Articolo 92 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 91Articolo 93
Versione
15 maggio 1971
Art. 92.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 3501, 3502, 3503, 3504, 3505,3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971, della somma di complessive lire 87.183.582.000 autorizzata con l'articolo 90 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971