Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Nr.734/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 18.04.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Gianluca Paolino Maria Firrone ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via L. Pignato n. 26
- ricorrente
Contro
in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
In fatto e in diritto
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445bis c.p.c. la ricorrente in epigrafe indicata ha premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave.
Che con verbale del 19.04.2022, la Commissione medica la riconosceva “soggetto
INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71” con
Ha pertanto adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle predette prestazioni.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1
Disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel ricorso, depositato in data 30/06/2023, è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il
CTU sono state viziate da errori e contraddizioni.
Più in particolare, ha rilevato che le patologie erano state sottovalutate, secondo le considerazioni medico-legali meglio indicate in atti.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica.
CP_ Si è costituito l' che ha contestato la fondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto e, all'uopo, ha ribadito la correttezza delle conclusioni del CTU, poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico.
È stata disposta una nuova consulenza tecnica pur se mai espletata per assenza ingiustificata della ricorrente alla visita medica fissata dalla CTU.
Alla ricorrente è stato concesso termine con invito a produrre idonea certificazione atta a giustificare l'assenza, rimasto disatteso.
La causa, pertanto, essendo decidibile allo stato degli atti, è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 18.04.2025 per discussione e decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia, fuori udienza, con sentenza.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Nel merito si osserva che il ricorso non è fondato.
Ed invero, il CTU nominato nel corso della precedente fase dell'accertamento tecnico preventivo, dott. , è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Esiti Persona_1
Isterectomia Totale ed annessiectomia bilaterale per carcinoma dell'endometrio già radiotrattato in assenza di riprersa della malattia e in Follow Upannuale,dorsolomboartrosi con discopatie multiple, obesità, diabete del tipo 2 in trattamento farmacologico, ipertensione in trattamento con buon compenso emodinamico, stato di neurodepressione ansiosa in trattamento farmacologico”.
Il consulente medico ha evidenziato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale): “si tratta di una paziente diaa 68 che per adenocarcinoma dell'endometrio nel 2021 è stata sottoposta aintervento radicale di istero-annessiectomia bilaterale a cui è seguito nel prosieguoun trattamento radioterapico della pelvi per un mese. In atto nei vari controlli effettuati,clinici e strumentali ,non vi sono segni di ripresa della malattia neoplastica.
Tuttavia le è stato prescritto un ulteriore controllo ,con TAC e Marcatori tumorali , a distanza di un anno. Detto questo il problema principale della paziente,ritengo da sempre, è il suo stato di obesità
è alta 159 cm e pesa 120 kg. E' affetta da diabete del tipo 2 controllato dalla terapia ,è ipertesa in trattamento farmacologico con buon compenso emodinamico ed è infine affetta da uno stato di neuro-depressione in trattamento con Cymbalta. All'atto della visita peritale la paziente accede allo studio autonomamente con facies composita . Risponde con dovizia di particolari alle domande che le vengono poste. Invitata poi a disporsi sul lettino da visita , in modo agevole e autonomo, si mette supina e pazientemente si sottopone alla visita peritale. Deambula nell'ambito dello studio in autonomia. In sostanza alla visita peritale non viene rilevato nessuno dei due presupposti di Legge, elicitati prima che regolano la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Infatti la paziente è autonoma nella locomozione e nei cambi posturali e non presenta segni clinici di declino cognitivo. Tale situazione è compatibile per la conduzione della vita giornaliera anche se con difficoltà.
Conclusione
In conclusione alla luce dell'esame degli atti e soprattutto alla luce dell'esame clinico della paziente, possiamo dichiarare la sig.ra “INVALIDA ultrasessantacinquenne con Parte_1
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509 \88 L.124\98) grave 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento per i motivi che abbiamo ampiamente esposto.
Tale riconoscimento a partire dalla data di presentazione della domanda avvenuta in data
30/03/2022. Per lo stesso motivo la sig.ra la si può considerare soggetto portatore Parte_1
di Handicap ai sensi dell'Art. 3 Comma 1 L. 104/92”. Bisogna ricordare che, l'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass.Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011, Rv. 620101).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Ma ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (ad es. con riferimento alle fattispecie di pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011).
Ora, nel caso in esame il consulente nominato ha ritenuto che le patologie seppur gravi non hanno un'incidenza tale da eliminare la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o di deambulare.
Le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto scevre da errori e vizi logici, possono senz'altro condividersi, sicché l'insussistenza del requisito medico legale richiesto dalla legge motiva il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 02 maggio 2025
Il G.O.P
Maria Zammito