudolento incombe sul socio di minoranza che la invoca.
Tanto premesso, chiede che il Tribunale rigetti in toto le domande dei ricorrenti, condannandoli alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà della lite.
All'esito dell'udienza di prima comparizione il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, fissava udienza per la discussione orale davanti al collegio, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali.
Nei termini assegnati la parte ricorrente depositava la propria conclusionale.
In tale atto i ricorrenti illustravano nuovamente i motivi per i quali le riduzioni dei canoni non potevano essere giustificate né dall'emergenza covid-19, né dai rincari energetici, né dal venir meno dell'utilizzo dell'immobile 1 (nel quale continuavano a stazionare, fino alla vendita a terzi, beni della;
che CP_3
le difformità edilizie e strutturali in nessun caso avrebbero potuto essere imputate a dal CP_1 momento che era stata senza soluzione di continuità unica detentrice dell'immobile, prima CP_3
come proprietaria e poi come conduttrice;
ribadivano che la scelta di revocare a i poteri di CP_2
straordinaria amministrazione era dipesa dal fatto che a partire dal 2020 egli aveva iniziato a compiere atti pregiudizievoli per la società e favorevoli per vale a dire la società a lui totalmente CP_3
riferibile; che la scelta di limitare i propri poteri di straordinaria amministrazione quale amministratore unico alla preventiva autorizzazione dell'assemblea era una mera formalità, dal momento che egli deteneva la maggioranza del capitale sociale, tanto che il suo voto era decisivo per ottenere l'autorizzazione; che, sempre a proposito delle lamentate carenze impiantistiche e difformità edilizie, erano stati i ricorrenti a deliberare il conferimento dell'incarico a un professionista per progettare l'adeguamento degli impianti e avviare le pratiche per sanare le irregolarità urbanistiche e catastali, ma poi, a seguito della loro estromissione dalla compagine amministrativa, non aveva dato seguito CP_2 all'iniziativa; che gli atti pregiudizievoli conclusi dopo il 2020 dipendevano dal fatto che le azioni della società si erano progressivamente concentrate nella sua titolarità; che la convocazione dell'assemblea non era stata legittima, in quanto non vi era inerzia dell'organo amministrativo, essendo la convocazione da parte del socio avvenuta nelle more del periodo di circa due settimane richiesto dai soci e consiglieri di amministrazione per essere informati circa gli argomenti all'ordine del giorno;
in fatto di tali argomenti, ed in particolare delle contestazioni che avrebbero giustificato la revoca per giusta causa, i ricorrenti erano venuti a conoscenza solo all'esito dell'assemblea; che peraltro tali giustificazioni erano risibili, dal momento che la presenza dei delegati dei ricorrenti era stata solo in pagina 5 di 9 una occasione al fine di partecipare alla seduta in luogo di e in altre due occasioni come Pt_2 semplici uditori;
che la decisione di di estromettere i due fratelli dall'organo amministrativo CP_2
non era finalizzata a perseguire un interesse della società bensì uno proprio, quello cioè di evitare che con il voto dei fratelli impugnasse gli atti conclusi da in conflitto di interessi con la CP_1 CP_2
società.
Anche la società resistente depositava nei termini la propria memoria conclusionale, che peraltro ripercorreva pedissequamente il contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta.
Con istanza in data parte resistente chiedeva di essere autorizzata a replicare alle argomentazioni contenute nella memoria conclusionale di controparte, richiesta che il G.I. riservava alla decisione del collegio.
In sede di discussione orale ex art. 275 bis c.p.c., all'udienza del 21 febbraio 2025, le parti illustravano brevemente i motivi a sostegno delle rispettive conclusioni, all'esito della quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
2. La domanda di nullità e/o annullamento della delibera 10 aprile 2024 di revoca dei soci
[...]
e dalla carica di consiglieri di amministrazione della società Parte_2 Parte_1
Controparte_1
La domanda è fondata.
Assume infatti parte ricorrente che l'assemblea dei soci della società è stata Controparte_1
convocata da un soggetto non legittimato, vale a dire dal socio pur titolare della Controparte_5
maggioranza assoluta delle quote del capitale sociale, ma in assenza delle condizioni che lo legittimavano all'esercizio di tale facoltà; a tale proposito afferma la difesa dei ricorrenti che le norme statutarie prevedevano che un socio potesse convocare l'assemblea dei soci, ma solo in caso di impossibilità o di inattività dell'organo amministrativo;
che, nel caso che ci occupa, non si poteva affermare che l'organo amministrativo fosse inattivo, o anche solo inerte sulla proposta di convocazione dell'assemblea, dal momento che il C.d.A., ben lungi dal non provvedere sulla richiesta ovvero di rigettarla, aveva solo previsto il differimento di circa due settimane della seduta finalizzata a deliberare sulla proposta di convocazione dell'assemblea (che nell'ordine del giorno prevedeva oltre al resto la revoca per giusta causa di due dei consiglieri di amministrazione, segnatamente i due ricorrenti), al fine di consentire ai due consiglieri in questione di avere contezza delle contestazioni loro rivolte dal presidente del C.d.A., tali da costituire in tesi del proponente giusta causa di revoca;
che, non di meno, il socio aveva convocato l'assemblea prima che fosse decorso il breve Controparte_5 pagina 6 di 9 termine entro il quale il C.d.A. avrebbe dovuto nuovamente riunirsi per deliberare sulla convocazione dell'assemblea.
La parte resistente, non contestando in fatto la prospettazione dei ricorrenti, assume che secondo l'insegnamento della prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità il socio titolare di almeno un terzo del capitale sociale è legittimato a convocare l'assemblea, in forza del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 2479 c.c., anche in difetto del presupposto della impossibilità e/o inattività dell'organo amministrativo.
La interpretazione invocata dalla resistente non può essere condivisa dal collegio.
Ed invero proprio l'esame complessivo della disciplina della società a responsabilità limitata quale disegnato dalla riforma del 2003 consente di ritenere che “l'obiettivo della riforma è stato quello di differenziare fortemente la disciplina della s.r.l. da quella delle s.p.a, eliminando la tecnica del rinvio
… valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale, con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria”; che tale approccio interpretativo generale vale anche per quanto attiene alla disciplina della legittimazione a convocare l'assemblea, purché esse non si concreti in una disciplina idonea a paralizzare i diritti del socio di maggioranza in caso di inerzia ostruzionistica dell'organo amministrativo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent.
n. 10821 del 25 maggio 2016); nel caso di specie può dirsi che la disciplina statutaria sia conforme ai dettami della giurisprudenza di legittimità, prevedendo che “in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se eletto, o anche da un socio” (cfr. art. 23.2 dello statuto sociale, sub doc. 15 di parte ricorrente).
Orbene nel caso in esame non può dirsi che il comportamento dell'organo amministrativo sia connotato da inerzia ostruzionistica nella convocazione della assemblea dei soci di Controparte_1 tanto da legittimare l'esercizio vicario da parte del socio;
ed invero appare ragionevole la richiesta dei consiglieri e di essere previamente informati delle contestazioni che in Pt_1 Parte_2
tesi del proponente avrebbero costituito giusta causa per la loro revoca, e altrettanto ragionevole il differimento di sole due settimane per poter esprimere il proprio voto in ordine alla richiesta di convocazione dell'assemblea; di talché la convocazione dell'assemblea da parte del socio prima della nuova seduta del C.d.A. avente all'ordine del giorno la richiesta di convocazione dell'assemblea deve ritenersi compiuta in assenza dei presupposti in fatto per la sua legittimazione (in particolare senza che la condotta dell'organo amministrativo potesse concretare una colpevole inerzia).
pagina 7 di 9 Tutto ciò posto, osserva il collegio che “la deliberazione assembleare di una società si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare, sicché il vizio che eventualmente inficia la convocazione, rappresenta una causa di annullamento (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11186 del 22 agosto 2001); di talché la carenza di legittimazione dell'autore della convocazione, pur non essendo di gravità tale da giustificare la nullità della delibera assembleare (quale dovrebbe configurarsi nell'ipotesi di omessa convocazione di un socio, integra un vizio tale da giustificare una sanzione meno radicale, quale quella della annullabilità (arg. da Cass. Civ., Sez. I, sent.
n. 9364 dell'11 giugno 2003).
3. Conclusioni.
La domanda attrice va pertanto accolta con riferimento ai profili di annullabilità sopra illustrati, restando assorbito l'esame di tutti i rimanenti profili di nullità e/o annullabilità invocati da parte ricorrente.
4. Le spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità alta, in complessivi € 14.103,00, oltre a spese generali,
C.U., IVA e CPA.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione: annulla la delibera assunta dalla assemblea dei soci della in data 10 aprile Controparte_1
2024; condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate in complessivi €
14.103,00, oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA.
Dispositivo sub II) soggetto a iscrizione nel Registro delle Imprese, a cura dell'organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 2378, u.c., c.c.
Così deciso in Brescia il 25 febbraio 2025
pagina 8 di 9 Il Giudice estensore Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8228 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 Parte_2
attori, con gli avvocati Massimo Zanni e Umberto Mastalli
e
Controparte_1 convenuta, con l'avvocato Enzo Adamo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.1.2023 e perciò, per gli attori e i convenuti, come da rispettivi fogli depositati e per la terza intervenuta come da atto di intervento non avendo la stessa esplicato ulteriore attività istruttoria.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo. pagina 1 di 9 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 9 luglio 2024 e Parte_1 [...]
(di seguito rispettivamente: e convenivano in giudizio la società Parte_2 Pt_1 Pt_2
(di seguito per semplicità: ) per ottenere pronuncia di nullità Controparte_1 CP_1
e/o annullamento della delibera dell'assemblea dei soci della resistente con la quale essi ricorrenti erano stati revocati dalla carica di componenti del C.d.A., adottata in data 10 aprile 2024.
I ricorrenti in estrema sintesi, dopo avere ricostruito i passaggi attraverso i quali essi stavano operando la divisione delle loro sorti da quelle del fratello (il quale era titolare del 52 % del capitale di CP_2 due società, una operativa, la l'altra immobiliare, la avente CP_3 Controparte_1
come unica attività quella di locare alla società operativa tre immobili nei quali essa esercitava la sua attività, e in entrambe le quali entrambi originariamente erano soci della frazione del 24 % del capitale sociale), cedendo dapprima tutte le proprie azioni nella (parte alla società, parte al fratello CP_3
, che in tal modo aveva di fatto conseguito il controllo dell'intero capitale sociale, nominando CP_2
come amministratore unico la figlia ), e convenendo poi con il fratello (che rivestiva Per_1 nell'Immobiliare il ruolo di Presidente del C.d.A., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, mentre gli esponenti erano semplici componenti del C.d.A.) di procedere alla liquidazione della previa cessione dei suoi tre immobili, esponevano: i) che, a partire dal CP_1
momento in cui aveva venduto le proprie azioni nella società operativa a , Pt_2 CP_2 quest'ultimo aveva iniziato a concludere, nella sua veste di presidente del C.d.A. di una CP_1
serie di atti pregiudizievoli per la società, in conflitto di interessi, in quanto vantaggiosi per
[...]
