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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente Relatore est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16298/2023 promossa da:
P.IVA ) - avv. A.M. Pifferi, M. Pirazzoli Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ) avv.ti M. Capuzzo, P. Coltro CO CodiceFiscale_1
CONVENUTO
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte del 6.3.2025 e 17.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., richiamate per l'udienza cartolare dell'11.9.2025
Per Parte_1
“ Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, Voglia il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - previo accertamento del credito vantato da accertare e dichiarare la responsabilità del sig. Parte_1 CP_1 Controparte_
, quale amministratore unico e liquidatore della per i motivi esposti in atti;
[...] Controparte_
- per l'effetto, condannare il sig. , quale amministratore unico e liquidatore della al CO pagamento in favore di della somma di Euro 61.551,00, oltre interessi dovuti, ovvero quella somma, Parte_1 minore o maggiore, che verrà accertata in corso di causa, e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA: A) Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:…....
B) In caso di ammissione di uno o più capitoli avversari, si chiede che il dott. venga sentito a Controparte_3 controprova sui capitoli ammessi. Inoltre, si chiede l'ammissione a prova contraria del dott. e del dott. sui seguenti capitoli:…” Controparte_3 Per_1
Per CO
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, In via preliminare e pregiudiziale ed assorbente rispetto al prosieguo del giudizio :accertata l'esistenza delle rinunce, a vario titolo, esposte nella scrittura del 05.08.2020, di cui le Parti in causa sono firmatarie, dichiarare, tramite pronuncia immediata sull'eccezione promossa, la improcedibilità della presente azione e/o la carenza di legittimazione a procedere in capo all'attore, per tutto quanto esposto negli atti di causa da intendersi qui per integralmente ritrascritti;
In via principale: rigettare le domande tutte svolte ex adverso in quanto inammissibili, oltre che destituite di fondamento in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto negli atti di causa da intendersi qui per integralmente ritrascritti;
Con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte invia preliminare e pregiudiziale (che paiono assorbenti ai fini del giudizio),laddove il Giudicante ritenesse comunque, considerato tutto quanto già dedotto, argomentato e provato documentalmente, di dare ingresso alla fase istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in sede di memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 c.p.c. con rigetto di quelle avversarie per quanto argomentato negli atti di causa da intendersi qui per integralmente ritrascritti.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinnanzi all'adito Parte_1
Tribunale in qualità di ex socio unico, Amministratore. e poi liquidatore di CO
, società con la quale l'attrice aveva stipulato un “accordo quadro” il 20.4.2017, Controparte_2 poi formalizzato avanti Notaio, che prevedeva l'affitto dell' azienda di a a CP_2 Parte_1 canone annuo di euro 11.700, una opzione irrevocabile di acquisto della stessa da esercitare entro il
30.6.2020 per euro 274.000 con cauzione annuale di euro 11.000, canoni di affitto da imputare in conto prezzo di cessione, saldo in rate annuali scadenti il 31.12.2023.
A sostegno della domanda, parte attrice esponeva poi che:
- A causa delle difficoltà economiche dell'affittante, l'attrice aveva eseguito sino al 9.1.2020 diversi pagamenti a vario titolo per questa, da imputare in conto prezzo di cessione, per complessivi euro 185.551 (compresi euro 38.025 per canoni di affitto);
- aveva poi chiesto e ottenuto un sconto sul prezzo di euro 25.000 (“sconto Covid”), CP_2 per la sopravvenuta emergenza pandemica e l'offerta di pagare in sole due tranches anziché in più rate, ma nella scrittura integrativa 5.8.2020 inter partes, a causa di errori contabili nella registrazione dei pagamenti era stato indicato un saldo prezzo di euro 125.000, anziché di euro
88.449,00 (euro 63.449,00 con lo sconto predetto); errore riportato anche nella successiva scrittura avanti il Notaio del 23.12.2020 e nella allegata situazione contabile, con un indebito pagamento di euro 36.551,00 e il mancato riconoscimento dello sconto di 25.000 euro concesso da (complessivi euro 61.551). CP_2
- L'errore materiale di calcolo era stato riconosciuto dai commercialisti di entrambe le parti mediante scrittura ricognitiva dell'ottobre 2022 e da CO
- non aveva mai restituito le somme indebitamente ricevute per la cessione e anzi CP_2 il convenuto aveva deliberato il 14.12.2021 di sciogliere la società, nominandosi liquidatore;
- Infine era stata cancellata dal Registro imprese il 22.12.2022 senza che il debito CP_2 fosse stato iscritto a bilancio e saldato, nonostante il versamento di euro 24.980,00 da parte del socio unico a copertura di perdite.
In ragione di ciò, riteneva esponsabile dei danni cagionati dalla cancellazione Parte_1 CP_1 al RI di , con violazione in fase di liquidazione del principio della par condicio creditorum, CP_2 stante il pagamento di altri debiti di pari grado in luogo di quello dell'attrice, non avendo la scrittura
5.8.2020 sostituito quella del 20.4.2017 che regolava la complessiva operazione stabilendo che le somme medio tempore versate sarebbero andate in conto prezzo. Negava trattarsi di errore ostativo , ma sosteneva trattarsi di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova ex Cass.
9243/2008 .
Domandava quindi, previo accertamento del credito di , di essere risarcita del danno Parte_1 subito per euro 61.551,00 , addebitando al convenuto una responsabilità ex artt. 2495 c.c. per aver violato il principio della par condicio creditorum ex Cass. 11304/2020, 521/2020, 19008/2020.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, rilevava la solo parziale ricostruzione avversaria CO dei fatti, le plurime variazioni intervenute nei rapporti contrattuali fra le parti (originariamente, anche tra la scrittura dell'aprile 2017 e quella notarile del 31.5.2017) la inclusione nelle pattuizioni della cessione delle quote di nella società SERIGRAFIA FORMIGINESE DEI CO
TE NI E. C. SNC.
Deduceva inoltre che la scrittura 5.8.2020 conteneva precisa ricognizione dell'adempimento delle precedenti reciproche obbligazioni e tacitava ogni reciproca pretesa, anche con la firma dei fratelli Sigg. e n proprio.1 Persona_2 CO
Negava che mai si fosse concluso accordo per lo “sconto” di euro 25.000, come dedotto da controparte, non menzionato nella scrittura predetta, e affermava che la stessa presupponeva anche la valutazione del credito di 40.000 euro vantato da erso CO Persona_2 concernente la cessione di quote della SERIGRAFIA, a fronte della rinuncia di alla Parte_2 restituzione di somme versate per anticipazioni in conto acquisto di azienda.
Negava la sussistenza di un qualunque errore materiale contabile ex Cass. 3178/2016 e asseriva la legittimità del proprio operato quale liquidatore di , nel cui bilancio finale aveva anzi CP_2 omesso di inserire il proprio credito di euro 40.000 per il versamento in favore di Persona_2
e . Parte_1
Sosteneva che la natura extracontrattuale della responsabilità dedotta, assente ogni sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, obbligava l'attrice ad indicare quali creditori fossero stati indebitamente preferiti e quali pagamenti fossero stati loro eseguiti;
che nessun errore ex artt.
430 e ss. era stato dedotto;
che la dichiarazione dei professionisti ex adverso prodotta era contraddetta da una successiva del proprio consulente..
In ogni caso deduceva che il presunto credito avversario non doveva essere esposto in bilancio , come da principio contabile OIC 192; che non avrebbe prestato il consenso alla cessione se conclusa alle condizioni avversarie dedotte in questo giudizio;
si riservava ogni azione nei confronti dei consulenti, cui era ascrivibile la responsabilità per eventuali denegati errori contabili.
Conclusivamente, contestava ogni allegazione e deduzione avversaria e concludeva per il rigetto della domanda..
1.3. Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 6.6.2024 le parti illustravano le rispettive argomentazioni e conclusioni, e il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie formulate dalle parti con le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. Con provvedimento fuori udienza in pari data la causa veniva ritenuta matura per la decisione e successivamente fissava udienza di precisazione delle conclusioni con termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. Dopo un rinvio infine, con provvedimento 12.9.2025 a seguito dell'udienza 11.9.25 (tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.) la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, la domanda formulata da parte attrice non sia meritevole di accoglimento.
2.1. Sulle scritture inter partes e in particolare sulla scrittura 5.8.2020.
Le parti hanno ampiamente documentato le scritture intercorse fra loro, dandone letture differenti, e in particolare deducendo l'attrice che quella del 5.8.2020 (“scrittura privata avente valore di legge fra le parti”) sarebbe mero sviluppo e completamento dei precedenti accordi (“atto ricognitivo - convenzione” del 20.4.2017); ha dedotto il convenuto che la scrittura del 2017, peraltro a breve distanza di tempo sostanzialmente modificata nella sua formalizzazione notarile, conteneva anche il regolamento di altri rapporti, dei quali si è pure voluto tener conto nella formulazione ricognitiva
“tombale” della scrittura 2020.
Tali questioni e rapporti sono stati enunciati dal convenuto sin dal suo primo atto, e puntualizzati e documentati;
parte attrice ne ha negato la pertinenza. Certo è tuttavia che la scrittura del 5.8.2020 non può non riferirsi ai rapporti più strettamente inerenti la presente causa, ovvero alla cessione di azienda tra e , dei quali tratta espressamente la scrittura stessa, trasfusa nell'atto CP_2 Parte_1 notarile 23.12.2020, con le medesime situazioni contabili allegate.
