Art. 3. (Attivita' didattica nei musei) 1. All' articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti".
Nota all' art. 3 :
- L' art. 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , recante "Disposizioni sui beni culturali", cosi' recita:
"Art. 7 (Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico, scientifico e culturale). - 1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti, le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni con le soprintendenze. Le convenzioni fissano le modalita' attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza. Al finanziamento della quota a carico della singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative e le attivita' culturali di cui al comma 7 dell'art. 2".
"1-bis. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti".
Nota all' art. 3 :
- L' art. 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , recante "Disposizioni sui beni culturali", cosi' recita:
"Art. 7 (Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico, scientifico e culturale). - 1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti, le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni con le soprintendenze. Le convenzioni fissano le modalita' attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza. Al finanziamento della quota a carico della singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative e le attivita' culturali di cui al comma 7 dell'art. 2".