(nella quale progressivamente diveniva, in sostanza, unico socio), vale a dire la trasformazione di CP_3
un contratto di locazione in comodato gratuito, e la riduzione rilevante dei canoni degli altri due immobili, consentendo così alla società operativa di risparmiare complessivi 444.157,00 euro nel periodo 2020-2023; inoltre ometteva di attivarsi per recuperare dalla conduttrice i canoni per il CP_3
periodo 2023-2024, maturando un credito superiore ad € 190.000,00, oltre IVA;
dal momento che i ricorrenti avevano cercato vanamente di opporsi alla conclusione degli atti pregiudizievoli per e avevano convocato il C.d.A. di per deliberare la revoca CP_1 Pt_1 Pt_2 CP_1
al fratello dei poteri di straordinaria amministrazione;
la impugnazione degli atti di CP_2 trasformazione della locazione in comodato dell'immobile 1, della concessione del possesso sine titulo dopo la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile 2 e delle riduzioni dei canoni di locazione dell'immobile 3; il conferimento ad una agenzia immobiliare di reperire proposte di acquisto dell'immobile 3 (in relazione alla quale , dominus di titolare del diritto di prelazione in CP_2 CP_3
pagina 2 di 9 quanto conduttrice, aveva avanzato offerte di acquisto di gran lunga inferiori al valore di mercato dell'immobile); che a quel punto dapprima rifiutava di convocare il C.d.A. finalizzato (fra CP_2
l'altro) alla nomina dei legali ai quali conferire mandato per le azioni di impugnazione degli atti conclusi dal fratello in conflitto di interessi, quindi convocava per il 15 marzo 2024 l'assemblea CP_2
dei soci per deliberare la revoca per giusta causa di e dalla carica di amministratori Pt_1 Pt_2
e la nomina di un nuovo organo amministrativo;
che tale assemblea non si era tenuta, talché CP_2 convocava il C.d.A. per il giorno 26 marzo 2025 perché convocasse l'assemblea dei soci per la revoca dei e da consiglieri di amministrazione;
che, mentre questi ultimi ottenevano un Pt_1 Pt_2
differimento della seduta in modo da poter ottenere notizia sulle contestazioni loro mosse, CP_2
convocava una nuova assemblea dei soci per il giorno 10 aprile 2024, alla quale partecipava egli solo, e deliberava la loro revoca sulla base di contestazioni mai prima di allora conosciute;
che la delibera era nulla in quanto convocata in difformità rispetto alle regole statutarie (che prevedevano la possibilità di convocazione da parte del socio solo in caso di impossibilità o inerzia dell'organo amministrativo, mentre la convocazione era avvenuta nelle more della seduta nella quale detto organo era stato convocato per deliberarla), e comunque senza che i soci fossero stati previamente informati circa le contestazioni che avrebbero integrato la giusta causa per la revoca;
che in ogni caso la delibera era annullabile in quanto assunta con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi con la società
( infatti aveva tutto l'interesse ad impedire che fossero avviate azioni dirette ad impugnare gli CP_2
atti da lui compiuti nella veste di amministratore di al solo scopo di favorire della CP_1 CP_3
quale deteneva il controllo totale e poteva incamerare la totalità degli utili, in danno della CP_1
nella quale deteneva solo il 52 % del capitale, potendo godere solo in tale percentuale degli utili), e perché viziata da eccesso di potere, abuso della posizione di maggioranza e violazione del principio di buona fede, in quanto palesemente diretta non già ad una finalità sociale bensì allo scopo di liberarsi dei fratelli e co-amministratori, che avrebbero potuto rappresentare un ostacolo alla gestione uti dominus della e, da ultimo, alla cessione dell'immobile 3 a ad un prezzo inferiore CP_1 CP_4
a quello di mercato.
Si costituiva in giudizio la società , contestando in toto il contenuto della citazione Controparte_1
avversaria e sostenendo: i) che le riduzioni dei canoni di locazione non erano state atti arbitrari finalizzati a favorire la conduttrice, ma erano pienamente giustificate dalla necessità di venire incontro alle esigenze della società operativa, gravemente colpita dapprima dall'emergenza covid-19 e poi dal rincaro delle materie prime e dell'energia per effetto della crisi russo-ucraina; ii) che l'omessa pagina 3 di 9 attivazione per il recupero dei crediti nei confronti di era dovuta alle contestazioni CP_3
avanzate dalla conduttrice circa difetti nel sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e le irregolarità di alcuni interventi edilizi effettuati nel complesso locato (la sistemazione dei quali grava sulla società proprietaria), contestazioni che , in qualità di amministratore di sta CP_2 CP_1
cercando di transigere, cedendo a i carri-ponte quale corrispettivo per la sanatoria dei difetti e CP_3 delle irregolarità, e sottoponendo all'assemblea dei soci convocata per l'11 ottobre 2024 un piano di rientro dalla morosità proposto da iii) che la risoluzione dei contratti relativi agli immobili 1 e CP_3
2 derivava dal fatto che essi non erano più utilizzati da (imm. 1) oppure erano divenuti inagibili CP_3
(imm. 2); iv) che era pretestuosa l'accusa a di avere accentrato la gestione della società, dal CP_2
momento che erano stati i fratelli a conferirgli i poteri di straordinaria amministrazione e che egli aveva sempre agito nell'interesse della società, diminuendo l'esposizione debitoria e acquisendo le proposte di acquisto degli immobili sociali, senza pretendere alcun compenso per il suo impegno, e attivandosi per risolvere le problematiche relative alle carenze strutturali e alla difformità urbanistiche dell'immobile 3; v) che la sussistenza del lamentato conflitto di interessi deve essere esclusa in ragione dei notevoli sforzi fatti dall'odierno amministratore unico ( ) per vendere gli immobili e per CP_2
condurre le estenuanti trattative con per risolvere le problematiche connesse alla perdurante CP_3 morosità di quest'ultima e le problematiche connesse alle difformità urbanistiche;
vi) che erano tutt'altro che pretestuose le contestazioni mosse all'operato dei consiglieri e Pt_1 Pt_2
avendo questi ultimi disatteso il divieto di delegare le funzioni, strettamente personali, di amministratore, ciò che avevano fatto ripetutamente facendo partecipare propri fiduciari alle riunioni del C.d.A., avendo essi manifestato un aperto e reiterato ostruzionismo avverso le decisioni da adottare per il bene della società, anteponendo ad esso i propri interessi di socio;
vii) che l'assemblea era stata validamente convocata, sia per il fatto che l'atteggiamento tenuto da e nella seduta Pt_1 Pt_2
del C.d.A. del 26 marzo 2024 era ostruzionistico, sia per il fatto che il socio titolare di una porzione superiore al terzo del capitale sociale ha comunque diritto di convocarla;
che la revoca degli amministratori è di competenza dell'assemblea e che il venir meno della fiducia legittima l'assemblea alla revoca, anche in mancanza di giusta causa (che potrà semmai dare diritto al solo risarcimento dei danni, se accertata – cfr. da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 4586 del 14 febbraio 2023); che il conflitto di interessi postula che la delibera presa con il voto del socio di cui si ipotizza il conflitto di interessi sia suscettibile di arrecare un danno alla società e che l'abuso dei poteri della maggioranza era pagina 4 di 9 oggetto di mera allegazione da parte dei ricorrenti, mentre l'onere della prova dell'intento fraudolento incombe sul socio di minoranza che la invoca.
Tanto premesso, chiede che il Tribunale rigetti in toto le domande dei ricorrenti, condannandoli alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà della lite.
All'esito dell'udienza di prima comparizione il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, fissava udienza per la discussione orale davanti al collegio, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali.
Nei termini assegnati la parte ricorrente depositava la propria conclusionale.
In tale atto i ricorrenti illustravano nuovamente i motivi per i quali le riduzioni dei canoni non potevano essere giustificate né dall'emergenza covid-19, né dai rincari energetici, né dal venir meno dell'utilizzo dell'immobile 1 (nel quale continuavano a stazionare, fino alla vendita a terzi, beni della;
che CP_3
le difformità edilizie e strutturali in nessun caso avrebbero potuto essere imputate a dal CP_1 momento che era stata senza soluzione di continuità unica detentrice dell'immobile, prima CP_3
come proprietaria e poi come conduttrice;
ribadivano che la scelta di revocare a i poteri di CP_2
straordinaria amministrazione era dipesa dal fatto che a partire dal 2020 egli aveva iniziato a compiere atti pregiudizievoli per la società e favorevoli per vale a dire la società a lui totalmente CP_3
riferibile; che la scelta di limitare i propri poteri di straordinaria amministrazione quale amministratore unico alla preventiva autorizzazione dell'assemblea era una mera formalità, dal momento che egli deteneva la maggioranza del capitale sociale, tanto che il suo voto era decisivo per ottenere l'autorizzazione; che, sempre a proposito delle lamentate carenze impiantistiche e difformità edilizie, erano stati i ricorrenti a deliberare il conferimento dell'incarico a un professionista per progettare l'adeguamento degli impianti e avviare le pratiche per sanare le irregolarità urbanistiche e catastali, ma poi, a seguito della loro estromissione dalla compagine amministrativa, non aveva dato seguito CP_2 all'iniziativa; che gli atti pregiudizievoli conclusi dopo il 2020 dipendevano dal fatto che le azioni della società si erano progressivamente concentrate nella sua titolarità; che la convocazione dell'assemblea non era stata legittima, in quanto non vi era inerzia dell'organo amministrativo, essendo la convocazione da parte del socio avvenuta nelle more del periodo di circa due settimane richiesto dai soci e consiglieri di amministrazione per essere informati circa gli argomenti all'ordine del giorno;
in fatto di tali argomenti, ed in particolare delle contestazioni che avrebbero giustificato la revoca per giusta causa, i ricorrenti erano venuti a conoscenza solo all'esito dell'assemblea; che peraltro tali giustificazioni erano risibili, dal momento che la presenza dei delegati dei ricorrenti era stata solo in pagina 5 di 9 una occasione al fine di partecipare alla seduta in luogo di e in altre due occasioni come Pt_2 semplici uditori;
che la decisione di di estromettere i due fratelli dall'organo amministrativo CP_2
non era finalizzata a perseguire un interesse della società bensì uno proprio, quello cioè di evitare che con il voto dei fratelli impugnasse gli atti conclusi da in conflitto di interessi con la CP_1 CP_2
società.
Anche la società resistente depositava nei termini la propria memoria conclusionale, che peraltro ripercorreva pedissequamente il contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta.
Con istanza in data parte resistente chiedeva di essere autorizzata a replicare alle argomentazioni contenute nella memoria conclusionale di controparte, richiesta che il G.I. riservava alla decisione del collegio.
In sede di discussione orale ex art. 275 bis c.p.c., all'udienza del 21 febbraio 2025, le parti illustravano brevemente i motivi a sostegno delle rispettive conclusioni, all'esito della quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
2. La domanda di nullità e/o annullamento della delibera 10 aprile 2024 di revoca dei soci
[...]
e dalla carica di consiglieri di amministrazione della società Parte_2 Parte_1
Controparte_1
La domanda è fondata.
Assume infatti parte ricorrente che l'assemblea dei soci della società è stata Controparte_1
convocata da un soggetto non legittimato, vale a dire dal socio pur titolare della Controparte_5
maggioranza assoluta delle quote del capitale sociale, ma in assenza delle condizioni che lo legittimavano all'esercizio di tale facoltà; a tale proposito afferma la difesa dei ricorrenti che le norme statutarie prevedevano che un socio potesse convocare l'assemblea dei soci, ma solo in caso di impossibilità o di inattività dell'organo amministrativo;
che, nel caso che ci occupa, non si poteva affermare che l'organo amministrativo fosse inattivo, o anche solo inerte sulla proposta di convocazione dell'assemblea, dal momento che il C.d.A., ben lungi dal non provvedere sulla richiesta ovvero di rigettarla, aveva solo previsto il differimento di circa due settimane della seduta finalizzata a deliberare sulla proposta di convocazione dell'assemblea (che nell'ordine del giorno prevedeva oltre al resto la revoca per giusta causa di due dei consiglieri di amministrazione, segnatamente i due ricorrenti), al fine di consentire ai due consiglieri in questione di avere contezza delle contestazioni loro rivolte dal presidente del C.d.A., tali da costituire in tesi del proponente giusta causa di revoca;
che, non di meno, il socio aveva convocato l'assemblea prima che fosse decorso il breve Controparte_5 pagina 6 di 9 termine entro il quale il C.d.A. avrebbe dovuto nuovamente riunirsi per deliberare sulla convocazione dell'assemblea.
La parte resistente, non contestando in fatto la prospettazione dei ricorrenti, assume che secondo l'insegnamento della prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità il socio titolare di almeno un terzo del capitale sociale è legittimato a convocare l'assemblea, in forza del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 2479 c.c., anche in difetto del presupposto della impossibilità e/o inattività dell'organo amministrativo.
La interpretazione invocata dalla resistente non può essere condivisa dal collegio.
Ed invero proprio l'esame complessivo della disciplina della società a responsabilità limitata quale disegnato dalla riforma del 2003 consente di ritenere che “l'obiettivo della riforma è stato quello di differenziare fortemente la disciplina della s.r.l. da quella delle s.p.a, eliminando la tecnica del rinvio
… valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale, con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria”; che tale approccio interpretativo generale vale anche per quanto attiene alla disciplina della legittimazione a convocare l'assemblea, purché esse non si concreti in una disciplina idonea a paralizzare i diritti del socio di maggioranza in caso di inerzia ostruzionistica dell'organo amministrativo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent.
n. 10821 del 25 maggio 2016); nel caso di specie può dirsi che la disciplina statutaria sia conforme ai dettami della giurisprudenza di legittimità, prevedendo che “in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se eletto, o anche da un socio” (cfr. art. 23.2 dello statuto sociale, sub doc. 15 di parte ricorrente).
Orbene nel caso in esame non può dirsi che il comportamento dell'organo amministrativo sia connotato da inerzia ostruzionistica nella convocazione della assemblea dei soci di Controparte_1 tanto da legittimare l'esercizio vicario da parte del socio;
ed invero appare ragionevole la richiesta dei consiglieri e di essere previamente informati delle contestazioni che in Pt_1 Parte_2
tesi del proponente avrebbero costituito giusta causa per la loro revoca, e altrettanto ragionevole il differimento di sole due settimane per poter esprimere il proprio voto in ordine alla richiesta di convocazione dell'assemblea; di talché la convocazione dell'assemblea da parte del socio prima della nuova seduta del C.d.A. avente all'ordine del giorno la richiesta di convocazione dell'assemblea deve ritenersi compiuta in assenza dei presupposti in fatto per la sua legittimazione (in particolare senza che la condotta dell'organo amministrativo potesse concretare una colpevole inerzia).
pagina 7 di 9 Tutto ciò posto, osserva il collegio che “la deliberazione assembleare di una società si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare, sicché il vizio che eventualmente inficia la convocazione, rappresenta una causa di annullamento (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11186 del 22 agosto 2001); di talché la carenza di legittimazione dell'autore della convocazione, pur non essendo di gravità tale da giustificare la nullità della delibera assembleare (quale dovrebbe configurarsi nell'ipotesi di omessa convocazione di un socio, integra un vizio tale da giustificare una sanzione meno radicale, quale quella della annullabilità (arg. da Cass. Civ., Sez. I, sent.
n. 9364 dell'11 giugno 2003).
3. Conclusioni.
La domanda attrice va pertanto accolta con riferimento ai profili di annullabilità sopra illustrati, restando assorbito l'esame di tutti i rimanenti profili di nullità e/o annullabilità invocati da parte ricorrente.
4. Le spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità alta, in complessivi € 14.103,00, oltre a spese generali,
C.U., IVA e CPA.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione: annulla la delibera assunta dalla assemblea dei soci della in data 10 aprile Controparte_1
2024; condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate in complessivi €
14.103,00, oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA.
Dispositivo sub II) soggetto a iscrizione nel Registro delle Imprese, a cura dell'organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 2378, u.c., c.c.
Così deciso in Brescia il 25 febbraio 2025
pagina 8 di 9 Il Giudice estensore Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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