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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 719/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. , rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Leopoldo Modè e dall'avv. Ennio També, con domicilio eletto presso il suo studio, in Venezia, S. Croce n. 466/B, come da procura in calce all'atto di citazione in appello ricorso;
-appellante- contro
(P.IVA: Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Marco Noventa, con P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio, in Mirano (VE), Via Barche 112/A, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
-appellata-
e contro (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Massimo Minuti con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre (VE) Via
Cappuccina n. 15/D come da mandato depositato nel fascicolo informatico;
-appellata-
già Controparte_3 Controparte_4
(P.IVA ;
[...] P.IVA_2
-appellata- nonché
, già (C.F. ) Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_3
- appellata contumace-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 422/2024 emessa il 21/02/2024 dal
Tribunale di Vicenza
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Nel merito: accogliere il presente appello per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 422/24 di data 20.02.24, pubblicata in pari data, resa dal Tribunale di Vicenza nel procedimento allibrato al R.G.
4235/20, e conseguentemente statuire:
- accertato che nella fattispecie sussistono i requisiti per l'accertamento del diritto di usucapione in capo al sig. , segnatamente ai beni costituenti il compendio Parte_1 immobiliare di “LL SI” così come specificamente individuati:
- NCEU Comune Arcugnano (VI), fg. 3, mapp. 65 • sub. 9, cat. A/2, vani 15; sub. 10, cat. C/2, mq 317; sub. 11, cat. A/2, vani 15; sub. 12, cat. C/2, mq 76; sub. 13, cat. A/2, vani 3; sub. 14, cat. A/2, vani 3; sub. 15, cat. A/2, vani 3,5; sub. 16, cat. A/2, vani 2,5; sub. 17, cat. A/2, vani 2,5; sub. 18, cat. C/2, mq 47; sub. 19, cat. C/2, mq 33; sub. 20,
pag. 2/41 cat. A/7, vani 8; sub. 21, cat. A/7, vani 11; sub. 22, cat. A/8, vani 12; sub. 23, cat. C/2, mq 38; sub. 24, cat. A/2, vani 6; sub. 25, cat. C/2, mq 77; sub. 28, cat. A/2, vani 6; sub.
29, cat. A/8, vani 17; sub. 30, cat. A/8, vani 13;
- NCT Comune Arcugnano (VI), fg. 3:
• mapp. 56, sup. 18.67, semin. arbor., rdl 14936, ral 13069;
• mapp. 59, sup. 26.69, semin., rdl 28.024, ral 21352;
• mapp. 60, sup. 89.70, semin., rdl 94.185, ral 71760;
• mapp. 61, sup. 24.07, rdl 42122, ral 27680;
• mapp. 66, sup. 50.47, semin., rdl 40376, ral 35329;
• mapp. 71, sup. 284, pascolo, rdl 539, ral 397;
• mapp. 190, sup. 075, fabbr. rurale;
per un totale di ettari 2.13.19;
• mapp. 154, are 36.95, semin. arbor., rdl 29.560, ral 25865 (are 36 e centiare 95);
• mapp. 30, sup. 2.10.30, semin. arbor., rdl 168.240, ral 147.210;
• mapp. 31, sup. 4.09, prato arbor., rdl 2.454, ral 1.636;
• mapp. 32, sup. 1.26.38, bosco ceduo, rdl 44.233, ral 5.055;
• mapp. 33, sup. 26.03, semin., rdl 14.316, ral 16.919;
• mapp. 51, sup. 4.04.33, vigneto, rdl 485.196, ral 404.330;
• mapp. 52, sup. 41.45, semin. arbor., rdl 33.160, ral 29.015;
• mapp. 53, sup. 34.22, prato, rdl 17.110, ral 10.266;
• mapp. 55, sup. 53.07, semin. arbor., rdl 42.456, ral 37.149;
•mapp. 58, sup. 53.01, semin., rdl 42.408, ral 37.107;
• mapp. 62, sup. 16.96, vigneto, rdl 20.352, ral 16.960;
pag. 3/41 • mapp. 63, sup. 42.12, semin. arbor., rdl 23.166, ral 27.378;
• mapp. 64, sup. 5.03, incolt. prod., rdl 201, ral 100;
• mapp. 155, sup. 38.75, semin., rdl 11.625, ral 21.312;
• mapp. 156, sup. 14.55, vigneto, rdl 25.462, ral 16.732;
• mapp. 229, sup. 66.40, incolt. prod., rdl 2.656, ral 664; - NCT Comune Arcugnano
(VI), fg. 4:
• mapp. 40, sup. 63.20, semin. arbor., rdl 50.560, ral 44.240;
• mapp. 41, sup. 2.43, bosco ceduo, rdl 486, ral 97;
• mapp. 42, sup. 3.65, semin., rdl 2.007, ral 2.372;
• mapp. 43, sup. 33.89, semin., rdl 18.639, ral 22.028;
• mapp. 44, sup. 19.27, fabbr. rurale;
• mapp. 45, sup. 2.02.83, semin. arbor., rdl 162.264, ral 141.981;
• mapp. 46, sup. 1.42.63, bosco ceduo, rdl 49.920, ral 5.705;
• mapp. 48, sup. 1.58, prato arbor., rdl 632, ral 395;
• mapp. 50, sup. 19.68, prato arbor., rdl 14.760, ral 8.856;
• mapp. 129, sup. 6.69, vigneto, rdl 8.028, ral 6.690;
• mapp. 130, sup. 28.91, semin., rdl 23.128, ral 20.237;
• mapp. 135, sup. 86.38, semin. arbor., rdl 90.699, ral 69.104;
• mapp. 136, sup. 0.64, fabbr. rurale;
• mapp. 152, sup. 7.89, pascolo, rdl 1.499, ral 1.104;
• mapp. 153, sup. 12.83, bosco ceduo, rdl 2.566, ral 513;
• mapp. 154, sup. 48.65, bosco ceduo, rdl 14.595, ral 1.946;
• mapp. 186, sup. 2.65, bosco ceduo, rdl 530, ral 106; pag. 4/41 • mapp. 198, sup. 75.96, bosco ceduo, rdl 9.874, ral 3.038; in totale ettari 18.96.45
(diciotto, are novantasei, centiare quarantacinque), rdl 1.383.222
(unmilionetrecentottantatremiladuecentoventidue), ral 1.100.245
(unmilionecentomiladuecentoquarantacinque);
- NCT Comune Vicenza, fg. 39: •
mapp. 90, sup. 48.49, rdl 16.971, ral 2.424;
• mapp. 95, sup. 1.31.16, rdl 52.464, ral 6.558;
• mapp. 96, sup. 92.08, rdl 78.268, ral 46.040;
• mapp. 97, sup. 3.97, rdl 3.970, ral 2.977;
• mapp. 123, sup. 57.27, rdl 77.314, ral 48.679;
• mapp. 161, sup. 1.04, rdl 416, ral 52; in totale ettari 3.34.01 (tre, are trentaquattro, centiare una), rdl 229.403 (duecentoventinovemilaquattrocentotre), ral 106.730
(centoseimilasettecentotrenta),
ed eventuali successive modifiche medio tempore intervenute, per l'effetto dichiararsi conseguentemente il sig. proprietario a titolo di usucapione dei beni Parte_1 sovraindicati.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il geom. , unitamente alla sua famiglia - moglie Parte_1 CP_7
figli e - ha risieduto dal giugno 1994, e
[...] Parte_2 Parte_3 tutt'oggi risiede, nella LL SI, V. Roma 2, facente parte del compendio
“LL SI”, Arcugnano (VI), contraddistinto catastalmente al fg. 3, mapp. 65, sub. 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 18, 10, 9, 12”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; - Testimone_1
- residente in [...], V. Roma 2. Controparte_7
pag. 5/41 2) “Vero che dall'anno 1995, sino alla data attuale, in qualità di dipendente svolge la propria attività lavorativa nell'interesse del geom. presso i locali Parte_1 da lui occupati in Arcugnano (VI), V. Roma 2/4”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
3) “Vero che il compendio immobiliare “LL SI” in Arcugnano (VI), V. Roma, occupato dal geom. sin dall'anno 1995 ad oggi, è contraddistinto Parte_1 catastalmente al fg. 3, mapp. 65, sub. 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 18, 10, 9, 12, di cui al doc. 17 di parte attrice che le si rammostra”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
4) “Vero che nel corso degli anni del rapporto di dipendenza, nell'interesse del geom. si è occupata, tra le altre mansioni, di trascrivere Parte_1 materialmente i contratti di locazione aventi ad oggetto la concessione in uso DE unità immobiliari facenti parte del compendio “LL SI” segnatamente ai rapporti di locazione intervenuti con i sigg.ri Parte_4 [...]
, Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Persona_1
”. Parte_13 Parte_14
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
5) “Vero che nel corso degli anni del rapporto di dipendenza, nell'interesse del geom. , si è occupata, tra le altre mansioni, di intrattenere rapporti - Parte_1 volti al coordinamento dei lavori di manutenzione eseguiti sul compendio immobiliare “LL SI” in Arcugnano (VI) - con le ditte individuali , CP_8
, , , Controparte_9 CP_10 CP_11 Persona_2 [...]
, che si sono occupate di approntare le opere di manutenzione, CP_12 segnatamente all'esecuzione degli impianti idraulici, impianti elettrici, manutenzione degli spazi esterni, tinteggiatura, fornitura travature in legno per la sostituzione dei coperti e solai dei fabbricati, relative a tutte le unità facenti parte del compendio immobiliare “LL SI” in Arcugnano (VI). pag. 6/41 Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
6) “Vero che su incarico del geom. nell'anno 2011 ha provveduto Parte_1 personalmente al frazionamento di tutte le unità immobiliari insistenti in
Arcugnano (VI), V. Roma, oggi contraddistinte al fg. 3, mapp. 65, percependo dal geom. quale compenso professionale l'importo di € 7.245,70, Parte_1 come da doc. 74 che le si rammostra in copia”. Teste: - geom. , Testimone_2 residente in [...], V. dei Mille 96.
7) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione gli 11 bilocali Parte_1 con servizi e con annesse due corti da destinare a parcheggio, in Arcugnano
(VI), V. Roma 8/10, in data 04.05.99, all'Azienda Paolo Bari, come da contratto di locazione e relative planimetrie allegate di cui al doc. 19 parte attrice che le si rammostra in copia, avente ad oggetto le unità immobiliari costituenti il compendio immobiliare “LL SI” in Arcugnano (VI), ancora non frazionate, successivamente individuate dopo il frazionamento al fg. 3, mapp. 65, sub 11,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, ad esclusione pertanto della sola villa padronale, sub 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e DE serre, sub 9, 10, 12, 18, di cui al fg. 3, mapp. 65”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
8) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 1, compendio “LL SI”, fg. 3, mapp. 65, sub 11, alla ditta Michele Solbiati Sasil S.p.A. in data 01.01.99, come da contratto di locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 20 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
9) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 10, compendio “LL
SI”, al sig. in data 01.02.01, come da contratto di Parte_4
pag. 7/41 locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 21 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. 1 Testimone_1
10) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 1, compendio “LL SI”, piano 2, ai sigg.ri e in data Parte_15 Persona_3
01.04.02, come da contratto di locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 22 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
11) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 8, compendio “LL SI”, alla sig.ra in data 01.12.09, come da contratto di Testimone_3 locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 23 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
12) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 8, compendio “LL SI”, fg. 3, mapp. 65, sub 11, al sig. in data 01.06.19, come da Parte_10 contratto di locazione, e relativa planimetria, che le si rammostra in copia di cui al doc. 24 parte attrice”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
13) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, alla sig.ra in data 15.09.19, come da contratto di Parte_13 locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 25 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi: pag. 8/41 - arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
14) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, ai sigg.ri e in data 15.09.19, come da contratto di Parte_16 Persona_4 locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 26 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
15) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, al sig. in data 01.11.19, come da contratto di locazione che le si Parte_8 rammostra in copia di cui al doc. 27 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
16) “Vero che il contratto di locazione intervenuto tra il geom. e il Parte_1 sig. in data 14.09.19 relativo all'appartamento concesso in Parte_14 locazione in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, piano T, fg.
3, mapp. 65, sub 14, composto da n. 2 vani e bagno, come da contratto che le si rammostra in copia di cui al doc. 29 parte attrice, fa riferimento all'unità immobiliare catastalmente indicata al doc. 19, all. 1, parte attrice, che le si rammostra in copia”.
Teste:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
17) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, alla sig.ra in data 01.10.20, come da contratto di locazione che le Parte_5
pag. 9/41 si rammostra in copia di cui al doc. 30 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. 18) Testimone_1
“Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, ai sigg.ri e in data 01.11.20, come da Parte_17 Parte_18 contratto di locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 31 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
19) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, piano T, composto da n. 2 vani, al sig. in data 10.06.21, come Parte_9 da contratto di locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 32 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
20) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 10, compendio “LL
SI”, al sig. in data 01.07.21, come da contratto di Parte_4 locazione che le si rammostra in copia di cu al doc. 33 parte attrice e relativa pianta planimetrica”. Testi: - arch. residente in [...], V. Testimone_4
Garibaldo 95; - , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
21) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 8, compendio “LL SI”, piano T, composto da n. 2 vani, al sig. in data 15.07.21, come Parte_12
pag. 10/41 da contratto di locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 34 parte attrice”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
22) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 8, compendio “LL SI”, piano 1, composto da n. 2 vani, al sig. in data 15.09.21, Persona_5 come da contratto di locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 35 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. 23) “Vero che la porzione Testimone_1 immobiliare mapp. 65, fg. 3, sub 25, di cui alla planimetria in colore arancio che le si rammostra doc. 36 di parte attrice, relativa alla tettoia per il ricovero della cisterna di gasolio, così come individuata in colore arancio, sin dall'anno 1994 è sempre stata utilizzata dal geom. per il riscaldamento della propria Parte_1 unità immobiliare in Arcugnano (VI), ove risiede”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- , residente in [...], V. Rotonda 62; Testimone_5
- , residente in [...], V. Gogna. CP_12
24) “Vero che tale sig. Dittadi, nell'anno 2009, aveva a chiedere al geom. PT
di ospitare a titolo gratuito la propria conoscente sig.ra ,
[...] Parte_19 in una unità immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, nel compendio “LL SI”, fg. 3, mapp. 65, sub 24”. Testi:
- , residente in [...], V. Petrarca 10; Parte_19
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
25) “Vero che il geom. , una volta che la sig.ra era Parte_1 Parte_19 entrata ad occupare l'unità immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, nel compendio “LL SI” fg. 3, mapp. 65, sub 24, venuto a conoscenza che pag. 11/41 la sig.ra aveva stipulato contratto di locazione per la predetta unità Parte_19 abitativa con ebbe a farle disdire il contratto di locazione”. Controparte_1
Testi:
- , residente in [...], V. Petrarca 10; Parte_19
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
26) “Vero che, successivamente alla disdetta del contratto di locazione con la sig.ra , per oltre dieci anni è stata Controparte_1 Parte_19 ospitata, a titolo gratuito, dal geom. nell'unità immobiliare predetta, Parte_1 provvedendo il geom. al pagamento DE utenze di luce, acqua, Parte_1 gas”.
Testi:
- , residente in [...], V. Petrarca 10; Parte_19
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
27) “Vero che il geom. dall'anno 1995 ha utilizzato, in via esclusiva, Parte_1 le porzioni immobiliari di cui al fg. 3, mapp. 65, sub 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30,
9, 10,12, 18,piano terra del compendio “LL SI” per la gestione dei propri affari, oltre che DE società a lui riconducibili, Immobiliare S. Lucia s.a.s., R.
Gessi di LE geom. Carlo & C. s.a.s., Chiuppano s.a.s., La Fenice s.r.l.,
Immobiliare S. Marco s.a.s.”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
28) “Vero che il sig. , su incarico del geom. , a far data CP_12 Parte_1 dall'anno 1994, ha provveduto ad eseguire i lavori di rifacimento di tutti gli impianti idraulici relativi a tutte le unità immobiliari facenti parte del compendio
“LL SI”, riguardanti la villa monumentale, nonché tutti gli altri fabbricati insistenti nel compendio “LL SI” in Arcugnano, V. Roma”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- , residente in [...], V. Gogna. CP_12
29) Vero che il geom. , per i lavori di rifacimento degli impianti Parte_1 idraulici eseguiti dal sig. in tutti i fabbricati costituenti il CP_12
pag. 12/41 compendio “LL SI”, in Arcugnano (VI), V. Roma, ha corrisposto personalmente al sig. , sino all'anno 1995 un importo non inferiore CP_12
a L. 300.000.000 e successivamente un importo non inferiore a € 150.000,00”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- , residente in [...], V. Gogna. CP_12
30) “Vero che su incarico del geom. a far data dal 1990, il sig. Parte_1
, titolare dell'impresa NT Elettrici OT AT, ha CP_10 provveduto ai lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici su tutte le unità immobiliari costituenti il compendio “LL SI” in Arcugnano (VI), V. Roma.
Testi:
- , Arcugnano (VI), V. Covolo;
- , residente in CP_10 Testimone_1
Vicenza, V. Tarvisio 10.
31) “Vero che su incarico del geom. a far data dal 1990, il sig. Parte_1
, titolare dell'impresa NT Elettrici OT AT, per i CP_10 lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici su tutte le unità immobiliari costituenti il compendio “LL SI” in Arcugnano (VI) ha ricevuto dal geom.
un importo non inferiore a L. 150.000.000 ed € 30.000,00”. Parte_1
Testi:
- , Arcugnano (VI), V. Covolo;
CP_10
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
32) “Vero che il sig. , assieme ai fratelli , CP_13 Controparte_14
, ai sigg.ri e tutti artigiani, dall'anno Tes_6 Parte_20 Parte_21
1990 al 1994 su incarico del geom. hanno provveduto ai lavori di Parte_1 ristrutturazione sul compendio “LL SI” in Arcugnano (VI), V. Roma, e precisamente:
- scannafossi tutto attorno alla villa monumentale per deumidificare il seminterrato;
- rifacimento di tutti i coperti della villa, della chiesa e della foresteria;
- posa pavimentazioni esterne;
- demolizione superfettazioni all'interno della villa (tramezze); pag. 13/41 - realizzazione di tutte le opere murarie inerenti i locali bagno della villa, della foresterie del fabbricato sub. 19, 20;
- solai foresteria e appartamento annesso alla chiesa;
- scavi e reinterri per le adduzioni DE tubazioni dei servizi (luce, acqua, gas);
- fornitura e posa di fognature per l'intero compendio;
- scavi e reinterri per le tubazioni DE irrigazioni del parco e del giardino;
- posa tubazioni per illuminazione esterna intero compendio;
- rifacimento della mura di sostegno del brolo;
- rifacimento scalinate accesso al parco e agli appartamenti;
- riposizionamento restauro DE copertine in pietra della recinzione del parco;
- ampliamento fabbricato sub. 19, 20;
- rifacimento intonaci esterni di tutto il compendio ed assistenza ditta per il restauro dei paramenti lapilei;
Parte_22
- ricavo due vani caldaia (uno per la villa e uno per la foresteria) e posa relative canne fumarie;
- opera assistenza muraria agli impianti (ditta Fiore
Termoidraulica e ditta Elettrovicenza NT Elettrici);
- assistenza opere falegnameria e serramentistica (ditta . Persona_6
Testi:
- , (VI), V. Secula;
CP_13 Tes_7
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
33) “Vero che i lavori suddetti sono stati pagati personalmente dal geom. PT
corrispondendo un importo non inferiore a L. 150.000.000”.
[...]
Testi:
- , (VI), V. Secula;
CP_13 Tes_7
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
34) “Vero che su incarico del geom. , dal 1990 al 2000, il sig. Parte_1 Tes_8 ha provveduto ad eseguire i lavori di tinteggiatura interna di tutti i locali
[...] facenti capo i fabbricati del compendio “LL SI” in Arcugnano (VI), V.
Roma”.
Testi:
- residente in [...], V. Bertolo;
Tes_8
pag. 14/41 - , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
35) “Vero che i lavori suddetti sono stati pagati personalmente dal geom. PT
corrispondendo un importo non inferiore a L. 130.000.000”.
[...]
Testi:
- residente in [...], V. Bertolo;
Tes_8
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
36) “Vero che il sig. dall'anno 1990 al 2000, su incarico del CP_11 geom. , ha provveduto alla fornitura di tutte le travature in legno di Parte_1 larice per la ristrutturazione dei coperti e solai dei fabbricati costituenti il compendio immobiliare “LL SI” in Arcugnano (VI) segnatamente alla villa padronale fg. 3, mapp. 65: sub 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e alle serre sub 9, 10,
12, 18”.
Testi:
- , residente in [...]di Roana (VI), V. Dante;
CP_11
- , residente in [...], V. Secula. CP_13
37) “Vero che il sig. , per la fornitura di tutte le travature in legno CP_11 di larice ebbe a ricevere dal geom. un importo non inferiore a L. Parte_1
160.000.000”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- , residente in [...]di Roana (VI), V. Dante;
CP_11
- , residente in [...], V. Secula. CP_13
38) “Vero che negli anni 2000-2004, per i lavori relativi a restauro e dipintura eseguiti su incarico del geom. sulle unità immobiliari costituenti il Parte_1 compendio “LL SI”, segnatamente all'unità immobiliare, villa storica, occupata dal geom. e dalla di lui famiglia, il sig. Parte_1 Controparte_9 ebbe a ricevere dal geom. , a saldo, i seguenti importi: Parte_1
- nel 2003 € 5.150,00, come da assegno e relativa ricevuta che si rammostra al teste (doc. 42); - nel 2004 € 22.664,00, di cui alla fattura n. 11 del 17.03.04 e assegno per l'importo di € 10.000,00, come da docc. 43-44 che si rammostrano al teste;
- nel 2006 € 20.000,00, come da doc. 45 che si rammostra al teste”. pag. 15/41 Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- , residente in [...], Corso SS. Felice e Fortunato. Controparte_9
39) “Vero che per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti all'interno del parco sul compendio “LL SI” la società EW Green di OR AB nell'anno 2013 ebbe a ricevere dal geom. l'importo complessivo a Parte_1 saldo di € 9.183,90 come da doc. 52 che si rammostra al teste”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
40) “Vero che per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti all'interno dell'unità immobiliare sul compendio “LL SI” di cui al fg. 3, mapp 65 sub
28, il sig. nell'anno 2020 ebbe a ricevere dal geom. CP_15 Parte_1
l'importo complessivo a saldo: - € 7.740,00 come da doc. 53 che si rammostra al teste;
- € 5.500,00 come da doc. 54 che si rammostra al teste”. Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
41) “Vero che per i lavori relativi alla fornitura e posta nuovo quadro elettrico
(causa incendio) eseguiti nel compendio “LL SI” in Arcugnano (VI) la ditta nell'anno 2022 ebbe a ricevere dal geom. CP_16 Parte_1
l'importo a saldo di € 6.940,00 (oltre I.V.A.) come da doc. 55 che si rammostra al teste”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
42) “Vero che conferma il contenuto della sua raccomandata a.r. di data 29.11.05 inviata a di cui al doc. 7 parte attrice che le si rammostra”. Controparte_17
Teste: - , residente in [...], V.le Ferrarin. Tes_9
43) “Vero che conferma di aver sottoscritto per accettazione la missiva di data
25.11.05 del geom. , di cui al doc. 70 che le si rammostra in copia”. Parte_1
Teste:
- , residente in [...], V.le Ferrarin. Tes_9
pag. 16/41 44) “Vero che il geom. le ha personalmente corrisposto l'importo di Parte_1
€ 1.485.553,32 relativo alla posizione debitoria con Banca Antonveneta S.p.A. quanto al mutuo ipotecario di data 30.12.97, così come specificatamente indicato alle pagg. 1, 2 doc. 7 che le si rammostra”. Teste:
- , residente in [...], V.le Ferrarin. Tes_9
45) “Vero che conferma di avere corrisposto a l'importo Controparte_17 complessivo di € 3.800.000,00 rispettivamente in data 25.11.05 € 1.600.000,00; in data 22.03.06 € 1.100.000,00; in data 31.05.06 € 1.100.000,00 per l'estinzione DE posizioni di debito relative, tra le altre, anche al geom. , come Parte_1 da prospetto e relativi estratti conto allegati di cui al doc. 8 parte attrice che le si rammostra”.
Teste:
- , residente in [...], V.le Ferrarin. Tes_9
46) “Vero che conferma le dichiarazioni di cessione del credito di cui ai docc. da
9 a 9 quater e doc. 71 parte attrice che le si rammostrano, relativi la cessione a dell'importo di € 1.695.000,00 quanto alla posizione Parte_1 CP_1
.
[...]
Teste:
- , residente in [...], V.le Ferrarin. Tes_9
47) “Vero che il geom. ha provveduto personalmente, negli anni Parte_1
1996-1998-1999-2000, al pagamento dell'imposta ICI relativa alle unità immobiliari insistenti nel compendio “LL SI”, come da docc. 59, 60, 61,
62 che le si rammostrano in copia”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
48) “Vero che nell'anno 2019, verificato che stava per iscrivere ipoteca CP_6 sugli immobili costituenti il compendio “LL SI” in Arcugnano (VI) per debiti insoluti di il geom. chiedeva al sig. Controparte_1 Parte_1
di provvedere a pagare la prima rata della rottamazione DE Parte_23 cartelle esattoriali di anticipando la somma di € 50.552,55; Controparte_1 somma che il geom. garantiva con la restituzione mediante il rilascio di n. PT
pag. 17/41 3 assegni tratti su conto Banco Posta intestato al geom. e Parte_1 precisamente:
- assegno n. 7233793342-09 del 10.09.19 € 20.000,00;
- assegno n. 7233793343-10 del 20.09.19 € 20.000,00;
- assegno n. 7233793345-12 del 10.09.19 € 10.000,00”.
Teste:
- , c/o Allianz Securfin, Vicenza, Strada DE Cattane 66. Parte_23
49) “Vero che il geom. sin dall'anno1991 ha preso possesso di tutti i Parte_1 terreni agricoli insistenti nel compendio “LL SI” provvedendo dapprima a spietrare i terreni, successivamente alla preparazione della piantumazione dei vigneti e da ultimo a piantumare i vigneti, che sono stati forniti dal sig.
[...]
. Pt_24
Testi:
- c/o Vivaistica D'Andrea, con sede in Via A. Volta 30, S. Parte_24
Giorgio della Richinvelda (PN);
- residente in [...], V. Roma 2. Controparte_7
50) “Vero che sempre negli anni 1991-1994 il sig. ha CP_18 provveduto alla piantumazione dei vigneti nell'interesse del geom. ”. Parte_1
Testi:
- , residente in [...]di Arcugnano (VI); CP_18
- residente in [...], V. Roma 2. Controparte_7
51) “Vero che il geom. ha provveduto a pagare personalmente il sig. Parte_1 per la fornitura DE vigne e il sig. per la Parte_24 CP_18 piantumazione”. Teste: - , residente in [...]di Arcugnano CP_18
(VI).
52) “Vero che il geom. dal 1994 sino ad oggi ha provveduto alla Parte_1 vendita dei prodotti dei vigneti”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- residente in [...], V. Roma 2. Controparte_7
pag. 18/41 53) “Vero che il geom. ha provveduto personalmente alle opere di Parte_1 manutenzione straordinaria DE mura di contenimento dei terreni agricoli insistenti nel compendio “LL SI” a seguito della diffida inviata dal come da docc. 13, 14, 15, 16 parte attrice che le si Controparte_19 rammostrano”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- residente in [...], V. Roma 2. Controparte_7
54) “Vero che per i lavori di manutenzione straordinaria dei muri di contenimento DE porzioni agricole insistenti nel compendio “LL SI” il geom. ha provveduto personalmente ad acquistare tutto il materiale Parte_1 necessario per l'esecuzione DE opere, poi eseguite dal sig. , CP_20 corrispondendo a quest'ultimo l'importo di € 25.000,00”. Testi:
- , residente in [...], V. Riviera Berica 406; CP_20
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
Spese di lite di entrambi i gradi rifuse.”
Per parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni domanda ed eccezione contraria, così provvedere: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande del signor nei confronti di Parte_1 [...]
perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni Controparte_21 esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 422 del 21 febbraio 2024.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese di lite, compensi ed accessori di legge per il giudizio d'appello”
Per parte appellata : Controparte_3
“nel merito rigettarsi l'appello proposto dal Sig. in quanto Parte_1 inammissibile ed infondato anche in forza dei motivi esposti in narrativa e,
pag. 19/41 conseguentemente, confermare la Sentenza del Tribunale di Vicenza 422/2024 pubblicata in data 21.02.2024;
In via istruttoria:Ci si oppone alla richiesta di prova orale avversaria in quanto inammissibile sia per intervenuta decadenza non essendo stata tempestivamente ed adeguatamente riproposta nel corso del primo grado di giudizio (eccezione che si ripropone espressamente ex art. 346 cpc), sia perché perché irrilevante al fine del decidere e/o comunque ex art. 2721 c.c.
in ogni caso con vittoria di spese per il presente grado di giudizio;
”
Per parte appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma intestata Corte,
respingere il gravame, così come formulato dal signor , confermando la Parte_1
Sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA di questo grado di giudizio;
con distrazione DE spese a favore del procuratore antistatario
Ragioni della decisione
§1
Con atto di citazione del 09/07/2020 citava in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Vicenza e l' , proponendo domanda di Controparte_1 Controparte_5 accertamento dell'intervenuta usucapione, in proprio favore, di un esteso complesso immobiliare monumentale unitario, composto da plurimi fabbricati e terreni agricoli, ubicato nei Comuni di Vicenza e di Arcugnano, denominato “LL SI”.
A sostegno della propria domanda di usucapione, allegava di essersi Parte_1 insediato nella LL storica costituente il complesso principale del compendio immobiliare “LL SI” in data 16 giugno 1994, congiuntamente alla moglie CP_7 ed ai figli, e di avere preso possesso anche di tutti gli altri immobili del
[...] compendio utilizzandoli in via esclusiva, alcuni direttamente, altri concedendoli in locazione a soggetti terzi, traendone i relativi frutti.
pag. 20/41 Il compendio immobiliare era stato acquistato con atto pubblico datato 15/01/1990 da
Immobiliare ID DE HI s.r.l., società della quale all'epoca il era PT amministratore unico, per il prezzo di Lit.
1.220.000.000 quanto ai fabbricati e dal coniuge dell'attore, quanto al parco ed ai terreni limitrofi. Controparte_7
Il 09 gennaio 1998 qui convenuta, acquistava i fabbricati per il Controparte_1 prezzo complessivo di Lit.2.500.000.000 (pari a €1.291.142,25) ed i terreni per il complessivo importo di Lit.200.000.000 (€103.292,00).
L'attore allegava che il possesso sarebbe proseguito anche successivamente all'acquisto del compendio da parte di senza alcuna contestazione da parte Controparte_1 della proprietaria ed in modo pacifico ed ininterrotto. Allegava inoltre di avere, nel corso degli anni, sostenuto ingenti spese per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di avere pagato personalmente fornitori e manutentori e di avere saldato imposte e bollette relative all'immobile, tutte spese che non avrebbe avuto ragione di sostenere se non con l'intenzione di divenire proprietario del bene.
Allegava, in particolare, di avere contratto in proprio un mutuo erogato da Banca
Antoniana Pop.Veneta per Lit.5.000.000.000,00 (pari a €2.582.285,00), a fronte di ipoteca concessa da Immobiliare ID DE HI s.r.l., ai fini di rimborsare tutte le società del “UP LE” che avevano erogato finanziamenti per il restauro di LL
SI, tra le quali la convenuta Quest'ultima, nel contratto di Controparte_1 acquisto del compendio immobiliare, aveva pattuito che il pagamento del prezzo stabilito, pari a Lit.2.500.000.000,00, sarebbe stato corrisposto tramite accollo del 50% del predetto mutuo. Il allegava di avere – a fronte dell'inerzia di PT Controparte_1 nell'adempiere all'obbligazione assunta – corrisposto lui stesso alla Banca
[...]
Antoniana Pop.Veneta le rate insolute del mutuo originariamente concesso a ID DE
HI e di avere così ottenuto la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo (cancellata in data 20/02/2015). Riguardo a quest'ultimo punto, riferiva che il debito sarebbe stato estinto per il tramite di un terzo, tale sig. , Tes_9 per la parte di €1.695.000,00 e per il tramite di una società del UP LE, che avrebbe fornito la provvista. osservava di non avere mai richiesto alla PT CP_1 la restituzione DE ingenti somme corrisposte.
[...]
pag. 21/41 Chiedeva in conclusione di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del complesso immobiliare, per usucapione, a fronte del suo possesso ultraventennale ad usucapionem, degli esborsi milionari sostenuti e del disinteresse da parte della proprietà.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto DE domande, DE Controparte_1 quali contestava la fondatezza, in assenza del presupposto costituito dal possesso ad usucapionem ultraventennale del bene. allegava, in merito, che il Controparte_1 rapporto di fatto del signor con il bene fosse qualificabile come mera detenzione. PT
In particolare, il avrebbe iniziato ad occupare il complesso immobiliare in virtù PT del rapporto organico che lo legava alla società proprietaria - quale suo socio ed amministratore unico -, ed in ragione del rapporto di coniugio con Controparte_7 proprietaria dei terreni agricoli, durante il periodo in cui la società Immobiliare ID DE HI s.r.l. era proprietaria del complesso immobiliare (dal 15/01/1990 al
09/01/1998). Successivamente all'acquisto del complesso da parte di Controparte_1
il avrebbe continuato a detenere il complesso per mera tolleranza della nuova
[...] PT proprietaria, in virtù del rapporto personale esistente con l'allora amministratore di quest'ultima, mentre il possesso sarebbe rimasto alla società, che aveva Persona_7 rivolto al plurime richieste, ai fini di ottenere la restituzione dei locali, aveva PT richiesto il pagamento DE utenze e aveva concluso una pluralità di contratti di locazione relativi a porzioni separate di LL SI e del suo compendio.
contestava che il avesse eseguito lavori nel proprio interesse Controparte_1 PT
e che avesse locato a terzi gli immobili.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda di usucapione, non sussistendone i presupposti del possesso uti dominus dei beni e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al rilascio degli immobili in questione ed al pagamento dell'indennità di abusiva occupazione dal 09 gennaio 1998 sino all'effettivo rilascio.
Eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stata citata in giudizio creditrice di che aveva CP_17 Controparte_22 Controparte_1 sottoposto a procedura esecutiva gli immobili in oggetto.
pag. 22/41 Con comparsa del 25/11/2020 interveniva nel giudizio Parte_25
aderendo sostanzialmente alle deduzioni della società
[...] convenuta.
L' invece non si costituiva in giudizio e alla prima udienza di Controparte_5 trattazione del 15/12/2020 ne veniva dichiarata la contumacia.
Sempre alla prima udienza del 15/12/2020 veniva disposta, a richiesta dell'attore,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale litisconsorte Controparte_2 necessario in virtù di un credito di €40.000,00 maturato nei confronti sia di che di PT in forza del decreto ingiuntivo n. 340/2015 emesso dal Tribunale Controparte_1 di Vicenza. Si costituiva la terza chiamata contestando le deduzioni Controparte_2 attoree e il Tribunale assegnava un termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 07/09/2021, preso atto dell'esito negativo della mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6, c.p.c. per la deduzione DE istanze istruttorie.
Nelle more, intervenuto il fallimento della il Tribunale con Controparte_1 ordinanza del 12/05/2022 dichiarava l'interruzione del giudizio che veniva riassunto dall'attore con atto dell'01/06/2022.
Veniva fissata l'udienza del 26/10/2022 per la prosecuzione del processo, nella quale parte attrice chiedeva la concessione dei termini per deposito della seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. non decorsi al momento dell'interruzione, mentre e Controparte_1 Controparte_3 eccepivano l'improcedibilità e inammissibilità DE domande attoree assumendo la competenza della sezione Fallimentare.
Con provvedimento dell'01/02/2023 il giudice di primo grado respingeva le istanze istruttorie formulate dall'attore e dalla convenuta e Controparte_1 disponeva una C.T.U. diretta a determinare il valore locativo degli immobili oggetto della pretesa usucapione, nominando a tal fine l'arch. che depositava la Persona_8 relazione in data 13/06/2023.
pag. 23/41 La causa veniva rinviata al 17.10.2023, per precisazione DE conclusioni e veniva trattenuta in decisione con termine per conclusionali e repliche.
§2.
Con sentenza n. 422/24 del 20/02/2024 il Tribunale di Vicenza ha rigettato le domande attoree e, in parziale accoglimento DE domande riconvenzionali proposte dal
, ha accertato e dichiarato che Controparte_1 quest'ultimo è proprietario dei seguenti beni indicati negli atti di acquisto del 1998:
(1) per la piena proprietà, censiti al N.C.E.U. del Comune di Arcugnano (Vi), al
(a) Foglio 3: mappale n. 65 sub 3, via Roma n. 4; mappali nn. 65 sub 4-70 sub 4-157-
208-209-210, via Roma n. 3; mappale n. 70 sub 5, via Roma n. 5; mappale n. 70 sub 6, via Roma n. 5; mappale n. 190 sub 1, via Roma n. 3; mappale n. 190 sub 2, via Roma n. 3; mappale n. 207, via Breganzola n. 4;
(b) Catasto Terreni dello stesso Comune Foglio 3, mappale n. 56, mappale n. 59, mappale n. 60, mappale n. 61, mappale n. 66, mappale n. 71, mappale n. 154, mappale n. 67, mappale n. 190;
(c) Comune di Arcugnano N.C.E.U., Foglio 3 mappale n. 67, via Roma n. 10;
(d) Comune di Arcugnano, Catasto Terreni, foglio 3, mappale 31, mappale n. 51; mappale n. 52, mappale n. 53, mappale n. 55, mappale n. 58, mappale n. 62, mappale n. 63, mappale n. 64, mappale n. 155, mappale n. 156, mappale n. 277, mappale n. 276, mappale n. 279;
(e) Comune di Arcugnano, Catasto Terreni, foglio 4, mappale n. 46, mappale n. 48, mappale n. 50, mappale n. 129, mappale n. 130, mappale n. 135, mappale n. 136, mappale n. 153, mappale n. 154, mappale n. 198, mappale n. 264, mappale n. 271;
(f) Comune di Vicenza Catasto Terreni: Foglio 39, mappale n. 95, mappale n. 97, mappale n. 161, mappale n. 90, mappale n. 341;
(2) per l'1/2 dei seguenti beni, censiti al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, foglio,
36, mappale n. 299; mappale n. 304; beni all'attualità identificati catastalmente come da tabelle di cui alle pagg. 11 e 12 della relazione di CTU depositata il 13.6.2023 nel presente giudizio dal CTU, Arch. ; Per_8
pag. 24/41 Accertata l'occupazione sine titulo del complesso da parte di (eccettuate tre Parte_1 stanze al secondo piano, pacificamente occupate da e censite al Controparte_1
CF del Comune di Arcugnano, foglio 3, mapp. 65, sub. 26 e 27 e porzioni del mapp. 65, sub. 11), il Tribunale di Vicenza ha condannato l'attore all'immediato rilascio del complesso immobiliare, libero da persone e cose, in favore del
[...]
. Controparte_1
Ha inoltre condannato al pagamento della somma di €567.724,42, per Parte_1 indennità di occupazione sine titulo, liquidata con riferimento al periodo intercorrente tra la proposizione della domanda riconvenzionale e la pubblicazione della sentenza, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo.
Il Tribunale di Vicenza ha rigettato, per il resto, le domande del ed ha CP_1 condannato alla refusione DE spese di lite. Parte_1
§3.
Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, ha interposto tempestivo Parte_1 appello fondandosi su quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado, che non ha riconosciuto il possesso dell'immobile da parte dell'attore all'epoca in cui il bene era di proprietà di Immobiliare Le HI ed ha qualificato il suo rapporto con il bene come detenzione, ritenendo si sia servito del complesso immobiliare de quo per scopi personali, ai sensi dell'art.2256 c.c.., con l'autorizzazione della socia.
Lamenta inoltre che il giudice di prime cure abbia rigettato le istanze di istruttoria orale.
Con il secondo motivo, parte appellante si duole del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto concretata una interversione del possesso ed abbia qualificato il suo rapporto con il bene come detenzione in virtù di mera tolleranza della proprietaria.
Con il terzo motivo, parte appellante contesta l'utilizzabilità di un documento acquisito dal CTU.
pag. 25/41 Con il quarto motivo, parte appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di una indennità di occupazione del bene, in carenza di allegazioni da parte della Controparte_1
§3.1
Con il primo motivo di impugnazione lamenta l'erroneità della decisione del Parte_1
Tribunale di Vicenza nella parte in cui ha qualificato il suo rapporto con il compendio immobiliare di LL SI, all'epoca in cui era di proprietà di Immobiliare ID DE
HI s.r.l., come di mera detenzione per scopi personali ex art.2256 c.c. con l'assenso dell'altro socio e coniuge.
Lamenta inoltre l'appellante di non essere stato ammesso a provare di avere sostenuto esborsi milionari finalizzati alla conservazione del patrimonio, al pagamento di opere di manutenzione straordinaria ed alla liberazione dell'immobile da ipoteche.
Secondo la prospettazione dell'appellante tali circostanze sarebbero significative di un possesso uti dominus e il rigetto DE istanze istruttorie avrebbe violato il suo diritto di difesa, in contrasto con gli artt. 2256 c.c., 2297 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 11 Cost.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Deve ritenersi provato in quanto non contestato che il sig. , unitamente alla Parte_1 sua famiglia, abbia ottenuto la disponibilità materiale del compendio immobiliare oggetto di domanda di usucapione ed abbia ivi posto la propria residenza, unitamente ai propri familiari, quantomeno da giugno del 1994 (è irrilevante oltre che incerta, anche nelle allegazioni, l'occupazione nel periodo immediatamente successivo all'acquisto, ma la questione è di scarso rilievo essendosi maturato il ventennio dal 1998).
Le allegazioni, da parte del , di avere sostenuto ingenti costi “di tasca propria” non PT sono provate. Non emerge alcuna lesione del diritto di difesa dell'attore, poiché i capitoli di prova orale formulati da sul punto sono inammissibili in quanto Parte_1 in parte generici - in ordine alla provenienza dei fondi ed alla spendita del nome della società - ed in parte irrilevanti, in quanto relativi a circostanze che, anche ove risultassero confermate dai testimoni, non varrebbero a provare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione. Inoltre, non ricorre alcuna pag. 26/41 DE ipotesi che consentono di ammettere la prova testimoniale dei pagamenti di cui agli artt.2721 e 2724 c.c.
Sussistono per contro numerosi elementi che inducono a ritenere non sia verosimile che il – che avanza in proprio domanda di usucapione del compendio - abbia PT provveduto agli esborsi personalmente e non piuttosto tramite società del gruppo . PT
Come osservato nella articolata motivazione della sentenza impugnata, dalla stessa documentazione prodotta dall'attore emerge che egli spendesse il nome dell'effettivo proprietario e possessore dei beni anche successivamente al trasferimento della proprietà del complesso a Immobiliare Tre s.r.l. schermandosi, all'occorrenza, dietro ad e ad altre società del UP LE. Controparte_1
L'affermazione di essersi sobbarcato personalmente un mutuo di cinque miliardi di lire
(pari a €2.582.285,99) con Banca Antoniana Pop.Veneta ai fini di “rimborsare tutte le società del UP che avevano erogato finanziamenti per il restauro di “LL SI”
( Chiuppano s.r.l. , Immobiliare Santa Lucia s.a.s. , Servizi Controparte_1
Costieri s.r.l., Fenice s.r.l.)” ad un più attento esame risulta smentita.
Infatti, non vi è prova alcuna di esborsi, da parte del , “di tasca propria” Parte_1
(secondo l'espressione utilizzata dallo stesso).
Il mutuo è stato estinto in parte tramite provvista fornita da società del gruppo ed PT in parte, presumibilmente, dalla proprietaria che il 9 gennaio 1998 Controparte_1 si era accordata con Immobiliare ID DE HI per il pagamento del prezzo del compendio immobiliare mediante accollo del 50% del mutuo. In ogni caso, non vi è prova del pagamento di alcuna rata di mutuo con fondi appartenenti all'attore.
ha anzi allegato e documentato di avere saldato il mutuo tramite società del Parte_1
UP LE (pag. 11 dell'atto di citazione, docc 7 e 8, docc.70, 71 e 72). Più precisamente, il credito è stato acquistato dal sig (unitamente ad altri crediti Tes_9 nei confronti di personalmente, di e DE società Parte_1 Controparte_1
Immobiliare Santa Lucia s.a.s. di LE Carlo & C., La Fenice s.r.l. e Servizi Costieri
s.r.l.). Con missiva 25 novembre 2005 si è obbligato a fornire al sig. Parte_1 Tes_9 la provvista relativa all'acquisto di tali crediti e a tenerlo indenne da qualunque
[...]
pag. 27/41 onere. I pagamenti eseguiti dal sig. appaiono destinati a sanare la morosità Tes_9 riferibile allo stesso , per la porzione di mutuo rimasta a suo carico, e non a sanare PT la morosità della proprietaria, per cui nulla provano in ordine al disinteresse di quest'ultima.
Il sig. infatti, dalla documentazione fornita ha assunto il debito di nei Tes_9 Parte_1 confronti di per €1.485.553,32 (per 37 rate del mutuo ipotecario Controparte_17 contratto il 30 dicembre 1997) e il debito di solamente per la Controparte_1 somma di €8.068,74 (per saldo debitore di c/c). Poiché dichiaratamente il pagamento di
€1.695.000,00 è stato sufficiente per estinguere l'ipoteca (come da dichiarazione del
Monte dei Paschi di Siena, di avere ricevuto l'integrale pagamento del credito conseguente al mutuo stipulato in data 30.12.1997 per €2.582.284,50), appare presumibile che la quota di mutuo cui era onerata la proprietaria sia stata saldata dalla stessa.
L'onere di provare che si fosse disinteressata dell'immobile al Controparte_1 punto da rimanere morosa nel pagamento DE rate del mutuo fondiario incombe su parte attrice e non è stato assolto.
Anche l'assunto secondo cui sarebbe rimasta inerte lasciando al Controparte_1
di agire uti dominus sostenendo gli oneri della manutenzione e godendo dei frutti PT civili dei beni è rimasto non sufficientemente provato.
La prospettazione di parte viceversa, che pure non era onerata di Controparte_1 provare il proprio possesso, è sorretta da plurimi elementi documentali. Ad esempio, sono testualmente riferibili a e non al personalmente alcuni Controparte_1 PT documenti relativi a lavori di manutenzione eseguiti, prodotti dallo stesso : PT
- Il documento n.41 è costituito da fattura emessa da NT elettrici OT
AT intestata alla per “lavori eseguiti presso vostri Controparte_1 cantieri” il 30.12.2002;
- Il documento n.43 è costituito da fattura emessa da intestata a Controparte_9 per “I° acconto per lavori di ripristino e decorazione Controparte_1 chiesetta di LL SI” il 17.3.2004;
pag. 28/41 - Il documento n.52 è costituito da fattura emessa da EW Green a carico di per lavori di manutenzione Parco LL SI il 17.07.2013; Controparte_1
- Il documento n.53 è costituito da preventivo che reca quale committente geom. , di opere di tinteggiatura e piccola manutenzione, del Parte_1
22.09.2020. Non rileva sia in quanto successiva all'instaurazione del giudizio
(citazione notificata il 9 luglio 2020) sia in quanto trattandosi di opere di manutenzione ordinaria sarebbe ragionevole ritenerle sostenute dal anche PT in ragione di un rapporto di detenzione con il bene. Il documento n.54 è costituito dalla fattura inerente i lavori preventivati, del 22.10.2020. Tali documenti sono irrilevanti in considerazione dell'epoca nella quale sono stati formati, nella quale era già stato instaurato il contenzioso;
- Il documento n.55 è costituito da preventivo Service s.r.l. inviato il 18 gennaio
2022 via posta elettronica all'indirizzo , intestata a Email_1
senza indicazione di nome proprio o codice fiscale. Il Parte_26 documento è irrilevante in quanto formato in epoca successiva all'instaurazione del contenzioso e reca semmai elementi nel senso di confermare la confusione di ruoli, essendo la richiesta gestita dalla segreteria del gruppo e non da un PT indirizzo riferibile al sig. quale persona fisica. PT
CP_1
- I lavori eseguiti dalla ditta su incarico di fino al 31.12.1998 Parte_1
(docc. 66) sono iniziati quando l'immobile era ancora di proprietà di ID DE
HI (richiesta di acconto per finire i lavori datata 7 luglio 1997 – doc.-
65). Nel documento manoscritto n.67, datato 28.11.2001, costituito da una ricevuta di assegno a saldo, si legge che “col pagamento della somma odierna sono quietanzate anche tutte le fatture per lavori eseguiti per e le società PT collegate” a conferma della spendita del nome DE società da parte del . PT
Correttamente non sono state ammesse le istanze di istruttoria testimoniale di parte CP_1 attrice sulle circostanze di cui ai capitoli 27 e 28 (ditta ) 29 e 30 ( ) 31 e 32 CP_10
CP_1 ( ) 33 e 34 ( 35 e 36 ( ), 37 ( ) 38 (EW Green) 39 CP_8 Tes_8 CP_9
( ) 40 ( , volti ad affermare che i lavori erano stati commissionati da CP_15 CP_16
, in quanto, oltre che generiche, sono anche in parte contrarie al contenuto Parte_1 testuale dei citati documenti. pag. 29/41 Le circostanze affermate da parte attrice di cui al capitolo di prova n.5, vale a dire che la teste avesse provveduto al frazionamento di alcune unità immobiliari Testimone_2 parte del compendio (fg. 3, mapp. 65 ) “su incarico del geom. ” come da Parte_1 doc. 74 costituiscono piuttosto elementi a supporto della tesi di parte convenuta in quanto la richiesta di corresponsione di compenso professionale “per le pratiche catastali per aggiornamento Vostro fabbricato sito in Comune di Arcugnano (VI) – pratiche eseguite nel 2011 (incarico ricevuto dal geom. )” avanzata da Parte_1 [...]
è intestata a e non a ed è documentale che Tes_2 Controparte_1 Parte_1 fosse interessata al frazionamento, funzionale ad una migliore e Controparte_1 più redditizia fruibilità del compendio, in quanto è prodotta documentazione DE relative pratiche amministrative, sottoscritte dalla stessa.
In quanto al pagamento DE imposte, le stesse sono state versate a nome di come risulta dai bollettini dei pagamenti ICI (docc.65, 66, 67 attore Controparte_1 relativi agli anni dal 1998 al 2000) intestati alla società, dalla quietanza di versamento acconto dell'IMU datata 17 giugno 2019 (doc.17 ) e dal modello F24 Controparte_1 di pagamento IMU datato12 agosto 2020 (doc.18 ). L'appellante non ha Controparte_1 fornito alcuna prova documentale che il pagamento DE imposte sia stato effettuato con fondi provenienti da suo conto personale ma si è limitato ad una inammissibile richiesta di prova testimoniale sulla circostanza di cui al capitolo di prova n.46, “il geom. PT
ha provveduto personalmente, negli anni 1996-1998-1999-2000, al pagamento
[...] dell'imposta ICI relativa alle unità immobiliari insistenti nel compendio “LL SI”, come da docc. 59, 60, 61, 62 che le si rammostrano in copia”.
Il ha diffidato alla manutenzione dei muri di Controparte_19 Parte_1 contenimento DE porzioni agricole. La prova orale richiesta sul punto è irrilevante in quanto, anche qualora dimostrasse di avere commissionato i lavori a titolo Parte_1 personale, si tratterebbe di lavori necessari ed urgenti, volti a tutela della pubblica incolumità ed eseguiti su diffida della pubblica autorità a lui personalmente rivolta e la loro ipotetica esecuzione non sarebbe incompatibile con un rapporto di detenzione con il bene. La documentazione prodotta - ricevute manoscritte senza indicazione del pag. 30/41 committente – è inconcludente in quanto non prova la provenienza dei fondi utilizzati per i pagamenti (doc.73).
Infine, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa a seguito della mancata ammissione DE circostanze di prova orale relative al complesso di operazioni poste in essere dal ai fini di pervenire alla cancellazione dell'ipoteca in quanto, dalla stessa PT narrativa attorea, non vi è stato alcun esborso di somme in proprio da parte di PT
.
[...]
In conclusione, è stata correttamente rigettata la domanda di usucapione in quanto il
, che ne era onerato, non ha provato di avere tenuto un comportamento uti dominus PT provvedendo, come allegato, con fondi propri al pagamento DE opere di restauro, all'estinzione del mutuo ed alla cancellazione dell'ipoteca, anche a voler ammettere che tali condotte siano manifestazione di un inequivoco esercizio del potere di signoria sulla cosa.
§3.2.
L'appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia ritenuto che “il semplice fatto che i beni originariamente della Immobiliare ID DE HI e della CP_7 siano stati ceduti nel 1998 a non è sufficiente ad integrare una Controparte_1 interversione del possesso da parte dell'attore, che avrebbe dovuto dimostrare un mutamento del titolo per causa del terzo o una sua opposizione alla convenuta” e che fosse onere del dimostrare un atto di interversione del possesso. Si duole, inoltre, PT del fatto che la lunga durata del rapporto di fatto con il bene non abbia condotto ad escludere la permanenza nella materiale disponibilità dell'immobile per mera tolleranza da parte della proprietaria.
Il , all'epoca in cui il complesso di LL SI era di proprietà di Immobiliare PT
ID DE HI e i terreni circostanti erano di proprietà del coniuge , era CP_7 amministratore della società proprietaria nonché socio assieme con il proprio coniuge.
E' pacifico che egli abbia utilizzato gli immobili anche per finalità proprie, avendovi collocato la propria residenza familiare oltre che la sede della società. E' presumibile che il coniuge – socia e anch'essa residente nel complesso immobiliare - avesse pag. 31/41 autorizzato il marito ex art.2256 c.c. ad utilizzare i beni anche per finalità private e pertanto deve ritenersi che il rapporto con i beni fosse qualificabile come di detenzione qualificata.
La situazione di fatto non è mutata quando i fabbricati di proprietà di Immobiliare ID DE HI s.r.l. e i terreni di proprietà della sono stati ceduti a CP_7
è incontestato che i coniugi abbiano conservato la loro residenza Controparte_1 in LL SI e il abbia continuato a destinare una porzione di fabbricato ad PT ufficio volto alla gestione DE società del UP LE.
Parte appellante contesta che, successivamente alla vendita ad il Controparte_1 rapporto con il bene si possa qualificare come di detenzione, non essendo più socio della società proprietaria e pertanto essendo venuta meno qualunque (eventuale) precedente autorizzazione, da parte di soci, all'utilizzo dei beni per finalità proprie.
Afferma, in altre parole, che la propria permanenza nell'immobile dopo il suo trasferimento ad abbia fatto venire meno il rapporto di detenzione Controparte_1
e che, di conseguenza, fosse onere di provare di avere “tollerato” Controparte_1 per oltre vent'anni che il esercitasse sui beni un potere di fatto corrispondente al PT diritto di proprietà. Il afferma che il giudice di prime cure abbia errato nel non PT riconoscere come avverata l'usucapione, pur se non avrebbe assolto Controparte_1 all'onere probatorio, a proprio carico, di dimostrare l'esistenza di un rapporto di mera tolleranza.
Il motivo non può venire accolto.
Parte appellante non ha espressamente contestato l'affermazione – contenuta nella comparsa di risposta di primo grado di parte – secondo cui Controparte_1 quest'ultima gli avrebbe lasciato il godimento di LL SI permettendogli di dimorarvi con la famiglia, seppure sine titulo, “in ragione di un rapporto personale intercorrente fra il signor e l'allora amministratore di Parte_1 Controparte_1
signor in via del tutto transitoria e precaria”.
[...] Persona_7
Tale circostanza in quanto non specificamente contestata deve ritenersi provata, ex art.115 c.p.c., ed il rapporto fra il ed il bene deve ritenersi essere proseguito, dopo PT
pag. 32/41 la vendita a nelle forme della detenzione, sia pure non più per Controparte_1 effetto di una autorizzazione da parte dei soci bensì in virtù di una tolleranza da parte della proprietaria.
Non è necessario, a tal fine, dar prova del consenso di tutti i soci di Controparte_1
non essendo più applicabile la fattispecie di utilizzo di beni societari ad uso
[...] personale di un socio bensì la diversa ipotesi di tolleranza nell'utilizzo del bene da parte di un terzo, atta ad escludere il possesso ad usucapionem. Conseguentemente, l'onere della prova di dimostrare un atto di interversione del possesso ricade sull'attore, che non lo ha assolto.
Si osserva che sebbene la tolleranza, atta ad escludere la sussistenza di un possesso ad usucapionem ai sensi dell'art.1144 c.c., abbia normalmente per oggetto utilizzi del bene limitati nel tempo, tuttavia non è esclusa anche in casi, come il presente, in cui il rapporto materiale con il bene si sia avverato per un tempo ultra-ventennale e si sia estrinsecato nell'esercizio di attività non modeste, purché sussistano in concreto rapporti tra le parti caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o societari. La lunga durata della relazione di fatto non ha valore presuntivo circa l'esclusione della tolleranza, nel caso in cui la relazione si fondi su vincoli particolari tra le parti, quali quelli di carattere societario (Cass. n.17880 del 3 luglio 2019, Cass.n.2487/2000, Cass.
n.9661 del 27 aprile 2006, quest'ultima sentenza resa in un caso analogo al presente, avente ad oggetto l'usucapione di villa di proprietà societaria da parte di coniugi soci della proprietaria e residenti presso l'immobile de quo) o in presenza di vincoli di parentela (Cass. n.15739 del 13 agosto 2004, n.8194/2001, n. 8498/1995, n.1042/1992).
La ratio sottostante al principio giurisprudenziale è che la lunga durata della tolleranza può essere verosimile nel caso di particolari vincoli, mentre è più difficilmente mantenuta nel caso di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, normalmente labili e mutevoli.
Nel caso in esame, deve ritenersi sussistere un particolare rapporto fra il e la PT società proprietaria essendo questa parte del “gruppo LE”. Controparte_1
pag. 33/41 L'appellante, pur contestando l'esistenza di un rapporto societario tra sé e CP_1
e pur sottolineando come non vi sia “alcuna prova” né della propria partecipazione
[...] come socio né di un assenso dei soci di , tuttavia non ha contestato Controparte_1 espressamente che la società convenuta faccia parte del “UP LE” né ha prodotto alcuna visura ai fini di dimostrare l'estraneità della società al UP ed ha anzi ammesso che la società fosse parte DE “società del UP”, Controparte_1 assieme alle società Chiuppano s.r.l., Immobiliare Santa Lucia s.a.s., Servizi Costieri
s.r.l. e Fenice s.r.l. che avevano erogato finanziamenti per il restauro di LL SI quando il complesso era ancora di proprietà della società ID DE HI (atto di citazione, pagina n.9).
Deve pertanto confermarsi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di usucapione del complesso immobiliare, qualificando il rapporto fra il sig. ed il bene non come di possesso bensì come di mera detenzione PT originariamente per autorizzazione della socia (finché di proprietà di Immobiliare ID DE HI s.r.l.) e quindi per mera tolleranza della proprietaria (nel periodo successivo all'acquisto del compendio da parte di ). Controparte_1
Deve confermarsi la sentenza impugnata anche nel capo in cui ha rigettato la domanda di usucapione dei terreni di cui era proprietaria la moglie dal Controparte_7
15.1.1990 al 9.1.1998. Come da dichiarazione dello stesso attore, i terreni sono stati concessi in affitto dalla moglie all'Azienda Agricola Faccio Mercede Controparte_7
(pag.10 atto di citazione).
L'attore a supporto della propria domanda di usucapione dei terreni parte del compendio di cui era proprietaria la moglie dal 15.1.1990 al 9.1.1998, non ha Controparte_7 fornito prova documentale DE proprie allegazioni di avere effettuato a proprie spese lavori preparatori e di piantumazione e di avere provveduto alla vendita dei prodotti agricoli e si è limitato a formulare capitoli di prova orale, inammissibili in quanto generici in quanto alla provenienza dei fondi.
Dopo la cessione dei terreni a la nuova proprietaria ha rinnovato Controparte_1 il contatto di affitto agrario una prima volta con atto del 10.01.1998 (in allegato alla pag. 34/41 CTU) e nuovamente il 10 settembre 2003, come risulta riconosciuto dallo stesso sig. in data 7 marzo 2008 (convenzione per affittanza agraria allegata a CTU). Già PT queste circostanze sarebbero di per sé sufficienti ad escludere il possesso ad usucapionem in capo al . PT
Riguardo all'utilizzo dei fondi agricoli durante il tempo successivo all'acquisto dei terreni da parte di (9.1.1998 – attualità), l'attore formula un unico Controparte_1 capitolo di prova testimoniale n.51, volto a provare che abbia provveduto Parte_1 alla vendita dei prodotti dei vigneti. Tale circostanza è irrilevante, in quanto non è specificato se la vendita avvenisse in nome proprio o della proprietà e non è allegato a beneficio di chi sia stato versato il prezzo né è prodotta alcuna traccia documentale dei pagamenti.
In conclusione, il motivo viene integralmente rigettato.
§3.3.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole della utilizzazione del documento 6 allegato alla relazione ritenendo che lo stesso non potesse venire legittimamente utilizzato ai fini di riscontrare l'eccezione di parte . Si Controparte_1 tratta di atti del 1998 e del 10.9.2003 e scrittura integrativa del 7.3.2008 sottoscritta da
, tutti a prova dell'intervenuta rinnovazione, da parte di del PT Controparte_1 contratto di affitto agrario riguardante tutti i terreni in precedenza locati dalla CP_7 dai quali il giudice di prime cure ha ritenuto provato che “almeno fino al marzo 2008,
l'attore riconoscesse come validi ed efficaci gli accordi già sottoscritti dalla convenuta, nell'esercizio dei suoi poteri proprietari”.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Innanzitutto i documenti de quo non possono ritenersi riferiti a fatti principali e soprattutto determinanti il convincimento circa la infondatezza della domanda di usucapione. Costituiscono un mero elemento, secondario, a conferma del mancato assolvimento dell'onere probatorio, da parte dell'attore, di avere posseduto l'intero complesso immobiliare uti dominus ed in via esclusiva.
pag. 35/41 In secondo luogo, la doglianza è tardiva in quanto l'affermata nullità non è stata eccepita in primo grado nella prima udienza utile o in sede di precisazione DE conclusioni.
Infine, la produzione del documento è stata iniziativa dello stesso nel corso DE PT operazioni peritali (cfr. p.31, CTU).
§3.4.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di una indennità per l'occupazione sine titulo, sollevata da nonostante l'assenza di Controparte_1 allegazioni in ordine alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che sarebbe stato perduto.
Il Tribunale ha accolto la domanda dal 23 novembre 2020, data di deposito della comparsa di risposta.
ha chiesto la liquidazione del danno da occupazione senza titolo Controparte_1 facendo riferimento al valore locativo di mercato dei beni. Nelle more del giudizio di primo grado è intervenuta la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n.33645 del 15 novembre 2022 che ha posto fine ad un contrasto giurisprudenziale relativo al c.d. danno in re ipsa.
ha affermato di avere da sempre estrinsecato appieno le proprie Controparte_1 facoltà di proprietaria nel corso degli anni, cedendo in locazione a terzi le unità immobiliari di LL SI (docc. 1-12), pagando le relative imposte (docc. 17 e 18) e richiedendo allo stesso signor la rifusione DE spese sostenute per le utenze del PT bene (docc. 14, 15, 16 e 25).
Allegando la perdita subita facendo riferimento al canone locativo parte convenuta ha lasciato comprendere che, in difetto dell'occupazione da parte Controparte_1 dell'attore, avrebbe potuto concedere in locazione a terzi anche i beni occupati dal PT
e dai suoi familiari.
pag. 36/41 Non essendo oggetto di impugnazione il criterio di liquidazione adottato dal CTU – del resto estremamente conservativo – la sentenza deve venire confermata anche nel capo condannatorio.
§ 4.
L'impugnazione deve venire rigettata anche in quanto l'appellante non si confronta con l'iter logico motivazionale seguito dal Tribunale di Vicenza ove ha rigettato la domanda per i seguenti motivi:
1. Il primo giudice ha ritenuto che “dalla stessa documentazione prodotta dall'attore emerge che egli spendesse, anche successivamente al 1998, il nome dell'effettivo proprietario e possessore dei beni, … emerge dunque che, fino ad una Controparte_1 fase avanzata (e, dunque, almeno fino al termine del primo decennio degli anni 2000),
LE si schermasse, all'occorrenza, dietro ad , spendendone il nome e Controparte_1 non manifestando all'esterno la sua asserita qualità di possessore”.
Tali fatti avvalorano la prospettazione di parte convenuta e sono Controparte_1 incompatibili con l'esistenza di un possesso ad usucapionem.
La documentazione agli atti conferma la spendita del nome della proprietaria da parte del : PT
- E' indicato il nome di e sono apposti timbro della società Controparte_1
e sottoscrizione al campo “firma DE parti o loro delegati” nella documentazione relativa al frazionamento di parte del complesso immobiliare
(doc.n.58 prodotto in tre tranches dall'attore).
- ha stipulato un contratto di locazione il 27 dicembre 2013 Controparte_1 con MM spa avente ad oggetto un'unità immobiliare sita al foglio 3, mappale
65 sub 25 (porzione), sub 26 e sub 27 (doc.9), fattura relativa al mese di settembre 2009 ed estratto conto a prova del pagamento (docc.9, 10, 11);
- ha emesso diverse fatture aventi espresso riferimento Controparte_1 nella causale a canoni di locazione di singole unità immobiliari del compendio, intestate a: pag. 37/41 o del 1 settembre 2009 con riferimento a Parte_19 contratto 25 agosto 2009 e relativo bonifico (docc 1 e 2);
o Sam's Spirit s.r.l. del 1 ottobre 2010 con riferimento a contratto del 30.11.2009 e relativo bonifico (docc.3,4);
o del 1 ottobre 2010 con riferimento a Testimone_3 contratto del 30.11.2009 e relativo bonifico (docc. 5,6);
o , del 1 luglio 2009 con riferimento a canone di affitto CP_23 mese di luglio 2009 e anticipo spese condominiali e relativo bonifico (docc.7,8);
- ha stipulato il 1 luglio 2017 un contratto con il quale ha Controparte_1 concesso in locazione a la porzione di cui al foglio 3, Controparte_24 mappale n.65 sub.11 – fatta eccezione per tre stanze al secondo piano - (doc.12).
Pur se la porzione di subalterno compresa in contratto di locazione alla
[...]
è esclusa dalla domanda di usucapione, tuttavia nondimeno la CP_24 avvenuta stipula di un contratto di locazione da parte di Controparte_1 relativa ad una porzione immobiliare (non catastalmente autonoma) dell'unitario compendio non è priva di rilevanza. Infatti, unitamente agli altri contratti di locazione stipulati, costituisce un elemento di prova in senso contrario alle allegazioni di parte , in quanto è inverosimile un possesso parziale Parte_1 del complesso, in mancanza di alcun atto divisionale. Che la porzione data in locazione a sia pacificamente stata gestita uti dominus da CP_24 risulta anche dalla comunicazione del al conduttore, Controparte_1 PT datata 1 ottobre 2020, con la quale il affermava di non poter modificare il PT contratto o provvedere alla richiesta riduzione del canone in conseguenza della pandemia in quanto questo è di competenza del dr. che ci legge in copia, Per_9 legale rappresentante di (doc.19). Controparte_1
- ha prodotto fattura 17.1.2020 intestata a , di Controparte_1 Parte_1 riaddebito costi di utenze per l'anno 2019 (doc.13).
2. Il Primo giudice ha addotto il seguente ulteriore motivo di rigetto della domanda, con il quale parte appellante non si confronta:
pag. 38/41 L'attore non ha provato anche la sussistenza del corpus, con riferimento a tutti i beni oggetto di causa e per il tempo utile ad usucapire: alcuni beni sono stati per lungo tempo nel possesso della convenuta, a cui poi il ha cercato di sostituirsi, almeno PT nei rapporti con i terzi (tra questi … i terreni, ma anche gli altri beni che risultavano affittati dai dante causa della convenuta nel 1998).
Il complesso immobiliare, come risulta dalla CTU prodotta, è un complesso monumentale articolato in sette corpi di fabbrica oltre a terreni pertinenziali a parco ed a terreni agricoli situati nelle vicinanze e frazionato in numerose unità indipendenti adibite sia ad uso residenziale che ad uffici. Nei contratti di locazione prodotti da parte di si legge che quest'ultimo “ha la disponibilità di 11 bilocali con servizi con PT annesse due corti, ristrutturati di recente e completamente arredati”.
La prova del possesso ad usucapionem avrebbe dovuto riguardare analiticamente ciascuna DE porzioni dell'articolato ma unitario complesso monumentale e parte PT avrebbe dovuto provare il possesso ad usucapionem per ciascuna DE porzioni autonome.
Per contro, da dichiarazioni di Immobiliare ID DE HI s.r.l riportate nell'atto di compravendita del 9.1.1998 (cfr. doc. 5, atto di citazione) risulta che, al momento della cessione ad parte dei beni fosse detenuta da terzi e Controparte_1 precisamente:
- una porzione del mappale n.70 era occupata da a titolo di Persona_10 comodato gratuito
- altra porzione era locata al signor e la restante porzione del mappale CP_23
70, il mappale 67 e tutti i terreni scoperti erano locati a Faccio Mercede con contratto di locazione agraria scadente nel 2010;
- il piano primo del mappale 65 era locato alla società Sobiati Sasil S.r.l., i piani terzo e quarto erano occupati da e i piani interrato e terra Controparte_7 erano ceduti in uso (per un periodo di tempo scadente nel 2010) alla società
Immobiliare Santa Lucia.
pag. 39/41 Sotto il profilo del Corpus era onere del dimostrare di avere esercitato i poteri di PT fatto su tutti i beni oggetto di domanda esclusivamente e con continuità per oltre vent'anni. La mancata prova del possesso ventennale costituisce infatti di per sé sola ragione sufficiente per rigettare la domanda di usucapione.
3. Il primo giudice ha, infine, rigettato la domanda in quanto “Le concrete modalità di utilizzo dei beni – ristrutturazione degli immobili, locazione a terzi ma anche loro utilizzo mediante iscrizione di ipoteche, per garantire vari finanziamenti del “UP
LE” concreterebbero comunque un esercizio degli scopi sociali, stante l'ampio contenuto dell'oggetto sociale [ID DE HI] comprendente anche la costruzione di opere edili e la gestione e locazione di immobili e il rilascio di garanzie reali”. Anche la riferibilità DE modalità di gestione degli immobili alla proprietà costituisce autonoma ratio decidendi, sufficiente per rigettare la domanda di usucapione.
§5.
In conclusione, l'appello deve venire rigettato, con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 470 pubblicata il 28/02/2024.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/14 tenuto conto DE fasi effettivamente svolte, di studio, introduttiva e decisionale e applicato lo scaglione tabellare corrispondente al valore “indeterminabile” di complessità bassa. Si applicano i valori medi per le parti e Controparte_1
ed i valori minimi per in Controparte_3 Controparte_2 quanto le questioni da lei trattate erano inferiori di numero e non complesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 422/2024 pubblicata il 21/02/2024 contrariis rejectis, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
pag. 40/41 2. Condanna , alla rifusione a favore di Parte_1 Controparte_1
, e di DE spese processuali del
[...] Controparte_3 presente grado di giudizio, liquidate in €6.946,00 ciascuno per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
3. Condanna alla rifusione a favore di DE spese Parte_1 Controparte_2 processuali del presente grado di giudizio, liquidate in €3.473,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 41/41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 719/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. , rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Leopoldo Modè e dall'avv. Ennio També, con domicilio eletto presso il suo studio, in Venezia, S. Croce n. 466/B, come da procura in calce all'atto di citazione in appello ricorso;
-appellante- contro
(P.IVA: Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Marco Noventa, con P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio, in Mirano (VE), Via Barche 112/A, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
-appellata-
e contro (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Massimo Minuti con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre (VE) Via
Cappuccina n. 15/D come da mandato depositato nel fascicolo informatico;
-appellata-
già Controparte_3 Controparte_4
(P.IVA ;
[...] P.IVA_2
-appellata- nonché
, già (C.F. ) Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_3
- appellata contumace-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 422/2024 emessa il 21/02/2024 dal
Tribunale di Vicenza
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Nel merito: accogliere il presente appello per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 422/24 di data 20.02.24, pubblicata in pari data, resa dal Tribunale di Vicenza nel procedimento allibrato al R.G.
4235/20, e conseguentemente statuire:
- accertato che nella fattispecie sussistono i requisiti per l'accertamento del diritto di usucapione in capo al sig. , segnatamente ai beni costituenti il compendio Parte_1 immobiliare di “LL SI” così come specificamente individuati:
- NCEU Comune Arcugnano (VI), fg. 3, mapp. 65 • sub. 9, cat. A/2, vani 15; sub. 10, cat. C/2, mq 317; sub. 11, cat. A/2, vani 15; sub. 12, cat. C/2, mq 76; sub. 13, cat. A/2, vani 3; sub. 14, cat. A/2, vani 3; sub. 15, cat. A/2, vani 3,5; sub. 16, cat. A/2, vani 2,5; sub. 17, cat. A/2, vani 2,5; sub. 18, cat. C/2, mq 47; sub. 19, cat. C/2, mq 33; sub. 20,
pag. 2/41 cat. A/7, vani 8; sub. 21, cat. A/7, vani 11; sub. 22, cat. A/8, vani 12; sub. 23, cat. C/2, mq 38; sub. 24, cat. A/2, vani 6; sub. 25, cat. C/2, mq 77; sub. 28, cat. A/2, vani 6; sub.
29, cat. A/8, vani 17; sub. 30, cat. A/8, vani 13;
- NCT Comune Arcugnano (VI), fg. 3:
• mapp. 56, sup. 18.67, semin. arbor., rdl 14936, ral 13069;
• mapp. 59, sup. 26.69, semin., rdl 28.024, ral 21352;
• mapp. 60, sup. 89.70, semin., rdl 94.185, ral 71760;
• mapp. 61, sup. 24.07, rdl 42122, ral 27680;
• mapp. 66, sup. 50.47, semin., rdl 40376, ral 35329;
• mapp. 71, sup. 284, pascolo, rdl 539, ral 397;
• mapp. 190, sup. 075, fabbr. rurale;
per un totale di ettari 2.13.19;
• mapp. 154, are 36.95, semin. arbor., rdl 29.560, ral 25865 (are 36 e centiare 95);
• mapp. 30, sup. 2.10.30, semin. arbor., rdl 168.240, ral 147.210;
• mapp. 31, sup. 4.09, prato arbor., rdl 2.454, ral 1.636;
• mapp. 32, sup. 1.26.38, bosco ceduo, rdl 44.233, ral 5.055;
• mapp. 33, sup. 26.03, semin., rdl 14.316, ral 16.919;
• mapp. 51, sup. 4.04.33, vigneto, rdl 485.196, ral 404.330;
• mapp. 52, sup. 41.45, semin. arbor., rdl 33.160, ral 29.015;
• mapp. 53, sup. 34.22, prato, rdl 17.110, ral 10.266;
• mapp. 55, sup. 53.07, semin. arbor., rdl 42.456, ral 37.149;
•mapp. 58, sup. 53.01, semin., rdl 42.408, ral 37.107;
• mapp. 62, sup. 16.96, vigneto, rdl 20.352, ral 16.960;
pag. 3/41 • mapp. 63, sup. 42.12, semin. arbor., rdl 23.166, ral 27.378;
• mapp. 64, sup. 5.03, incolt. prod., rdl 201, ral 100;
• mapp. 155, sup. 38.75, semin., rdl 11.625, ral 21.312;
• mapp. 156, sup. 14.55, vigneto, rdl 25.462, ral 16.732;
• mapp. 229, sup. 66.40, incolt. prod., rdl 2.656, ral 664; - NCT Comune Arcugnano
(VI), fg. 4:
• mapp. 40, sup. 63.20, semin. arbor., rdl 50.560, ral 44.240;
• mapp. 41, sup. 2.43, bosco ceduo, rdl 486, ral 97;
• mapp. 42, sup. 3.65, semin., rdl 2.007, ral 2.372;
• mapp. 43, sup. 33.89, semin., rdl 18.639, ral 22.028;
• mapp. 44, sup. 19.27, fabbr. rurale;
• mapp. 45, sup. 2.02.83, semin. arbor., rdl 162.264, ral 141.981;
• mapp. 46, sup. 1.42.63, bosco ceduo, rdl 49.920, ral 5.705;
• mapp. 48, sup. 1.58, prato arbor., rdl 632, ral 395;
• mapp. 50, sup. 19.68, prato arbor., rdl 14.760, ral 8.856;
• mapp. 129, sup. 6.69, vigneto, rdl 8.028, ral 6.690;
• mapp. 130, sup. 28.91, semin., rdl 23.128, ral 20.237;
• mapp. 135, sup. 86.38, semin. arbor., rdl 90.699, ral 69.104;
• mapp. 136, sup. 0.64, fabbr. rurale;
• mapp. 152, sup. 7.89, pascolo, rdl 1.499, ral 1.104;
• mapp. 153, sup. 12.83, bosco ceduo, rdl 2.566, ral 513;
• mapp. 154, sup. 48.65, bosco ceduo, rdl 14.595, ral 1.946;
• mapp. 186, sup. 2.65, bosco ceduo, rdl 530, ral 106; pag. 4/41 • mapp. 198, sup. 75.96, bosco ceduo, rdl 9.874, ral 3.038; in totale ettari 18.96.45
(diciotto, are novantasei, centiare quarantacinque), rdl 1.383.222
(unmilionetrecentottantatremiladuecentoventidue), ral 1.100.245
(unmilionecentomiladuecentoquarantacinque);
- NCT Comune Vicenza, fg. 39: •
mapp. 90, sup. 48.49, rdl 16.971, ral 2.424;
• mapp. 95, sup. 1.31.16, rdl 52.464, ral 6.558;
• mapp. 96, sup. 92.08, rdl 78.268, ral 46.040;
• mapp. 97, sup. 3.97, rdl 3.970, ral 2.977;
• mapp. 123, sup. 57.27, rdl 77.314, ral 48.679;
• mapp. 161, sup. 1.04, rdl 416, ral 52; in totale ettari 3.34.01 (tre, are trentaquattro, centiare una), rdl 229.403 (duecentoventinovemilaquattrocentotre), ral 106.730
(centoseimilasettecentotrenta),
ed eventuali successive modifiche medio tempore intervenute, per l'effetto dichiararsi conseguentemente il sig. proprietario a titolo di usucapione dei beni Parte_1 sovraindicati.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il geom. , unitamente alla sua famiglia - moglie Parte_1 CP_7
figli e - ha risieduto dal giugno 1994, e
[...] Parte_2 Parte_3 tutt'oggi risiede, nella LL SI, V. Roma 2, facente parte del compendio
“LL SI”, Arcugnano (VI), contraddistinto catastalmente al fg. 3, mapp. 65, sub. 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 18, 10, 9, 12”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; - Testimone_1
- residente in [...], V. Roma 2. Controparte_7
pag. 5/41 2) “Vero che dall'anno 1995, sino alla data attuale, in qualità di dipendente svolge la propria attività lavorativa nell'interesse del geom. presso i locali Parte_1 da lui occupati in Arcugnano (VI), V. Roma 2/4”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
3) “Vero che il compendio immobiliare “LL SI” in Arcugnano (VI), V. Roma, occupato dal geom. sin dall'anno 1995 ad oggi, è contraddistinto Parte_1 catastalmente al fg. 3, mapp. 65, sub. 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 18, 10, 9, 12, di cui al doc. 17 di parte attrice che le si rammostra”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
4) “Vero che nel corso degli anni del rapporto di dipendenza, nell'interesse del geom. si è occupata, tra le altre mansioni, di trascrivere Parte_1 materialmente i contratti di locazione aventi ad oggetto la concessione in uso DE unità immobiliari facenti parte del compendio “LL SI” segnatamente ai rapporti di locazione intervenuti con i sigg.ri Parte_4 [...]
, Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Persona_1
”. Parte_13 Parte_14
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
5) “Vero che nel corso degli anni del rapporto di dipendenza, nell'interesse del geom. , si è occupata, tra le altre mansioni, di intrattenere rapporti - Parte_1 volti al coordinamento dei lavori di manutenzione eseguiti sul compendio immobiliare “LL SI” in Arcugnano (VI) - con le ditte individuali , CP_8
, , , Controparte_9 CP_10 CP_11 Persona_2 [...]
, che si sono occupate di approntare le opere di manutenzione, CP_12 segnatamente all'esecuzione degli impianti idraulici, impianti elettrici, manutenzione degli spazi esterni, tinteggiatura, fornitura travature in legno per la sostituzione dei coperti e solai dei fabbricati, relative a tutte le unità facenti parte del compendio immobiliare “LL SI” in Arcugnano (VI). pag. 6/41 Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
6) “Vero che su incarico del geom. nell'anno 2011 ha provveduto Parte_1 personalmente al frazionamento di tutte le unità immobiliari insistenti in
Arcugnano (VI), V. Roma, oggi contraddistinte al fg. 3, mapp. 65, percependo dal geom. quale compenso professionale l'importo di € 7.245,70, Parte_1 come da doc. 74 che le si rammostra in copia”. Teste: - geom. , Testimone_2 residente in [...], V. dei Mille 96.
7) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione gli 11 bilocali Parte_1 con servizi e con annesse due corti da destinare a parcheggio, in Arcugnano
(VI), V. Roma 8/10, in data 04.05.99, all'Azienda Paolo Bari, come da contratto di locazione e relative planimetrie allegate di cui al doc. 19 parte attrice che le si rammostra in copia, avente ad oggetto le unità immobiliari costituenti il compendio immobiliare “LL SI” in Arcugnano (VI), ancora non frazionate, successivamente individuate dopo il frazionamento al fg. 3, mapp. 65, sub 11,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, ad esclusione pertanto della sola villa padronale, sub 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e DE serre, sub 9, 10, 12, 18, di cui al fg. 3, mapp. 65”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
8) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 1, compendio “LL SI”, fg. 3, mapp. 65, sub 11, alla ditta Michele Solbiati Sasil S.p.A. in data 01.01.99, come da contratto di locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 20 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
9) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 10, compendio “LL
SI”, al sig. in data 01.02.01, come da contratto di Parte_4
pag. 7/41 locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 21 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. 1 Testimone_1
10) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 1, compendio “LL SI”, piano 2, ai sigg.ri e in data Parte_15 Persona_3
01.04.02, come da contratto di locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 22 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
11) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 8, compendio “LL SI”, alla sig.ra in data 01.12.09, come da contratto di Testimone_3 locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 23 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
12) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 8, compendio “LL SI”, fg. 3, mapp. 65, sub 11, al sig. in data 01.06.19, come da Parte_10 contratto di locazione, e relativa planimetria, che le si rammostra in copia di cui al doc. 24 parte attrice”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
13) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, alla sig.ra in data 15.09.19, come da contratto di Parte_13 locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 25 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi: pag. 8/41 - arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
14) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, ai sigg.ri e in data 15.09.19, come da contratto di Parte_16 Persona_4 locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 26 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
15) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, al sig. in data 01.11.19, come da contratto di locazione che le si Parte_8 rammostra in copia di cui al doc. 27 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
16) “Vero che il contratto di locazione intervenuto tra il geom. e il Parte_1 sig. in data 14.09.19 relativo all'appartamento concesso in Parte_14 locazione in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, piano T, fg.
3, mapp. 65, sub 14, composto da n. 2 vani e bagno, come da contratto che le si rammostra in copia di cui al doc. 29 parte attrice, fa riferimento all'unità immobiliare catastalmente indicata al doc. 19, all. 1, parte attrice, che le si rammostra in copia”.
Teste:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
17) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, alla sig.ra in data 01.10.20, come da contratto di locazione che le Parte_5
pag. 9/41 si rammostra in copia di cui al doc. 30 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. 18) Testimone_1
“Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, ai sigg.ri e in data 01.11.20, come da Parte_17 Parte_18 contratto di locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 31 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
19) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, compendio “LL SI”, piano T, composto da n. 2 vani, al sig. in data 10.06.21, come Parte_9 da contratto di locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 32 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
20) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 10, compendio “LL
SI”, al sig. in data 01.07.21, come da contratto di Parte_4 locazione che le si rammostra in copia di cu al doc. 33 parte attrice e relativa pianta planimetrica”. Testi: - arch. residente in [...], V. Testimone_4
Garibaldo 95; - , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
21) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 8, compendio “LL SI”, piano T, composto da n. 2 vani, al sig. in data 15.07.21, come Parte_12
pag. 10/41 da contratto di locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 34 parte attrice”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
22) “Vero che il geom. ebbe a concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 8, compendio “LL SI”, piano 1, composto da n. 2 vani, al sig. in data 15.09.21, Persona_5 come da contratto di locazione che le si rammostra in copia di cui al doc. 35 parte attrice e relativa pianta planimetrica”.
Testi:
- arch. residente in [...], V. Garibaldo 95; Testimone_4
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. 23) “Vero che la porzione Testimone_1 immobiliare mapp. 65, fg. 3, sub 25, di cui alla planimetria in colore arancio che le si rammostra doc. 36 di parte attrice, relativa alla tettoia per il ricovero della cisterna di gasolio, così come individuata in colore arancio, sin dall'anno 1994 è sempre stata utilizzata dal geom. per il riscaldamento della propria Parte_1 unità immobiliare in Arcugnano (VI), ove risiede”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- , residente in [...], V. Rotonda 62; Testimone_5
- , residente in [...], V. Gogna. CP_12
24) “Vero che tale sig. Dittadi, nell'anno 2009, aveva a chiedere al geom. PT
di ospitare a titolo gratuito la propria conoscente sig.ra ,
[...] Parte_19 in una unità immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, nel compendio “LL SI”, fg. 3, mapp. 65, sub 24”. Testi:
- , residente in [...], V. Petrarca 10; Parte_19
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
25) “Vero che il geom. , una volta che la sig.ra era Parte_1 Parte_19 entrata ad occupare l'unità immobiliare insistente in Arcugnano (VI), V. Roma 4, nel compendio “LL SI” fg. 3, mapp. 65, sub 24, venuto a conoscenza che pag. 11/41 la sig.ra aveva stipulato contratto di locazione per la predetta unità Parte_19 abitativa con ebbe a farle disdire il contratto di locazione”. Controparte_1
Testi:
- , residente in [...], V. Petrarca 10; Parte_19
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
26) “Vero che, successivamente alla disdetta del contratto di locazione con la sig.ra , per oltre dieci anni è stata Controparte_1 Parte_19 ospitata, a titolo gratuito, dal geom. nell'unità immobiliare predetta, Parte_1 provvedendo il geom. al pagamento DE utenze di luce, acqua, Parte_1 gas”.
Testi:
- , residente in [...], V. Petrarca 10; Parte_19
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
27) “Vero che il geom. dall'anno 1995 ha utilizzato, in via esclusiva, Parte_1 le porzioni immobiliari di cui al fg. 3, mapp. 65, sub 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30,
9, 10,12, 18,piano terra del compendio “LL SI” per la gestione dei propri affari, oltre che DE società a lui riconducibili, Immobiliare S. Lucia s.a.s., R.
Gessi di LE geom. Carlo & C. s.a.s., Chiuppano s.a.s., La Fenice s.r.l.,
Immobiliare S. Marco s.a.s.”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
28) “Vero che il sig. , su incarico del geom. , a far data CP_12 Parte_1 dall'anno 1994, ha provveduto ad eseguire i lavori di rifacimento di tutti gli impianti idraulici relativi a tutte le unità immobiliari facenti parte del compendio
“LL SI”, riguardanti la villa monumentale, nonché tutti gli altri fabbricati insistenti nel compendio “LL SI” in Arcugnano, V. Roma”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- , residente in [...], V. Gogna. CP_12
29) Vero che il geom. , per i lavori di rifacimento degli impianti Parte_1 idraulici eseguiti dal sig. in tutti i fabbricati costituenti il CP_12
pag. 12/41 compendio “LL SI”, in Arcugnano (VI), V. Roma, ha corrisposto personalmente al sig. , sino all'anno 1995 un importo non inferiore CP_12
a L. 300.000.000 e successivamente un importo non inferiore a € 150.000,00”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- , residente in [...], V. Gogna. CP_12
30) “Vero che su incarico del geom. a far data dal 1990, il sig. Parte_1
, titolare dell'impresa NT Elettrici OT AT, ha CP_10 provveduto ai lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici su tutte le unità immobiliari costituenti il compendio “LL SI” in Arcugnano (VI), V. Roma.
Testi:
- , Arcugnano (VI), V. Covolo;
- , residente in CP_10 Testimone_1
Vicenza, V. Tarvisio 10.
31) “Vero che su incarico del geom. a far data dal 1990, il sig. Parte_1
, titolare dell'impresa NT Elettrici OT AT, per i CP_10 lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici su tutte le unità immobiliari costituenti il compendio “LL SI” in Arcugnano (VI) ha ricevuto dal geom.
un importo non inferiore a L. 150.000.000 ed € 30.000,00”. Parte_1
Testi:
- , Arcugnano (VI), V. Covolo;
CP_10
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
32) “Vero che il sig. , assieme ai fratelli , CP_13 Controparte_14
, ai sigg.ri e tutti artigiani, dall'anno Tes_6 Parte_20 Parte_21
1990 al 1994 su incarico del geom. hanno provveduto ai lavori di Parte_1 ristrutturazione sul compendio “LL SI” in Arcugnano (VI), V. Roma, e precisamente:
- scannafossi tutto attorno alla villa monumentale per deumidificare il seminterrato;
- rifacimento di tutti i coperti della villa, della chiesa e della foresteria;
- posa pavimentazioni esterne;
- demolizione superfettazioni all'interno della villa (tramezze); pag. 13/41 - realizzazione di tutte le opere murarie inerenti i locali bagno della villa, della foresterie del fabbricato sub. 19, 20;
- solai foresteria e appartamento annesso alla chiesa;
- scavi e reinterri per le adduzioni DE tubazioni dei servizi (luce, acqua, gas);
- fornitura e posa di fognature per l'intero compendio;
- scavi e reinterri per le tubazioni DE irrigazioni del parco e del giardino;
- posa tubazioni per illuminazione esterna intero compendio;
- rifacimento della mura di sostegno del brolo;
- rifacimento scalinate accesso al parco e agli appartamenti;
- riposizionamento restauro DE copertine in pietra della recinzione del parco;
- ampliamento fabbricato sub. 19, 20;
- rifacimento intonaci esterni di tutto il compendio ed assistenza ditta per il restauro dei paramenti lapilei;
Parte_22
- ricavo due vani caldaia (uno per la villa e uno per la foresteria) e posa relative canne fumarie;
- opera assistenza muraria agli impianti (ditta Fiore
Termoidraulica e ditta Elettrovicenza NT Elettrici);
- assistenza opere falegnameria e serramentistica (ditta . Persona_6
Testi:
- , (VI), V. Secula;
CP_13 Tes_7
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
33) “Vero che i lavori suddetti sono stati pagati personalmente dal geom. PT
corrispondendo un importo non inferiore a L. 150.000.000”.
[...]
Testi:
- , (VI), V. Secula;
CP_13 Tes_7
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
34) “Vero che su incarico del geom. , dal 1990 al 2000, il sig. Parte_1 Tes_8 ha provveduto ad eseguire i lavori di tinteggiatura interna di tutti i locali
[...] facenti capo i fabbricati del compendio “LL SI” in Arcugnano (VI), V.
Roma”.
Testi:
- residente in [...], V. Bertolo;
Tes_8
pag. 14/41 - , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
35) “Vero che i lavori suddetti sono stati pagati personalmente dal geom. PT
corrispondendo un importo non inferiore a L. 130.000.000”.
[...]
Testi:
- residente in [...], V. Bertolo;
Tes_8
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
36) “Vero che il sig. dall'anno 1990 al 2000, su incarico del CP_11 geom. , ha provveduto alla fornitura di tutte le travature in legno di Parte_1 larice per la ristrutturazione dei coperti e solai dei fabbricati costituenti il compendio immobiliare “LL SI” in Arcugnano (VI) segnatamente alla villa padronale fg. 3, mapp. 65: sub 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e alle serre sub 9, 10,
12, 18”.
Testi:
- , residente in [...]di Roana (VI), V. Dante;
CP_11
- , residente in [...], V. Secula. CP_13
37) “Vero che il sig. , per la fornitura di tutte le travature in legno CP_11 di larice ebbe a ricevere dal geom. un importo non inferiore a L. Parte_1
160.000.000”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- , residente in [...]di Roana (VI), V. Dante;
CP_11
- , residente in [...], V. Secula. CP_13
38) “Vero che negli anni 2000-2004, per i lavori relativi a restauro e dipintura eseguiti su incarico del geom. sulle unità immobiliari costituenti il Parte_1 compendio “LL SI”, segnatamente all'unità immobiliare, villa storica, occupata dal geom. e dalla di lui famiglia, il sig. Parte_1 Controparte_9 ebbe a ricevere dal geom. , a saldo, i seguenti importi: Parte_1
- nel 2003 € 5.150,00, come da assegno e relativa ricevuta che si rammostra al teste (doc. 42); - nel 2004 € 22.664,00, di cui alla fattura n. 11 del 17.03.04 e assegno per l'importo di € 10.000,00, come da docc. 43-44 che si rammostrano al teste;
- nel 2006 € 20.000,00, come da doc. 45 che si rammostra al teste”. pag. 15/41 Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- , residente in [...], Corso SS. Felice e Fortunato. Controparte_9
39) “Vero che per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti all'interno del parco sul compendio “LL SI” la società EW Green di OR AB nell'anno 2013 ebbe a ricevere dal geom. l'importo complessivo a Parte_1 saldo di € 9.183,90 come da doc. 52 che si rammostra al teste”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
40) “Vero che per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti all'interno dell'unità immobiliare sul compendio “LL SI” di cui al fg. 3, mapp 65 sub
28, il sig. nell'anno 2020 ebbe a ricevere dal geom. CP_15 Parte_1
l'importo complessivo a saldo: - € 7.740,00 come da doc. 53 che si rammostra al teste;
- € 5.500,00 come da doc. 54 che si rammostra al teste”. Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
41) “Vero che per i lavori relativi alla fornitura e posta nuovo quadro elettrico
(causa incendio) eseguiti nel compendio “LL SI” in Arcugnano (VI) la ditta nell'anno 2022 ebbe a ricevere dal geom. CP_16 Parte_1
l'importo a saldo di € 6.940,00 (oltre I.V.A.) come da doc. 55 che si rammostra al teste”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
42) “Vero che conferma il contenuto della sua raccomandata a.r. di data 29.11.05 inviata a di cui al doc. 7 parte attrice che le si rammostra”. Controparte_17
Teste: - , residente in [...], V.le Ferrarin. Tes_9
43) “Vero che conferma di aver sottoscritto per accettazione la missiva di data
25.11.05 del geom. , di cui al doc. 70 che le si rammostra in copia”. Parte_1
Teste:
- , residente in [...], V.le Ferrarin. Tes_9
pag. 16/41 44) “Vero che il geom. le ha personalmente corrisposto l'importo di Parte_1
€ 1.485.553,32 relativo alla posizione debitoria con Banca Antonveneta S.p.A. quanto al mutuo ipotecario di data 30.12.97, così come specificatamente indicato alle pagg. 1, 2 doc. 7 che le si rammostra”. Teste:
- , residente in [...], V.le Ferrarin. Tes_9
45) “Vero che conferma di avere corrisposto a l'importo Controparte_17 complessivo di € 3.800.000,00 rispettivamente in data 25.11.05 € 1.600.000,00; in data 22.03.06 € 1.100.000,00; in data 31.05.06 € 1.100.000,00 per l'estinzione DE posizioni di debito relative, tra le altre, anche al geom. , come Parte_1 da prospetto e relativi estratti conto allegati di cui al doc. 8 parte attrice che le si rammostra”.
Teste:
- , residente in [...], V.le Ferrarin. Tes_9
46) “Vero che conferma le dichiarazioni di cessione del credito di cui ai docc. da
9 a 9 quater e doc. 71 parte attrice che le si rammostrano, relativi la cessione a dell'importo di € 1.695.000,00 quanto alla posizione Parte_1 CP_1
.
[...]
Teste:
- , residente in [...], V.le Ferrarin. Tes_9
47) “Vero che il geom. ha provveduto personalmente, negli anni Parte_1
1996-1998-1999-2000, al pagamento dell'imposta ICI relativa alle unità immobiliari insistenti nel compendio “LL SI”, come da docc. 59, 60, 61,
62 che le si rammostrano in copia”.
Teste:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
48) “Vero che nell'anno 2019, verificato che stava per iscrivere ipoteca CP_6 sugli immobili costituenti il compendio “LL SI” in Arcugnano (VI) per debiti insoluti di il geom. chiedeva al sig. Controparte_1 Parte_1
di provvedere a pagare la prima rata della rottamazione DE Parte_23 cartelle esattoriali di anticipando la somma di € 50.552,55; Controparte_1 somma che il geom. garantiva con la restituzione mediante il rilascio di n. PT
pag. 17/41 3 assegni tratti su conto Banco Posta intestato al geom. e Parte_1 precisamente:
- assegno n. 7233793342-09 del 10.09.19 € 20.000,00;
- assegno n. 7233793343-10 del 20.09.19 € 20.000,00;
- assegno n. 7233793345-12 del 10.09.19 € 10.000,00”.
Teste:
- , c/o Allianz Securfin, Vicenza, Strada DE Cattane 66. Parte_23
49) “Vero che il geom. sin dall'anno1991 ha preso possesso di tutti i Parte_1 terreni agricoli insistenti nel compendio “LL SI” provvedendo dapprima a spietrare i terreni, successivamente alla preparazione della piantumazione dei vigneti e da ultimo a piantumare i vigneti, che sono stati forniti dal sig.
[...]
. Pt_24
Testi:
- c/o Vivaistica D'Andrea, con sede in Via A. Volta 30, S. Parte_24
Giorgio della Richinvelda (PN);
- residente in [...], V. Roma 2. Controparte_7
50) “Vero che sempre negli anni 1991-1994 il sig. ha CP_18 provveduto alla piantumazione dei vigneti nell'interesse del geom. ”. Parte_1
Testi:
- , residente in [...]di Arcugnano (VI); CP_18
- residente in [...], V. Roma 2. Controparte_7
51) “Vero che il geom. ha provveduto a pagare personalmente il sig. Parte_1 per la fornitura DE vigne e il sig. per la Parte_24 CP_18 piantumazione”. Teste: - , residente in [...]di Arcugnano CP_18
(VI).
52) “Vero che il geom. dal 1994 sino ad oggi ha provveduto alla Parte_1 vendita dei prodotti dei vigneti”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- residente in [...], V. Roma 2. Controparte_7
pag. 18/41 53) “Vero che il geom. ha provveduto personalmente alle opere di Parte_1 manutenzione straordinaria DE mura di contenimento dei terreni agricoli insistenti nel compendio “LL SI” a seguito della diffida inviata dal come da docc. 13, 14, 15, 16 parte attrice che le si Controparte_19 rammostrano”.
Testi:
- , residente in [...], V. Tarvisio 10; Testimone_1
- residente in [...], V. Roma 2. Controparte_7
54) “Vero che per i lavori di manutenzione straordinaria dei muri di contenimento DE porzioni agricole insistenti nel compendio “LL SI” il geom. ha provveduto personalmente ad acquistare tutto il materiale Parte_1 necessario per l'esecuzione DE opere, poi eseguite dal sig. , CP_20 corrispondendo a quest'ultimo l'importo di € 25.000,00”. Testi:
- , residente in [...], V. Riviera Berica 406; CP_20
- , residente in [...], V. Tarvisio 10. Testimone_1
Spese di lite di entrambi i gradi rifuse.”
Per parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni domanda ed eccezione contraria, così provvedere: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande del signor nei confronti di Parte_1 [...]
perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni Controparte_21 esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 422 del 21 febbraio 2024.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese di lite, compensi ed accessori di legge per il giudizio d'appello”
Per parte appellata : Controparte_3
“nel merito rigettarsi l'appello proposto dal Sig. in quanto Parte_1 inammissibile ed infondato anche in forza dei motivi esposti in narrativa e,
pag. 19/41 conseguentemente, confermare la Sentenza del Tribunale di Vicenza 422/2024 pubblicata in data 21.02.2024;
In via istruttoria:Ci si oppone alla richiesta di prova orale avversaria in quanto inammissibile sia per intervenuta decadenza non essendo stata tempestivamente ed adeguatamente riproposta nel corso del primo grado di giudizio (eccezione che si ripropone espressamente ex art. 346 cpc), sia perché perché irrilevante al fine del decidere e/o comunque ex art. 2721 c.c.
in ogni caso con vittoria di spese per il presente grado di giudizio;
”
Per parte appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma intestata Corte,
respingere il gravame, così come formulato dal signor , confermando la Parte_1
Sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA di questo grado di giudizio;
con distrazione DE spese a favore del procuratore antistatario
Ragioni della decisione
§1
Con atto di citazione del 09/07/2020 citava in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Vicenza e l' , proponendo domanda di Controparte_1 Controparte_5 accertamento dell'intervenuta usucapione, in proprio favore, di un esteso complesso immobiliare monumentale unitario, composto da plurimi fabbricati e terreni agricoli, ubicato nei Comuni di Vicenza e di Arcugnano, denominato “LL SI”.
A sostegno della propria domanda di usucapione, allegava di essersi Parte_1 insediato nella LL storica costituente il complesso principale del compendio immobiliare “LL SI” in data 16 giugno 1994, congiuntamente alla moglie CP_7 ed ai figli, e di avere preso possesso anche di tutti gli altri immobili del
[...] compendio utilizzandoli in via esclusiva, alcuni direttamente, altri concedendoli in locazione a soggetti terzi, traendone i relativi frutti.
pag. 20/41 Il compendio immobiliare era stato acquistato con atto pubblico datato 15/01/1990 da
Immobiliare ID DE HI s.r.l., società della quale all'epoca il era PT amministratore unico, per il prezzo di Lit.
1.220.000.000 quanto ai fabbricati e dal coniuge dell'attore, quanto al parco ed ai terreni limitrofi. Controparte_7
Il 09 gennaio 1998 qui convenuta, acquistava i fabbricati per il Controparte_1 prezzo complessivo di Lit.2.500.000.000 (pari a €1.291.142,25) ed i terreni per il complessivo importo di Lit.200.000.000 (€103.292,00).
L'attore allegava che il possesso sarebbe proseguito anche successivamente all'acquisto del compendio da parte di senza alcuna contestazione da parte Controparte_1 della proprietaria ed in modo pacifico ed ininterrotto. Allegava inoltre di avere, nel corso degli anni, sostenuto ingenti spese per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di avere pagato personalmente fornitori e manutentori e di avere saldato imposte e bollette relative all'immobile, tutte spese che non avrebbe avuto ragione di sostenere se non con l'intenzione di divenire proprietario del bene.
Allegava, in particolare, di avere contratto in proprio un mutuo erogato da Banca
Antoniana Pop.Veneta per Lit.5.000.000.000,00 (pari a €2.582.285,00), a fronte di ipoteca concessa da Immobiliare ID DE HI s.r.l., ai fini di rimborsare tutte le società del “UP LE” che avevano erogato finanziamenti per il restauro di LL
SI, tra le quali la convenuta Quest'ultima, nel contratto di Controparte_1 acquisto del compendio immobiliare, aveva pattuito che il pagamento del prezzo stabilito, pari a Lit.2.500.000.000,00, sarebbe stato corrisposto tramite accollo del 50% del predetto mutuo. Il allegava di avere – a fronte dell'inerzia di PT Controparte_1 nell'adempiere all'obbligazione assunta – corrisposto lui stesso alla Banca
[...]
Antoniana Pop.Veneta le rate insolute del mutuo originariamente concesso a ID DE
HI e di avere così ottenuto la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo (cancellata in data 20/02/2015). Riguardo a quest'ultimo punto, riferiva che il debito sarebbe stato estinto per il tramite di un terzo, tale sig. , Tes_9 per la parte di €1.695.000,00 e per il tramite di una società del UP LE, che avrebbe fornito la provvista. osservava di non avere mai richiesto alla PT CP_1 la restituzione DE ingenti somme corrisposte.
[...]
pag. 21/41 Chiedeva in conclusione di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del complesso immobiliare, per usucapione, a fronte del suo possesso ultraventennale ad usucapionem, degli esborsi milionari sostenuti e del disinteresse da parte della proprietà.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto DE domande, DE Controparte_1 quali contestava la fondatezza, in assenza del presupposto costituito dal possesso ad usucapionem ultraventennale del bene. allegava, in merito, che il Controparte_1 rapporto di fatto del signor con il bene fosse qualificabile come mera detenzione. PT
In particolare, il avrebbe iniziato ad occupare il complesso immobiliare in virtù PT del rapporto organico che lo legava alla società proprietaria - quale suo socio ed amministratore unico -, ed in ragione del rapporto di coniugio con Controparte_7 proprietaria dei terreni agricoli, durante il periodo in cui la società Immobiliare ID DE HI s.r.l. era proprietaria del complesso immobiliare (dal 15/01/1990 al
09/01/1998). Successivamente all'acquisto del complesso da parte di Controparte_1
il avrebbe continuato a detenere il complesso per mera tolleranza della nuova
[...] PT proprietaria, in virtù del rapporto personale esistente con l'allora amministratore di quest'ultima, mentre il possesso sarebbe rimasto alla società, che aveva Persona_7 rivolto al plurime richieste, ai fini di ottenere la restituzione dei locali, aveva PT richiesto il pagamento DE utenze e aveva concluso una pluralità di contratti di locazione relativi a porzioni separate di LL SI e del suo compendio.
contestava che il avesse eseguito lavori nel proprio interesse Controparte_1 PT
e che avesse locato a terzi gli immobili.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda di usucapione, non sussistendone i presupposti del possesso uti dominus dei beni e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al rilascio degli immobili in questione ed al pagamento dell'indennità di abusiva occupazione dal 09 gennaio 1998 sino all'effettivo rilascio.
Eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stata citata in giudizio creditrice di che aveva CP_17 Controparte_22 Controparte_1 sottoposto a procedura esecutiva gli immobili in oggetto.
pag. 22/41 Con comparsa del 25/11/2020 interveniva nel giudizio Parte_25
aderendo sostanzialmente alle deduzioni della società
[...] convenuta.
L' invece non si costituiva in giudizio e alla prima udienza di Controparte_5 trattazione del 15/12/2020 ne veniva dichiarata la contumacia.
Sempre alla prima udienza del 15/12/2020 veniva disposta, a richiesta dell'attore,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale litisconsorte Controparte_2 necessario in virtù di un credito di €40.000,00 maturato nei confronti sia di che di PT in forza del decreto ingiuntivo n. 340/2015 emesso dal Tribunale Controparte_1 di Vicenza. Si costituiva la terza chiamata contestando le deduzioni Controparte_2 attoree e il Tribunale assegnava un termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 07/09/2021, preso atto dell'esito negativo della mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6, c.p.c. per la deduzione DE istanze istruttorie.
Nelle more, intervenuto il fallimento della il Tribunale con Controparte_1 ordinanza del 12/05/2022 dichiarava l'interruzione del giudizio che veniva riassunto dall'attore con atto dell'01/06/2022.
Veniva fissata l'udienza del 26/10/2022 per la prosecuzione del processo, nella quale parte attrice chiedeva la concessione dei termini per deposito della seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. non decorsi al momento dell'interruzione, mentre e Controparte_1 Controparte_3 eccepivano l'improcedibilità e inammissibilità DE domande attoree assumendo la competenza della sezione Fallimentare.
Con provvedimento dell'01/02/2023 il giudice di primo grado respingeva le istanze istruttorie formulate dall'attore e dalla convenuta e Controparte_1 disponeva una C.T.U. diretta a determinare il valore locativo degli immobili oggetto della pretesa usucapione, nominando a tal fine l'arch. che depositava la Persona_8 relazione in data 13/06/2023.
pag. 23/41 La causa veniva rinviata al 17.10.2023, per precisazione DE conclusioni e veniva trattenuta in decisione con termine per conclusionali e repliche.
§2.
Con sentenza n. 422/24 del 20/02/2024 il Tribunale di Vicenza ha rigettato le domande attoree e, in parziale accoglimento DE domande riconvenzionali proposte dal
, ha accertato e dichiarato che Controparte_1 quest'ultimo è proprietario dei seguenti beni indicati negli atti di acquisto del 1998:
(1) per la piena proprietà, censiti al N.C.E.U. del Comune di Arcugnano (Vi), al
(a) Foglio 3: mappale n. 65 sub 3, via Roma n. 4; mappali nn. 65 sub 4-70 sub 4-157-
208-209-210, via Roma n. 3; mappale n. 70 sub 5, via Roma n. 5; mappale n. 70 sub 6, via Roma n. 5; mappale n. 190 sub 1, via Roma n. 3; mappale n. 190 sub 2, via Roma n. 3; mappale n. 207, via Breganzola n. 4;
(b) Catasto Terreni dello stesso Comune Foglio 3, mappale n. 56, mappale n. 59, mappale n. 60, mappale n. 61, mappale n. 66, mappale n. 71, mappale n. 154, mappale n. 67, mappale n. 190;
(c) Comune di Arcugnano N.C.E.U., Foglio 3 mappale n. 67, via Roma n. 10;
(d) Comune di Arcugnano, Catasto Terreni, foglio 3, mappale 31, mappale n. 51; mappale n. 52, mappale n. 53, mappale n. 55, mappale n. 58, mappale n. 62, mappale n. 63, mappale n. 64, mappale n. 155, mappale n. 156, mappale n. 277, mappale n. 276, mappale n. 279;
(e) Comune di Arcugnano, Catasto Terreni, foglio 4, mappale n. 46, mappale n. 48, mappale n. 50, mappale n. 129, mappale n. 130, mappale n. 135, mappale n. 136, mappale n. 153, mappale n. 154, mappale n. 198, mappale n. 264, mappale n. 271;
(f) Comune di Vicenza Catasto Terreni: Foglio 39, mappale n. 95, mappale n. 97, mappale n. 161, mappale n. 90, mappale n. 341;
(2) per l'1/2 dei seguenti beni, censiti al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, foglio,
36, mappale n. 299; mappale n. 304; beni all'attualità identificati catastalmente come da tabelle di cui alle pagg. 11 e 12 della relazione di CTU depositata il 13.6.2023 nel presente giudizio dal CTU, Arch. ; Per_8
pag. 24/41 Accertata l'occupazione sine titulo del complesso da parte di (eccettuate tre Parte_1 stanze al secondo piano, pacificamente occupate da e censite al Controparte_1
CF del Comune di Arcugnano, foglio 3, mapp. 65, sub. 26 e 27 e porzioni del mapp. 65, sub. 11), il Tribunale di Vicenza ha condannato l'attore all'immediato rilascio del complesso immobiliare, libero da persone e cose, in favore del
[...]
. Controparte_1
Ha inoltre condannato al pagamento della somma di €567.724,42, per Parte_1 indennità di occupazione sine titulo, liquidata con riferimento al periodo intercorrente tra la proposizione della domanda riconvenzionale e la pubblicazione della sentenza, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo.
Il Tribunale di Vicenza ha rigettato, per il resto, le domande del ed ha CP_1 condannato alla refusione DE spese di lite. Parte_1
§3.
Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, ha interposto tempestivo Parte_1 appello fondandosi su quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado, che non ha riconosciuto il possesso dell'immobile da parte dell'attore all'epoca in cui il bene era di proprietà di Immobiliare Le HI ed ha qualificato il suo rapporto con il bene come detenzione, ritenendo si sia servito del complesso immobiliare de quo per scopi personali, ai sensi dell'art.2256 c.c.., con l'autorizzazione della socia.
Lamenta inoltre che il giudice di prime cure abbia rigettato le istanze di istruttoria orale.
Con il secondo motivo, parte appellante si duole del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto concretata una interversione del possesso ed abbia qualificato il suo rapporto con il bene come detenzione in virtù di mera tolleranza della proprietaria.
Con il terzo motivo, parte appellante contesta l'utilizzabilità di un documento acquisito dal CTU.
pag. 25/41 Con il quarto motivo, parte appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di una indennità di occupazione del bene, in carenza di allegazioni da parte della Controparte_1
§3.1
Con il primo motivo di impugnazione lamenta l'erroneità della decisione del Parte_1
Tribunale di Vicenza nella parte in cui ha qualificato il suo rapporto con il compendio immobiliare di LL SI, all'epoca in cui era di proprietà di Immobiliare ID DE
HI s.r.l., come di mera detenzione per scopi personali ex art.2256 c.c. con l'assenso dell'altro socio e coniuge.
Lamenta inoltre l'appellante di non essere stato ammesso a provare di avere sostenuto esborsi milionari finalizzati alla conservazione del patrimonio, al pagamento di opere di manutenzione straordinaria ed alla liberazione dell'immobile da ipoteche.
Secondo la prospettazione dell'appellante tali circostanze sarebbero significative di un possesso uti dominus e il rigetto DE istanze istruttorie avrebbe violato il suo diritto di difesa, in contrasto con gli artt. 2256 c.c., 2297 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 11 Cost.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Deve ritenersi provato in quanto non contestato che il sig. , unitamente alla Parte_1 sua famiglia, abbia ottenuto la disponibilità materiale del compendio immobiliare oggetto di domanda di usucapione ed abbia ivi posto la propria residenza, unitamente ai propri familiari, quantomeno da giugno del 1994 (è irrilevante oltre che incerta, anche nelle allegazioni, l'occupazione nel periodo immediatamente successivo all'acquisto, ma la questione è di scarso rilievo essendosi maturato il ventennio dal 1998).
Le allegazioni, da parte del , di avere sostenuto ingenti costi “di tasca propria” non PT sono provate. Non emerge alcuna lesione del diritto di difesa dell'attore, poiché i capitoli di prova orale formulati da sul punto sono inammissibili in quanto Parte_1 in parte generici - in ordine alla provenienza dei fondi ed alla spendita del nome della società - ed in parte irrilevanti, in quanto relativi a circostanze che, anche ove risultassero confermate dai testimoni, non varrebbero a provare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione. Inoltre, non ricorre alcuna pag. 26/41 DE ipotesi che consentono di ammettere la prova testimoniale dei pagamenti di cui agli artt.2721 e 2724 c.c.
Sussistono per contro numerosi elementi che inducono a ritenere non sia verosimile che il – che avanza in proprio domanda di usucapione del compendio - abbia PT provveduto agli esborsi personalmente e non piuttosto tramite società del gruppo . PT
Come osservato nella articolata motivazione della sentenza impugnata, dalla stessa documentazione prodotta dall'attore emerge che egli spendesse il nome dell'effettivo proprietario e possessore dei beni anche successivamente al trasferimento della proprietà del complesso a Immobiliare Tre s.r.l. schermandosi, all'occorrenza, dietro ad e ad altre società del UP LE. Controparte_1
L'affermazione di essersi sobbarcato personalmente un mutuo di cinque miliardi di lire
(pari a €2.582.285,99) con Banca Antoniana Pop.Veneta ai fini di “rimborsare tutte le società del UP che avevano erogato finanziamenti per il restauro di “LL SI”
( Chiuppano s.r.l. , Immobiliare Santa Lucia s.a.s. , Servizi Controparte_1
Costieri s.r.l., Fenice s.r.l.)” ad un più attento esame risulta smentita.
Infatti, non vi è prova alcuna di esborsi, da parte del , “di tasca propria” Parte_1
(secondo l'espressione utilizzata dallo stesso).
Il mutuo è stato estinto in parte tramite provvista fornita da società del gruppo ed PT in parte, presumibilmente, dalla proprietaria che il 9 gennaio 1998 Controparte_1 si era accordata con Immobiliare ID DE HI per il pagamento del prezzo del compendio immobiliare mediante accollo del 50% del mutuo. In ogni caso, non vi è prova del pagamento di alcuna rata di mutuo con fondi appartenenti all'attore.
ha anzi allegato e documentato di avere saldato il mutuo tramite società del Parte_1
UP LE (pag. 11 dell'atto di citazione, docc 7 e 8, docc.70, 71 e 72). Più precisamente, il credito è stato acquistato dal sig (unitamente ad altri crediti Tes_9 nei confronti di personalmente, di e DE società Parte_1 Controparte_1
Immobiliare Santa Lucia s.a.s. di LE Carlo & C., La Fenice s.r.l. e Servizi Costieri
s.r.l.). Con missiva 25 novembre 2005 si è obbligato a fornire al sig. Parte_1 Tes_9 la provvista relativa all'acquisto di tali crediti e a tenerlo indenne da qualunque
[...]
pag. 27/41 onere. I pagamenti eseguiti dal sig. appaiono destinati a sanare la morosità Tes_9 riferibile allo stesso , per la porzione di mutuo rimasta a suo carico, e non a sanare PT la morosità della proprietaria, per cui nulla provano in ordine al disinteresse di quest'ultima.
Il sig. infatti, dalla documentazione fornita ha assunto il debito di nei Tes_9 Parte_1 confronti di per €1.485.553,32 (per 37 rate del mutuo ipotecario Controparte_17 contratto il 30 dicembre 1997) e il debito di solamente per la Controparte_1 somma di €8.068,74 (per saldo debitore di c/c). Poiché dichiaratamente il pagamento di
€1.695.000,00 è stato sufficiente per estinguere l'ipoteca (come da dichiarazione del
Monte dei Paschi di Siena, di avere ricevuto l'integrale pagamento del credito conseguente al mutuo stipulato in data 30.12.1997 per €2.582.284,50), appare presumibile che la quota di mutuo cui era onerata la proprietaria sia stata saldata dalla stessa.
L'onere di provare che si fosse disinteressata dell'immobile al Controparte_1 punto da rimanere morosa nel pagamento DE rate del mutuo fondiario incombe su parte attrice e non è stato assolto.
Anche l'assunto secondo cui sarebbe rimasta inerte lasciando al Controparte_1
di agire uti dominus sostenendo gli oneri della manutenzione e godendo dei frutti PT civili dei beni è rimasto non sufficientemente provato.
La prospettazione di parte viceversa, che pure non era onerata di Controparte_1 provare il proprio possesso, è sorretta da plurimi elementi documentali. Ad esempio, sono testualmente riferibili a e non al personalmente alcuni Controparte_1 PT documenti relativi a lavori di manutenzione eseguiti, prodotti dallo stesso : PT
- Il documento n.41 è costituito da fattura emessa da NT elettrici OT
AT intestata alla per “lavori eseguiti presso vostri Controparte_1 cantieri” il 30.12.2002;
- Il documento n.43 è costituito da fattura emessa da intestata a Controparte_9 per “I° acconto per lavori di ripristino e decorazione Controparte_1 chiesetta di LL SI” il 17.3.2004;
pag. 28/41 - Il documento n.52 è costituito da fattura emessa da EW Green a carico di per lavori di manutenzione Parco LL SI il 17.07.2013; Controparte_1
- Il documento n.53 è costituito da preventivo che reca quale committente geom. , di opere di tinteggiatura e piccola manutenzione, del Parte_1
22.09.2020. Non rileva sia in quanto successiva all'instaurazione del giudizio
(citazione notificata il 9 luglio 2020) sia in quanto trattandosi di opere di manutenzione ordinaria sarebbe ragionevole ritenerle sostenute dal anche PT in ragione di un rapporto di detenzione con il bene. Il documento n.54 è costituito dalla fattura inerente i lavori preventivati, del 22.10.2020. Tali documenti sono irrilevanti in considerazione dell'epoca nella quale sono stati formati, nella quale era già stato instaurato il contenzioso;
- Il documento n.55 è costituito da preventivo Service s.r.l. inviato il 18 gennaio
2022 via posta elettronica all'indirizzo , intestata a Email_1
senza indicazione di nome proprio o codice fiscale. Il Parte_26 documento è irrilevante in quanto formato in epoca successiva all'instaurazione del contenzioso e reca semmai elementi nel senso di confermare la confusione di ruoli, essendo la richiesta gestita dalla segreteria del gruppo e non da un PT indirizzo riferibile al sig. quale persona fisica. PT
CP_1
- I lavori eseguiti dalla ditta su incarico di fino al 31.12.1998 Parte_1
(docc. 66) sono iniziati quando l'immobile era ancora di proprietà di ID DE
HI (richiesta di acconto per finire i lavori datata 7 luglio 1997 – doc.-
65). Nel documento manoscritto n.67, datato 28.11.2001, costituito da una ricevuta di assegno a saldo, si legge che “col pagamento della somma odierna sono quietanzate anche tutte le fatture per lavori eseguiti per e le società PT collegate” a conferma della spendita del nome DE società da parte del . PT
Correttamente non sono state ammesse le istanze di istruttoria testimoniale di parte CP_1 attrice sulle circostanze di cui ai capitoli 27 e 28 (ditta ) 29 e 30 ( ) 31 e 32 CP_10
CP_1 ( ) 33 e 34 ( 35 e 36 ( ), 37 ( ) 38 (EW Green) 39 CP_8 Tes_8 CP_9
( ) 40 ( , volti ad affermare che i lavori erano stati commissionati da CP_15 CP_16
, in quanto, oltre che generiche, sono anche in parte contrarie al contenuto Parte_1 testuale dei citati documenti. pag. 29/41 Le circostanze affermate da parte attrice di cui al capitolo di prova n.5, vale a dire che la teste avesse provveduto al frazionamento di alcune unità immobiliari Testimone_2 parte del compendio (fg. 3, mapp. 65 ) “su incarico del geom. ” come da Parte_1 doc. 74 costituiscono piuttosto elementi a supporto della tesi di parte convenuta in quanto la richiesta di corresponsione di compenso professionale “per le pratiche catastali per aggiornamento Vostro fabbricato sito in Comune di Arcugnano (VI) – pratiche eseguite nel 2011 (incarico ricevuto dal geom. )” avanzata da Parte_1 [...]
è intestata a e non a ed è documentale che Tes_2 Controparte_1 Parte_1 fosse interessata al frazionamento, funzionale ad una migliore e Controparte_1 più redditizia fruibilità del compendio, in quanto è prodotta documentazione DE relative pratiche amministrative, sottoscritte dalla stessa.
In quanto al pagamento DE imposte, le stesse sono state versate a nome di come risulta dai bollettini dei pagamenti ICI (docc.65, 66, 67 attore Controparte_1 relativi agli anni dal 1998 al 2000) intestati alla società, dalla quietanza di versamento acconto dell'IMU datata 17 giugno 2019 (doc.17 ) e dal modello F24 Controparte_1 di pagamento IMU datato12 agosto 2020 (doc.18 ). L'appellante non ha Controparte_1 fornito alcuna prova documentale che il pagamento DE imposte sia stato effettuato con fondi provenienti da suo conto personale ma si è limitato ad una inammissibile richiesta di prova testimoniale sulla circostanza di cui al capitolo di prova n.46, “il geom. PT
ha provveduto personalmente, negli anni 1996-1998-1999-2000, al pagamento
[...] dell'imposta ICI relativa alle unità immobiliari insistenti nel compendio “LL SI”, come da docc. 59, 60, 61, 62 che le si rammostrano in copia”.
Il ha diffidato alla manutenzione dei muri di Controparte_19 Parte_1 contenimento DE porzioni agricole. La prova orale richiesta sul punto è irrilevante in quanto, anche qualora dimostrasse di avere commissionato i lavori a titolo Parte_1 personale, si tratterebbe di lavori necessari ed urgenti, volti a tutela della pubblica incolumità ed eseguiti su diffida della pubblica autorità a lui personalmente rivolta e la loro ipotetica esecuzione non sarebbe incompatibile con un rapporto di detenzione con il bene. La documentazione prodotta - ricevute manoscritte senza indicazione del pag. 30/41 committente – è inconcludente in quanto non prova la provenienza dei fondi utilizzati per i pagamenti (doc.73).
Infine, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa a seguito della mancata ammissione DE circostanze di prova orale relative al complesso di operazioni poste in essere dal ai fini di pervenire alla cancellazione dell'ipoteca in quanto, dalla stessa PT narrativa attorea, non vi è stato alcun esborso di somme in proprio da parte di PT
.
[...]
In conclusione, è stata correttamente rigettata la domanda di usucapione in quanto il
, che ne era onerato, non ha provato di avere tenuto un comportamento uti dominus PT provvedendo, come allegato, con fondi propri al pagamento DE opere di restauro, all'estinzione del mutuo ed alla cancellazione dell'ipoteca, anche a voler ammettere che tali condotte siano manifestazione di un inequivoco esercizio del potere di signoria sulla cosa.
§3.2.
L'appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia ritenuto che “il semplice fatto che i beni originariamente della Immobiliare ID DE HI e della CP_7 siano stati ceduti nel 1998 a non è sufficiente ad integrare una Controparte_1 interversione del possesso da parte dell'attore, che avrebbe dovuto dimostrare un mutamento del titolo per causa del terzo o una sua opposizione alla convenuta” e che fosse onere del dimostrare un atto di interversione del possesso. Si duole, inoltre, PT del fatto che la lunga durata del rapporto di fatto con il bene non abbia condotto ad escludere la permanenza nella materiale disponibilità dell'immobile per mera tolleranza da parte della proprietaria.
Il , all'epoca in cui il complesso di LL SI era di proprietà di Immobiliare PT
ID DE HI e i terreni circostanti erano di proprietà del coniuge , era CP_7 amministratore della società proprietaria nonché socio assieme con il proprio coniuge.
E' pacifico che egli abbia utilizzato gli immobili anche per finalità proprie, avendovi collocato la propria residenza familiare oltre che la sede della società. E' presumibile che il coniuge – socia e anch'essa residente nel complesso immobiliare - avesse pag. 31/41 autorizzato il marito ex art.2256 c.c. ad utilizzare i beni anche per finalità private e pertanto deve ritenersi che il rapporto con i beni fosse qualificabile come di detenzione qualificata.
La situazione di fatto non è mutata quando i fabbricati di proprietà di Immobiliare ID DE HI s.r.l. e i terreni di proprietà della sono stati ceduti a CP_7
è incontestato che i coniugi abbiano conservato la loro residenza Controparte_1 in LL SI e il abbia continuato a destinare una porzione di fabbricato ad PT ufficio volto alla gestione DE società del UP LE.
Parte appellante contesta che, successivamente alla vendita ad il Controparte_1 rapporto con il bene si possa qualificare come di detenzione, non essendo più socio della società proprietaria e pertanto essendo venuta meno qualunque (eventuale) precedente autorizzazione, da parte di soci, all'utilizzo dei beni per finalità proprie.
Afferma, in altre parole, che la propria permanenza nell'immobile dopo il suo trasferimento ad abbia fatto venire meno il rapporto di detenzione Controparte_1
e che, di conseguenza, fosse onere di provare di avere “tollerato” Controparte_1 per oltre vent'anni che il esercitasse sui beni un potere di fatto corrispondente al PT diritto di proprietà. Il afferma che il giudice di prime cure abbia errato nel non PT riconoscere come avverata l'usucapione, pur se non avrebbe assolto Controparte_1 all'onere probatorio, a proprio carico, di dimostrare l'esistenza di un rapporto di mera tolleranza.
Il motivo non può venire accolto.
Parte appellante non ha espressamente contestato l'affermazione – contenuta nella comparsa di risposta di primo grado di parte – secondo cui Controparte_1 quest'ultima gli avrebbe lasciato il godimento di LL SI permettendogli di dimorarvi con la famiglia, seppure sine titulo, “in ragione di un rapporto personale intercorrente fra il signor e l'allora amministratore di Parte_1 Controparte_1
signor in via del tutto transitoria e precaria”.
[...] Persona_7
Tale circostanza in quanto non specificamente contestata deve ritenersi provata, ex art.115 c.p.c., ed il rapporto fra il ed il bene deve ritenersi essere proseguito, dopo PT
pag. 32/41 la vendita a nelle forme della detenzione, sia pure non più per Controparte_1 effetto di una autorizzazione da parte dei soci bensì in virtù di una tolleranza da parte della proprietaria.
Non è necessario, a tal fine, dar prova del consenso di tutti i soci di Controparte_1
non essendo più applicabile la fattispecie di utilizzo di beni societari ad uso
[...] personale di un socio bensì la diversa ipotesi di tolleranza nell'utilizzo del bene da parte di un terzo, atta ad escludere il possesso ad usucapionem. Conseguentemente, l'onere della prova di dimostrare un atto di interversione del possesso ricade sull'attore, che non lo ha assolto.
Si osserva che sebbene la tolleranza, atta ad escludere la sussistenza di un possesso ad usucapionem ai sensi dell'art.1144 c.c., abbia normalmente per oggetto utilizzi del bene limitati nel tempo, tuttavia non è esclusa anche in casi, come il presente, in cui il rapporto materiale con il bene si sia avverato per un tempo ultra-ventennale e si sia estrinsecato nell'esercizio di attività non modeste, purché sussistano in concreto rapporti tra le parti caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o societari. La lunga durata della relazione di fatto non ha valore presuntivo circa l'esclusione della tolleranza, nel caso in cui la relazione si fondi su vincoli particolari tra le parti, quali quelli di carattere societario (Cass. n.17880 del 3 luglio 2019, Cass.n.2487/2000, Cass.
n.9661 del 27 aprile 2006, quest'ultima sentenza resa in un caso analogo al presente, avente ad oggetto l'usucapione di villa di proprietà societaria da parte di coniugi soci della proprietaria e residenti presso l'immobile de quo) o in presenza di vincoli di parentela (Cass. n.15739 del 13 agosto 2004, n.8194/2001, n. 8498/1995, n.1042/1992).
La ratio sottostante al principio giurisprudenziale è che la lunga durata della tolleranza può essere verosimile nel caso di particolari vincoli, mentre è più difficilmente mantenuta nel caso di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, normalmente labili e mutevoli.
Nel caso in esame, deve ritenersi sussistere un particolare rapporto fra il e la PT società proprietaria essendo questa parte del “gruppo LE”. Controparte_1
pag. 33/41 L'appellante, pur contestando l'esistenza di un rapporto societario tra sé e CP_1
e pur sottolineando come non vi sia “alcuna prova” né della propria partecipazione
[...] come socio né di un assenso dei soci di , tuttavia non ha contestato Controparte_1 espressamente che la società convenuta faccia parte del “UP LE” né ha prodotto alcuna visura ai fini di dimostrare l'estraneità della società al UP ed ha anzi ammesso che la società fosse parte DE “società del UP”, Controparte_1 assieme alle società Chiuppano s.r.l., Immobiliare Santa Lucia s.a.s., Servizi Costieri
s.r.l. e Fenice s.r.l. che avevano erogato finanziamenti per il restauro di LL SI quando il complesso era ancora di proprietà della società ID DE HI (atto di citazione, pagina n.9).
Deve pertanto confermarsi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di usucapione del complesso immobiliare, qualificando il rapporto fra il sig. ed il bene non come di possesso bensì come di mera detenzione PT originariamente per autorizzazione della socia (finché di proprietà di Immobiliare ID DE HI s.r.l.) e quindi per mera tolleranza della proprietaria (nel periodo successivo all'acquisto del compendio da parte di ). Controparte_1
Deve confermarsi la sentenza impugnata anche nel capo in cui ha rigettato la domanda di usucapione dei terreni di cui era proprietaria la moglie dal Controparte_7
15.1.1990 al 9.1.1998. Come da dichiarazione dello stesso attore, i terreni sono stati concessi in affitto dalla moglie all'Azienda Agricola Faccio Mercede Controparte_7
(pag.10 atto di citazione).
L'attore a supporto della propria domanda di usucapione dei terreni parte del compendio di cui era proprietaria la moglie dal 15.1.1990 al 9.1.1998, non ha Controparte_7 fornito prova documentale DE proprie allegazioni di avere effettuato a proprie spese lavori preparatori e di piantumazione e di avere provveduto alla vendita dei prodotti agricoli e si è limitato a formulare capitoli di prova orale, inammissibili in quanto generici in quanto alla provenienza dei fondi.
Dopo la cessione dei terreni a la nuova proprietaria ha rinnovato Controparte_1 il contatto di affitto agrario una prima volta con atto del 10.01.1998 (in allegato alla pag. 34/41 CTU) e nuovamente il 10 settembre 2003, come risulta riconosciuto dallo stesso sig. in data 7 marzo 2008 (convenzione per affittanza agraria allegata a CTU). Già PT queste circostanze sarebbero di per sé sufficienti ad escludere il possesso ad usucapionem in capo al . PT
Riguardo all'utilizzo dei fondi agricoli durante il tempo successivo all'acquisto dei terreni da parte di (9.1.1998 – attualità), l'attore formula un unico Controparte_1 capitolo di prova testimoniale n.51, volto a provare che abbia provveduto Parte_1 alla vendita dei prodotti dei vigneti. Tale circostanza è irrilevante, in quanto non è specificato se la vendita avvenisse in nome proprio o della proprietà e non è allegato a beneficio di chi sia stato versato il prezzo né è prodotta alcuna traccia documentale dei pagamenti.
In conclusione, il motivo viene integralmente rigettato.
§3.3.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole della utilizzazione del documento 6 allegato alla relazione ritenendo che lo stesso non potesse venire legittimamente utilizzato ai fini di riscontrare l'eccezione di parte . Si Controparte_1 tratta di atti del 1998 e del 10.9.2003 e scrittura integrativa del 7.3.2008 sottoscritta da
, tutti a prova dell'intervenuta rinnovazione, da parte di del PT Controparte_1 contratto di affitto agrario riguardante tutti i terreni in precedenza locati dalla CP_7 dai quali il giudice di prime cure ha ritenuto provato che “almeno fino al marzo 2008,
l'attore riconoscesse come validi ed efficaci gli accordi già sottoscritti dalla convenuta, nell'esercizio dei suoi poteri proprietari”.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Innanzitutto i documenti de quo non possono ritenersi riferiti a fatti principali e soprattutto determinanti il convincimento circa la infondatezza della domanda di usucapione. Costituiscono un mero elemento, secondario, a conferma del mancato assolvimento dell'onere probatorio, da parte dell'attore, di avere posseduto l'intero complesso immobiliare uti dominus ed in via esclusiva.
pag. 35/41 In secondo luogo, la doglianza è tardiva in quanto l'affermata nullità non è stata eccepita in primo grado nella prima udienza utile o in sede di precisazione DE conclusioni.
Infine, la produzione del documento è stata iniziativa dello stesso nel corso DE PT operazioni peritali (cfr. p.31, CTU).
§3.4.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di una indennità per l'occupazione sine titulo, sollevata da nonostante l'assenza di Controparte_1 allegazioni in ordine alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che sarebbe stato perduto.
Il Tribunale ha accolto la domanda dal 23 novembre 2020, data di deposito della comparsa di risposta.
ha chiesto la liquidazione del danno da occupazione senza titolo Controparte_1 facendo riferimento al valore locativo di mercato dei beni. Nelle more del giudizio di primo grado è intervenuta la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n.33645 del 15 novembre 2022 che ha posto fine ad un contrasto giurisprudenziale relativo al c.d. danno in re ipsa.
ha affermato di avere da sempre estrinsecato appieno le proprie Controparte_1 facoltà di proprietaria nel corso degli anni, cedendo in locazione a terzi le unità immobiliari di LL SI (docc. 1-12), pagando le relative imposte (docc. 17 e 18) e richiedendo allo stesso signor la rifusione DE spese sostenute per le utenze del PT bene (docc. 14, 15, 16 e 25).
Allegando la perdita subita facendo riferimento al canone locativo parte convenuta ha lasciato comprendere che, in difetto dell'occupazione da parte Controparte_1 dell'attore, avrebbe potuto concedere in locazione a terzi anche i beni occupati dal PT
e dai suoi familiari.
pag. 36/41 Non essendo oggetto di impugnazione il criterio di liquidazione adottato dal CTU – del resto estremamente conservativo – la sentenza deve venire confermata anche nel capo condannatorio.
§ 4.
L'impugnazione deve venire rigettata anche in quanto l'appellante non si confronta con l'iter logico motivazionale seguito dal Tribunale di Vicenza ove ha rigettato la domanda per i seguenti motivi:
1. Il primo giudice ha ritenuto che “dalla stessa documentazione prodotta dall'attore emerge che egli spendesse, anche successivamente al 1998, il nome dell'effettivo proprietario e possessore dei beni, … emerge dunque che, fino ad una Controparte_1 fase avanzata (e, dunque, almeno fino al termine del primo decennio degli anni 2000),
LE si schermasse, all'occorrenza, dietro ad , spendendone il nome e Controparte_1 non manifestando all'esterno la sua asserita qualità di possessore”.
Tali fatti avvalorano la prospettazione di parte convenuta e sono Controparte_1 incompatibili con l'esistenza di un possesso ad usucapionem.
La documentazione agli atti conferma la spendita del nome della proprietaria da parte del : PT
- E' indicato il nome di e sono apposti timbro della società Controparte_1
e sottoscrizione al campo “firma DE parti o loro delegati” nella documentazione relativa al frazionamento di parte del complesso immobiliare
(doc.n.58 prodotto in tre tranches dall'attore).
- ha stipulato un contratto di locazione il 27 dicembre 2013 Controparte_1 con MM spa avente ad oggetto un'unità immobiliare sita al foglio 3, mappale
65 sub 25 (porzione), sub 26 e sub 27 (doc.9), fattura relativa al mese di settembre 2009 ed estratto conto a prova del pagamento (docc.9, 10, 11);
- ha emesso diverse fatture aventi espresso riferimento Controparte_1 nella causale a canoni di locazione di singole unità immobiliari del compendio, intestate a: pag. 37/41 o del 1 settembre 2009 con riferimento a Parte_19 contratto 25 agosto 2009 e relativo bonifico (docc 1 e 2);
o Sam's Spirit s.r.l. del 1 ottobre 2010 con riferimento a contratto del 30.11.2009 e relativo bonifico (docc.3,4);
o del 1 ottobre 2010 con riferimento a Testimone_3 contratto del 30.11.2009 e relativo bonifico (docc. 5,6);
o , del 1 luglio 2009 con riferimento a canone di affitto CP_23 mese di luglio 2009 e anticipo spese condominiali e relativo bonifico (docc.7,8);
- ha stipulato il 1 luglio 2017 un contratto con il quale ha Controparte_1 concesso in locazione a la porzione di cui al foglio 3, Controparte_24 mappale n.65 sub.11 – fatta eccezione per tre stanze al secondo piano - (doc.12).
Pur se la porzione di subalterno compresa in contratto di locazione alla
[...]
è esclusa dalla domanda di usucapione, tuttavia nondimeno la CP_24 avvenuta stipula di un contratto di locazione da parte di Controparte_1 relativa ad una porzione immobiliare (non catastalmente autonoma) dell'unitario compendio non è priva di rilevanza. Infatti, unitamente agli altri contratti di locazione stipulati, costituisce un elemento di prova in senso contrario alle allegazioni di parte , in quanto è inverosimile un possesso parziale Parte_1 del complesso, in mancanza di alcun atto divisionale. Che la porzione data in locazione a sia pacificamente stata gestita uti dominus da CP_24 risulta anche dalla comunicazione del al conduttore, Controparte_1 PT datata 1 ottobre 2020, con la quale il affermava di non poter modificare il PT contratto o provvedere alla richiesta riduzione del canone in conseguenza della pandemia in quanto questo è di competenza del dr. che ci legge in copia, Per_9 legale rappresentante di (doc.19). Controparte_1
- ha prodotto fattura 17.1.2020 intestata a , di Controparte_1 Parte_1 riaddebito costi di utenze per l'anno 2019 (doc.13).
2. Il Primo giudice ha addotto il seguente ulteriore motivo di rigetto della domanda, con il quale parte appellante non si confronta:
pag. 38/41 L'attore non ha provato anche la sussistenza del corpus, con riferimento a tutti i beni oggetto di causa e per il tempo utile ad usucapire: alcuni beni sono stati per lungo tempo nel possesso della convenuta, a cui poi il ha cercato di sostituirsi, almeno PT nei rapporti con i terzi (tra questi … i terreni, ma anche gli altri beni che risultavano affittati dai dante causa della convenuta nel 1998).
Il complesso immobiliare, come risulta dalla CTU prodotta, è un complesso monumentale articolato in sette corpi di fabbrica oltre a terreni pertinenziali a parco ed a terreni agricoli situati nelle vicinanze e frazionato in numerose unità indipendenti adibite sia ad uso residenziale che ad uffici. Nei contratti di locazione prodotti da parte di si legge che quest'ultimo “ha la disponibilità di 11 bilocali con servizi con PT annesse due corti, ristrutturati di recente e completamente arredati”.
La prova del possesso ad usucapionem avrebbe dovuto riguardare analiticamente ciascuna DE porzioni dell'articolato ma unitario complesso monumentale e parte PT avrebbe dovuto provare il possesso ad usucapionem per ciascuna DE porzioni autonome.
Per contro, da dichiarazioni di Immobiliare ID DE HI s.r.l riportate nell'atto di compravendita del 9.1.1998 (cfr. doc. 5, atto di citazione) risulta che, al momento della cessione ad parte dei beni fosse detenuta da terzi e Controparte_1 precisamente:
- una porzione del mappale n.70 era occupata da a titolo di Persona_10 comodato gratuito
- altra porzione era locata al signor e la restante porzione del mappale CP_23
70, il mappale 67 e tutti i terreni scoperti erano locati a Faccio Mercede con contratto di locazione agraria scadente nel 2010;
- il piano primo del mappale 65 era locato alla società Sobiati Sasil S.r.l., i piani terzo e quarto erano occupati da e i piani interrato e terra Controparte_7 erano ceduti in uso (per un periodo di tempo scadente nel 2010) alla società
Immobiliare Santa Lucia.
pag. 39/41 Sotto il profilo del Corpus era onere del dimostrare di avere esercitato i poteri di PT fatto su tutti i beni oggetto di domanda esclusivamente e con continuità per oltre vent'anni. La mancata prova del possesso ventennale costituisce infatti di per sé sola ragione sufficiente per rigettare la domanda di usucapione.
3. Il primo giudice ha, infine, rigettato la domanda in quanto “Le concrete modalità di utilizzo dei beni – ristrutturazione degli immobili, locazione a terzi ma anche loro utilizzo mediante iscrizione di ipoteche, per garantire vari finanziamenti del “UP
LE” concreterebbero comunque un esercizio degli scopi sociali, stante l'ampio contenuto dell'oggetto sociale [ID DE HI] comprendente anche la costruzione di opere edili e la gestione e locazione di immobili e il rilascio di garanzie reali”. Anche la riferibilità DE modalità di gestione degli immobili alla proprietà costituisce autonoma ratio decidendi, sufficiente per rigettare la domanda di usucapione.
§5.
In conclusione, l'appello deve venire rigettato, con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 470 pubblicata il 28/02/2024.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/14 tenuto conto DE fasi effettivamente svolte, di studio, introduttiva e decisionale e applicato lo scaglione tabellare corrispondente al valore “indeterminabile” di complessità bassa. Si applicano i valori medi per le parti e Controparte_1
ed i valori minimi per in Controparte_3 Controparte_2 quanto le questioni da lei trattate erano inferiori di numero e non complesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 422/2024 pubblicata il 21/02/2024 contrariis rejectis, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
pag. 40/41 2. Condanna , alla rifusione a favore di Parte_1 Controparte_1
, e di DE spese processuali del
[...] Controparte_3 presente grado di giudizio, liquidate in €6.946,00 ciascuno per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
3. Condanna alla rifusione a favore di DE spese Parte_1 Controparte_2 processuali del presente grado di giudizio, liquidate in €3.473,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
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