Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo dal 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due Paesi delle professioni di ingegnere e di architetto.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo dal 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due Paesi delle professioni di ingegnere e di architetto.