Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 14/07/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2025, proposto da
CH FI, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 476/2023 del 21/12/2023, emesso dal Tribunale di Pisa, sez. lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni delle parti, come precisato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato, per quanto di interesse, alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, di € 1.058,00 a titolo di Compenso Individuale Accessorio (CIA) di cui all'art. 82 C.C.N.L. del 29 novembre 2007 con riferimento ai contratti di supplenza brevi e saltuari sottoscritti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2. Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale con riferimento al solo capitale ingiunto e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di mero stile.
4. Nella camera di consiglio del 19 giugno 2025 la causa è stata quindi chiamata e trattenuta in decisione.
5. Tutto quanto sopra premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, va rammentato che oramai non sussistono più dubbi in ordine alla possibilità di esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine: la soluzione, ormai pacificamente affermata dalla giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 1998 n. 372; sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 105; C.G.A. sez. giurisdiz., 28 marzo 1994 n. 92; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274; sez. I, 24 aprile 1995 n. 720), ha successivamente ricevuto il definitivo avallo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 24 giugno 1998 n. 4).
Del resto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti stabiliti dall'art. 656, c.p.c. pertanto, esso ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato dagli art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e 27 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274).
La soluzione giurisprudenziale sopra richiamata è poi stata sostanzialmente recepita dal nuovo codice del processo amministrativo che, con la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), ha confermato la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle “sentenze passate in giudicato ed… (agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”, ricomprendendo sistematicamente, in questa categoria residuale, anche i ricorsi per decreto ingiuntivo divenuti definitivi, a seguito di mancata opposizione.
Ciò detto, il decreto ingiuntivo di cui si chiede oggi l’ottemperanza è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 4648 dell’8 novembre 2024 per mancata opposizione nei termini di legge.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 23 dicembre 2023, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Inoltre, non risulta dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita con riferimento al capitale ingiunto.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza a pagare alla parte ricorrente la somma liquidata a suo favore a titolo di Compenso Individuale Accessorio (CIA), con il decreto ingiuntivo n. 476/2023 del Tribunale di Pisa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO