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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/08/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 711/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 219/2024 (est. Ferrari), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sostene Invernizzi e Attide Sofia Invernizzi, presso il cui studio in Milano, via Lazzaro Papi n. 2, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Buffoni, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'ente, in Milano, via Mazzini n. 7,
- APPELLATO-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 219 pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 9 aprile 2024, pubblicata il 7 maggio 2024, non notificata, così giudicare:
- In via pregiudiziale: 1) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, come meglio argomentato al punto sub 3) del presente ricorso;
- Nel merito: 2) in via principale, previo rinnovo della CTU medico-legale esperita in primo grado per tutti i motivi esposti nella narrativa della presente impugnazione, ed in esito allo stesso, accertare e dichiarare il grado del danno da invalidità permanente derivato al Pt_1 in conseguenza dell'aggravamento delle menomazioni conseguenti all'infortunio sul lavoro in oggetto ed il suo diritto al percepimento delle prestazioni previdenziali di cui al T.U. D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche, ivi compreso il D. L.vo n. 38/2000 e, per l'effetto, condannare l' , con sede in Roma, Controparte_2
Piazzale Pastore n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad erogare le prestazioni previdenziali in favore del sig. con contestuale Parte_1 revisione, a decorrere dal 20 luglio 2013, della rendita costituita in suo favore, nella misura e secondo il grado di inabilità e di menomazione per lesione dell'integrità psico- fisica che risulterà di giustizia, alla luce della documentazione prodotta e dei rinnovati accertamenti che si compiranno in corso di causa, oltre interessi legali;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di rinnovo della CTU esperita in primo grado, accertare e dichiarare l'avvenuto aggravamento dei postumi conseguenti all'infortunio sul lavoro patito dal sig. in data 5 novembre 2012 dal Pt_1
30% (da ultimo riconosciuto dall' al 31% (accertato nella CTU espletata in primo CP_1 grado) e, per l'effetto, condannare l' , con Controparte_2 sede in Roma, Piazzale Pastore n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad erogare le prestazioni previdenziali in favore del sig. con Parte_1 contestuale revisione, a decorrere dal 20 luglio 2013, della rendita costituita in suo favore sulla scorta dell'invalidità accertata nella misura del 31%; 4) In via ulteriormente subordinata, o comunque limitata all'ipotesi in cui la percentuale di invalidità venga riconosciuta in capo al in misura inferiore al 34% (oggetto di Pt_1 rivalsa da parte dell' , accertare e dichiarare che l' dopo avere svolto CP_1 CP_1 domanda di rivalsa nei confronti del responsabile civile sulla base di una IP valutata nella misura del 34%, ha proceduto alla riduzione del grado di menomazione dapprima dal 34% al 33% e successivamente dal 33% al 30% e, per l'effetto, assumere al riguardo ogni più opportuno provvedimento di legge, atteso l'indebito arricchimento così conseguito dall' CP_1
5) in ogni caso, condannare l' alla restituzione in favore del sig. CP_1 Pt_1 dell'importo di Euro 6,940,50 dallo stesso corrisposto a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata.
6) Con vittoria di compensi del doppio grado da distrarsi in favore dell'avv. Sostene Invernizzi, anticipatario, oltre al rimborso delle spese di CTP e di CTU sostenute nel giudizio di primo grado e, occorrendo, in questa sede”.
Appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni istanza, azione e deduzione contraria, confermare la sentenza Tribunale di Pavia sezione lavoro n.219/2024 impugnata dall'odierno appellante.
Spese come per legge”.
pag. 2/8 MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 7 maggio 2024 il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 548/2023 R.G. CP_ promossa da contro l' ha respinto le domande del ricorrente, il Parte_1 quale agiva in giudizio per sentir dichiarare l'avvenuto aggravamento dei postumi conseguenti all'infortunio patito in data 5 novembre 2012 ed accertare il grado del danno da invalidità permanente derivato in conseguenza dell'aggravamento delle CP_ menomazioni, con condanna dell' ad erogare le prestazioni previdenziali in suo CP_ favore, o, in via subordinata, sentir accertare che l' dopo avere svolto domanda di rivalsa nei confronti del responsabile civile sulla base di un'invalidità permanente valutata nella misura del 34%, aveva proceduto alla riduzione del grado di menomazione dapprima dal 34% al 33% e successivamente dal 33% al 30%, assumendo al riguardo ogni più opportuno provvedimento di legge.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante ha esposto:
- di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data 5 novembre 2012 intorno alle ore 19.00;
- che nelle predette circostanze di tempo il ricorrente, alla guida del proprio motociclo, percorreva la Strada Provinciale 203 in direzione Noviglio, allorché, giunto in corrispondenza dell'intersezione con via delle Industrie, veniva investito da un veicolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta e che, giunto all'incrocio, svoltava a sinistra omettendo di dare la precedenza al ricorrente;
CP_
- che, a seguito dell'infortunio, l' gli aveva riconosciuto una rendita con decorrenza 20 luglio 2013, per postumi permanenti pari al 34%;
- che tali postumi erano stati confermati con decorrenza 1 agosto 2014 e ridotti al 33% con decorrenza 1 ottobre 2015 ed infine, a seguito di istanza di revisione della rendita per aggravamento dei postumi presentata dal ricorrente in data 24 giugno 2022, ridotti al 30% con decorrenza 1 febbraio 2023;
- di avere proposto opposizione ex art. 104 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in data 14 febbraio 2023, in relazione alla quantificazione dei postumi residuati;
CP_
- di non avere ricevuto alcuna comunicazione dall' in relazione all'opposizione proposta. CP_ Costituendosi nel primo grado di giudizio, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, all'esito di CTU medico-legale, ha ritenuto pienamente condivisibili le conclusioni formulate dalla CTU, secondo cui “il danno biologico complessivamente derivato dall'evento infortunio, considerato globalmente e non quale mera addizione dei valori percentuali sopra riportati, sia al momento della visita pag. 3/8 di revisione del gennaio 2023 sia attualmente, era ed è tuttora da valutarsi in misura del 31%”.
Rilevato che le contestazioni del consulente di parte ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico ed evidenziato che “il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente”, ha escluso il verificarsi di un aggravamento delle menomazioni conseguenti all'infortunio ed ha, perciò, rigettato le domande.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_1 quattro motivi. Con il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia.
Si duole che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi alla domanda, formulata nel ricorso in via subordinata, “in relazione alla rivalsa esercitata dall' CP_1 nei confronti del responsabile civile sulla base di una valutazione dell'inabilità permanente superiore (34%) rispetto a quella successivamente ridotta (30%)”.
Con il secondo motivo lamenta erroneità e contraddittorietà della sentenza, laddove ha rigettato il ricorso, riportandosi alla valutazione del 31% operata dalla CTU.
Evidenzia che il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo che non sussista l'aggravamento del danno biologico lamentato dal ricorrente.
Tuttavia, secondo le stesse conclusioni della CTU recepite dal giudice di primo grado, vi era stato, invece, un aggravamento – pur se solo dell'1 % - rispetto alla CP_ CP_ valutazione operata dall' alla visita di revisione del gennaio 2023, infatti, l' aveva ridotto il grado di invalidità al 30%, mentre la CTU aveva accertato che il danno era da valutarsi nella misura del 31%.
Parte appellante chiede, pertanto, di dichiarare l'avvenuto aggravamento dei postumi residuati in seguito all'infortunio del 5 novembre 2012, con conseguente revisione della rendita a far data dal 20 luglio 2013.
Con il terzo motivo critica la sentenza nella parte in cui ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese legali in favore della controparte.
Deduce che non poteva essere dichiarato soccombente nel Parte_1 CP_ giudizio di primo grado, poiché in sede di visita di revisione nel gennaio 2023 l' aveva valutato il danno biologico residuato per postumi permanenti nella misura del
30%, mentre la CTU aveva accertato che già a quella data il danno doveva essere valutato nella misura del 31%.
Nell'ottica del gravame, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere CP_ soccombente l' in considerazione del fatto che, alla data della visita di revisione, si era già manifestato l'aggravamento del danno, accertato poi dal CTU e negato invece dai sanitari dell'Istituto.
pag. 4/8 Stante l'intervenuto pagamento delle spese di lite, parte appellante chiede, in CP_ caso di accoglimento del gravame, la restituzione dell'importo corrisposto all' o, nella diversa ipotesi di compensazione parziale delle spese di lite, che lo stesso venga restituito decurtato della relativa quota di soccombenza.
Con il quarto ed ultimo motivo deduce erroneità e contraddittorietà della sentenza, laddove ha ritenuto la relazione peritale scevra da vizi logici, tecnici e di motivazione.
Si duole che il Tribunale abbia condiviso le conclusioni della CTU, senza tenere in debito conto le osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte ricorrente.
