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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (motivazione contestuale)
nella causa iscritta al n. 4364/24 R.G
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gabriella Parte_1
- parte ricorrente -
E l in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- parte resistente contumace – Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2024 la Sig.ra ha Pt_1 convenuto in giudizio l per sentire accertare are CP_1
l'illegittimità dell'indebito elevato nei suoi confronti dall' . CP_2
Nella specie, parte ricorrente, titolare di prestazione cat AS n. 04112623, ha esposto che l' in data 6 marzo 2024 con CP_1 provvedimento di indebito le aveva contestato di aver percepito indebitamente la somma di € 1.123,48 per il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2024, somma ritenuta non spettante seguente motivazione: “la sua pensione numero 078-510104112623
1 categoria AS è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020 pervenuta a seguito di sollecito. Si ricorda che dal 1 gennaio 1998(decreto legislativo 314/97), per la misura delle trattenute, e dal 1 gennaio 1999, per la perequazione automatica (legge 448/98), devono essere presi in considerazione gli importi di tutte le pensioni liquidate a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. Delle Gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'A.G.O. Pertanto, ai fini suddetti, sono determinanti anche i suddetti trattamenti pensionistici risultanti dal Casellario centrale delle pensioni: Pensione Gestione privata categoria INVCIV n. 07361758 agenzia 5101 Rendita I.N.A.I.L categoria INAIL numero 51052479 sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con modello “OBisM” o con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione , sono così variati”; che ritenendo l'indebito illegittimo, in quanto tutte le prestazioni percepite erano erogate dall'Ente, aveva proposto ricorso amministrativo senza esito. Sosteneva, in particolare, che l aveva indebitamente chiesto CP_1 la restituzione delle somme erogate, dovendo trovare applicazione alla fattispecie il regime d'irripetibilità dell'indebito assistenziale;
che per tanto fosse erronea ed illegittima la condotta dell'Ente per mancanza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito, non ravvisandosi la mala fede o il dolo dell'assistito, né potendo trovare applicazione il regime di cui all'art. 2033 c.c..
Tanto premesso conveniva in giudizio l per sentire accogliere CP_1 le seguenti conclusioni 1)Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di € 1.123,48 erogate sulla pensione categoria cat. AS n. 04112623 per il periodo 01/01/2021 al 31/03/2024, richieste dall' (come specificato dal provvedimento del CP_1 CP_1
06/ 24); 2)Dichiarare, per l'effetto, il ricorrente nuto alla restituzione all' della somme di € 1.123,48 già erogata, CP_1 sui ratei mensili di one di categoria cat. AS n. 04112623 e trattenute da esso Istituto sulla pensione cat. AS n. 04112623 ; 3)Condannare l'istituto in parola alla restituzione in favore della sig. ra della somme eventualmente già trattenute Parte_1
a titolo di indebito da esso Istituto sui ratei mensili di pensione di categoria cat. AS n. 04112623 ad ella intestata;
4)Condannare alle
2 spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante ha deciso la causa.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell CP_1 non costituitosi in giudizio, benchè regolarmente intimato co notifiche a mezzo Pec versate in atti.
La domanda deve essere accolta per le argomentazioni in fatto e diritto si seguito specificate. La controversia in esame ha ad oggetto l'indebita percezione della somma pari ad € 1.123,48 erogate sulla pensione categoria cat. AS n. 04112623 per il periodo 01/01/2021 al 31/03/2024 di cui l' CP_1 ha chiesto la restituzione;
dunque il thema decidendum si incentra sulla ripetizione dell'indebito assistenziale per sopravvenuta carenza dei requisiti reddituali. È fuori di dubbio che la prestazione di cui beneficia la ricorrente si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che la relativa prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost., comma 1 L. n. 328 del 2000) e che, pertanto, ad esso si applichino le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014). La materia in esame è stata ricondotta dalla giurisprudenza della Suprema Corte ad alcuni fondamentali principi;
in particolare, esclusa l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. in riferimento all'indebito, è stata individuata una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socioeconomici o a questioni di altra natura. La Cassazione ha, infatti, affermato che «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del
3 sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione di buona fede, idonea a generare affidamento. Deve, allora, ritenersi l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza costante in materia, secondo cui all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, «non si applicano il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia». (cfr. Corte Cost. n. 1/2006). Evidentemente l'applicabilità della disciplina dell'indebito assistenziale postula la spettanza ab origine della prestazione. La disciplina dell'art. 2033 cc è diversamente applicabile nell'ipotesi di totale insussistenza iniziale dei requisiti della prestazione, che esclude l'esistenza di un affidamento tutelabile in favore dell'invalido, o in caso di dolo comprovato di quest'ultimo o, ancora, in caso di percezione di prestazioni incompatibili (Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2022, n. 24617: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l' art. 38 Cost. , esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all' art. 2033 c.c. , in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2021, n. 4600: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”; Cassazione civile, sez. lav. ,
4 12/06/2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”). Nel caso di specie non v'è dubbio che la ricorrente possegga i requisiti per la prestazione erogata. È pacifico che l' , in caso di errore, possa Controparte_3 procedere alle op on ha titolo per il recupero delle somme corrisposte, potendo, nel caso di proprio errore, correggere le misure degli importi solo pro futuro;
ne segue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo;
sul punto preme evidenziare che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del dolo grava ex art. 2697 c.c. sulla parte resistente, e non è sufficiente una condotta omissiva, ma occorre un quid pluris, ossia un comportamento dell'assicurato idoneo ad indurre l'ente di previdenza in errore, generando causalmente l'erogazione del beneficio economico. La fattispecie concreta in controversia si caratterizza proprio per il venir meno dei requisiti durante l'erogazione del trattamento d'integrazione, e non già per la iniziale inesistenza del diritto. Ben può l'istituito per il futuro procedere ad emendare l'errore ma non può richiedere l'indebito non potendosi consentire che la rettifica del quantum della prestazione operi retroattivamente e dovendosi, per contro, conferire efficacia solo a partire dalla data del provvedimento di ricalcolo (6 marzo 2024). Ebbene, nella fattispecie in esame il provvedimento con cui l' CP_1 comunicava l'indebito conseguente alla revoca della maggior sociale riporta la data del 6 marzo 2024. In applicazione dei principi suesposti, solo a partire da tale data l'Istituto poteva dirsi abilitato ad ottenere la restituzione delle somme non dovute;
tuttavia l'istituto ha indicato come arco temporale dell'indebito il periodo compreso per il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2024 ma in applicazione dei suesposti orientamenti giurisprudenziali, nella fattispecie al vaglio di questo Giudice, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione atteso che il ricorrente aveva peraltro regolarmente denunciato i redditi percepiti, come risulta dalla stessa comunicazione di
5 indebito dell' che ha effettuato il ricalcolo sulla base proprio CP_1 dei redditi dichiarati e comunicati. Alcuna mala fede per tanto è ravvisabile nel caso di specie avendo parte resistente provveduto a comunicare i redditi né avendo presentato dichiarazioni mendaci, con conseguente legittimo affidamento a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall CP_1
A q osservato, consegue l'accoglimento del ricorso in punto di declaratoria d'irripetibilità delle somme pretese in restituzione dall . CP_2
Non essendovi prova di trattenute già effettuate non va pronunciata alcuna condanna alla restituzione. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara la non ripetibilità della somma di € 1.123,48 per il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2024, richiesta dall CP_1
2) nulla per le spese ex art 152 disp att cpc. Così deciso , 10 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
6
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (motivazione contestuale)
nella causa iscritta al n. 4364/24 R.G
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gabriella Parte_1
- parte ricorrente -
E l in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- parte resistente contumace – Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2024 la Sig.ra ha Pt_1 convenuto in giudizio l per sentire accertare are CP_1
l'illegittimità dell'indebito elevato nei suoi confronti dall' . CP_2
Nella specie, parte ricorrente, titolare di prestazione cat AS n. 04112623, ha esposto che l' in data 6 marzo 2024 con CP_1 provvedimento di indebito le aveva contestato di aver percepito indebitamente la somma di € 1.123,48 per il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2024, somma ritenuta non spettante seguente motivazione: “la sua pensione numero 078-510104112623
1 categoria AS è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020 pervenuta a seguito di sollecito. Si ricorda che dal 1 gennaio 1998(decreto legislativo 314/97), per la misura delle trattenute, e dal 1 gennaio 1999, per la perequazione automatica (legge 448/98), devono essere presi in considerazione gli importi di tutte le pensioni liquidate a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. Delle Gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'A.G.O. Pertanto, ai fini suddetti, sono determinanti anche i suddetti trattamenti pensionistici risultanti dal Casellario centrale delle pensioni: Pensione Gestione privata categoria INVCIV n. 07361758 agenzia 5101 Rendita I.N.A.I.L categoria INAIL numero 51052479 sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con modello “OBisM” o con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione , sono così variati”; che ritenendo l'indebito illegittimo, in quanto tutte le prestazioni percepite erano erogate dall'Ente, aveva proposto ricorso amministrativo senza esito. Sosteneva, in particolare, che l aveva indebitamente chiesto CP_1 la restituzione delle somme erogate, dovendo trovare applicazione alla fattispecie il regime d'irripetibilità dell'indebito assistenziale;
che per tanto fosse erronea ed illegittima la condotta dell'Ente per mancanza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito, non ravvisandosi la mala fede o il dolo dell'assistito, né potendo trovare applicazione il regime di cui all'art. 2033 c.c..
