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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 781/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Graziano Parte_1 C.F._1
IU e AN MA IU, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Alghero, Via Oristano n. 7;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MA Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. MA Elisabetta Porcu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari, Via San Benedetto n. 13;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2022, ha convenuto in giudizio i Parte_1 soggetti riportati in epigrafe, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n.
10220219001846137/000, con cui l ha Controparte_3 richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 132.699,60.
2. Per quanto di interesse al presente giudizio, la ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti portati nelle cartelle di pagamento indicate nella predetta intimazione di pagamento, nn. 1022001004515014300, 10220020006958157000,
10220030006432989000 e 10220090000082704000, aventi un valore totale di €
43.678,57 per contributi e somme aggiuntive.
3. Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“- disporre la sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata come sopra richiesto
e dei titoli ad essa sottesi;
- contrariis reiectis;
- per le ragioni esposte nel presente atto annullare per quanto di ragione ed in relazione ai ruoli ed alle cartelle indicate in epigrafe l'impugnata intimazione di pagamento siccome illegittima, rigettando ogni avversa pretesa in quanto inesigibile, prescritta, insussistente e comunque non dovuta.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
4. Si sono ritualmente costituiti in giudizio e CP_1 Controparte_3
, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, siccome non sarebbe maturata
[...] alcuna prescrizione in virtù dell'interruzione della stessa come da documentazione depositata in atti.
5. Mutata la persona del giudice e istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente, occorre dare atto della rinuncia da parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio con riferimento alla contestazione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 10220090000082704000, avendo dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata delle pendenze debitorie (cfr. memoria del 19.1.2024); la questione fuoriesce quindi dal thema decidendum sottoposto alla cognizione del giudicante, avendo il ricorrente rinunziato alla relativa domanda.
7. Passando alla trattazione del merito, occorre rilevare che l'unica censura mossa avverso i crediti cristallizzati nelle tre cartelle di pagamento sopra riportate è costituita dall'avvenuta prescrizione degli stessi.
8. Con riferimento alle cartelle di pagamento n. 1022001004515014300 e n.
10220030006432989000, è assorbente rilevare l'intervenuta prescrizione quinquennale
2 dei crediti ivi indicati, posto che non vi è stata alcuna valida interruzione del decorso del termine prescrizionale tra la data di trasmissione del sollecito di pagamento del 23.3.2006
(doc. 11 fasc. e quella dell'intimazione di pagamento dell'11.9.2012 (doc. 13 fasc. CP_4
. CP_4
9. Invero, va rilevato il mancato perfezionamento dell'invio a parte ricorrente del sollecito di pagamento del 17.11.2009 (doc. 12 fasc. , posto che dall'avviso di ricevimento CP_4 della raccomandata prodotto risulta l'indicazione di “IND. INSUFF.”, con annessa Parte mancata consegna del plico contenente il predetto sollecito al sig. .
10. Pertanto, stante la mancata valida interruzione del termine prescrizionale, i crediti portati dalle menzionate cartelle vanno dichiarati prescritti.
11. Va invece trattato a parte il credito cristallizzato nella cartella di pagamento n.
10220020006958157000, afferente, secondo quanto allegato anche da nella CP_1
Parte memoria di costituzione, ai contributi dovuti dal sig. quale coltivatore diretto per gli anni di competenza 1999 (quarta rata) e 2000 (prime tre rate).
12. Tale titolo esecutivo è stato correttamente notificato direttamente al debitore dall in data 6.4.2002, secondo quanto Controparte_3 risulta dal referto della notifica prodotto (doc. 8 fasc. . CP_4
13. Sul punto, è da ritenersi tardivo il disconoscimento di conformità ai sensi dell'art. 2719
c.c. operato dal ricorrente unicamente con le note del 19.1.2024, non avendolo effettuato alla prima udienza utile successiva alla produzione documentale (udienza del 23.3.2023).
14. In ogni eventualità, il disconoscimento è da ritenersi generico, non avendo specificato le ragioni della invocata difformità della copia prodotta rispetto all'originale; e ciò in linea con l'orientamento della Suprema Corte che afferma che in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. civ., Sez. 5, n. 8604 del
01/04/2025).
3 15. Successivamente, il termine prescrizionale di tale credito è stato interrotto dalla notifica in data 23.3.2006 del sollecito di pagamento n. 10220059016794967000 (doc. 11 fasc.
, consegnato alla madre convivente con l'odierno ricorrente. CP_4
Parte 16. Sul punto, va respinta l'eccezione sollevata dal sig. volta a lamentare il mancato invio da parte dell'Agente della riscossione della raccomandata informativa, posto che tale adempimento è richiesto dall'art. 139, comma quarto, c.p.c., unicamente nell'ipotesi in cui il plico venga consegnato dall'ufficiale giudiziario al portiere dello stabile o al vicino di casa, circostanza non verificatasi nel caso in esame.
17. Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass. civ., Sez. 3, n. 32575 del 14/12/2024).
18. Sicché, in assenza di alcuna valida censura sollevata sul punto da parte ricorrente, è da ritenersi perfezionata la notifica della predetta intimazione di pagamento, con rituale interruzione del termine prescrizionale.
19. Tale termine è poi stato nuovamente validamente interrotto dalla trasmissione da parte dell' dalla diffida inviata per via raccomandata in data 27.5.2010; quest'ultima, CP_1 relativa ai crediti contributivi per gli anni 1999 (quarta rata) e 2000 (prime tre rate), e dunque del credito poi portato dalla cartella di pagamento n. 10220020006958157000
(doc. 6 fasc. ), è stata notifica personalmente al ricorrente. Documentazione che non CP_1
è stata ritualmente disconosciuta dal ricorrente, secondo quanto argomentato sopra.
20. Purtuttavia, il credito in discussione si è successivamente prescritto. Difatti, l'intimazione di pagamento n. 10220129010515421000 poi notificata al ricorrente dall
[...]
in data 11.9.2012, aveva ad oggetto solamente il Controparte_5 credito di cui alla cartella di pagamento n. 10220090000082704000, senza alcun riferimento al titolo esecutivo qui scrutinato (doc. 13 fasc. . CP_4
4 21. Pertanto, tra la data della diffida trasmessa da il 27.5.2010 e la successiva CP_1 intimazione di pagamento n. 10220179001959126000 notificata dalla convenuta al sig. Parte
via pec in data 24.4.2017, il credito si è irrimediabilmente prescritto (doc. 14 fasc.
. CP_4
22. Per le ragioni indicate, il ricorso va accolto.
23. Con riferimento alle spese di lite, queste ultime vanno integralmente compensate tra il ricorrente e l' , posto che la maturazione della prescrizione è imputabile all'attività CP_1 dell riscossione. CP_6
24. Quest'ultima, soccombente, è tenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali secondo la quantificazione indicata in dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del
10/3/2014, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, per le tre fasi espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti portati nelle cartelle di pagamento nn. 1022001004515014300, 10220020006958157000 e 10220030006432989000;
- condanna l alla rifusione delle spese Controparte_2 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre agli Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_1
Sassari, 09/10/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Graziano Parte_1 C.F._1
IU e AN MA IU, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Alghero, Via Oristano n. 7;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MA Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. MA Elisabetta Porcu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari, Via San Benedetto n. 13;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2022, ha convenuto in giudizio i Parte_1 soggetti riportati in epigrafe, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n.
10220219001846137/000, con cui l ha Controparte_3 richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 132.699,60.
2. Per quanto di interesse al presente giudizio, la ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti portati nelle cartelle di pagamento indicate nella predetta intimazione di pagamento, nn. 1022001004515014300, 10220020006958157000,
10220030006432989000 e 10220090000082704000, aventi un valore totale di €
43.678,57 per contributi e somme aggiuntive.
3. Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“- disporre la sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata come sopra richiesto
e dei titoli ad essa sottesi;
- contrariis reiectis;
- per le ragioni esposte nel presente atto annullare per quanto di ragione ed in relazione ai ruoli ed alle cartelle indicate in epigrafe l'impugnata intimazione di pagamento siccome illegittima, rigettando ogni avversa pretesa in quanto inesigibile, prescritta, insussistente e comunque non dovuta.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
4. Si sono ritualmente costituiti in giudizio e CP_1 Controparte_3
, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, siccome non sarebbe maturata
[...] alcuna prescrizione in virtù dell'interruzione della stessa come da documentazione depositata in atti.
5. Mutata la persona del giudice e istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente, occorre dare atto della rinuncia da parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio con riferimento alla contestazione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 10220090000082704000, avendo dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata delle pendenze debitorie (cfr. memoria del 19.1.2024); la questione fuoriesce quindi dal thema decidendum sottoposto alla cognizione del giudicante, avendo il ricorrente rinunziato alla relativa domanda.
7. Passando alla trattazione del merito, occorre rilevare che l'unica censura mossa avverso i crediti cristallizzati nelle tre cartelle di pagamento sopra riportate è costituita dall'avvenuta prescrizione degli stessi.