Evidenzia quelle che ritiene essere le criticità da cui è affetta la CTU, che attengono, in particolare, all'esclusione del danno psichico, di postumi permanenti all'uretere e all'arteria polare di sinistra e del danno per il peggioramento dello
SPE/SPI, nonché alla quantificazione dei postumi relativi al danno alla spalla sinistra, al polso sinistro, al ginocchio sinistro e al danno cicatriziale.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di prime cure.
Sentita a chiarimenti la CTU nominata nel giudizio di primo grado, disposta ed eseguita la rinnovazione della CTU, all'udienza del 18 giugno 2025 il Collegio, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei Parte_1 limiti e per le ragioni di seguito esposti. Per ragioni di priorità logica va esaminato per primo il quarto motivo di gravame, con cui si censura la sentenza per avere recepito le conclusioni della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
Il Collegio ritiene meritevoli di accoglimento, nei limiti di seguito esposti, le censure nei confronti dell'accertamento peritale e, per suo tramite, della sentenza che ne ha recepito le risultanze.
Nel corso del presente giudizio di appello è stata dapprima disposta la convocazione a chiarimenti della CTU nominata nel giudizio avanti il Tribunale, ritenendo il Collegio che, alla luce della documentazione sanitaria e degli accertamenti CP_ compiuti anche dell' emergesse un'incompleta valutazione del quadro patologico, con riguardo in particolare alla quantificazione dei postumi permanenti al ginocchio sinistro, all'esclusione di postumi permanenti per disturbo dell'adattamento (pur CP_ riconosciuti dall' nella misura del 2% in sede di visita di revisione in data 17
pag. 5/8 gennaio 2023) e all'aggravamento della pregressa lesione dello SPE/SPI a destra, per la necessità di funzione vicaria e di sovraccarico funzionale dell'arto inferiore destro, conseguente alla menomazione subita all'arto inferiore sinistro in conseguenza dell'infortunio.
All'esito della disamina delle note scritte e dell'audizione in contraddittorio della CTU nominata dal Tribunale, il Collegio, ravvisando il permanere di incongruenze valutative dei postumi residuati in conseguenza dell'infortunio, ha disposto una nuova consulenza d'ufficio.
Il CTU nominato dal Collegio, visitato l'appellante, esaminata la documentazione allegata agli atti e valutato il contesto anamnestico-clinico, è giunto ad accertare le seguenti menomazioni, con relativa quantificazione dei postumi permanenti, in applicazione delle misure indicate nelle tabelle di cui al d.m. 12 luglio
2000 (Tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38):
1) fratture multiple costali (frattura costale scomposta dell'arco anteriore della III costa e dell'arco anteriore-laterale della VI costa di sinistra;
frattura composta dell'arco anterolaterale della IV e V costa di sinistra) emotorace bilaterale (due drenaggi di cui a sx di 800 cc), pneumotorace – 4%
2) frattura somatica vertebrale D7 (trattata mediante artrodesi) e frattura da compressione del soma di T4 trattata con artrodesi dorsale da D3 a D9 con barra e viti peduncolari in situ ed esiti cicatriziali deturpanti locali – 14%
3) distorsione spalla sinistra con riscontro RMN (14 marzo 2013) di incisura corticosottocorticale del profilo postero superiore del trochite – 3%
4) frattura biossea antibrachiale scomposta a sinistra con lussazione radio- ulnare trattata chirurgicamente con placche e viti nonché intervento di ricostruzione legamentosa sec. Bunnell gennaio 2023. Rimossi i mezzi di sintesi il 20 settembre 2013 con allegato netto impaccio funzionale della radio carpica e marcata limitazione della supinazione, nonché esiti cicatriziali e riscontro clinico di lussazione caput ulnae – 12%
5) frattura esposta arto inferiore sinistro ad interessare la tibia prossimalmente insieme al piatto tibiale ed alla testa peroneale trattata chirurgicamente con placche e viti in situ nonché deviazione assiale ed instabilità capsulolegamentosa clinicamente apprezzabile – 14%
6) lesione totale del LPAA destro e lesione parziale del LPAA sinistro accertato alla RMN del 24 aprile 2013 – 4%
7) sindrome psichica (disturbo d'adattamento) con necessità di adeguate terapie psicofarmacologiche e di sostegno – 3%
8) lesione completa dell'uretere sinistro alla giunzione con la pelvi renale trattata conservativamente – 3%
9) esiti cicatriziali a carico del torace per applicazione di drenaggio e del collo
– 2%. L'invalidità per sommatoria delle menomazioni accertate risulta pari al 59%; tuttavia, non potendosi formulare una valutazione sommatoria delle singole pag. 6/8 menomazioni, il CTU ha applicato la formula a scalare, che ha portato ad una valutazione complessiva conclusiva dei postumi permanenti nella misura del 46%.
Nella difformità tra le risultanze delle consulenze tecniche disposte nei due gradi di giudizio, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni della seconda consulenza tecnica, espletata in grado di appello, siccome formulate all'esito di approfonditi accertamenti eseguiti con metodo corretto, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione, da intendersi qui integralmente richiamata.
In particolare, appare corretto il riconoscimento del danno psichico da disturbo dell'adattamento (escluso, invece, dalla prima CTU), alla luce della documentazione sanitaria in atti (cfr. in particolare certificati rilasciati da medici specialisti in psichiatria nelle date del 20 marzo 2013, del 25 marzo 2013 e del 24 settembre 2013, che danno conto di un quadro clinico riconducibile alla sindrome da disadattamento ed attestano che l'appellante effettuava colloqui di sostegno psicologico, associati a terapia farmacologica). Peraltro, secondo quanto emerge dalla prima CTU (cfr. pagina 13 dell'elaborato peritale), il disturbo dell'adattamento è stato CP_ riconosciuto anche dall' in sede di visita di revisione in data 17 gennaio 2023.
La seconda CTU, inoltre, ha correttamente valutato anche la lesione completa CP_ dell'uretere sinistro (non considerata, invece, dalla prima CTU), che anche l' CP_ include nel bilancio lesionale (cfr. osservazioni alla seconda CTU da parte del CTP che elenca le menomazioni riconosciute, tra cui “esito lesione uretere sin (con IVU da proteus mirabilis) in assenza di sintomi e danni anatomico e funzionali (litiasi è preesistente all'evento)”).
Corretta appare anche la quantificazione dei postumi al ginocchio sinistro nella misura del 12%, che tiene conto delle ripercussioni funzionali delle lesioni ed in particolare dell'instabilità clinicamente apprezzabile, non considerate, invece, dalla prima CTU, che è pertanto giunta a quantificare il danno nella misura del 3% per il solo deficit articolare. CP_ Deve poi aggiungersi che l' nelle proprie osservazioni critiche alla CTU espletata nel presente grado di giudizio, non ha formulato specifici rilievi critici agli accertamenti e alle valutazioni del consulente d'ufficio, ma si è limitato ad indicare le menomazioni e a confermare il bilancio lesionale del 30%. A fronte di ciò, non può che condividersi quanto evidenziato dal CTU in replica a tali osservazioni, ossia che “non è dato sapere il percorso valutativo operato dal
Sanitario quali codici siano stati attribuiti al bilancio lesionale e la relativa CP_1 percentuale di invalidità, nonchè quale metodo riduzionistico sia stato adottato per il calcolo della percentuale di invalidità. Tutti elementi indispensabili che sono alla base di una quantificazione del danno”.
Il motivo di appello scrutinato merita, pertanto, accoglimento nei limiti esposti, con assorbimento dei restanti motivi.
pag. 7/8 In virtù delle considerazioni tutte che precedono (dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione), in riforma della sentenza n. 219/2024 del Tribunale di Pavia, va perciò dichiarato che a sono derivati, in conseguenza dell'infortunio Parte_1 in itinere occorso in data 5 novembre 2012, postumi invalidanti permanenti nella CP_ misura del 46%. L' va, pertanto, condannato ad erogare all'appellante il relativo indennizzo in rendita ex art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con interessi legali dal dovuto al saldo.
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, le stesse si liquidano come da dispositivo (€
5.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per l'appello), in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore del difensore dell'appellante ex art. 93 c.p.c.. CP_ L' dev'essere, altresì, condannato a restituire all'appellante quanto dallo stesso corrisposto a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, pari all'importo di € 6.940,50. CP_ Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado (come liquidate dal Tribunale con decreto in data 9 aprile
2024), nonché le spese della CTU espletata nel presente grado, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 219/2024 del Tribunale di Pavia, accerta e dichiara che a sono derivati, in conseguenza dell'infortunio in itinere Parte_1 occorso in data 5 novembre 2012, postumi invalidanti permanenti nella misura CP_ del 46% e, per l'effetto, condanna l' ad erogare all'appellante il relativo indennizzo in rendita ex art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre rimborso spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., nonché a restituire all'appellante l'importo di € 6.940,50 dallo stesso corrisposto a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado (come liquidate dal Tribunale con decreto in data 9 aprile 2024) e le spese della CTU espletata nel presente grado, liquidate con separato decreto. Milano, 18 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 711/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 219/2024 (est. Ferrari), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sostene Invernizzi e Attide Sofia Invernizzi, presso il cui studio in Milano, via Lazzaro Papi n. 2, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Buffoni, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'ente, in Milano, via Mazzini n. 7,
- APPELLATO-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 219 pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 9 aprile 2024, pubblicata il 7 maggio 2024, non notificata, così giudicare:
- In via pregiudiziale: 1) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, come meglio argomentato al punto sub 3) del presente ricorso;
- Nel merito: 2) in via principale, previo rinnovo della CTU medico-legale esperita in primo grado per tutti i motivi esposti nella narrativa della presente impugnazione, ed in esito allo stesso, accertare e dichiarare il grado del danno da invalidità permanente derivato al Pt_1 in conseguenza dell'aggravamento delle menomazioni conseguenti all'infortunio sul lavoro in oggetto ed il suo diritto al percepimento delle prestazioni previdenziali di cui al T.U. D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche, ivi compreso il D. L.vo n. 38/2000 e, per l'effetto, condannare l' , con sede in Roma, Controparte_2
Piazzale Pastore n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad erogare le prestazioni previdenziali in favore del sig. con contestuale Parte_1 revisione, a decorrere dal 20 luglio 2013, della rendita costituita in suo favore, nella misura e secondo il grado di inabilità e di menomazione per lesione dell'integrità psico- fisica che risulterà di giustizia, alla luce della documentazione prodotta e dei rinnovati accertamenti che si compiranno in corso di causa, oltre interessi legali;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di rinnovo della CTU esperita in primo grado, accertare e dichiarare l'avvenuto aggravamento dei postumi conseguenti all'infortunio sul lavoro patito dal sig. in data 5 novembre 2012 dal Pt_1
30% (da ultimo riconosciuto dall' al 31% (accertato nella CTU espletata in primo CP_1 grado) e, per l'effetto, condannare l' , con Controparte_2 sede in Roma, Piazzale Pastore n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad erogare le prestazioni previdenziali in favore del sig. con Parte_1 contestuale revisione, a decorrere dal 20 luglio 2013, della rendita costituita in suo favore sulla scorta dell'invalidità accertata nella misura del 31%; 4) In via ulteriormente subordinata, o comunque limitata all'ipotesi in cui la percentuale di invalidità venga riconosciuta in capo al in misura inferiore al 34% (oggetto di Pt_1 rivalsa da parte dell' , accertare e dichiarare che l' dopo avere svolto CP_1 CP_1 domanda di rivalsa nei confronti del responsabile civile sulla base di una IP valutata nella misura del 34%, ha proceduto alla riduzione del grado di menomazione dapprima dal 34% al 33% e successivamente dal 33% al 30% e, per l'effetto, assumere al riguardo ogni più opportuno provvedimento di legge, atteso l'indebito arricchimento così conseguito dall' CP_1
5) in ogni caso, condannare l' alla restituzione in favore del sig. CP_1 Pt_1 dell'importo di Euro 6,940,50 dallo stesso corrisposto a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata.
6) Con vittoria di compensi del doppio grado da distrarsi in favore dell'avv. Sostene Invernizzi, anticipatario, oltre al rimborso delle spese di CTP e di CTU sostenute nel giudizio di primo grado e, occorrendo, in questa sede”.
Appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni istanza, azione e deduzione contraria, confermare la sentenza Tribunale di Pavia sezione lavoro n.219/2024 impugnata dall'odierno appellante.
Spese come per legge”.
pag. 2/8 MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 7 maggio 2024 il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 548/2023 R.G. CP_ promossa da contro l' ha respinto le domande del ricorrente, il Parte_1 quale agiva in giudizio per sentir dichiarare l'avvenuto aggravamento dei postumi conseguenti all'infortunio patito in data 5 novembre 2012 ed accertare il grado del danno da invalidità permanente derivato in conseguenza dell'aggravamento delle CP_ menomazioni, con condanna dell' ad erogare le prestazioni previdenziali in suo CP_ favore, o, in via subordinata, sentir accertare che l' dopo avere svolto domanda di rivalsa nei confronti del responsabile civile sulla base di un'invalidità permanente valutata nella misura del 34%, aveva proceduto alla riduzione del grado di menomazione dapprima dal 34% al 33% e successivamente dal 33% al 30%, assumendo al riguardo ogni più opportuno provvedimento di legge.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante ha esposto:
- di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data 5 novembre 2012 intorno alle ore 19.00;
- che nelle predette circostanze di tempo il ricorrente, alla guida del proprio motociclo, percorreva la Strada Provinciale 203 in direzione Noviglio, allorché, giunto in corrispondenza dell'intersezione con via delle Industrie, veniva investito da un veicolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta e che, giunto all'incrocio, svoltava a sinistra omettendo di dare la precedenza al ricorrente;
CP_
- che, a seguito dell'infortunio, l' gli aveva riconosciuto una rendita con decorrenza 20 luglio 2013, per postumi permanenti pari al 34%;
- che tali postumi erano stati confermati con decorrenza 1 agosto 2014 e ridotti al 33% con decorrenza 1 ottobre 2015 ed infine, a seguito di istanza di revisione della rendita per aggravamento dei postumi presentata dal ricorrente in data 24 giugno 2022, ridotti al 30% con decorrenza 1 febbraio 2023;
- di avere proposto opposizione ex art. 104 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in data 14 febbraio 2023, in relazione alla quantificazione dei postumi residuati;
CP_
- di non avere ricevuto alcuna comunicazione dall' in relazione all'opposizione proposta. CP_ Costituendosi nel primo grado di giudizio, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, all'esito di CTU medico-legale, ha ritenuto pienamente condivisibili le conclusioni formulate dalla CTU, secondo cui “il danno biologico complessivamente derivato dall'evento infortunio, considerato globalmente e non quale mera addizione dei valori percentuali sopra riportati, sia al momento della visita pag. 3/8 di revisione del gennaio 2023 sia attualmente, era ed è tuttora da valutarsi in misura del 31%”.
Rilevato che le contestazioni del consulente di parte ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico ed evidenziato che “il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente”, ha escluso il verificarsi di un aggravamento delle menomazioni conseguenti all'infortunio ed ha, perciò, rigettato le domande.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_1 quattro motivi. Con il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia.
Si duole che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi alla domanda, formulata nel ricorso in via subordinata, “in relazione alla rivalsa esercitata dall' CP_1 nei confronti del responsabile civile sulla base di una valutazione dell'inabilità permanente superiore (34%) rispetto a quella successivamente ridotta (30%)”.
Con il secondo motivo lamenta erroneità e contraddittorietà della sentenza, laddove ha rigettato il ricorso, riportandosi alla valutazione del 31% operata dalla CTU.
Evidenzia che il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo che non sussista l'aggravamento del danno biologico lamentato dal ricorrente.
Tuttavia, secondo le stesse conclusioni della CTU recepite dal giudice di primo grado, vi era stato, invece, un aggravamento – pur se solo dell'1 % - rispetto alla CP_ CP_ valutazione operata dall' alla visita di revisione del gennaio 2023, infatti, l' aveva ridotto il grado di invalidità al 30%, mentre la CTU aveva accertato che il danno era da valutarsi nella misura del 31%.
Parte appellante chiede, pertanto, di dichiarare l'avvenuto aggravamento dei postumi residuati in seguito all'infortunio del 5 novembre 2012, con conseguente revisione della rendita a far data dal 20 luglio 2013.
Con il terzo motivo critica la sentenza nella parte in cui ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese legali in favore della controparte.
Deduce che non poteva essere dichiarato soccombente nel Parte_1 CP_ giudizio di primo grado, poiché in sede di visita di revisione nel gennaio 2023 l' aveva valutato il danno biologico residuato per postumi permanenti nella misura del
30%, mentre la CTU aveva accertato che già a quella data il danno doveva essere valutato nella misura del 31%.
Nell'ottica del gravame, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere CP_ soccombente l' in considerazione del fatto che, alla data della visita di revisione, si era già manifestato l'aggravamento del danno, accertato poi dal CTU e negato invece dai sanitari dell'Istituto.
pag. 4/8 Stante l'intervenuto pagamento delle spese di lite, parte appellante chiede, in CP_ caso di accoglimento del gravame, la restituzione dell'importo corrisposto all' o, nella diversa ipotesi di compensazione parziale delle spese di lite, che lo stesso venga restituito decurtato della relativa quota di soccombenza.
Con il quarto ed ultimo motivo deduce erroneità e contraddittorietà della sentenza, laddove ha ritenuto la relazione peritale scevra da vizi logici, tecnici e di motivazione.
Si duole che il Tribunale abbia condiviso le conclusioni della CTU, senza tenere in debito conto le osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte ricorrente.
Evidenzia quelle che ritiene essere le criticità da cui è affetta la CTU, che attengono, in particolare, all'esclusione del danno psichico, di postumi permanenti all'uretere e all'arteria polare di sinistra e del danno per il peggioramento dello
SPE/SPI, nonché alla quantificazione dei postumi relativi al danno alla spalla sinistra, al polso sinistro, al ginocchio sinistro e al danno cicatriziale.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di prime cure.
Sentita a chiarimenti la CTU nominata nel giudizio di primo grado, disposta ed eseguita la rinnovazione della CTU, all'udienza del 18 giugno 2025 il Collegio, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei Parte_1 limiti e per le ragioni di seguito esposti. Per ragioni di priorità logica va esaminato per primo il quarto motivo di gravame, con cui si censura la sentenza per avere recepito le conclusioni della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
Il Collegio ritiene meritevoli di accoglimento, nei limiti di seguito esposti, le censure nei confronti dell'accertamento peritale e, per suo tramite, della sentenza che ne ha recepito le risultanze.
Nel corso del presente giudizio di appello è stata dapprima disposta la convocazione a chiarimenti della CTU nominata nel giudizio avanti il Tribunale, ritenendo il Collegio che, alla luce della documentazione sanitaria e degli accertamenti CP_ compiuti anche dell' emergesse un'incompleta valutazione del quadro patologico, con riguardo in particolare alla quantificazione dei postumi permanenti al ginocchio sinistro, all'esclusione di postumi permanenti per disturbo dell'adattamento (pur CP_ riconosciuti dall' nella misura del 2% in sede di visita di revisione in data 17
pag. 5/8 gennaio 2023) e all'aggravamento della pregressa lesione dello SPE/SPI a destra, per la necessità di funzione vicaria e di sovraccarico funzionale dell'arto inferiore destro, conseguente alla menomazione subita all'arto inferiore sinistro in conseguenza dell'infortunio.
All'esito della disamina delle note scritte e dell'audizione in contraddittorio della CTU nominata dal Tribunale, il Collegio, ravvisando il permanere di incongruenze valutative dei postumi residuati in conseguenza dell'infortunio, ha disposto una nuova consulenza d'ufficio.
Il CTU nominato dal Collegio, visitato l'appellante, esaminata la documentazione allegata agli atti e valutato il contesto anamnestico-clinico, è giunto ad accertare le seguenti menomazioni, con relativa quantificazione dei postumi permanenti, in applicazione delle misure indicate nelle tabelle di cui al d.m. 12 luglio
2000 (Tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38):
1) fratture multiple costali (frattura costale scomposta dell'arco anteriore della III costa e dell'arco anteriore-laterale della VI costa di sinistra;
frattura composta dell'arco anterolaterale della IV e V costa di sinistra) emotorace bilaterale (due drenaggi di cui a sx di 800 cc), pneumotorace – 4%
2) frattura somatica vertebrale D7 (trattata mediante artrodesi) e frattura da compressione del soma di T4 trattata con artrodesi dorsale da D3 a D9 con barra e viti peduncolari in situ ed esiti cicatriziali deturpanti locali – 14%
3) distorsione spalla sinistra con riscontro RMN (14 marzo 2013) di incisura corticosottocorticale del profilo postero superiore del trochite – 3%
4) frattura biossea antibrachiale scomposta a sinistra con lussazione radio- ulnare trattata chirurgicamente con placche e viti nonché intervento di ricostruzione legamentosa sec. Bunnell gennaio 2023. Rimossi i mezzi di sintesi il 20 settembre 2013 con allegato netto impaccio funzionale della radio carpica e marcata limitazione della supinazione, nonché esiti cicatriziali e riscontro clinico di lussazione caput ulnae – 12%
5) frattura esposta arto inferiore sinistro ad interessare la tibia prossimalmente insieme al piatto tibiale ed alla testa peroneale trattata chirurgicamente con placche e viti in situ nonché deviazione assiale ed instabilità capsulolegamentosa clinicamente apprezzabile – 14%
6) lesione totale del LPAA destro e lesione parziale del LPAA sinistro accertato alla RMN del 24 aprile 2013 – 4%
7) sindrome psichica (disturbo d'adattamento) con necessità di adeguate terapie psicofarmacologiche e di sostegno – 3%
8) lesione completa dell'uretere sinistro alla giunzione con la pelvi renale trattata conservativamente – 3%
9) esiti cicatriziali a carico del torace per applicazione di drenaggio e del collo
– 2%. L'invalidità per sommatoria delle menomazioni accertate risulta pari al 59%; tuttavia, non potendosi formulare una valutazione sommatoria delle singole pag. 6/8 menomazioni, il CTU ha applicato la formula a scalare, che ha portato ad una valutazione complessiva conclusiva dei postumi permanenti nella misura del 46%.
Nella difformità tra le risultanze delle consulenze tecniche disposte nei due gradi di giudizio, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni della seconda consulenza tecnica, espletata in grado di appello, siccome formulate all'esito di approfonditi accertamenti eseguiti con metodo corretto, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione, da intendersi qui integralmente richiamata.
In particolare, appare corretto il riconoscimento del danno psichico da disturbo dell'adattamento (escluso, invece, dalla prima CTU), alla luce della documentazione sanitaria in atti (cfr. in particolare certificati rilasciati da medici specialisti in psichiatria nelle date del 20 marzo 2013, del 25 marzo 2013 e del 24 settembre 2013, che danno conto di un quadro clinico riconducibile alla sindrome da disadattamento ed attestano che l'appellante effettuava colloqui di sostegno psicologico, associati a terapia farmacologica). Peraltro, secondo quanto emerge dalla prima CTU (cfr. pagina 13 dell'elaborato peritale), il disturbo dell'adattamento è stato CP_ riconosciuto anche dall' in sede di visita di revisione in data 17 gennaio 2023.
La seconda CTU, inoltre, ha correttamente valutato anche la lesione completa CP_ dell'uretere sinistro (non considerata, invece, dalla prima CTU), che anche l' CP_ include nel bilancio lesionale (cfr. osservazioni alla seconda CTU da parte del CTP che elenca le menomazioni riconosciute, tra cui “esito lesione uretere sin (con IVU da proteus mirabilis) in assenza di sintomi e danni anatomico e funzionali (litiasi è preesistente all'evento)”).
Corretta appare anche la quantificazione dei postumi al ginocchio sinistro nella misura del 12%, che tiene conto delle ripercussioni funzionali delle lesioni ed in particolare dell'instabilità clinicamente apprezzabile, non considerate, invece, dalla prima CTU, che è pertanto giunta a quantificare il danno nella misura del 3% per il solo deficit articolare. CP_ Deve poi aggiungersi che l' nelle proprie osservazioni critiche alla CTU espletata nel presente grado di giudizio, non ha formulato specifici rilievi critici agli accertamenti e alle valutazioni del consulente d'ufficio, ma si è limitato ad indicare le menomazioni e a confermare il bilancio lesionale del 30%. A fronte di ciò, non può che condividersi quanto evidenziato dal CTU in replica a tali osservazioni, ossia che “non è dato sapere il percorso valutativo operato dal
Sanitario quali codici siano stati attribuiti al bilancio lesionale e la relativa CP_1 percentuale di invalidità, nonchè quale metodo riduzionistico sia stato adottato per il calcolo della percentuale di invalidità. Tutti elementi indispensabili che sono alla base di una quantificazione del danno”.
Il motivo di appello scrutinato merita, pertanto, accoglimento nei limiti esposti, con assorbimento dei restanti motivi.
pag. 7/8 In virtù delle considerazioni tutte che precedono (dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione), in riforma della sentenza n. 219/2024 del Tribunale di Pavia, va perciò dichiarato che a sono derivati, in conseguenza dell'infortunio Parte_1 in itinere occorso in data 5 novembre 2012, postumi invalidanti permanenti nella CP_ misura del 46%. L' va, pertanto, condannato ad erogare all'appellante il relativo indennizzo in rendita ex art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con interessi legali dal dovuto al saldo.
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, le stesse si liquidano come da dispositivo (€
5.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per l'appello), in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore del difensore dell'appellante ex art. 93 c.p.c.. CP_ L' dev'essere, altresì, condannato a restituire all'appellante quanto dallo stesso corrisposto a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, pari all'importo di € 6.940,50. CP_ Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado (come liquidate dal Tribunale con decreto in data 9 aprile
2024), nonché le spese della CTU espletata nel presente grado, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 219/2024 del Tribunale di Pavia, accerta e dichiara che a sono derivati, in conseguenza dell'infortunio in itinere Parte_1 occorso in data 5 novembre 2012, postumi invalidanti permanenti nella misura CP_ del 46% e, per l'effetto, condanna l' ad erogare all'appellante il relativo indennizzo in rendita ex art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre rimborso spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., nonché a restituire all'appellante l'importo di € 6.940,50 dallo stesso corrisposto a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado (come liquidate dal Tribunale con decreto in data 9 aprile 2024) e le spese della CTU espletata nel presente grado, liquidate con separato decreto. Milano, 18 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo pag. 8/8