Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 1725/2023 riun. RG. 1882/2023
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., come novellato dal D. Lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1725 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, alla quale è stata riunita la causa inscritta la n. 1882/2023 R. G., vertente tra
, e Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Duilio Rinaldo in forza di procura Parte_3 in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (P.E.C.
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- ATTORI OPPONENTI –
e
, e , tutti nella qualità di eredi P_ Controparte_2 CP_3
con beneficio di inventario di , rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Caruso CP_4
in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- ATTORI OPPONENTI
- e
e per essa la mandataria in persona del Controparte_5 Controparte_6
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gucciardi in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (P.E.C.
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CONVENUTA OPPOSTA
e
, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_7
rappresentato e difeso dall'avv. Duilio Rinaldo in forza di procura in calce Controparte_8
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INTERVENIENTE
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 465/2023 emesso dal Tribunale di Marsala il
15.9.2023.
* * * * *
FATTO
Con atto di citazione notificato a , Controparte_9 Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_2 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 465/2023 del 6.9.2023 (n. 1229/2023 R. G) con cui il Tribunale di Marsala ha ingiunto ad essi attori, in solido tra loro e con e, quali eredi Controparte_10
con beneficio di inventario di , con , e CP_4 P_ Controparte_2 CP_3
il pagamento in favore dell'opposta della complessiva di € 176.977,76, oltre interessi
[...]
al tasso legale pari ad ulteriori € 17.129,03 e quindi per il totale di 194.106,79, e le spese del procedimento monitorio.
Hanno in primis eccepito la violazione del divieto di ne bis in idem discendente da sentenza di questo Tribunale, allegata in copia. Hanno inoltre dedotto la carenza di legittimazione attiva in capo a parte opposta, rilevando che dalla documentazione prodotta non risulta se il credito azionato rientri nella cessione di crediti in blocco.
Hanno inoltre eccepito la nullità totale della fideiussione, quella parziale e la compensazione del debito con il credito dell'importo di € 78.979,35 oltre interessi, vantato in virtù di altra sentenza, la n. 743/2016 pronunciata dal Tribunale di Marsala contro quale saldo P_1
attivo (al 30.6.2006) del c/c n. 3448435.
Ciò determina che l'importo richiesto ed ingiunto non è dovuto per intero, non potendo peraltro la posizione del debitore principale, né quella dei garanti, risentire della cessione intervenuta tra creditore e cessionario.
Hanno pertanto concluso chiedendo: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: In via pregiudiziale:
- ritenere e dichiarare inammissibile il procedimento monitorio opposto poiché afferente a questioni coperte da giudicato nell'ambito di altro giudizio;
In via preliminare:
- ritenere e dichiarare improcedibile la domanda creditoria, di cui al decreto ingiuntivo impugnato, per mancanza di legittimazione attiva della Controparte_5 Nel merito:
- ritenere e dichiarare la nullità totale della fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti per violazione dell'art. 2, II comma, lett. a, l. n. 287/1990;
- in subordine, ritenere e dichiarare la nullità parziale delle clausole contenute nella fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti e la conseguente applicabilità dell'art. 1957,
c.c., e per l'effetto dichiarare l'inoperatività del detto contratto di garanzia nei loro confronti;
- in ulteriore subordine, riconoscere che il credito dell'istituto di credito è sensibilmente inferiore all'ammontare richiesto in via monitoria e, pertanto, porre nel nulla l'ingiunzione di pagamento di euro 194.106,79, impugnata con la presente opposizione;
- in ogni caso, condannare la società opposta, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al rimborso delle spese processuali, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
Con atto di intervento volontario si è costituto altresì che, nella qualità Controparte_7
di legale rappresentante pro tempore di ha evidenziato che la società è stata posta P_0
in liquidazione il 4.3.2020 e cancellata dal Registro delle Imprese. Ha rilevato pertanto che il decreto ingiuntivo non poteva essere richiesto, emesso e notificato alla Società, nelle mani del suo ex liquidatore. Ha comunque dichiarato di aderire all'opposizione proposta in via principale, di cui ha chiesto l'accoglimento.
Ha concluso chiedendo: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- preliminarmente, ritenere e dichiarare che l'impugnato decreto ingiuntivo n. 465/2023 D.I., annotato con il n. 1229/2023 R.G., non è stato validamente emesso nei confronti della società con partita Iva n. e, per l'effetto, con la più Controparte_10 P.IVA_1
opportuna statuizione, porlo nel nulla;
- nel merito, accogliere l'opposizione spiegata dai signori , Parte_1
e contro la società ricorrente;
Parte_2 Parte_3
- in ogni caso, condannare la medesima società ricorrente in Controparte_5
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali, disponendone la distrazione diretta in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La parte convenuta, costituitasi con comparsa di risposta, ha nel merito contestato la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Ha in primis eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a pretese ed eventuali responsabilità scaturenti da attività compiute od omesse nel periodo antecedente la cessione avendo questa riguardato la sola posizione creditoria e non anche eventuali situazioni giuridiche passive. Ha rilevato che non possono pertanto esserle opposte eccezioni basate sul rapporto intercorso tra banca cedente e debitore ceduto, né tanto meno domande di ripetizione d'indebito in quanto con le operazioni di cartolarizzazione dei crediti si viene a creare un patrimonio separato.
Quanto all'eccezione di violazione del ne bis in idem ne ha dedotto l'infondatezza sul rilievo che la sentenza 275/2023 ha solamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva, non anche deciso il merito.
Ha pertanto concluso chiedendo: “Piaccia al Tribunale, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In via preliminare,
- disporre la riunione al presente procedimento del procedimento n° 1882/2023 R.G. Tribunale di Marsala Giudice Dott. Francesco Pizzo, e ciò al fine di evitare contrasto di giudicati sullo stesso D.I. opposto;
- concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non essendo di pronta soluzione.
Nel merito:
- rigettare la proposta opposizione, perché infondata in toto;
Conseguentemente,
- confermare il D.I. opposto.
- condannare gli opponenti al pagamento del debito dovuto all'opposta, nella misura risultante dal D.I. o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa.
- condannare, in ogni caso, gli opponenti al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Successivamente, è stata disposta la riunione del giudizio n. 1882/2023 R. G. con cui P_
, e nella comune qualità di eredi beneficiati di
[...] Controparte_2 CP_3 [...]
hanno autonomamente opposto il medesimo decreto ingiuntivo n. 465/2023. CP_4
Hanno anch'essi sollevato eccezione di giudicato, discendente dalla sentenza 275/2023; hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per decreto ingiuntivo, non essendo possibile comprendere se il credito per cui è causa rientrasse o meno nella cessione in blocco ed altresì la nullità totale e parziale della fideiussione. Ha contestato inoltre la validità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito, rilevando che la sentenza 743/2016 non è opponibile ai successori del garante atteso che questi non era parte nel CP_4
giudizio definito con la sentenza. Hanno infine contestato il quantum e concluso chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in via pregiudiziale: ritenere e dichiarare inammissibile la domanda proposta attraverso il decreto ingiuntivo opposto poiché afferente a questioni coperte da giudicato nell'ambito di altro giudizio;
in via preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, la mancanza della legittimazione processuale attiva in capo a a mezzo della sua Controparte_5
mandataria in ordine al credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
P_2
nel merito, in via principale:accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta da il 18.10.2004 (il cui contenuto è stato confermato in data 13.03.2006 in CP_4
occasione dell'aumento dell'importo della fideiussione da euro 384.052,00 ad euro
900.000,00) poiché gli articoli 2, 6 e 8 presenti nella stessa ricalcano le clausole di
“reviviscenza”, di deroga all'art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza” di cui allo schema contrattuale ABI dichiarate lesive della concorrenza dall'Antitrust con parere del 20.04.2005,
nonché censurate anche dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, in quanto lesive del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, co. 2, legge n. 287/90; in via subordinata ed alternativa, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da il 18.10.2004 (il cui contenuto è stato confermato in data CP_4
13.03.2006 in occasione dell'aumento dell'importo della fideiussione da euro 384.052,00 ad euro 900.000,00) in riferimento alle sole clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione in oggetto perché violative della disciplina sulla concorrenza di cui sopra tenuto conto dei principi espressi dalle Sezioni della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del
30.12.2021; e per l'effetto accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca dei termini di cui all'art. 1957 c.c. (non derogato), con conseguente liberazione della parte opponente da qualsivoglia obbligazione conseguente alla sottoscrizione della garanzia in parola;
nel merito, in via subordinata:accertare e dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo della in qualità di mandataria di e la P_2 Controparte_5
conseguente inammissibilità delle pretese azionate in via monitoria dalla stessa società e, comunque, la nullità, annullabilità e inefficacia del decreto ingiuntivo oggi opposto, da revocarsi per tutti i motivi esposti in atti, dichiarandosi che nulla deve parte opponente in virtù del predetto decreto ingiuntivo;
in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui sia accertata l'esistenza di un credito in favore di in qualità di mandataria di P_2 [...]
