CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/07/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 143/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio ex art. 392 cpc iscritta al n. r.g. 143/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GAROFOLI ANTONIO, dell'avv. LA BELLA ANTONIO, dell'avv. MORPURGO GIOVANNI dell'avv. BOURSIER NIUTTA ENRICO e dell'avv. BOURSIER NIUTTA CARLO
contro
.
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA
GIA' (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), P.IVA_3
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ordinanza n. 30485/21 la S.C., in accoglimento del ricorso proposto dalla contro l' , la Parte_1 CP_5 Controparte_6
e la annullava la sentenza n. 1481/20 con cui la Corte di
[...] CP_2
pagina 1 di 4 Appello di Bologna aveva rigettato l'impugnazione della società avverso la sentenza n.1967/17 del Tribunale di Bologna;
la pronuncia di primo grado, confermata in appello, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso incidentale, proposta dalla nel corso del giudizio di opposizione ex art. 615 all'esecuzione Parte_1
promossa nei suoi confronti dall' , avente ad oggetto la sottoscrizione presente CP_5
sull'AR relativo alla notifica, in data 5.2.2014, di un avviso di addebito di euro
926.540,50.
Costituitisi l e la ed intervenuto il PM, la causa, istruita con CP_5 CP_2
l'escussione di testimoni e mediante CTU grafologica affidata alla dott. Per_1
veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza del
29.4.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)La S.C., nell'ordinanza che ha disposto il presente rinvio, ha affermato che l'AR oggetto di impugnazione indicava che la notifica era avvenuta con consegna a mani di persona indicata come «ricevente» (p.7), ed ha osservato (pp.7 e 8) che << la querela di falso deve considerarsi l'unico strumento idoneo ad interrompere, attraverso la dimostrazione che la sottoscrizione riportata nel suddetto avviso di ricevimento non era propria del legale rappresentante della società o di altro delegato, il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica, soprattutto nel caso di apposizione della sottoscrizione nello spazio riservato al
«destinatario o a persona da lui delegata» (tale dovendo ritenersi riferita
l'espressione «ricevente»), in difetto di alcuna annotazione, per quanto emerso, riferita ad un'eventuale notifica in mani di persona diversa dal destinatario, rilevando il principio generale in base al quale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualità sull'avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che
pagina 2 di 4 la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull'avviso di ricevimento non sia stata barrata l'apposita casella>>.
Il giudizio sulla autenticità della firma del legale rappresentante della
[...]
, demandato a questa Corte per effetto dell'ammissibilità della querela, Parte_1
quale <unico strumento idoneo ad interrompere …il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica>> (p. 7 ordinanza della S.C.), va espresso nel senso che, come accertato dalla CTU grafologica, immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata, non oggetto di rilievi delle parti, la sottoscrizione non è riconducibile alla mano di legale rappresentante della Parte_2 [...]
al momento della notifica. D'altronde, anche il teste aveva Parte_1 Tes_1
deposto nel senso della presenza in Milano del nel giorno della consegna Pt_2
dell'AR presso la sede della società, posta nella capitale.
Esula dall'oggetto del presente giudizio di querela di falso incidentale l'accertamento, inammissibilmente domandato dalla , che la firma Parte_1
presente sull'AR non sarebbe <riferibile a persona incaricata di ricevere le notificazioni per conto della . Parte_1
Non spetta poi a questa Corte, ma al giudice dell'opposizione all'esecuzione stabilire Cont se la notificazione, effettuata mediante raccomandata con ai sensi dell'art. 30 c4
L.122/10, nonostante la non riconducibilità della sottoscrizione al Pt_2
conservi comunque validità ed efficacia.
Né questa Corte può mettere in discussione quanto statuito dall'ordinanza che ha disposto il presente rinvio, così che non può in questa sede rilevare l'argomentazione dell' , per la quale non si sarebbe considerato da parte della S.C. che quello in CP_5
rilievo non era un atto notificato a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario, ma un atto notificato mediante raccomandata con AR da parte dall'ente creditore ex art. 30 c4 L. 122/10, così che trovava applicazione l'art. 1335 cc e rimaneva quindi irrilevante da chi fosse stato ricevuto l'atto, provatamente giunto all'indirizzo del destinatario.
pagina 3 di 4 3)Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio vanno interamente compensate attesa la natura della causa e la totale estraneità, all'esecuzione del processo notificatorio in relazione al quale la querela è stata proposta, dell' , il quale CP_5
neppure ha mai sostenuto la riferibilità della sottoscrizione alla persona del
Pt_2
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla S.C. con ordinanza n. 30485/21, sulla querela di falso proposta dalla Parte_1
nei confronti dell' , della e
[...] CP_5 Controparte_6
della in accoglimento della querela, dichiara che la firma presente CP_2
sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata spedita il 30.1.2014
n.65023687473-6, non è di all'epoca legale rappresentante della Parte_2
. Parte_1
Compensa le spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio.
Pone le spese della CTU grafologica a carico di entrambe le parti, metà per ciascuna.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 30.6.2025
Il Consigliere rel.
Mariacolomba Giuliano Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio ex art. 392 cpc iscritta al n. r.g. 143/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GAROFOLI ANTONIO, dell'avv. LA BELLA ANTONIO, dell'avv. MORPURGO GIOVANNI dell'avv. BOURSIER NIUTTA ENRICO e dell'avv. BOURSIER NIUTTA CARLO
contro
.
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA
GIA' (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), P.IVA_3
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ordinanza n. 30485/21 la S.C., in accoglimento del ricorso proposto dalla contro l' , la Parte_1 CP_5 Controparte_6
e la annullava la sentenza n. 1481/20 con cui la Corte di
[...] CP_2
pagina 1 di 4 Appello di Bologna aveva rigettato l'impugnazione della società avverso la sentenza n.1967/17 del Tribunale di Bologna;
la pronuncia di primo grado, confermata in appello, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso incidentale, proposta dalla nel corso del giudizio di opposizione ex art. 615 all'esecuzione Parte_1
promossa nei suoi confronti dall' , avente ad oggetto la sottoscrizione presente CP_5
sull'AR relativo alla notifica, in data 5.2.2014, di un avviso di addebito di euro
926.540,50.
Costituitisi l e la ed intervenuto il PM, la causa, istruita con CP_5 CP_2
l'escussione di testimoni e mediante CTU grafologica affidata alla dott. Per_1
veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza del
29.4.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)La S.C., nell'ordinanza che ha disposto il presente rinvio, ha affermato che l'AR oggetto di impugnazione indicava che la notifica era avvenuta con consegna a mani di persona indicata come «ricevente» (p.7), ed ha osservato (pp.7 e 8) che << la querela di falso deve considerarsi l'unico strumento idoneo ad interrompere, attraverso la dimostrazione che la sottoscrizione riportata nel suddetto avviso di ricevimento non era propria del legale rappresentante della società o di altro delegato, il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica, soprattutto nel caso di apposizione della sottoscrizione nello spazio riservato al
«destinatario o a persona da lui delegata» (tale dovendo ritenersi riferita
l'espressione «ricevente»), in difetto di alcuna annotazione, per quanto emerso, riferita ad un'eventuale notifica in mani di persona diversa dal destinatario, rilevando il principio generale in base al quale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualità sull'avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che
pagina 2 di 4 la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull'avviso di ricevimento non sia stata barrata l'apposita casella>>.
Il giudizio sulla autenticità della firma del legale rappresentante della
[...]
, demandato a questa Corte per effetto dell'ammissibilità della querela, Parte_1
quale <unico strumento idoneo ad interrompere …il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica>> (p. 7 ordinanza della S.C.), va espresso nel senso che, come accertato dalla CTU grafologica, immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata, non oggetto di rilievi delle parti, la sottoscrizione non è riconducibile alla mano di legale rappresentante della Parte_2 [...]
al momento della notifica. D'altronde, anche il teste aveva Parte_1 Tes_1
deposto nel senso della presenza in Milano del nel giorno della consegna Pt_2
dell'AR presso la sede della società, posta nella capitale.
Esula dall'oggetto del presente giudizio di querela di falso incidentale l'accertamento, inammissibilmente domandato dalla , che la firma Parte_1
presente sull'AR non sarebbe <riferibile a persona incaricata di ricevere le notificazioni per conto della . Parte_1
Non spetta poi a questa Corte, ma al giudice dell'opposizione all'esecuzione stabilire Cont se la notificazione, effettuata mediante raccomandata con ai sensi dell'art. 30 c4
L.122/10, nonostante la non riconducibilità della sottoscrizione al Pt_2
conservi comunque validità ed efficacia.
Né questa Corte può mettere in discussione quanto statuito dall'ordinanza che ha disposto il presente rinvio, così che non può in questa sede rilevare l'argomentazione dell' , per la quale non si sarebbe considerato da parte della S.C. che quello in CP_5
rilievo non era un atto notificato a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario, ma un atto notificato mediante raccomandata con AR da parte dall'ente creditore ex art. 30 c4 L. 122/10, così che trovava applicazione l'art. 1335 cc e rimaneva quindi irrilevante da chi fosse stato ricevuto l'atto, provatamente giunto all'indirizzo del destinatario.
pagina 3 di 4 3)Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio vanno interamente compensate attesa la natura della causa e la totale estraneità, all'esecuzione del processo notificatorio in relazione al quale la querela è stata proposta, dell' , il quale CP_5
neppure ha mai sostenuto la riferibilità della sottoscrizione alla persona del
Pt_2
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla S.C. con ordinanza n. 30485/21, sulla querela di falso proposta dalla Parte_1
nei confronti dell' , della e
[...] CP_5 Controparte_6
della in accoglimento della querela, dichiara che la firma presente CP_2
sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata spedita il 30.1.2014
n.65023687473-6, non è di all'epoca legale rappresentante della Parte_2
. Parte_1
Compensa le spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio.
Pone le spese della CTU grafologica a carico di entrambe le parti, metà per ciascuna.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 30.6.2025
Il Consigliere rel.
Mariacolomba Giuliano Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 4 di 4