8. Con riferimento alle cartelle di pagamento n. 1022001004515014300 e n.
10220030006432989000, è assorbente rilevare l'intervenuta prescrizione quinquennale
2 dei crediti ivi indicati, posto che non vi è stata alcuna valida interruzione del decorso del termine prescrizionale tra la data di trasmissione del sollecito di pagamento del 23.3.2006
(doc. 11 fasc. e quella dell'intimazione di pagamento dell'11.9.2012 (doc. 13 fasc. CP_4
. CP_4
9. Invero, va rilevato il mancato perfezionamento dell'invio a parte ricorrente del sollecito di pagamento del 17.11.2009 (doc. 12 fasc. , posto che dall'avviso di ricevimento CP_4 della raccomandata prodotto risulta l'indicazione di “IND. INSUFF.”, con annessa Parte mancata consegna del plico contenente il predetto sollecito al sig. .
10. Pertanto, stante la mancata valida interruzione del termine prescrizionale, i crediti portati dalle menzionate cartelle vanno dichiarati prescritti.
11. Va invece trattato a parte il credito cristallizzato nella cartella di pagamento n.
10220020006958157000, afferente, secondo quanto allegato anche da nella CP_1
Parte memoria di costituzione, ai contributi dovuti dal sig. quale coltivatore diretto per gli anni di competenza 1999 (quarta rata) e 2000 (prime tre rate).
12. Tale titolo esecutivo è stato correttamente notificato direttamente al debitore dall in data 6.4.2002, secondo quanto Controparte_3 risulta dal referto della notifica prodotto (doc. 8 fasc. . CP_4
13. Sul punto, è da ritenersi tardivo il disconoscimento di conformità ai sensi dell'art. 2719
c.c. operato dal ricorrente unicamente con le note del 19.1.2024, non avendolo effettuato alla prima udienza utile successiva alla produzione documentale (udienza del 23.3.2023).
14. In ogni eventualità, il disconoscimento è da ritenersi generico, non avendo specificato le ragioni della invocata difformità della copia prodotta rispetto all'originale; e ciò in linea con l'orientamento della Suprema Corte che afferma che in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. civ., Sez. 5, n. 8604 del
01/04/2025).
3 15. Successivamente, il termine prescrizionale di tale credito è stato interrotto dalla notifica in data 23.3.2006 del sollecito di pagamento n. 10220059016794967000 (doc. 11 fasc.
, consegnato alla madre convivente con l'odierno ricorrente. CP_4
Parte 16. Sul punto, va respinta l'eccezione sollevata dal sig. volta a lamentare il mancato invio da parte dell'Agente della riscossione della raccomandata informativa, posto che tale adempimento è richiesto dall'art. 139, comma quarto, c.p.c., unicamente nell'ipotesi in cui il plico venga consegnato dall'ufficiale giudiziario al portiere dello stabile o al vicino di casa, circostanza non verificatasi nel caso in esame.
17. Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass. civ., Sez. 3, n. 32575 del 14/12/2024).
18. Sicché, in assenza di alcuna valida censura sollevata sul punto da parte ricorrente, è da ritenersi perfezionata la notifica della predetta intimazione di pagamento, con rituale interruzione del termine prescrizionale.
19. Tale termine è poi stato nuovamente validamente interrotto dalla trasmissione da parte dell' dalla diffida inviata per via raccomandata in data 27.5.2010; quest'ultima, CP_1 relativa ai crediti contributivi per gli anni 1999 (quarta rata) e 2000 (prime tre rate), e dunque del credito poi portato dalla cartella di pagamento n. 10220020006958157000
(doc. 6 fasc. ), è stata notifica personalmente al ricorrente. Documentazione che non CP_1
è stata ritualmente disconosciuta dal ricorrente, secondo quanto argomentato sopra.
20. Purtuttavia, il credito in discussione si è successivamente prescritto. Difatti, l'intimazione di pagamento n. 10220129010515421000 poi notificata al ricorrente dall
[...]
in data 11.9.2012, aveva ad oggetto solamente il Controparte_5 credito di cui alla cartella di pagamento n. 10220090000082704000, senza alcun riferimento al titolo esecutivo qui scrutinato (doc. 13 fasc. . CP_4
4 21. Pertanto, tra la data della diffida trasmessa da il 27.5.2010 e la successiva CP_1 intimazione di pagamento n. 10220179001959126000 notificata dalla convenuta al sig. Parte
via pec in data 24.4.2017, il credito si è irrimediabilmente prescritto (doc. 14 fasc.
. CP_4
22. Per le ragioni indicate, il ricorso va accolto.
23. Con riferimento alle spese di lite, queste ultime vanno integralmente compensate tra il ricorrente e l' , posto che la maturazione della prescrizione è imputabile all'attività CP_1 dell riscossione. CP_6
24. Quest'ultima, soccombente, è tenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali secondo la quantificazione indicata in dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del
10/3/2014, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, per le tre fasi espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti portati nelle cartelle di pagamento nn. 1022001004515014300, 10220020006958157000 e 10220030006432989000;
- condanna l alla rifusione delle spese Controparte_2 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre agli Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_1
Sassari, 09/10/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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