Orbene, nella scrittura 5.8.2020 è chiara la volontà delle parti di procedere alla cessione al prezzo residuo di euro 125.000; prezzo che l'acquirente “dichiara sin da ora di aver correttamente valutato
e quantificato, rimossa ogni diversa azione e/o eccezione al riguardo”( quindi: sul prezzo di quella cessione); ugualmente le parti hanno espresso la volontà con la detta scrittura di nulla avere reciprocamente a pretendere,” rinunciando a proporre azioni e/o eccezioni l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa dedotta e/o deducibile, ritenendosi integralmente soddisfatte di ogni propria pretesa dedotto e/o deducibile, alla quale sin da ora dichiarano espressamente di rinunziarvi, avendo ad oggi svolto ogni propria valutazione discrezionale del caso, in dipendenza- dell'atto ricognitivo-convenzione a suo tempo sottoscritto ed allegato al presente atto, che si concluderà con la formale cessione dell'azienda da parte di a favore di CP_2 Parte_1
alle condizioni ivi previste, che le parti intendono attuare come convenuto nel presente atto.”.
[...]
2.2. Sull'errore materiale di calcolo
Che tale fosse l'inequivoca volontà delle parti non può essere posto in discussione. Deduce tuttavia parte attrice che la fissazione del prezzo residuo fosse frutto di un (comune) errore materiale di calcolo, come tale valutabile dal giudice con ogni mezzo,, secondo la conforme giurisprudenza di legittimità.
In proposito si nota che è ben vero che ex Cass. 9243/2008 (e 8745/2011, 24208/2018 6908/2024)
“L'errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione da parte della persona o dell'ufficio che ne è stato incaricato, regolato dagli artt. 1432 e 1433 cod. civ., deve essere sempre preceduto dall'interpretazione del contratto, perché quando è possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto stabilito dagli art. 1362 e 1363 cod. civ., non è applicabile la disciplina giuridica dell'errore ostativo come vizio del consenso produttivo, in presenza delle condizioni previste dalla legge, dell'annullamento del contratto. Pertanto, quando il regolamento negoziale, così come materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune ed effettiva volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto, anche se la discordanza non emerga dalla semplice lettura del testo, si deve ritenere esistente un mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma propria del contratto cui si riferisce”; tuttavia è altrettanto vero che (Cass. 3178/2016 e precedenti)
“L'errore di calcolo, che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile "ictu oculi", non essendo tale, quindi, l'errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, quale la cifra iniziale dalla quale detrarre l'importo risarcitorio.”.
Nel caso concreto, l'attrice stessa ha escluso trattarsi di vero errore ostativo, ma poiché la dichiarazione contrattuale (quantificazione) sarebbe di per sé chiara, l'errore , di entrambe le parti
(dei loro consulenti), invocando quindi l'art. 1430 piuttosto che l'art. 1433 c.c..
E tuttavia, nota correttamente il convenuto, il preteso errore non era rilevabile ictu oculi, poiché negli atti sottoscritti non erano previste né richiamate operazioni aritmetiche, né erano riportati in modo chiaro e sicuro i termini da computare e il criterio matematico da seguire, tanto è vero che il cd.
”errore” emerse diversi mesi dopo la conclusione della cessione.
In più la natura e l'estensione e le modalità di calcolo della presunta discrepanza sono tuttora oggetto di profonda divergenza e contestazione fra le parti e gli stessi consulenti, questi ultimi che prima hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in tal senso, pare nel marzo 2023 (benché datata ottobre 2022 doc. 8 attrice) dopo contatti e “trattative” fra gli stessi con vari distinguo (doc. 37 attrice) documentate da scambi di e-mail posteriori alla data apparente di ottobre 2022, e poi in epoca successiva (il commercialista del convenuto) una dichiarazione palesemente riduttiva della precedente, pur non costituendone una totale ritrattazione (doc. 6 bis convenuto). Sotto questo profilo l'errore non può neppure dirsi “riconosciuto” dal convenuto per il fatto che avesse ritenuto di offrire , una volta emersa la questione, la somma di euro 20.000 (come risulterebbe de relato dalla corrispondenza fra professionisti prodotta), offerta pare ex adverso ritenuta insufficiente e forse neppure tenuta ferma, potendo la medesima esser stata formulata anche solo pro bono pacis.
In più non ha trovato evidenza neppure l'asserzione di parte attrice sull'accordo in merito allo scomputo della somma di euro 25.000 a titolo di “sconto” per l'emergenza Covid e il pagamento in sole due tranches del saldo prezzo, poiché - se è vero che risulta la richiesta da parte del professionista di PUNTO JPG nelle e mail doc. 25 attrice - , nel doc. 27 attrice il legale del convenuto parla di saldo di euro 125.000 come somma “già stralciata”, ma non vi sono specifici riferimenti allo “sconto”, e anzi lo stralcio potrebbe riferirsi ad una serie di problematiche eterogenee e di pagamenti a vario titolo, come variamente emersi nel corso del presente giudizio.
Difetta in sostanza la prova, alla luce delle inequivoche dichiarazioni delle parti nella scrittura
5.8.2020, non solo che la somma controversa sia stata indebitamente corrisposta a seguito di errore materiale di calcolo, ma anche che lo sia stata a seguito di vero errore ex art. 1429 e/o 1433 c.c. sul quantum debeatur, secondo i parametri di cui alla scrittura del 2017 e/o i criteri affermati da parte attrice, ma non condivisi dal convenuto.
Tanto poco evidente è risultato del resto l'errore contabile, che la stessa parte attrice ha richiesto
CTU contabile;
istanza tuttavia non reiterata nelle conclusioni.
Né al riguardo possono soccorrere le prove orali proposte dalle parti, in sostanza volte a sopperire o corroborare - con capitoli valutativi o generici - circostanze irrilevanti o superflue quali le pregresse affermazioni delle parti o dei loro professionisti o con enunciazione non ammissibili ex artt. 2721 e
2722 c.c. (come eccepito dal convenuto) o ancora nel perimetro di una verosimile incompatibilità degli stessi professionisti ex art. 246 c.p.c., i soli chiamati a testimoniare e a cui l'errore viene addebitato (incompatibilità ancora eccepita dal convenuto, che si è riservato di agire nei loro confronti, pag. 15 comparsa di costituzione) .
3. Nel merito, sulla responsabilità di CO
Esclusa la ravvisabilità dell'errore contabile nel caso concreto (ed escluso ex ore actoris l'errore causa di annullamento), presa in considerazione la formulazione “transattiva” della scrittura 5.8.2020 non può accogliersi neppure il presupposto posto a base dell'azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. nei confronti del convenuto, ossia che il preteso indebito pagamento di a Parte_1 CP_2 costituisca credito certo, liquido ed esigibile che il convenuto doveva iscrivere nel bilancio di liquidazione e pagare nel rispetto della par condicio, come da citata giurisprudenza di legittimità3.
Inoltre, come notato dal convenuto, non vi è prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) in relazione al quadro probatorio anzidetto, e l'attrice non ha indicato come era suo onere, attesa la natura extracontrattuale dell'azione, quali creditori le siano stati illegittimamente preferiti (cfr.
Tribunale di Roma sent. 2258/2019 del 30.1.2019 in www.ilcaso.it ), atteso che ad es. la qualifica di “fornitori” indicata fra i debiti “interamente estinti al 31.10.2022” insieme ai debiti bancari e ai debiti tributari nel bilancio di liquidazione di potrebbe ben comprendere soggetti CP_2 privilegiati, che dovevano precedere il presunto credito di;
né tale circostanza Parte_1 documentale e al tempo stesso valutativa può essere dimostrata con prova orale.
In ragione di tutto quanto sopra, non può essere ascritta a lcuna responsabilità CO in relazione alle condotte addebitategli, né quantificato alcun danno che lo stesso debba risarcire.
Tutte le reiterate istanze istruttorie rimangono inaccoglibili per i motivi innanzi espressi. 3 Cass. 521/2020 “In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti. Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato.
Cfr. anche Cass. 11304/2020: “è logico assumere che in capo al medesimo liquidatore gravi l' obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali prima di procedere ai relativi pagamenti, riparando gli eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci…….Conseguentemente, ex latere creditoris, il creditore rimasto insoddisfatto dall'attività liquidatoria, per far valere la responsabilità del liquidatore, dovrà dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall' inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
mentre, ex latere debitoris, in relazione al principio di vicinanza della prova e agli obblighi gravanti sul liquidatore, il liquidatore dovrà provare l'adempimento, in concreto, dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali (costituente la cd massa passiva) e l'adempimento dell'obbligo di pagare i debiti sociali nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca coesistenti”
4. Spese di lite
Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte attrice, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CO
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CO lite che liquida in € 7.616 per compensi, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge..
Bologna, 24.9.2025
Il Presidente rel. est. Dott. Michele Guernelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 laddove si dava atto al punto 2) che “La conferma di voler esercitare il diritto di opzione per l'acquisto Parte_1 dell'azienda per il prezzo di euro 125.000 … che dichiara sin da ora di aver correttamente valutato e quantificato, rimossa ogni diversa azione e/o eccezione al riguardo…” e al punto 4) che “le parti dichiarando sin da ora di non avere più nulla che pretendere reciprocamente, rinunciando a proporre azioni e/o eccezioni l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa dedotta e/o deducibile, ritenendosi integralmente soddisfatte di ogni propria pretesa dedotto e/o deducibile, alla quale sin da ora dichiarano espressamente di rinunziarvi, avendo ad oggi svolto ogni propria valutazione discrezionale del caso, in dipendenza- dell'atto ricognitivo-convenzione a suo tempo sottoscritto ed allegato al presente atto, che si concluderà con la formale cessione dell'azienda da parte di a favore di CP_2 Parte_1[...
alle condizioni ivi previste, che le parti intendono attuare come convenuto nel presente atto.”. 2 secondo cui “I debiti (esposti in bilancio) sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente Relatore est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16298/2023 promossa da:
P.IVA ) - avv. A.M. Pifferi, M. Pirazzoli Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ) avv.ti M. Capuzzo, P. Coltro CO CodiceFiscale_1
CONVENUTO
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte del 6.3.2025 e 17.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., richiamate per l'udienza cartolare dell'11.9.2025
Per Parte_1
“ Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, Voglia il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - previo accertamento del credito vantato da accertare e dichiarare la responsabilità del sig. Parte_1 CP_1 Controparte_
, quale amministratore unico e liquidatore della per i motivi esposti in atti;
[...] Controparte_
- per l'effetto, condannare il sig. , quale amministratore unico e liquidatore della al CO pagamento in favore di della somma di Euro 61.551,00, oltre interessi dovuti, ovvero quella somma, Parte_1 minore o maggiore, che verrà accertata in corso di causa, e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA: A) Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:…....
B) In caso di ammissione di uno o più capitoli avversari, si chiede che il dott. venga sentito a Controparte_3 controprova sui capitoli ammessi. Inoltre, si chiede l'ammissione a prova contraria del dott. e del dott. sui seguenti capitoli:…” Controparte_3 Per_1
Per CO
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, In via preliminare e pregiudiziale ed assorbente rispetto al prosieguo del giudizio :accertata l'esistenza delle rinunce, a vario titolo, esposte nella scrittura del 05.08.2020, di cui le Parti in causa sono firmatarie, dichiarare, tramite pronuncia immediata sull'eccezione promossa, la improcedibilità della presente azione e/o la carenza di legittimazione a procedere in capo all'attore, per tutto quanto esposto negli atti di causa da intendersi qui per integralmente ritrascritti;
In via principale: rigettare le domande tutte svolte ex adverso in quanto inammissibili, oltre che destituite di fondamento in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto negli atti di causa da intendersi qui per integralmente ritrascritti;
Con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte invia preliminare e pregiudiziale (che paiono assorbenti ai fini del giudizio),laddove il Giudicante ritenesse comunque, considerato tutto quanto già dedotto, argomentato e provato documentalmente, di dare ingresso alla fase istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in sede di memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 c.p.c. con rigetto di quelle avversarie per quanto argomentato negli atti di causa da intendersi qui per integralmente ritrascritti.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinnanzi all'adito Parte_1
Tribunale in qualità di ex socio unico, Amministratore. e poi liquidatore di CO
, società con la quale l'attrice aveva stipulato un “accordo quadro” il 20.4.2017, Controparte_2 poi formalizzato avanti Notaio, che prevedeva l'affitto dell' azienda di a a CP_2 Parte_1 canone annuo di euro 11.700, una opzione irrevocabile di acquisto della stessa da esercitare entro il
30.6.2020 per euro 274.000 con cauzione annuale di euro 11.000, canoni di affitto da imputare in conto prezzo di cessione, saldo in rate annuali scadenti il 31.12.2023.
A sostegno della domanda, parte attrice esponeva poi che:
- A causa delle difficoltà economiche dell'affittante, l'attrice aveva eseguito sino al 9.1.2020 diversi pagamenti a vario titolo per questa, da imputare in conto prezzo di cessione, per complessivi euro 185.551 (compresi euro 38.025 per canoni di affitto);
- aveva poi chiesto e ottenuto un sconto sul prezzo di euro 25.000 (“sconto Covid”), CP_2 per la sopravvenuta emergenza pandemica e l'offerta di pagare in sole due tranches anziché in più rate, ma nella scrittura integrativa 5.8.2020 inter partes, a causa di errori contabili nella registrazione dei pagamenti era stato indicato un saldo prezzo di euro 125.000, anziché di euro
88.449,00 (euro 63.449,00 con lo sconto predetto); errore riportato anche nella successiva scrittura avanti il Notaio del 23.12.2020 e nella allegata situazione contabile, con un indebito pagamento di euro 36.551,00 e il mancato riconoscimento dello sconto di 25.000 euro concesso da (complessivi euro 61.551). CP_2
- L'errore materiale di calcolo era stato riconosciuto dai commercialisti di entrambe le parti mediante scrittura ricognitiva dell'ottobre 2022 e da CO
- non aveva mai restituito le somme indebitamente ricevute per la cessione e anzi CP_2 il convenuto aveva deliberato il 14.12.2021 di sciogliere la società, nominandosi liquidatore;
- Infine era stata cancellata dal Registro imprese il 22.12.2022 senza che il debito CP_2 fosse stato iscritto a bilancio e saldato, nonostante il versamento di euro 24.980,00 da parte del socio unico a copertura di perdite.
In ragione di ciò, riteneva esponsabile dei danni cagionati dalla cancellazione Parte_1 CP_1 al RI di , con violazione in fase di liquidazione del principio della par condicio creditorum, CP_2 stante il pagamento di altri debiti di pari grado in luogo di quello dell'attrice, non avendo la scrittura
5.8.2020 sostituito quella del 20.4.2017 che regolava la complessiva operazione stabilendo che le somme medio tempore versate sarebbero andate in conto prezzo. Negava trattarsi di errore ostativo , ma sosteneva trattarsi di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova ex Cass.
