Articolo 3 della Legge 2 dicembre 1975, n. 614
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 dicembre 1975
Art. 3.
Il concorso e l'esame di idoneita' di cui all'articolo 2 sono indetti con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1975