Tanto premesso conveniva in giudizio l per sentire accogliere CP_1 le seguenti conclusioni 1)Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di € 1.123,48 erogate sulla pensione categoria cat. AS n. 04112623 per il periodo 01/01/2021 al 31/03/2024, richieste dall' (come specificato dal provvedimento del CP_1 CP_1
06/ 24); 2)Dichiarare, per l'effetto, il ricorrente nuto alla restituzione all' della somme di € 1.123,48 già erogata, CP_1 sui ratei mensili di one di categoria cat. AS n. 04112623 e trattenute da esso Istituto sulla pensione cat. AS n. 04112623 ; 3)Condannare l'istituto in parola alla restituzione in favore della sig. ra della somme eventualmente già trattenute Parte_1
a titolo di indebito da esso Istituto sui ratei mensili di pensione di categoria cat. AS n. 04112623 ad ella intestata;
4)Condannare alle
2 spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante ha deciso la causa.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell CP_1 non costituitosi in giudizio, benchè regolarmente intimato co notifiche a mezzo Pec versate in atti.
La domanda deve essere accolta per le argomentazioni in fatto e diritto si seguito specificate. La controversia in esame ha ad oggetto l'indebita percezione della somma pari ad € 1.123,48 erogate sulla pensione categoria cat. AS n. 04112623 per il periodo 01/01/2021 al 31/03/2024 di cui l' CP_1 ha chiesto la restituzione;
dunque il thema decidendum si incentra sulla ripetizione dell'indebito assistenziale per sopravvenuta carenza dei requisiti reddituali. È fuori di dubbio che la prestazione di cui beneficia la ricorrente si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che la relativa prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost., comma 1 L. n. 328 del 2000) e che, pertanto, ad esso si applichino le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014). La materia in esame è stata ricondotta dalla giurisprudenza della Suprema Corte ad alcuni fondamentali principi;
in particolare, esclusa l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. in riferimento all'indebito, è stata individuata una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socioeconomici o a questioni di altra natura. La Cassazione ha, infatti, affermato che «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del
3 sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione di buona fede, idonea a generare affidamento. Deve, allora, ritenersi l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza costante in materia, secondo cui all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, «non si applicano il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia». (cfr. Corte Cost. n. 1/2006). Evidentemente l'applicabilità della disciplina dell'indebito assistenziale postula la spettanza ab origine della prestazione. La disciplina dell'art. 2033 cc è diversamente applicabile nell'ipotesi di totale insussistenza iniziale dei requisiti della prestazione, che esclude l'esistenza di un affidamento tutelabile in favore dell'invalido, o in caso di dolo comprovato di quest'ultimo o, ancora, in caso di percezione di prestazioni incompatibili (Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2022, n. 24617: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l' art. 38 Cost. , esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all' art. 2033 c.c. , in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2021, n. 4600: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”; Cassazione civile, sez. lav. ,
4 12/06/2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”). Nel caso di specie non v'è dubbio che la ricorrente possegga i requisiti per la prestazione erogata. È pacifico che l' , in caso di errore, possa Controparte_3 procedere alle op on ha titolo per il recupero delle somme corrisposte, potendo, nel caso di proprio errore, correggere le misure degli importi solo pro futuro;
ne segue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo;
sul punto preme evidenziare che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del dolo grava ex art. 2697 c.c. sulla parte resistente, e non è sufficiente una condotta omissiva, ma occorre un quid pluris, ossia un comportamento dell'assicurato idoneo ad indurre l'ente di previdenza in errore, generando causalmente l'erogazione del beneficio economico. La fattispecie concreta in controversia si caratterizza proprio per il venir meno dei requisiti durante l'erogazione del trattamento d'integrazione, e non già per la iniziale inesistenza del diritto. Ben può l'istituito per il futuro procedere ad emendare l'errore ma non può richiedere l'indebito non potendosi consentire che la rettifica del quantum della prestazione operi retroattivamente e dovendosi, per contro, conferire efficacia solo a partire dalla data del provvedimento di ricalcolo (6 marzo 2024). Ebbene, nella fattispecie in esame il provvedimento con cui l' CP_1 comunicava l'indebito conseguente alla revoca della maggior sociale riporta la data del 6 marzo 2024. In applicazione dei principi suesposti, solo a partire da tale data l'Istituto poteva dirsi abilitato ad ottenere la restituzione delle somme non dovute;
tuttavia l'istituto ha indicato come arco temporale dell'indebito il periodo compreso per il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2024 ma in applicazione dei suesposti orientamenti giurisprudenziali, nella fattispecie al vaglio di questo Giudice, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione atteso che il ricorrente aveva peraltro regolarmente denunciato i redditi percepiti, come risulta dalla stessa comunicazione di
5 indebito dell' che ha effettuato il ricalcolo sulla base proprio CP_1 dei redditi dichiarati e comunicati. Alcuna mala fede per tanto è ravvisabile nel caso di specie avendo parte resistente provveduto a comunicare i redditi né avendo presentato dichiarazioni mendaci, con conseguente legittimo affidamento a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall CP_1
A q osservato, consegue l'accoglimento del ricorso in punto di declaratoria d'irripetibilità delle somme pretese in restituzione dall . CP_2
Non essendovi prova di trattenute già effettuate non va pronunciata alcuna condanna alla restituzione. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara la non ripetibilità della somma di € 1.123,48 per il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2024, richiesta dall CP_1
2) nulla per le spese ex art 152 disp att cpc. Così deciso , 10 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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