9243/2008 .
Domandava quindi, previo accertamento del credito di , di essere risarcita del danno Parte_1 subito per euro 61.551,00 , addebitando al convenuto una responsabilità ex artt. 2495 c.c. per aver violato il principio della par condicio creditorum ex Cass. 11304/2020, 521/2020, 19008/2020.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, rilevava la solo parziale ricostruzione avversaria CO dei fatti, le plurime variazioni intervenute nei rapporti contrattuali fra le parti (originariamente, anche tra la scrittura dell'aprile 2017 e quella notarile del 31.5.2017) la inclusione nelle pattuizioni della cessione delle quote di nella società SERIGRAFIA FORMIGINESE DEI CO
TE NI E. C. SNC.
Deduceva inoltre che la scrittura 5.8.2020 conteneva precisa ricognizione dell'adempimento delle precedenti reciproche obbligazioni e tacitava ogni reciproca pretesa, anche con la firma dei fratelli Sigg. e n proprio.1 Persona_2 CO
Negava che mai si fosse concluso accordo per lo “sconto” di euro 25.000, come dedotto da controparte, non menzionato nella scrittura predetta, e affermava che la stessa presupponeva anche la valutazione del credito di 40.000 euro vantato da erso CO Persona_2 concernente la cessione di quote della SERIGRAFIA, a fronte della rinuncia di alla Parte_2 restituzione di somme versate per anticipazioni in conto acquisto di azienda.
Negava la sussistenza di un qualunque errore materiale contabile ex Cass. 3178/2016 e asseriva la legittimità del proprio operato quale liquidatore di , nel cui bilancio finale aveva anzi CP_2 omesso di inserire il proprio credito di euro 40.000 per il versamento in favore di Persona_2
e . Parte_1
Sosteneva che la natura extracontrattuale della responsabilità dedotta, assente ogni sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, obbligava l'attrice ad indicare quali creditori fossero stati indebitamente preferiti e quali pagamenti fossero stati loro eseguiti;
che nessun errore ex artt.
430 e ss. era stato dedotto;
che la dichiarazione dei professionisti ex adverso prodotta era contraddetta da una successiva del proprio consulente..
In ogni caso deduceva che il presunto credito avversario non doveva essere esposto in bilancio , come da principio contabile OIC 192; che non avrebbe prestato il consenso alla cessione se conclusa alle condizioni avversarie dedotte in questo giudizio;
si riservava ogni azione nei confronti dei consulenti, cui era ascrivibile la responsabilità per eventuali denegati errori contabili.
Conclusivamente, contestava ogni allegazione e deduzione avversaria e concludeva per il rigetto della domanda..
1.3. Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 6.6.2024 le parti illustravano le rispettive argomentazioni e conclusioni, e il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie formulate dalle parti con le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. Con provvedimento fuori udienza in pari data la causa veniva ritenuta matura per la decisione e successivamente fissava udienza di precisazione delle conclusioni con termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. Dopo un rinvio infine, con provvedimento 12.9.2025 a seguito dell'udienza 11.9.25 (tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.) la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, la domanda formulata da parte attrice non sia meritevole di accoglimento.
2.1. Sulle scritture inter partes e in particolare sulla scrittura 5.8.2020.
Le parti hanno ampiamente documentato le scritture intercorse fra loro, dandone letture differenti, e in particolare deducendo l'attrice che quella del 5.8.2020 (“scrittura privata avente valore di legge fra le parti”) sarebbe mero sviluppo e completamento dei precedenti accordi (“atto ricognitivo - convenzione” del 20.4.2017); ha dedotto il convenuto che la scrittura del 2017, peraltro a breve distanza di tempo sostanzialmente modificata nella sua formalizzazione notarile, conteneva anche il regolamento di altri rapporti, dei quali si è pure voluto tener conto nella formulazione ricognitiva
“tombale” della scrittura 2020.
Tali questioni e rapporti sono stati enunciati dal convenuto sin dal suo primo atto, e puntualizzati e documentati;
parte attrice ne ha negato la pertinenza. Certo è tuttavia che la scrittura del 5.8.2020 non può non riferirsi ai rapporti più strettamente inerenti la presente causa, ovvero alla cessione di azienda tra e , dei quali tratta espressamente la scrittura stessa, trasfusa nell'atto CP_2 Parte_1 notarile 23.12.2020, con le medesime situazioni contabili allegate.
Orbene, nella scrittura 5.8.2020 è chiara la volontà delle parti di procedere alla cessione al prezzo residuo di euro 125.000; prezzo che l'acquirente “dichiara sin da ora di aver correttamente valutato
e quantificato, rimossa ogni diversa azione e/o eccezione al riguardo”( quindi: sul prezzo di quella cessione); ugualmente le parti hanno espresso la volontà con la detta scrittura di nulla avere reciprocamente a pretendere,” rinunciando a proporre azioni e/o eccezioni l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa dedotta e/o deducibile, ritenendosi integralmente soddisfatte di ogni propria pretesa dedotto e/o deducibile, alla quale sin da ora dichiarano espressamente di rinunziarvi, avendo ad oggi svolto ogni propria valutazione discrezionale del caso, in dipendenza- dell'atto ricognitivo-convenzione a suo tempo sottoscritto ed allegato al presente atto, che si concluderà con la formale cessione dell'azienda da parte di a favore di CP_2 Parte_1
alle condizioni ivi previste, che le parti intendono attuare come convenuto nel presente atto.”.
[...]
2.2. Sull'errore materiale di calcolo
Che tale fosse l'inequivoca volontà delle parti non può essere posto in discussione. Deduce tuttavia parte attrice che la fissazione del prezzo residuo fosse frutto di un (comune) errore materiale di calcolo, come tale valutabile dal giudice con ogni mezzo,, secondo la conforme giurisprudenza di legittimità.
In proposito si nota che è ben vero che ex Cass. 9243/2008 (e 8745/2011, 24208/2018 6908/2024)
“L'errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione da parte della persona o dell'ufficio che ne è stato incaricato, regolato dagli artt. 1432 e 1433 cod. civ., deve essere sempre preceduto dall'interpretazione del contratto, perché quando è possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto stabilito dagli art. 1362 e 1363 cod. civ., non è applicabile la disciplina giuridica dell'errore ostativo come vizio del consenso produttivo, in presenza delle condizioni previste dalla legge, dell'annullamento del contratto. Pertanto, quando il regolamento negoziale, così come materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune ed effettiva volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto, anche se la discordanza non emerga dalla semplice lettura del testo, si deve ritenere esistente un mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma propria del contratto cui si riferisce”; tuttavia è altrettanto vero che (Cass. 3178/2016 e precedenti)
“L'errore di calcolo, che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile "ictu oculi", non essendo tale, quindi, l'errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, quale la cifra iniziale dalla quale detrarre l'importo risarcitorio.”.
Nel caso concreto, l'attrice stessa ha escluso trattarsi di vero errore ostativo, ma poiché la dichiarazione contrattuale (quantificazione) sarebbe di per sé chiara, l'errore , di entrambe le parti
(dei loro consulenti), invocando quindi l'art. 1430 piuttosto che l'art. 1433 c.c..
E tuttavia, nota correttamente il convenuto, il preteso errore non era rilevabile ictu oculi, poiché negli atti sottoscritti non erano previste né richiamate operazioni aritmetiche, né erano riportati in modo chiaro e sicuro i termini da computare e il criterio matematico da seguire, tanto è vero che il cd.
”errore” emerse diversi mesi dopo la conclusione della cessione.
In più la natura e l'estensione e le modalità di calcolo della presunta discrepanza sono tuttora oggetto di profonda divergenza e contestazione fra le parti e gli stessi consulenti, questi ultimi che prima hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in tal senso, pare nel marzo 2023 (benché datata ottobre 2022 doc. 8 attrice) dopo contatti e “trattative” fra gli stessi con vari distinguo (doc. 37 attrice) documentate da scambi di e-mail posteriori alla data apparente di ottobre 2022, e poi in epoca successiva (il commercialista del convenuto) una dichiarazione palesemente riduttiva della precedente, pur non costituendone una totale ritrattazione (doc. 6 bis convenuto). Sotto questo profilo l'errore non può neppure dirsi “riconosciuto” dal convenuto per il fatto che avesse ritenuto di offrire , una volta emersa la questione, la somma di euro 20.000 (come risulterebbe de relato dalla corrispondenza fra professionisti prodotta), offerta pare ex adverso ritenuta insufficiente e forse neppure tenuta ferma, potendo la medesima esser stata formulata anche solo pro bono pacis.
In più non ha trovato evidenza neppure l'asserzione di parte attrice sull'accordo in merito allo scomputo della somma di euro 25.000 a titolo di “sconto” per l'emergenza Covid e il pagamento in sole due tranches del saldo prezzo, poiché - se è vero che risulta la richiesta da parte del professionista di PUNTO JPG nelle e mail doc. 25 attrice - , nel doc. 27 attrice il legale del convenuto parla di saldo di euro 125.000 come somma “già stralciata”, ma non vi sono specifici riferimenti allo “sconto”, e anzi lo stralcio potrebbe riferirsi ad una serie di problematiche eterogenee e di pagamenti a vario titolo, come variamente emersi nel corso del presente giudizio.
Difetta in sostanza la prova, alla luce delle inequivoche dichiarazioni delle parti nella scrittura
5.8.2020, non solo che la somma controversa sia stata indebitamente corrisposta a seguito di errore materiale di calcolo, ma anche che lo sia stata a seguito di vero errore ex art. 1429 e/o 1433 c.c. sul quantum debeatur, secondo i parametri di cui alla scrittura del 2017 e/o i criteri affermati da parte attrice, ma non condivisi dal convenuto.
Tanto poco evidente è risultato del resto l'errore contabile, che la stessa parte attrice ha richiesto
CTU contabile;
istanza tuttavia non reiterata nelle conclusioni.
Né al riguardo possono soccorrere le prove orali proposte dalle parti, in sostanza volte a sopperire o corroborare - con capitoli valutativi o generici - circostanze irrilevanti o superflue quali le pregresse affermazioni delle parti o dei loro professionisti o con enunciazione non ammissibili ex artt. 2721 e
2722 c.c. (come eccepito dal convenuto) o ancora nel perimetro di una verosimile incompatibilità degli stessi professionisti ex art. 246 c.p.c., i soli chiamati a testimoniare e a cui l'errore viene addebitato (incompatibilità ancora eccepita dal convenuto, che si è riservato di agire nei loro confronti, pag. 15 comparsa di costituzione) .
3. Nel merito, sulla responsabilità di CO
Esclusa la ravvisabilità dell'errore contabile nel caso concreto (ed escluso ex ore actoris l'errore causa di annullamento), presa in considerazione la formulazione “transattiva” della scrittura 5.8.2020 non può accogliersi neppure il presupposto posto a base dell'azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. nei confronti del convenuto, ossia che il preteso indebito pagamento di a Parte_1 CP_2 costituisca credito certo, liquido ed esigibile che il convenuto doveva iscrivere nel bilancio di liquidazione e pagare nel rispetto della par condicio, come da citata giurisprudenza di legittimità3.
Inoltre, come notato dal convenuto, non vi è prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) in relazione al quadro probatorio anzidetto, e l'attrice non ha indicato come era suo onere, attesa la natura extracontrattuale dell'azione, quali creditori le siano stati illegittimamente preferiti (cfr.
Tribunale di Roma sent. 2258/2019 del 30.1.2019 in www.ilcaso.it ), atteso che ad es. la qualifica di “fornitori” indicata fra i debiti “interamente estinti al 31.10.2022” insieme ai debiti bancari e ai debiti tributari nel bilancio di liquidazione di potrebbe ben comprendere soggetti CP_2 privilegiati, che dovevano precedere il presunto credito di;
né tale circostanza Parte_1 documentale e al tempo stesso valutativa può essere dimostrata con prova orale.
In ragione di tutto quanto sopra, non può essere ascritta a lcuna responsabilità CO in relazione alle condotte addebitategli, né quantificato alcun danno che lo stesso debba risarcire.
Tutte le reiterate istanze istruttorie rimangono inaccoglibili per i motivi innanzi espressi. 3 Cass. 521/2020 “In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti. Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato.
Cfr. anche Cass. 11304/2020: “è logico assumere che in capo al medesimo liquidatore gravi l' obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali prima di procedere ai relativi pagamenti, riparando gli eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci…….Conseguentemente, ex latere creditoris, il creditore rimasto insoddisfatto dall'attività liquidatoria, per far valere la responsabilità del liquidatore, dovrà dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall' inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
mentre, ex latere debitoris, in relazione al principio di vicinanza della prova e agli obblighi gravanti sul liquidatore, il liquidatore dovrà provare l'adempimento, in concreto, dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali (costituente la cd massa passiva) e l'adempimento dell'obbligo di pagare i debiti sociali nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca coesistenti”
4. Spese di lite
Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte attrice, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CO
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CO lite che liquida in € 7.616 per compensi, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge..
Bologna, 24.9.2025
Il Presidente rel. est. Dott. Michele Guernelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 laddove si dava atto al punto 2) che “La conferma di voler esercitare il diritto di opzione per l'acquisto Parte_1 dell'azienda per il prezzo di euro 125.000 … che dichiara sin da ora di aver correttamente valutato e quantificato, rimossa ogni diversa azione e/o eccezione al riguardo…” e al punto 4) che “le parti dichiarando sin da ora di non avere più nulla che pretendere reciprocamente, rinunciando a proporre azioni e/o eccezioni l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa dedotta e/o deducibile, ritenendosi integralmente soddisfatte di ogni propria pretesa dedotto e/o deducibile, alla quale sin da ora dichiarano espressamente di rinunziarvi, avendo ad oggi svolto ogni propria valutazione discrezionale del caso, in dipendenza- dell'atto ricognitivo-convenzione a suo tempo sottoscritto ed allegato al presente atto, che si concluderà con la formale cessione dell'azienda da parte di a favore di CP_2 Parte_1[...
alle condizioni ivi previste, che le parti intendono attuare come convenuto nel presente atto.”. 2 secondo cui “I debiti (esposti in bilancio) sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita”.