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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 840/2024 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. LAURETTA GABRIELLA Parte_1 con il quale è elett.te dom.ta
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappr.tp e difeso dall'Avv. STEFANO AZZANO ed elett. dom.to CP_1 presso la sede distrettuale dell'Inps Napoli
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP Con ricorso depositato in data 09/02/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' resistente esponendo che, con provvedimento del 29/03/2022, l'Istituto previdenziale le aveva comunicato che sulla sua pensione categ. INVCIV n. 07370158 era stata erogata una somma indebita dell'importo di €. 4.183,16 per il periodo 1/7/2021- 28/2/2022. Tanto premesso chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'indebito e che nulla dovesse restituire all'
[...]
convenuto, con condanna alla restituzione di quanto già eventualmente trattenuto, spese vinte. CP_2CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso atteso che l'indebito dipendeva dalla riliquidazione della pensione INVCIV n. 07370158, a decorrere dal 01.07.2021, non spettando più alla ricorrente l'indennità di accompagnamento a seguito della visita di revisione;
con vittoria di spese. All'odierna udienza, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
La domanda non è fondata e va rigettata.
È necessario rilevare, preliminarmente, che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. 29 aprile 2009, n. 9986). Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l' comunichi la sussistenza CP_2 dell'indebito, dovendosi invece valutare la sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, trattandosi di obbligazioni ex lege che nascono al verificarsi dei presupposti richiesti dalla legge, di diretta derivazione dall'art. 38 Cost. Ora, va evidenziato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude, viceversa, la ripetizione, in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. La disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”.
Ogni qualvolta, invece, sussista un rapporto assistenziale tra assicurato ed istituto erogatore, poiché la domanda di prestazione è stata presentata, nonché sussistano la piena buona fede del percettore e, correlativamente, la colpa esclusiva dell'Ente erogatore nella concessione della provvidenza non spettante, si ricade non nel caso di "mancanza radicale del diritto alla prestazione", ma in quello di mancanza di un requisito prescritto dalla legge per ottenere la prestazione. Nel caso che occupa l'indebito è dovuto al venir meno dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento. I verbali della visita di revisione, provvisorio e definitivo, sono stati regolarmente notificati alla ricorrente, come da CP_ documentazione depositata da In tema di indebiti connessi al venire meno dei requisiti sanitari, l'art. 37, co. 8, della legge n. 448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, e la Cassazione ha sempre rilevato la ripetibilità dell'indebito sin dal momento in cui è accertato il venir meno del requisito sanitario. La giurisprudenza della Corte si era orientata nel senso dell'irrilevanza, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
come dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi. Si è, dunque, in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia, poi, necessario ripetere, non certo sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini;
né, così interpretato, il sistema normativo che ne risulta era giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso si riteneva ragionevole che fosse la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. 6091/2002; 14590/2002 18299/2002 16260/2003; 2056/2004). Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione più recente (Cass 29419/18, n. 4468/21) pone sempre più l'accento sull'affidamento che scaturisce nel pensionato a seguito della mancata sospensione e revoca della prestazione, che continua spesso ad essere erogata per lunghi periodi senza che intervenga alcuna sospensione e revoca, salvo poi un successivo provvedimento di indebito. La recentissima sentenza n. 24180/22 ha di nuovo evidenziato come anche nel caso di indebito assistenziale per sopravvenuto difetto del requisito sanitario a seguito di visita di revisione “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
la sentenza impugnata - che non ha esaminato la fattispecie in base ai principi esposti e prescindendo dalla verifica della condizione soggettiva dell'accipiens - e', dunque incorsa in errore di diritto;
va cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione”.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, al fine di stabilire se i ratei di prestazione assistenziale erogati nonostante l'insussistenza sopravvenuta dei requisiti di legge debbano essere restituiti, deve ritenersi, quindi, essenziale accertare la condizione soggettiva dell'accipiens a fronte della mancanza di un formale atto di sospensione e revoca della prestazione e del perdurare dell'erogazione della prestazione assistenziale nonostante l'esito negativo della visita di revisione.
CP_ Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l non ha provveduto, una volta accertata la insussistenza del requisito sanitario, nel 2021, secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della CP_ provvidenza a decorrere dalla data della visita di verifica: l' ha, invece, continuato ad erogare la prestazione per un circa 7 mesi dopo la comunicazione del verbale della visita di revisione (luglio 2021 comunicazione del verbale provvisorio, settembre 2021 comunicazione del verbale definitivo).
Quindi la ricorrente, comunque, era a conoscenza del verbale della visita di revisione fin da luglio 2021, e si è vista CP_ corrispondere l'indennità di accompagnamento per circa 7 mesi prima che l' provvedesse, con il provvedimento oggi impugnato, alla richiesta di restituzione delle somme. Pertanto non può ritenersi sussistente una vera e propria situazione di affidamento incolpevole dell'assistita, sia per il breve tempo in cui è stata ulteriormente erogata la prestazione dopo la visita di revisione, sia perché gli esiti della visita di revisione sono state portate a conoscenza dell'assistita regolarmente (da ultimo Cassazione civile sez. lav., 28/06/2025, CP_ n.17396.:nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell alla ripetizione dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione).
Pertanto, alla luce della legge in materia e dei principi giurisprudenziali in materia di prestazioni assistenziali indebite il ricorso deve essere rigettato.
Le spese sono compensate ex art 152 disp. att. cpc.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1CP_ del 09/02/2024 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 840/2024 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. LAURETTA GABRIELLA Parte_1 con il quale è elett.te dom.ta
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappr.tp e difeso dall'Avv. STEFANO AZZANO ed elett. dom.to CP_1 presso la sede distrettuale dell'Inps Napoli
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP Con ricorso depositato in data 09/02/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' resistente esponendo che, con provvedimento del 29/03/2022, l'Istituto previdenziale le aveva comunicato che sulla sua pensione categ. INVCIV n. 07370158 era stata erogata una somma indebita dell'importo di €. 4.183,16 per il periodo 1/7/2021- 28/2/2022. Tanto premesso chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'indebito e che nulla dovesse restituire all'
[...]
convenuto, con condanna alla restituzione di quanto già eventualmente trattenuto, spese vinte. CP_2CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso atteso che l'indebito dipendeva dalla riliquidazione della pensione INVCIV n. 07370158, a decorrere dal 01.07.2021, non spettando più alla ricorrente l'indennità di accompagnamento a seguito della visita di revisione;
con vittoria di spese. All'odierna udienza, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
La domanda non è fondata e va rigettata.
È necessario rilevare, preliminarmente, che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. 29 aprile 2009, n. 9986). Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l' comunichi la sussistenza CP_2 dell'indebito, dovendosi invece valutare la sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, trattandosi di obbligazioni ex lege che nascono al verificarsi dei presupposti richiesti dalla legge, di diretta derivazione dall'art. 38 Cost. Ora, va evidenziato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude, viceversa, la ripetizione, in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. La disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”.
Ogni qualvolta, invece, sussista un rapporto assistenziale tra assicurato ed istituto erogatore, poiché la domanda di prestazione è stata presentata, nonché sussistano la piena buona fede del percettore e, correlativamente, la colpa esclusiva dell'Ente erogatore nella concessione della provvidenza non spettante, si ricade non nel caso di "mancanza radicale del diritto alla prestazione", ma in quello di mancanza di un requisito prescritto dalla legge per ottenere la prestazione. Nel caso che occupa l'indebito è dovuto al venir meno dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento. I verbali della visita di revisione, provvisorio e definitivo, sono stati regolarmente notificati alla ricorrente, come da CP_ documentazione depositata da In tema di indebiti connessi al venire meno dei requisiti sanitari, l'art. 37, co. 8, della legge n. 448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, e la Cassazione ha sempre rilevato la ripetibilità dell'indebito sin dal momento in cui è accertato il venir meno del requisito sanitario. La giurisprudenza della Corte si era orientata nel senso dell'irrilevanza, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
come dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi. Si è, dunque, in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia, poi, necessario ripetere, non certo sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini;
né, così interpretato, il sistema normativo che ne risulta era giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso si riteneva ragionevole che fosse la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. 6091/2002; 14590/2002 18299/2002 16260/2003; 2056/2004). Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione più recente (Cass 29419/18, n. 4468/21) pone sempre più l'accento sull'affidamento che scaturisce nel pensionato a seguito della mancata sospensione e revoca della prestazione, che continua spesso ad essere erogata per lunghi periodi senza che intervenga alcuna sospensione e revoca, salvo poi un successivo provvedimento di indebito. La recentissima sentenza n. 24180/22 ha di nuovo evidenziato come anche nel caso di indebito assistenziale per sopravvenuto difetto del requisito sanitario a seguito di visita di revisione “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
la sentenza impugnata - che non ha esaminato la fattispecie in base ai principi esposti e prescindendo dalla verifica della condizione soggettiva dell'accipiens - e', dunque incorsa in errore di diritto;
va cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione”.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, al fine di stabilire se i ratei di prestazione assistenziale erogati nonostante l'insussistenza sopravvenuta dei requisiti di legge debbano essere restituiti, deve ritenersi, quindi, essenziale accertare la condizione soggettiva dell'accipiens a fronte della mancanza di un formale atto di sospensione e revoca della prestazione e del perdurare dell'erogazione della prestazione assistenziale nonostante l'esito negativo della visita di revisione.
CP_ Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l non ha provveduto, una volta accertata la insussistenza del requisito sanitario, nel 2021, secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della CP_ provvidenza a decorrere dalla data della visita di verifica: l' ha, invece, continuato ad erogare la prestazione per un circa 7 mesi dopo la comunicazione del verbale della visita di revisione (luglio 2021 comunicazione del verbale provvisorio, settembre 2021 comunicazione del verbale definitivo).
Quindi la ricorrente, comunque, era a conoscenza del verbale della visita di revisione fin da luglio 2021, e si è vista CP_ corrispondere l'indennità di accompagnamento per circa 7 mesi prima che l' provvedesse, con il provvedimento oggi impugnato, alla richiesta di restituzione delle somme. Pertanto non può ritenersi sussistente una vera e propria situazione di affidamento incolpevole dell'assistita, sia per il breve tempo in cui è stata ulteriormente erogata la prestazione dopo la visita di revisione, sia perché gli esiti della visita di revisione sono state portate a conoscenza dell'assistita regolarmente (da ultimo Cassazione civile sez. lav., 28/06/2025, CP_ n.17396.:nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell alla ripetizione dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione).
Pertanto, alla luce della legge in materia e dei principi giurisprudenziali in materia di prestazioni assistenziali indebite il ricorso deve essere rigettato.
Le spese sono compensate ex art 152 disp. att. cpc.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1CP_ del 09/02/2024 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti