Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.4610/2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di IA - II sezione civile – riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4610/2023 R.G. riservata in decisione in data 10.1.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TOZZI MARIASSUNTA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in IA, C.so Mazzini 14
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PERONGINI ORNELLA e con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in Milano Viale Cirene 16
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e deduzione :
pagina 1 di 12
Stato Civile del Comune di IA al n. 60 , anno 1999, reg. ATTI DI MATRIMONIO , parte II, serie A.
2 Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in cura Carpignano( sez. urbana A, Foglio 3,
Particella 720), con annesso box , via Caduti in Guerra 12 con ogni arredo e pertinenza alla IGnora Parte_1
[...]
3 Rigettare la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli avanzata da controparte
e disporre che provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento all'altro CP_1 genitore , dell'importo di Euro 400,00 mensili per e di Euro 550 mensili per ( o quelle diverse Per_1 Per_2 somma che sarà ritenute di giustizia e comunque non inferiore alla misura stabilita in sede di omologa rivalutata ) per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 24 di ogni mese. La somma rimane soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat
4 In ragione degli accordi intercorsi tra i coniugi durante la separazione, e in ragione del particolare e prioritario interesse del figlio, disporre che il padre corrisponda le spese di assicurazione, manutenzione e gestione dell'automobile in uso del figlio nella misura ritenuta di giustizia ovvero in via residuale e Per_2 subordinata disporre il pagamento con una tantum alla spesa del veicolo
5 In ragione degli accordi intervenuti tra i coniugi durante la separazione e in ogni caso del prioritario interesse del figlio a continuare la terapia iniziata, disporre che il padre corrisponda il 50% delle spese mediche necessarie per la terapia del figlio . Per_2
6 In ragione del prioritario interesse di a proseguire gli studi universitari presso l'Università di Per_2
Firenze determinare a carico del padre il concorso delle spese di alloggio presso la sede universitaria nella percentuale ritenuta di giustizia
7 Per le altre spese non diversamente disciplinate porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie così come previste dal protocollo del Tribunale di IA
8 In ragione del prioritario interesse dei figli alla frequenza dei corsi sportivi e a godere delle vacanze estive disporre il pagamento a carico del padre delle spese per la frequenza di corsi sportivi e di vacanze estive dei figli nella percentuale ritenuta di giustizia ovvero con “una tantum”
9 Disporre il pagamento dell'assegno unico spettante per i figli e in favore della IGnora Per_1 Per_2
nella misura del 100% Parte_1
10 Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, Comune di IA , perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
11 Con condanna di spese e onorari
pagina 2 di 12 In via istruttoria previa rimessione in termini ammettere nel presente giudizio i documenti …..
Ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova
1) Vero che apprendevo della relazione extraconiugale del IG. in occasione del viaggio a Santorini CP_1 avvenuto nel 2019
2) Vero che a far tempo dal 2018 d'accordo con la IGnora decidevamo di consentire a Parte_1 Per_2 di frequentare Firenze e gli amici di Firenze poiché nella realtà di IA manifestava isolamento e malessere ( attacchi di panico , ansia sociale )
3) Vero che in questi anni, in accordo con i IGnori e , si è recato a Firenze in occasione di Per_2 CP_1 Pt_1 ogni vacanza, ponte e festività lunga
4) Vero che il padre, negli ultimi due anni ha promesso di acquistare il motorino al figlio Per_1
5) Vero che in occasione del Natale 2023 il padre regalava al figlio il casco per la moto. Per_1
6) Vero che il giorno 11.10.2023 era alla guida del veicolo peugeot CL052ZD per portare la Testimone_1 macchina dal meccanico
7) Vero che tra il 2020 e il 2022 io e mia moglie abbiamo accantonato dei risparmi a favore di , Parte_1 prelevandoli dal nostro conto corrente ( doc. 47) e consegnandoli a nostra figlia per consentire di accantonare delle somme e trovare un accordo per la casa coniugale.
Si indicano a testi i IGnori , entrambi residenti in [...]
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e capitolare nuovi capitoli di prova anche in ragione delle difese avversarie.
Si rimette all'Ill.mo Giudicante di disporre CtU medico legale in ordine alla scelta del figlio maggiorenne di stabilirsi per gli studi universitari presso la sede di Firenze”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“ Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge:
Nel merito
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , Parte_1 CP_1 celebrato con rito concordatario in data 6 giugno 1999 , nel Comune di IA , con atto Trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di IA al n. 60 , anno 1999, reg. ATTI DI MATRIMONIO , parte II, serie A.
- per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle dovute annotazione;
- ridurre, visto il peggioramento delle condizioni economiche in cui versa parte resistente, l'importo del mantenimento statuito in sede di separazione e conseguentemente disporre che il IG. provveda al CP_1 mantenimento dei figli, fino a che gli stessi non siano economicamente autonomi e comunque dimostrino di impegnarsi nello studio e nella ricerca del lavoro, anche seguendo i suggerimenti di entrambi i genitori, che
pagina 3 di 12 devono essere costantemente aggiornati e in ogni caso non oltre i 26 anni di età, in via indiretta mediante versamento alla ricorrente, dell'importo di € 250,00 mensili, per ciascun figlio per un totale di € 500,00 per 12 mensilità da versarsi in via anticipata il giorno 24 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di IA allegato al presente atto.
- assegnare la casa familiare alla IG.ra fino a che i figli non siano economicamente autonomi e Pt_1 comunque dimostrino di impegnarsi nello studio e nella ricerca del lavoro e in ogni caso non oltre i 26 anni di età degli stessi, essendo la casa di proprietà al 50% tra le parti;
- in subordine confermare quanto statuito in sede di omologa in punto di mantenimento;
- respingersi ogni ulteriore domanda avanzata da parte ricorrente, anche in sede di memoria ex art. 473 bis 17
c.p.c., in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti difensivi
- specificare in ogni caso il riconoscimento dell' assegno unico al 50% come per legge con diritto del IG. a CP_1 ricevere eventuali arretrati percepiti indebitamente dalla ricorrente.
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria oltre ai documenti prodotti si chiede di:
- Espungere il documento n. 27 prodotto da parte ricorrente in quanto documento non su carta intestata, non firmato e dunque di provenienza non certa
- ai sensi dell'art 210 cpc di ordinare a controparte la produzione in giudizio di documentazione che meglio attesti il percorso universitario scelto dal figlio e quanto ammontano le spese. Per_2
- ai sensi dell'art 210 cpc di ordinare a controparte di produrre l'estratto conto completo del 2023 della IG.ra
(non la sola lista movimenti). Pt_1
- sensi dell'art 210 cpc di ordinare a controparte, visto che e non hanno risparmi conseguiti per Per_2 Per_1 proprie attività professionali e vivono ancora con la madre, di produrre gli estratti conti bancari di quest'ultimi, al fine di comprovare la effettiva capacità reddituale della IG.ra , anche nell'ottica di verificare la Pt_1 movimentazione di somme di denaro emerse dal conto della ricorrente.
- ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il IG. , in occasione delle vacanze si reca a far visita alla madre, IG.ra a CP_1 Testimone_3
Campobasso residente in [...] e poi a Roma dai genitori, IG.ri e , Controparte_2 Controparte_3 della compagna, IG.ra residenti in [...]; Persona_3
2. Vero che quanto specificato al punto 2 sono le uniche vacanze che il IG. si concede durante l'anno; CP_1
3. Vero che i figli e hanno sempre rifiutato di voler andare in vacanza con il Testimone_2 Persona_4 padre.
4. Vero che il IG. abita di fatto in Bressana Bottarone Via Don Minzoni 23. CP_1
pagina 4 di 12 Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adversa eventualmente articolati.
Si indica a teste la IG.ra residente in [...] su tutti i capitoli di prova. Persona_3
Con riserva di modificare e precisare il thema probandum ed il thema decidendum”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente delimitato il materiale probatorio utilizzabile per la decisione.
Invero, parte ricorrente ha allegato diversi documenti alla memoria di precisazione delle conclusioni da reputare inammissibili posto che dopo la concessione dei termini ex art. 473bis.28 cpc, dunque chiusa l'istruttoria, deve ritenersi preclusa la possibilità di introdurre fatti nuovi ed elementi di prova dei medesimi;
ne deriva che i documenti prodotti da parte ricorrente allegati alla memoria del 26.9.2024 non possono essere considerati per la decisione, in quanto tardivi e, del resto, non si reputa di rimettere la causa sul ruolo per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria reputandosi la causa sufficientemente istruita.
Per le medesime argomentazioni non vanno ammesse le istanze istruttorie riproposte da entrambe le parti nelle rispettive conclusioni definitive rassegnate, peraltro già rigettate dal Giudice delegato con ordinanza del
26.3.2024, con motivazione che si condivide.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, il resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che la separazione personale, omologata con Decreto del Tribunale di IA del
17.12.2019, si sia protratta ininterrottamente da allora, come peraltro dimostrato anche dalle certificazioni anagrafiche prodotte dalle Parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti previsti ex art. 3, nr. 2, lett. b) Legge 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni CP_ Va premesso che entrambi i figli della coppia di (nato il [...]) e (nato il Per_2 Persona_4
22.09.2005) sono maggiorenni ma, pacificamente, non economicamente indipendenti e che, in occasione della separazione, in ragione della loro stabile convivenza con la madre, le parti concordemente prevedevano l'assegnazione della ex casa coniugale – in comproprietà tra le parti - alla ricorrente e l'obbligo per il padre di versare alla stessa un contributo mensile pari a 600,00 euro (300,00 euro per ciascun figlio) e di rimborsare il 50% delle spese “mediche , scolastiche , ricreative” (v. doc. n. 3).
Va, tuttavia, evidenziato che il figlio , a decorrere dall'anno 2023, è stabilmente residente a [...], ove si Per_2
è iscritto all'Università (doc. n. 32); circostanza, peraltro, comunicata al resistente e rispetto alla quale lo stesso non aveva espresso contrarietà, provvedendo anche a corrispondere la sua quota parte di spesa relativa alle tasse universitarie, pur dichiarando di non essere in grado, a causa delle sue precarie condizioni economiche, di pagina 5 di 12 sostenere anche i costi per il vitto e l'alloggio (v. corrispondenza e-mail tra le parti del 30.10.2023 doc. n. 30).
Non è, inoltre, contestato che il figlio della coppia sia da anni in cura per un disturbo depressivo “da ansia Per_2 sociale” che determina “difficoltà relazionali, vissuti di ansia sociale (con presenza di panico) e cadute/fluttuazioni dell'umore (v. doc. n. 26 e relazione della dott.ssa del 6.10.2023 doc. n. 54 di parte ricorrente), per il Per_5 contenimento del quale assume anche una terapia farmacologica e si sottopone a periodiche sedute psichiatriche.
La relazione della psicologa che lo ha in cura, del resto, evidenzia un sostanziale miglioramento della sua situazione clinica collegato, in parte, anche al trasferimento in Toscana ove lo stesso riferisce di “avere avuto numerosi scambi relazionali e sociali che hanno beneficiato sullo stato emotivo percepito (v. doc. n. 54).
Il figlio , studente come il fratello, è rimasto invece a vivere con la madre e, secondo quanto dalla Per_1 stessa riferito, si è iscritto alla facoltà di economia e commercio a IA.
Ebbene, la ricorrente ha domandato un aumento del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, motivato, da un lato, dalle notorie aumentate eIGenze degli stessi, e, dall'altro, dal mancato rimborso da parte del padre delle spese “non ordinarie” sostenute per loro quali quelle mediche, per le terapie del figlio , Per_2 oltre che per il vitto, l'alloggio a Firenze e l'autovettura, ma anche per l'iscrizione in palestra del figlio e Per_1 per le vacanze estive, con conseguenti maggiori e gravosi oneri a suo carico.
Il resistente, del resto, non ha contestato il mancato pagamento da parte sua delle indicate spese (eccetto quelle per le terapie del figlio e per le tasse universitarie regolarmente corrisposte) adducendo, da una parte, la mancata previa concertazione di alcune di esse (quali quelle per l'iscrizione in palestra del figlio ovvero per Per_1
l'alloggio e le relative utenze dell'immobile condotto in locazione dal figlio a Firenze) e, dall'altro, l'impossibilità da parte sua a far fronte al loro pagamento a causa del peggioramento della sua condizione economico- reddituale, chiedendo, per tale motivo, anche una riduzione di quanto dovuto, in forza degli accordi della separazione, a titolo di mantenimento ordinario dei figli.
In via preliminare, è opportuno precisare, pur non essendovi contestazione sul punto, che sussiste la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere il contributo al mantenimento per i figli maggiorenni anche laddove gli stessi, come nel caso di specie, non risiedano più stabilmente con lui presso la ex casa familiare per ragioni di studio, purchè “detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eIGenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (v. Cass. civ. sez. I, 10/07/2023, n.19532 che richiama Cass. 29977/2020; Cass. n.
12391/2017, Cass. n. 14241/2017 e Cass. n. 11320/2005).
Non è, inoltre, contestato che sia la ricorrente ad anticipare la maggior parte delle spese extra assegno sostenute per il figlio oltre che a farsi carico del mantenimento diretto dello stesso quando rientra presso la ex casa Per_2 coniugale, posto che per stessa ammissione del resistente i rapporti con sono del tutto interrotti da oltre Per_2
pagina 6 di 12 due anni (v. comparsa di costituzione); del pari, le frequentazioni anche tra il figlio e il padre si limitano Per_1
a pochi incontri infrasettimanali, il ragazzo non pernotta mai da lui e non ha mai trascorso le vacanze con lo stesso, per cui è la madre a sostenere le maggiori spese quotidiane per il figlio e, conseguentemente, a provvedere in via diretta al suo mantenimento.
Ciò posto, va certamente confermato l'obbligo del resistente di provvedere al mantenimento dei figli versando alla controparte un contributo per il loro mantenimento.
Quanto alla misura del contributo, com'è noto, l'art. 337-ter c.c. (applicabile anche ai figli maggiorenni ancora non indipendenti economicamente) stabilisce che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali eIGenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
Dunque, come evidenziato di recente dalla Suprema Corte “l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.
Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati. Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315-bis, comma 1, c.c.) (v.
Cass. Civ. sez. I - 18/03/2024, n. 7169).
Ebbene, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone, come parametri da tenere in considerazione, le sue attuali eIGenze e il tenore di vita goduto da questi durante la convivenza con entrambi i genitori;
nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, per cui dovranno essere valutate le rispettive risorse economiche (art. 337-ter, comma 4, n. 4), c.c.), i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura in concreto assunti (art. 337-ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
Il legislatore, del resto, non opera alcuna distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, trattandosi di ripartizione frutto di elaborazione giurisprudenziale, e, a rigore, la stessa previsione di un assegno periodico è prevista come mera possibilità per il Giudice, laddove ciò sia necessario “al fine di realizzare il principio di proporzionalità" (v. art. 337-ter comma 4 c.c.).
Medesime argomentazioni valgono in merito alle spese impropriamente definite “straordinarie” ma più
pagina 7 di 12 correttamente da indicare come extra assegno, posto che prevedere e regolamentare la ripartizione delle stesse risponde sempre alla necessità di salvaguardare il principio di proporzionalità.
Difatti, mentre la determinazione del contributo al mantenimento ordinario viene effettuata sulla base delle spese che prevedibilmente si compiono per il figlio al momento in cui tale contributo è determinato, le quali, poi, vengono ripartite tra i genitori in proporzione delle rispettive consistenze e dei diversi apporti dati da ciascuno, tutto ciò che, invece, non è previsto né prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell'assegno, non è compreso in quest'ultimo e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario e va ripartito tra i genitori alla stregua dei medesimi principi di cui all'art. 337-ter c.c. poichè, diversamente, ove in concreto sostenuto da uno soltanto dei genitori, per la sua rilevante entità, se non inteso come anticipazione dell'obbligo di entrambi i genitori, produrrebbe l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale.
Dunque, il contributo al mantenimento della prole fissato dal Giudice in via ordinaria, qualificabile come rata mensile di un contributo annuale, tiene in considerazione le eIGenze complessive e quotidiane della vita dei figli, ricomprendendo anche quelle spese che, sia pure non presenti ogni mese, sono prevedibili in un normale iter di vita, come ad esempio le spese per l'abbigliamento o il materiale di cancelleria scolastica (in tal senso Cass. civ.
8676/2010).
Diversamente, la suddivisione percentuale delle spese extra assegno risponde all'eIGenza di rendere il contributo più adattabile ai cambiamenti legati alle eIGenze dei figli, nonché di ripartire tra i genitori il rischio economico legato agli imprevisti, trattandosi di spese connotate dal requisito della “imprevedibilità che non ne consente
l'inserimento nell'assegno mensile, il quale copre le normali eIGenze di vita quotidiana ma non gli esborsi
(eventualmente anche periodici) dettati da eIGenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare” (v. Trib. Catania 4 dicembre 2008).
Dette spese sono, dunque, tutte quelle non strettamente legate alla soddisfazione delle eIGenze di vita quotidiana di una persona normale, rientrandovi, pertanto, non solo le spese da sostenere una tantum, ma anche quelle che comunque attengono ad un lasso più o meno lungo e determinato di tempo (spese periodiche), quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario (spese gravose), nonché quelle che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona (spese necessarie o utili), fatta esclusione, quindi, di quelle meramente voluttuarie. Certamente, dunque, rientrano nell'ambito delle spese extra assegno quelle relative agli studi universitari intrapresi dal figlio, quali il pagamento delle tasse universitarie, e, laddove il figlio sia uno studente fuori sede, anche le relative spese per l'alloggio, purchè la spesa sia compatibile con i mezzi economici di cui dispone il genitore;
a tale riguardo, difatti, non è sufficiente addurre un generico rifiuto ovvero la mancata preventiva concertazione della spesa, posto che comunque, anche a prescindere dal previo accordo, ciò che va valutato è se pagina 8 di 12 l'esborso risponda al superiore interesse del figlio.
Come di recente precisato dalla Suprema Corte “ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese extra assegno sostenute, il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti eIGenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie), giacché il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole” poiché “anche per le spese eccedenti
l'ordinario tenore di vita, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare (v. Cass. sez. I, ordinanza 5/12/2023 n. 33939).
Principio ribadito, di recente, dalla Corte di Cassazione proprio in riferimento alle spese sostenute dal genitore per la locazione di un alloggio utilizzato dal figlio che frequenti corsi universitari in un luogo diverso da quello di residenza;
la Corte ha, difatti, qualificato dette spese come spese straordinarie, in considerazione non solo della loro imprevedibilità, ma anche della loro rilevanza, precisando che anche per tali spese, quindi, la mancanza di un preventivo accordo con l'altro genitore o il dissenso da quest'ultimo manifestato in ordine alla loro effettuazione non escludesse il diritto al rimborso del genitore collocatario, ai fini del quale è tuttavia richiesta la valutazione della conformità della scelta compiuta all'interesse della prole e dell'adeguatezza della stessa allo standard socio- economico della vita familiare (cfr. Cass., Sez. I, 10/07/2023, n. 19532).
Ebbene, nel caso di specie, quanto al figlio è pacifico che lo stesso risieda stabilmente a Firenze, ove Per_2 frequenta l'università e ove ha preso un immobile in locazione, in condivisione con altri studenti, per cui la sua quota parte di canone mensile è di circa 416,00 euro, oltre alle spese per utenze (doc. n. 66).
Non vi è dubbio sul fatto che la disponibilità di un alloggio per il figlio nel Comune ove ha sede l'Università sia necessaria per consentire allo stesso la frequenza ai corsi universitari, considerata la distanza rispetto all'abitazione della madre, sita in altra e distante Regione poichè, diversamente, sarebbe comunque Per_2 costretto a continue, oltre che costose, trasferte settimanali.
Del pari, la stabile permanenza di a Firenze sembra rispondere al suo superiore interesse anche sul piano Per_2 della salute, come comprovato dalla relazione redatta dalla sua psicoterapeuta (doc. n. 54).
Quanto, poi, alle risorse dei genitori va rilevato come il padre, di professione assistente capo della polizia penitenziaria presso il Carcere di IA, ha dichiarato di percepire una retribuzione base pari a 2.000,00 euro mensili (v. p. 3 della comparsa di costituzione e doc. n. 4 e 12) oltre straordinari ma è gravato dal pagamento di due finanziamenti con esborso mensile complessivo pari a euro 522,00 (v. doc.n.7 e 8). Lo stesso, del resto, vive pagina 9 di 12 presso un immobile acquistato dopo la separazione nell'anno 2021 e sito in Bressana Bottarone.
La ricorrente, del pari, risulta regolarmente impiegata con stipendio mensile di circa 1.700,00 euro (v. doc. n. 83)
e, inoltre, beneficia del godimento della ex casa coniugale in comproprietà con l'ex marito.
Dalla documentazione prodotta dal resistente, del resto, non emerge il riferito peggioramento della sua condizione economico-reddituale, considerato che, anzi, il reddito da lavoro dello stesso è progressivamente aumentato nel tempo (v. doc. n. 4) e che, in ogni caso, all'epoca della separazione il IG. già sosteneva costi abitativi per CP_1
l'immobile condotto in locazione pari a 380,00 euro ed era, altresì, gravato da un “prestito INPS di € 8.000,00” poi rinegoziato nel 2021 quando ha acquistato l'immobile ove attualmente vive (v. pag. 4 della comparsa di costituzione).
Ebbene, alla luce delle circostanze evidenziate, considerate le aumentate eIGenze dei figli in ragione della loro età ma anche i maggiori oneri a carico dei genitori derivanti dal pagamento delle spese per loro, in particolare per il figlio , tenuto, altresì, conto della sia pur lieve disparità reddituale esistente tra le parti ma anche del fatto Per_2 che la ricorrente beneficia del godimento della ex casa coniugale e che il resistente, di contro, è gravato dal pagamento dei finanziamenti indicati, si reputa corretto confermare a carico del padre l'obbligo di versare quale contributo al mantenimento della prole l'importo mensile nella misura attuale, per effetto della rivalutazione, di
693,18 euro (346,59 euro per ciascun figlio). Tale somma dovrà essere corrisposta alla IG.ra entro il Pt_1 giorno 24 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026.
Va, del resto, rigettata la domanda del resistente di limitare il suo obbligo di mantenimento verso la prole al compimento dei 26 anni di età dei figli, posto che, come graniticamente affermato dalla Suprema Corte, detto obbligo continua finché il genitore non dimostri che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica o è stato posto nelle condizioni di essere autosufficiente, senza averne tratto profitto per sua colpa o scelta (v. ex multis, Cass. sent. n. 2344/2023).
Considerato, poi, che è la madre a farsi carico delle eIGenze quotidiane relative al figlio va previsto Per_1 che l'assegno unico e universale erogato per lui, pari ad attuali 138,90 euro, continui ad essere percepito in via esclusiva dalla ricorrente per cui va rigettata la domanda del resistente di percezione al 50% dello stesso e di corresponsione in suo favore di “eventuali arretrati percepiti indebitamente dalla ricorrente”.
In merito alle spese extra assegno va, altresì, previsto che le stesse siano sostenute al 50% tra i genitori richiamandosi integralmente il Protocollo in uso presso il Tribunale di IA, con le precisazioni di seguito indicate.
Vanno certamente ripartite al 50%, senza previo accordo tra le parti, le spese mediche relative alle sedute di psicoterapia di;
del resto, alcuna contestazione è sorta al riguardo posto che il padre ha provveduto sinora Per_2
a versare regolarmente la sua quota parte.
Va, del pari, sulla base dei principi sopra enunciati, previsto che il resistente sopporti al 50% le spese relative pagina 10 di 12 all'alloggio e alle utenze dell'immobile condotto in locazione a Firenze da , trattandosi di spese necessarie Per_2
e rispondenti al superiore interesse del figlio e, comunque, reputandosi il relativo esborso compatibile con la situazione economico-patrimoniale complessiva del padre.
Non può, invece, essere accolta la domanda della ricorrente di prevedere che il resistente sia obbligato al pagamento “delle spese per la frequenza di corsi sportivi e di vacanze estive dei figli nella percentuale ritenuta di giustizia ovvero con “una tantum”, trattandosi di spese non “necessarie” e “voluttuarie” che, in ogni caso, non possono essere predeterminate apriori nel loro ammontare e che, pertanto, necessitano del preventivo accordo tra i genitori.
Del pari, quanto all'ulteriore domanda della ricorrente di “disporre che il padre corrisponda le spese di assicurazione, manutenzione e gestione dell'automobile in uso del figlio nella misura ritenuta di giustizia Per_2 ovvero in via residuale e subordinata disporre il pagamento con una tantum alla spesa del veicolo”, premesso che allo stato il figlio non dispone più del mezzo, in quanto pacificamente il bene è andato distrutto dopo un incidente, le stesse potranno essere rimborsate alla madre al ricorrere dei presupposti indicati dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di IA e, dunque, in assenza del preventivo accordo, solo se l'acquisto sia avvenuto previo accordo tra i genitori, circostanza che, nel caso di specie, non pare essersi verificata. Va, conseguentemente rigettata la relativa domanda.
Sulla domanda di assegnazione della ex casa familiare
Considerato che il figlio risiede stabilmente con la madre presso la ex casa coniugale e visto anche Per_1
l'accordo sul punto, va confermata l'assegnazione dell'immobile alla IG.ra e va, conseguentemente, Pt_1 rigettata la domanda del resistente di confermare il provvedimento di assegnazione “non oltre i 26 anni di età degli stessi” posto che detto provvedimento, in quanto funzionale alla tutela della prole e, nel caso di figli maggiorenni, a garantire le eIGenze concrete di vita del figlio che non abbia ancora completato il proprio percorso di autonomia economico-patrimoniale, potrà essere revocato solo al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio ovvero subordinatamente alla prova che ciò non sia avvenuto per sua colpa o inerzia.
In ordine alle spese di lite
Considerato l'esito del giudizio, l'accordo in merito alla domanda sullo status e sull'assegnazione della casa coniugale e la reciproca soccombenza in merito alla domanda relativa al mantenimento dei figli, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di IA, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa il 6.6.1999 in
IA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di IA
pagina 11 di 12 (anno 1999, atto n. 60, Parte II, Serie A);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro e non oltre il giorno 24 di ogni mese, un assegno mensile di 693,18 euro
(346,59 euro per ciascun figlio). Detta somma andrà automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat
a decorrere dal mese di marzo 2026;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese extra assegno CP_1 da individuare e corrispondere secondo quanto indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale e secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per il figlio e per l'effetto rigetta la domanda di ripartizione al 50% formulata dal resistente e di Per_1 restituzione di quanto percepito a tale titolo dalla controparte;
- rigetta la domanda della ricorrente relativa al pagamento delle spese per l'autovettura, per la frequenza di corsi sportivi e per le vacanze estive dei figli;
- assegna la ex casa familiare alla IG.ra ; Parte_1
- rigetta l'ulteriore domanda del resistente volta a limitare temporalmente con l'indicazione di un termine finale corrispondente al compimento dei 26 anni dei figli il provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
- compensa integralmente le spese di lite.
IA, così deciso nella camera di conIGlio del 10.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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