rideterminarsi, se del caso anche a mezzo di apposita consulenza tecnico Controparte_5
d'ufficio, l'importo eventualmente ed effettivamente dovuto dalla parte opponente tenuto conto di quanto dedotto in atti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Anche in detto giudizio si è costituita resistendo all'opposizione e, Controparte_9
preliminarmente richiesta la riunione con il giudizio di opposizione proposto avverso il medesimo decreto ingiuntivo e pendente con il n. 1725/2023 R. G., ha comunque svolto difese analoghe a quelle di quest'ultimo giudizio.
Disposta la riunione, la causa, istruita in via documentale, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 10 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame delle opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n. 465/2023 deve essere svolto separando le posizioni degli attori del presente giudizio e degli attori del giudizio n. 1882/2023
R. G. (riunito al presente) da quella dell'interveniente volontario.
Per i primi risulta assorbente la questione del giudicato, da tutti gli opponenti sollevata mediante richiamo alla sentenza n. 275/2023 di questo Tribunale. All'eccezione ha replicato parte opposta, sostenendo la natura di pronuncia in rito della detta sentenza.
L'eccezione sollevata dagli opponenti è fondata e deve essere accolta.
Con la sentenza n. 275/2023, prodotta agli atti dagli opponenti in allegato all'atto introduttivo del giudizio, il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta avverso il più vecchio decreto ingiuntivo n. 516/2020 (anch'esso prodotto agli atti) e ne ha disposto la revoca.
Orbene, dalla motivazione della suddetta sentenza emerge che il giudice ha accertato la mancata dimostrazione dell'inclusione del credito azionato in via monitoria tra quelli oggetto della cessione in blocco a In altre parole, la creditrice opposta non aveva Controparte_9
dato prova di esser titolare del credito, risultando per tale ragione mancante un elemento costitutivo del diritto di credito allora azionato.
La questione della titolarità, sia attiva che passiva, del diritto per cui si agisce, attiene al merito, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, che ha peraltro ribadito la necessità di tenere distinte tra loro le questioni attinenti l'una alla prova della cessione dei crediti in blocco, l'altra alla prova della certa inclusione della singola partita creditoria, atteso che la prova verte su aspetti differenti: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (Cass. 17944/2023).
Inoltre, la statuizione sulla questione della titolarità del diritto è suscettibile di passare in giudicato: “Deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. Il passaggio che non convince è quello per cui, attenendo al merito della decisione, la questione rientra nel potere dispositivo delle parti e (è questo il punto più critico) nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
(…) La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore
non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile
d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (Cass. SS. UU.
2958/2016).
Nessuna delle parti ha dedotto che la sentenza in questione sia stata impugnata. Deve pertanto ritenersi che essa sia passata in giudicato, in senso sia formale e sostanziale e con essa la statuizione circa l'accertata mancanza di prova della inclusione del credito azionato nell'oggetto della cessione.
Il giudicato richiede:
- l'identità dell'oggetto, nel caso in esame desumibile dalla specifica indicazione dei rapporti bancari, in entrambi i procedimenti monitori identificati con i rispettivi numeri dedotti da parte creditrice;
- la corrispondenza tra le parti dei due procedimenti (creditore ingiungente e debitori ingiunti) emergente per tabulas.
Quanto agli effetti del giudicato nei rapporti tra le parti, anche essi sono stati ben chiariti dalla
Corte di Cassazione: “Allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo” (Cass. n. 04352 del
03/03/2004) (Cass. 19317/2005).
E, ancora, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9558/2009 ha precisato che “In mancanza di qualsiasi specificazione del ricorrente, la pronuncia di rigetto della domanda per difetto della legittimazione ad agire va intesa come rigetto per mancanza della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ossia per inesistenza del diritto, per essere di un terzo il diritto fatto valere, sicchè tale pronuncia è una decisione di merito e non di rito, idonea a passare in cosa giudicata formale e sostanziale, preclusiva della possibilità di riproporre la stessa domanda in altro giudizio”.
Con la sentenza del 28/10/2002, n.15177 la Cassazione ha chiarito inoltre che “La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia”.
Da quanto esposto discende che, con riguardo al presente giudizio, tra il decreto ingiuntivo n.
516/2020 ed il decreto ingiuntivo n. 465/2023 sussiste corrispondenza di oggetto e di parti.
Pertanto, essendo già stato accertato il difetto di titolarità del credito da parte della società opposta per mancanza di prova nel precedente giudizio della inclusione del credito azionato tra quelli oggetto della cessione in blocco con revoca del decreto ingiuntivo n. 516/2020 e stante che detta statuizione, pronunciata con la sentenza n. 275/2023, non risulta impugnata ed è dunque coperta dal giudicato, la questione dell'effettiva titolarità del credito di cui si discute in capo alla società opposta è stata definitivamente accertata nel precedente giudizio e la relativa questione di merito e non di mero rito non può più essere riesaminata.
2. Quanto alla posizione di che con atto di intervento ha opposto il Controparte_7
decreto ingiuntivo a lui notificato nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della , va condiviso l'assunto per cui delle obbligazioni sociali residuate Controparte_10
alla cancellazione rispondono gli ex soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (peraltro, nella fattispecie in proprio già destinatari dell'ingiunzione e già opponenti). Ne consegue, ai sensi dell'art. 2495 c. c, l'improponibilità della domanda proposta attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società già estinta (Cass. 22863/2011).
3. A quanto sopra consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 [...]
ed altresì nei confronti di , e Parte_3 P_ Controparte_2 CP_3
stante il giudicato in merito al difetto di titolarità dal lato attivo del credito in capo all'opposta discendente dalla sentenza n. 275/2023 di questo Tribunale, non impugnata.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato anche nei confronti di risultando P_0
emesso nei confronti di una società già cancellata dal Registro delle Imprese in data anteriore alla procedura monitoria e, precisamente, dal 4.3.2020, come risulta dalla visura camerale agli atti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore della causa, tenuto conto dell'esito del processo, dell'attività difensiva spiegata in relazione alla non particolare complessità delle questioni controverse e delle memorie depositate dalla parte opposta nonchè della sostanziale reiterazione delle difese già esposte negli scritti difensivi successivi agli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dagli attori e dall'interveniente nei procedimenti 1725/2023 e
1882/2023 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 465/2023;
- condanna la società opposta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite che liquida in favore di , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, in euro 7.052,00, oltre euro 379,50 per spese Parte_3
vive con distrazione in favore del loro procuratore antistatario;
in favore di , P_
e , in solido tra loro, in euro 7.052,00, oltre euro 379,50 per spese Controparte_2 CP_3
vive con distrazione in favore del loro procuratore antistatario;
in favore dell'interveniente in euro 7.052,00, con distrazione in favore del procuratore Controparte_7
antistatario, oltre rimborso spese generali, Iva, Cpa come per legge.
Così deciso in Marsala, 12/03/2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza