Ordinanza cautelare 9 luglio 2021
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02053/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00994/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 994 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Mario Mari 1/C;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. Prefettura di Cosenza e Questura di Cosenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
per l'annullamento
del provvedimento del questore di Cosenza -OMISSIS- e notificato a mani il -OMISSIS- mediante il quale è stata respinta la nomina -OMISSIS- quale rappresentante nella gestione nell’attività di -OMISSIS-sita in -OMISSIS- avanzata dal sig. -OMISSIS-, legale rappresentante della società -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, U.T.G. Prefettura di Cosenza e Questura di Cosenza, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IV OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, la sig.ra -OMISSIS- chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe, con il quale il Questore di Cosenza aveva respinto la sua istanza di rilascio di autorizzazione alla nomina quale rappresentante nella gestione di attività di -OMISSIS- avanzata da terza persona, avendo ammesso l’interessata – essenzialmente – un legame affettivo con persona controindicata e applicando al caso di specie giurisprudenza che era richiamata.
La ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 127 del TULPS - Eccesso di potere - Illogicità manifesta – travisamento dei fatti – sproporzionalità della misura ”.
La sig.ra -OMISSIS- evidenziava che, nel corso della sua irrituale audizione avvenuta il -OMISSIS-, aveva confermato non solo di non avere nessun tipo di rapporto con alcuna persona con precedenti penali ma, al contrario, che lei stessa sino a pochi mesi dalla assunzione da parte della -OMISSIS- per cui era richiesta l’autorizzazione oggetto del provvedimento impugnato, era titolare di una autorizzazione ex art.127 TULPS propria, alla quale aveva inteso rinunciare. Non appariva ragionevole che da una isolata verifica - dalla quale era emerso che la ricorrente fosse in compagnia di persona con precedenti penali e con la quale non aveva però rapporti da allora di alcun tipo - si fosse impedito alla ricorrente di poter lavorare in un settore nel quale la stessa per anni aveva maturato una esperienza professionale. Inoltre, la persona che avrebbe indotto la Questura di Cosenza a rendere un giudizio di inaffidabilità sulla ricorrente non faceva parte di sodalizi criminali e il fatto di essere il figlio di persona sottoposta a condanna penale non rendeva lo stesso giovane, per una pseudo proprietà transitiva, inaffidabile né tantomeno socialmente pericoloso, non potendo il mero rapporto parentale fondare di per sé in termini automatici, in assenza di ulteriori significative circostanze concrete, un giudizio di disvalore con prognosi negativa.
Si costituivano in giudizio, per resistere al ricorso, le Amministrazioni in epigrafe.
Con l’ordinanza sopra indicata la domanda cautelare era respinta.
All’udienza straordinaria per lo “smaltimento” dell’arretrato del 14 novembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva che dopo la pronuncia cautelare del -OMISSIS- le parti non hanno fornito alcun apporto processuale ulteriore, ad eccezione della comunicazione di passaggio in decisione senza discussione per questa fase di merito.
Alla luce di ciò e anche dopo la più approfondita delibazione, propria di tale fase, il Collegio ritiene di confermare quanto già anticipato in sede cautelare, rilevando l’infondatezza del ricorso.
In particolare, valga richiamare l’audizione della stessa ricorrente – testualmente riportata nel provvedimento impugnato e genericamente da lei definita “irrituale” senza indicazione, però, dei motivi che renderebbero le sue dichiarazioni non a lei riconducibili – in cui la sig.ra -OMISSIS- affermava che con la persona “controindicata” “… ci siamo frequentati per un anno e mezzo. Ci siamo lasciati di comune accordo agli inizi di agosto, vedendoci per chiarire la situazione. E’ una persona a cui tengo… ”.
Emerge, quindi, che la stessa ricorrente aveva affermato di “tenere” a quella persona, lasciando intendere una sua dipendenza, se non amorosa quantomeno sentimentale in senso lato, che non poteva escludere ulteriori frequentazioni. Il fatto stesso che la ricorrente afferma di essersi frequentata con il suddetto per un anno e mezzo conferma la sua abituale tendenza a incontrarlo, sicché non assume spessore quanto lamentato nel ricorso, secondo cui il fatto dell’averla trovata in sua compagnia sarebbe solo episodico.
A ciò deve aggiungersi che tale soggetto non era contraddistinto come “controindicato” per essere figlio di un noto esponente della malavita organizzata ma, soprattutto, per essere pregiudicato per violenza sessuale, per cui anche il richiamo alla giurisprudenza, come operato dalla ricorrente, che esclude la rilevanza dei meri rapporti di parentela, si rileva irrilevante, dato che il soggetto stesso era “controindicato” per gravi motivi a lui stesso risalenti.
Premesso ciò, quindi, il Collegio non può che confermare quanto già rilevato in sede cautelare – non confutato da ulteriori apporti di parte ricorrente – secondo cui le argomentazioni della Questura non erano irragionevoli, arbitrarie o viziate da travisamento di fatti laddove hanno ritenuto tale rapporto non occasionale e nel contempo pregiudizievole (anche in virtù del “modus operandi” delle cosche, come evidenziato nel provvedimento impugnato), con conseguente assenza di piena affidabilità della parte ricorrente.
Così pure si ribadisce anche in questa sede che la pregressa titolarità di analoga licenza non appare costituire circostanza rilevante, considerate sia l’autonomia e l’attualità della valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza nei singoli procedimenti autorizzatori, sia la posteriorità del pregiudizio rispetto al rilascio della pregressa licenza.
Attesa la delicatezza dell’attività di -OMISSIS-, è riconosciuta all’Amministrazione una rigorosa valutazione in ordine al rilascio della relativa autorizzazione, valutazione, questa, in tal caso esercitata nei limiti della razionalità e logicità nel ritenere la frequentazione di un soggetto “controndicato” come elemento idoneo a un giudizio prognostico di pericolo a cui porre rimedio.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, già compensate in sede cautelare, sono compensate anche per questa fase di merito, atteso il mancato apporto di ulteriori elementi dalle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso “da remoto”, ex art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.